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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 621/2023 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado [v. Appello avverso la Sentenza N° 363/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata il 23.02.2023 e notificata il 27.02.2023] iscritta al n. r.g. 621/2023 CC da:
(C.F. ), di seguito solo , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 dell'avv. DAVIDE MASSIMILIANO MERLO del Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MENSI Controparte_2 C.F._1
e dell'avv. MARCO ZANONI del Foro di Verona, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Per : CP_1
pagina 1 di 11 “in via principale e nel merito:
- respingere le avverse domande ed eccezioni;
- accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di citazione il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 363/2023 emessa dal Tribunale di Verona, II^ Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Luigi Pagliuca nell'ambito del giudizio R.G. n.9319/2020, pubblicata il 23.02.2023 e notificata il 27.02.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in via principale: respingersi le avverse domande e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della somma di euro 22.866,46 o di quella diversa Controparte_1 che risulterà dovuta in corso di causa.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede la rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico per la Ctu volta a descrivere le opere realizzate da e a quantificarne il relativo valore”; Controparte_1
per CP_2
pagina 2 di 11
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In data 23.10.2020, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verona l'emissione del decreto CP_1
ingiuntivo n. 3266/2020 nei confronti di per il pagamento della complessiva somma Controparte_2 di € 18.743,00 portata dalla fattura n. 000772 del 31.08.2020.
2. Con atto di citazione notificato in data 07.12.2020, proponeva opposizione al Controparte_2
provvedimento monitorio eccependone - preliminarmente - l'illegittimità per assenza di idonea prova scritta ex art. 633 e seguenti c.p.c. e perché emesso sulla base di una fattura “senza iva esposta” in ragione dell'improprio utilizzo del meccanismo del “reverse charge” applicabile solo fra soggetti iva e non con un privato;
nel merito, negava di avere commissionato i lavori oggetto della fattura dimessa da
, con cui non aveva mai intrattenuto alcun rapporto commerciale. CP_1
pagina 3 di 11 3. Si costituiva in giudizio la società opposta che, riconoscendo l'errore materiale nella predisposizione della fattura, provvedeva ad emettere - secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 1 DPR 633/1972 - una “nota di variazione” ai soli fini IVA dell'importo di € 4.123,46; di conseguenza, domandava la condanna di al pagamento della diversa somma di € 22.866,46, adducendo che fra le parti CP_2 era stato stipulato un contratto d'appalto in forma verbale per l'esecuzione dei lavori edili di pavimentazione effettivamente realizzati (dal 29.01.2020 al 31.01.2020, dal 10.02.2020 al 18.02.2020 e dal 25.02.2020 al 28.02.2020) presso l'immobile sito in Verona, via Dietro Campagnole n. 42, su commissione dello stesso . Controparte_2
4. Seguiva la fase istruttoria con l'esame dei testimoni di entrambe le parti, all'esito della quale la causa veniva rinviata, per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, al 23.02.2023.
5. Con Sentenza N° 363/2023, pubblicata il 23.02.2023, il Tribunale di Verona ha statuito:
“A) dà atto che il decreto ingiuntivo n. 3266/2020 Ing., R.G. 7195/2020, emesso dal Tribunale di
Verona in data 23.10.2020 è stato rinunciato da parte opposta;
B) rigetta la domanda di pagamento proposta da parte opposta nei confronti di parte opponente;
C) condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Controparte_2
euro 4.372,50, di cui euro 145,50 per spese ed euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso delle spese di lite del presente procedimento, con distrazione a favore degli avvocati Paolo Mensi e Marco Zanoni, dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.”.
6. Il Tribunale ha reputato che la documentazione prodotta dall'opposta e le prove orali raccolte non sarebbero idonee a provare l'affidamento dei lavori da parte di a e neppure Controparte_2 CP_1
l'effettiva realizzazione degli stessi presso l'immobile di proprietà dell'opponente.
Sono state valorizzate le deposizioni - contrastanti rispetto a quelle avversarie - dei testimoni di parte opponente, ossia e , i quali hanno affermato che i lavori sono stati Testimone_1 Testimone_2
affidati e realizzati alla/dalla ditta individuale VE RE di Bergamo.
