Articolo 2613 del Codice civile
Articolo 2470Articolo 2463 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2613.

(Rappresentanza in giudizio).

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza e' attribuita ad altre persone.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente