Articolo 4 della Legge 10 maggio 1976, n. 377
Articolo 3
Versione
22 giugno 1976
Art. 4.

Dopo l' articolo 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 2615-bis - Situazione patrimoniale. - Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societa' per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso e' iscritto e il numero di iscrizione.
SEZIONE II-bis.
Art. 2615-ter - Societa' consortili. - Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".

Entrata in vigore il 22 giugno 1976
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