7. Avverso siffatta decisione, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze. CP_1
Il quadro probatorio emerso all'esito del I Grado offre plurime e significative conferme della tesi per cui vi è stato un grave travisamento delle risultanze ad opera del Giudicante, il quale ha fondato il suo convincimento sulla base di un supposto - ma inesistente - contrasto fra le deposizioni rese dai testimoni, contrasto che ha reputato ostativo all'accoglimento della domanda dell'opposta/appellante.
Evidente è l'errata applicazione dell'art. 116 c.p.c., in quanto dalle argomentazioni esposte in motivazione appare chiaro come l'esercizio della discrezionalità - ovvero del prudente apprezzamento -
pagina 4 di 11 nella valutazione delle prove sia risultato, nel caso concreto, viziato da una sbagliata ed illogica interpretazione delle testimonianze, ciò addirittura in contrasto con il loro tenore letterale.
8. Si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione Controparte_2 avversaria perché, a seguito della c.d. Riforma Cartabia, il contenuto dell'atto di appello è stato modificato (v. artt. 342 e 434 c.p.c.) e per le impugnazioni successive al 28.02. 2023 (come quella in esame) l'atto introduttivo deve indicare in modo chiaro, sintetico e specifico: a) il capo della decisione di I Grado che viene impugnato;
b) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure;
c) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Detti requisiti mancherebbero nella citazione di II Grado di . CP_1
Inoltre, le argomentazioni dell'appellante si fondano esclusivamente su una diversa, personale ed arbitraria valutazione delle prove testimoniali, le quali - invece - sono state attentamente e coerentemente valutate dal Tribunale nella loro completezza;
sicché sono esenti da vizi.
Dalla corretta analisi delle prove testimoniali e della documentazione dimessa da non si può che CP_1 evincere l'assenza di prova circa il presunto contratto di appalto fra le parti, dal quale deriverebbe la fattura azionata in via monitoria.
9. La causa è stata trattenuta in decisione il 17.09.2024, una volta concessi i termini per rassegnare le conclusioni e per il deposito di scritti finali.
10. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono “ancorate” al CP_1
contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. CP_1
11. L'Appello proposto è prevalentemente fondato.
pagina 5 di 11 A. In tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - quale criterio dirimente per verificare la fondatezza o meno della presente impugnazione -, va detto che grava su chi fa valere il diritto di credito il compito di fornire - in giudizio - gli elementi probatori a sostegno della pretesa;
dunque, parte opposta deve dimostrare gli aspetti costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente è tenuto a contestarlo allegando circostanze estintive o modificative oppure l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (v. Cass. n. 1892/2023).
B. Per verificare in concreto l'assolvimento dell'obbligo gravante su , occorre esaminare - in CP_1 modo “combinato” - i dati documentali ed il contenuto delle deposizioni rese dai testimoni citata da questa parte processuale.
- SI CK, addetto commerciale di : CP_1
“io ho parlato sia con il sig. che con il sig. che è stato anche in cantiere una volta;
al Tes_2 CP_2
sig. invece ho consegnato il preventivo cartaceo per i cubetti di porfido e il cellulare e Testimone_3
mi ha dato incarico di eseguire i lavori;
gli accordi erano tutti verbali a quanto mi risulta;
posso confermare che sono operai della ditta presso la quale lavoro e che hanno fatto il lavoro;
non so essere preciso sulla data né sulla quantità di lavoro eseguito;
era primavera posso affermare che sono stato io a dare indicazioni per lo scarico del porfido all'ufficio ordini preciso che si trattava di porfido in cubetto ribassato non so essere preciso sui giorni di esecuzione dei lavori: ma confermo che il lavoro è stato eseguito il sig. non so dire se padre o figlio ha preso contatto con la ditta presso la quale lavoro e CP_2 poi l'ufficio mi ha detto di andare dal cliente per dargli il preventivo e per prendere CP_2
accordi; sono poi andato in cantiere e ho preso accordi diretti con il cliente CP_2
la mia ditta ha sempre avuto contatti diretti solo con il cliente e non abbiamo mai avuto CP_2 contatti con altri interlocutori per i lavori nel cantiere per cui è causa”.
- operaio di : Persona_1 CP_1
“ho avevo lavorato su incarico di presso il cantiere per cui è causa. Io avevo realizzato insieme CP_1
ad un altro dipendente – tale - il massetto alleggerito. Io non so chi avesse conferito Parte_1 alla l'incarico di eseguire questi lavori. Posso riferire solo in merito all'effettiva CP_1
esecuzione degli stessi. avevamo realizzato massetto per una estensione di 35 metri cubi
Nulla so dell'intervento di fornitura e posa del porfido, né degli accordi economici relativi a tale fornitura”.
- La fattura n. 000772 del 31.08.2020 di indica come “costo massetto” per 35 mc € 1.750,00 + CP_1
IVA (v. valore al metro cubo non contestato).
pagina 6 di 11 - , operaio di da circa tre decenni: Persona_2 CP_1
“Io ho lavorato su incarico di presso il cantiere per cui è causa nel 2019 e 2020. Confermo che CP_1
noi di avevamo realizzato il massetto alleggerito ed avevamo poi fornito e posato la CP_1
pavimentazione in porfido. Non so se tali lavori fossero stati fatti da su incarico del CP_1 CP_2
oppure della ditta Io mi sono solo limitato a fare i lavori che mi ha indicato il titolare. Pt_2
Io non avevo mai sentito nominare . Parte_3
In cantiere vedevo sempre o Tes_2 Controparte_2
Non ho mai visto tale . I lavori di realizzazione del massetto e di posa di materiale Parte_3
coprente li avevamo fatti solo noi di . CP_1
Per_ Presso il cantiere per cui è causa aveva lavorato con me tale ed altri due dipendenti di di CP_1
cui non ricordo il nome. Sul cantiere ha lavorato anche . Non so se le generalità Testimone_4
Per_ anagrafiche di siano Ora ricordo che aveva lavorato anche tale . Non Persona_1 Per_4
so se le generalità anagrafiche di siano . Per_4 Parte_4
Il porfido da posare era stato consegnato dal fornitore direttamente presso il cantiere. Confermo che la posa del porfido era avvenuta nelle giornate indicate nel capitolo 5. Nulla so in merito al prezzo pattuito per i lavori svolti da Controparte_3
Confermo che il massetto era stato posato a marzo 2019. Non ricordo l'esatta misura della posa.
Come ho detto nulla so degli accordi economici. ADR: secondo me per la posa del massetto c'era voluta più di una giornata di lavoro
Confermo che il porfido posato all'esterno aveva le caratteristiche indicate nel capitolo.
Non ricordo la misura esatta del materiale posato, ma senz'altro erano stati posati almeno 100 mq.
Avevamo fatto anche la pezzatura e la pulizia finale, come indicato nel capitolo
Confermo che all'interno avevamo installato il porfido indicato nel capitolo, realizzando anche le fughe. La superficie di mq 61 indicata nel capitolo mi pare compatibile con quella che avevamo posato. Nulla so del costo pattuito confermo che per posare il porfido all'interno ed all'esterno erano stati necessari circa 15 giorni di lavoro”.
- La fattura n. 000772 del 31.08.2020 di indica: CP_1
per 109 mq di fornitura e posa di porfido per esterni € 6.322,00 + IVA (v. valore al metro quadro non contestato) per 61 mq di fornitura e posa di porfido per interni € 9.455,00 + IVA (v. valore al metro quadro non contestato).
pagina 7 di 11 C. Quello che è stato appena messo in risalto - nel complesso - depone favorevolmente in ordine: i) all'esistenza dell'incarico conferito da a;
ii) alla conseguente esecuzione dei Controparte_2 CP_1
lavori di cui alla fattura;
iii) alla correttezza delle imputazioni di costo per “massetto” [quale elemento costruttivo orizzontale funzionale a livellare una superficie ed a ripartire il carico degli elementi sovrastanti], “porfido esterno” e “porfido interno”, per una spesa totale di € 17.527,00 più iva al 22%, come da fattura/nota di variazione di n. 000325 del 31.03.2021, il che rende superfluo CP_1
l'espletamento della CTU domandata dall'odierna appellante.
D. Viceversa, sono completamente mancati i dati di riscontro - circa l'an ed il quantum - della voce
“32 ore in economia per pozzetti/faretti/tubi ecc” pari ad € 1.216,00 + iva.
E. A questo punto, è necessario analizzare quanto affermato dai testimoni di . Controparte_2
- , Direttore dei Lavori di cantiere: Testimone_1
“sono il Direttore Lavori del cantiere per cui è causa e ero presente quando la ditta VE RE di Bergamo lavorava in cantiere;
i lavori sono durati circa un anno;
c'erano 600/700 metri quadrati da rivestire;
posso dire che io come Direttore Lavori controllavo che la ditta VE operasse correttamente;
il sig. mi ha riferito che per i pagamenti con la ditta VE si accordavano Testimone_2
direttamente loro due;
io mi occupavo solo della parte tecnica e non contabile;
quindi nulla so di pagamenti fatti dal alla VE CP_2
è vero che con la ditta VE ha sempre trattato . Testimone_2
Invero, il teste ha fatto riferimento a “rivestimenti” [termine che si riferisce solitamente a pareti e soffitti] per 600/700 metri quadri eseguiti dall'impresa individuale di VE RE di Bergamo;
dunque, non ha menzionato la pavimentazione per cui è lite che ha riguardato solo 170 mq di superficie complessiva.
- , figlio di : Testimone_2 Controparte_2
“Confermo che l'unico soggetto al quale avevamo dato incarico di eseguire il lavoro era la ditta
VE RE di Bergamo.
Il lavoro era consistito nella fornitura e posa di rivestimento lapideo. In particolare, era stato realizzato il massetto e poi sopra lo stesso era stato posato un rivestimento in porfido
Confermo che io ho sempre trattato con VE RE
Il lavoro era stato eseguito da VE insieme ad altri operai, che si erano presentati come suoi dipendenti. Il VE non mi ha mai detto di avere subappaltato i lavori a terzi. Non ho mai sentito parlare della ditta . Controparte_1
pagina 8 di 11 nella documentazione relativa alla sicurezza, predisposta dall'arch. , era stata indicata Persona_5
solo la ditta VE la ditta VE è stata regolarmente pagata per il lavoro svolto neppure mio padre direttamente aveva dato incarico alla ditta per noi era soggetto CP_1
totalmente sconosciuto. il contratto con il VE era stato fatto solo oralmente.
A ben vedere, il teste ha indicato espressamente il “rivestimento” e la posa di materiale lapideo;
quindi, anche in questo caso, non ha parlato di “pavimentazione”; peraltro, per materiale lapideo si intende quello in pietra/roccia; in effetti, il porfido è una roccia di origine vulcanica che però viene utilizzata soprattutto per le superfici di calpestio.
, Responsabile della Sicurezza di Cantiere: Persona_5
“Il mio studio si era occupato della sicurezza presso il cantiere per cui è causa, posto che sullo stesso avrebbero dovuto operare più imprese anche non in contemporanea a me quale persona che avrebbe dovuto realizzare in cantiere i lavori di posa di tutte le coperture interne ed esterne, comprese le lavorazioni preliminari, era la ditta VE RE di Bergamo
La ditta a me non risulta quale ditta che avrebbe dovuto operare in cantiere Controparte_1
in appalto o in subappalto
Preciso che nel piano di sicurezza e coordinamento che dovevo predisporre dovevano essere indicate tutte le ditte operanti in cantiere preciso che miei collaboratori si recavano periodicamente in cantiere per verificare anche che le ditte operanti fossero quelle comunicate e indicate nel piano di sicurezza, nonché per verificare la regolarità della documentazione di dette ditte
Io non ho visto il contratto tra il e il VE. Ricordo che questo VE non aveva CP_2
dipendenti e quindi non aveva dovuto elaborare il POS se a seguito dei sopralluoghi fosse emerso che la ditta stava operando in cantiere, in quanto a CP_1
me non indicata, avrei dovuto chiederle tutta la documentazione ed aggiornare il piano di sicurezza. Il controllo sul cantiere lo facevamo con frequenza settimanale durante tutto l'arco dei lavori.
Sicuramente siamo andati a fare qualche visita anche durante i lavori di posa del massetto e delle superfici in porfido esterne e interne i miei collaboratori che hanno effettuato i sopralluoghi sono l'ing. , l'arch. CP_4 [...]
e arch . Tutti questi erano miei collaboratori nel 2019 e 2020”. Per_6 Persona_7
Anche rispetto a queste dichiarazioni, si rileva che le “coperture” interne ed esterne non è detto che coincidano con la “pavimentazione” in porfido all'interno ed all'esterno dell'edificio.
pagina 9 di 11 Ad ogni modo, la deposizione della teste è stata smentita dalle testimonianze di due dei suoi Per_5
collaboratori.
- , Collaboratrice Persona_7 CP_5
“Presso il cantiere per cui è causa io ho fatto un solo sopralluogo unitamente all'ing. . CP_4
Non sono in grado di indicare il periodo esatto del sopralluogo. Ricordo però che l'edificio era ancora al grezzo e mancavano ancora tutte le finiture. Si trattava, quindi, della fase iniziale e quindi non erano ancora iniziate le opere relative alla pavimentazione
Non avevo proceduto alla identificazione degli operai presenti e a controllare che si trattasse di dipendenti delle imprese indiate nel piano si sicurezza e coordinamento
Preciso che io non avevo personalmente partecipato alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento”.
- , padre e collaboratore di : CP_4 Persona_5
“Confermo di avere effettuato dei sopralluoghi di verifica presso il cantiere per cui è causa
Ricordo che gli stessi erano avvenuti anche quando era già stato realizzato il massetto, mentre non avevo fatto sopralluoghi quando era stato posato il porfido della pavimentazione
In occasione dei miei sopralluoghi ho appurato chi operava nel cantiere ed ho verificato che si trattasse di soggetti i cui nominativi fossero indicati nel piano di sicurezza. Ricordo di avere riscontrato anche la presenza di due artigiani di che si occupavano in particolare della CP_6
realizzazione dei rivestimenti in sasso delle pareti dell'edificio, quindi di intervento diverso da quello inerente alle pavimentazioni
Preciso che i semplici artigiani non devono essere indicati nel piano di sicurezza e coordinamento.
Durante i sopralluoghi avevo rilevato anche la presenza di operai stranieri di cui non ricordo il nome.
Non sono in grado di dire chi avesse realizzato i massetti.
Non ricordo il nome di VE RE, così come non ricordo il nome di nessun altro soggetto che aveva operato presso il cantiere per cui è causa. per eseguire il massetto è sufficiente un lavoro di una giornata, anche di meno. Possono essere sufficienti anche solo tre ore di lavoro.
F. Ebbene, nessuno dei testimoni di ha affermato in modo chiaro che il massetto Controparte_2
[prodromico alle pavimentazioni] e la pavimentazione in porfido per cui è lite sono stati effettuati da un preciso soggetto diverso da;
in particolare, la ditta VE si è occupata di “rivestimenti” e/o CP_1
“coperture”, posto che - peraltro - sarebbe stato usato il sasso per rivestire pareti dell'edificio.
12. Non resta che riformare la Sentenza appellata nel senso della condanna di Controparte_2
a pagare a la somma provata di € 17.527,00 più iva al 22%. CP_1
pagina 10 di 11 13. Le spese di lite di entrambi i Gradi seguono la soccombenza di e si liquidano in Controparte_2
dispositivo a favore di applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive CP_1 modifiche ed integrazioni, per le cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in cui rientra il decisum, rispetto alle fasi svolte.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'Appello, RIFORMA la Sentenza impugnata e CONDANNA a Controparte_2 pagare alla società appellante la somma di € 17.527,00 più iva al 22%, oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2. CONDANNA a rifondere alla società appellante le spese di entrambi i gradi Controparte_2 di giudizio, liquidate in € 5.077,00 per il I Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge, ed in € 3.966,00 per il II Grado, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
Venezia, 17.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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