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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1414/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1414/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GUIDATO MATTIA;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. MANGOGNA ROBERTO;
CONVENUTA
e
Controparte_2
già
[...] [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avv. AMERINI FRANCESCO;
CONVENUTA Oggetto: responsabilità precontrattuale – risoluzione del contratto – responsabilità contrattuale.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 12/2023 del
21.02.2023 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
La parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo accertarsi la responsabilità precontrattuale della (di seguito Controparte_3
in relazione alle condotte poste in essere da questa nel settembre CP_4
2016 e la responsabilità contrattuale della (di seguito Controparte_1
per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di CP_5
fornitura di impianto di produzione di energia eolica concluso in data
28.10.2016, con richiesta di risoluzione di tale contratto e del contratto “Full
Maintenance” concluso in pari data con la con condanna in solido CP_5
delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari a 793.894,01 euro o della diversa somma secondo giustizia.
Ciò chiarito, le domande proposte da parte attrice, stante la diversità dei soggetti indicati come responsabili e in ragione della diversità dei titoli di responsabilità dedotti, vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, la parte attrice ha domandato dichiararsi la CP_4
responsabile in via precontrattuale per avere fornito false informazioni sulla fattibilità e sulla redditività dell'affare consistente nell'acquisto di un impianto eolico, poi effettivamente concluso con la in data 28.10.2016. CP_5
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, la stessa, desiderosa di investire nel mercato dell'energia eolica, ha contattato nel settembre del 2016 dalla all'epoca denominata Società Elettrica Italiana S.r.l., per CP_4
avere informazioni sui costi, sulla redditività e sui tempi di realizzazione di un impianto eolico e sugli incentivi previsti dalla normativa di settore;
secondo l'attrice, la ha illustrato le potenzialità di un impianto eolico CP_4
depotenziato a 60 KW con turbina modello R60 rigenerata da realizzarsi presso il Comune di Arcidosso (GR) Frazione di Stribugliano o in alternativa presso il Comune di Albidonia (CS), ha indicato il costo totale in quello di
200.000,00 euro, la produzione complessiva dell'impianto in quella compresa tra 150.000,00 e 180.000,00 KWH ogni anno con tempi di conclusione di 4-6 mesi dalla conclusione del contratto e, inoltre, ha indicato la possibilità di avvalersi della tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH, riconosciuta dalla normativa di settore, per la durata di venti anni, per gli impianti che sarebbero entrati in esercizio entro il 29.06.2017, con conseguente acquisizione di un reddito annuo di 51.223,00 euro, con utile netto pari a 28.213,00 euro, per i successivi venti anni.
A seguito dell'interlocuzione con la l'attrice sostiene di avere CP_4
concluso il 28.10.2016 con la poi divenuta un contratto CP_6 CP_5
di fornitura dell'impianto eolico in precedenza illustrato, nonché un contratto sempre con la “Full Maintenance”, con annessa polizza “Full CP_6
Risk”, per il monitoraggio dell'impianto a distanza, interventi di ripristino e riparazione e gestione degli adempimenti contabili per il mantenimento degli incentivi e per la verifica periodica dell'impianto, al fine di attuare il piano di investimento indicato dalla senza conseguire i redditi sperati a CP_4
causa dell'inadempimento della società fornitrice agli obblighi assunti.
Secondo la parte attrice sussisterebbe la responsabilità precontrattuale della per averle fornito false informazioni circa il fatto che i lavori di CP_4
realizzazione dell'impianto sarebbero iniziati immediatamente dopo la conclusione del contratto di fornitura, la realizzazione dell'impianto entro il 29.06.2017, i tempi di realizzazione dell'impianto, indicati in sei mesi dalla conclusione del contratto, il fatto che l'impianto avrebbe prodotto 191.000
KW annuali con conseguimento di fatturati pari a 52.000,00 euro annuali per i successivi venti anni, in ragione della possibilità di conseguire la tariffa incentivante dello 0,268 E/KW, informazioni che spinsero l'attrice a concludere il contratto di fornitura con la CP_5
Secondo la parte attrice, senza le informazioni false della non CP_4
avrebbe concluso il contratto perché non ne avrebbe tratto un interesse proprio, sicché la convenuta va condannata al risarcimento del danno scaturito dalla condotta scorretta precontrattuale, da commisurarsi al danno emergente, pari alle spese sostenute, e al lucro cessante, pari alle occasioni perse per la conclusione di altri contratti con terzi ovvero nel minore vantaggio o nel maggior aggravio causato dalla condotta della convenuta, richiamando altresì l'interesse negativo per la quantificazione del danno (pag.
18 citazione).
Il danno risarcibile, quantificato in modo identico anche in relazione alla asserita responsabilità contrattuale della viene individuato, a titolo di CP_5
danno emergente, nelle spese sostenute per il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di fornitura e di “Full Maintenance” conclusi con la
[...]
nelle spese sostenute per la conclusione del contratto di costituzione del CP_5
diritto di superficie sul terreno dove è stato installato l'impianto e per il pagamento del relativo canone di superficie in favore dei concedenti, per un importo complessivo di 193.814,01 euro, e, a titolo di lucro cessante, nell'utile netto che avrebbe conseguito in venti anni secondo le informazioni fornite dalla pari a 600.080,00 euro. CP_4
Ciò posto, occorre osservare che con sentenza n. 23/2023 del 18.09.2023 di questo Tribunale la è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, sicché, con ordinanza del 06.02.2024 la causa, che era stata trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2023, è stata rimessa sul ruolo con dichiarazione di interruzione del processo.
All'esito della riassunzione della causa ad opera della parte attrice, si è costituito il curatore della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già chiedendo Controparte_2 Controparte_3
dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società suddetta, evidenziando che ogni credito affermato contro una società sottoposta alla Liquidazione Giudiziale, come già accadeva per le società dichiarate fallite, va accertato nelle forme dell'accertamento dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
L'eccezione di improcedibilità della curatela è fondata e va accolta.
Secondo l'art. 52 commi 1 e 2 della vecchia legge fallimentare (R.D. n.
267/1942) “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
In coerenza con tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ. n. 24156/2018; Cass. Civ. n. 16048/2023; Cass. Civ. n.
9461/2020; Cass: Civ. n. 1115/2014; Cass. Civ. n. 21669/2013; Cass. Civ. n.
10485/2011; Cass. Civ. sez. Lav. n. 16867/2011; Cass. Civ. n. 21565/2008).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel confermare il principio sopra richiamato, ha precisato altresì che “Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. Civ. n.
2090/2023).
Le disposizioni contenute nell'art. 52 commi 1 e 2 del R.D. n. 267/1942 sono presenti altresì nella nuova normativa sulle procedure concorsuali sancita dal
D. Lgs. n. 14/2019.
L'art. 151 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 14/2019 stabilisce che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
Dunque, anche il nuovo art. 151 del D. Lgs. n. 14/2019 conferma il principio, già sancito dalla legge fallimentare, secondo cui i crediti, inclusi quelli risarcitori, affermati contro il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale vanno accertati nelle forme dell'accertamento dello stato passivo dinanzi al
Giudice Delegato. Ciò importa la possibilità di affermare i principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento dei crediti verso il fallito ai casi di accertamento dei crediti affermati verso un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Tale conclusione è stata affermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, salvo per le cause di licenziamento o di determinazione di qualifica del lavoratore nell'azienda, l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario vantato da taluno anche verso un'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. n. 27796/2024).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda di condanna proposta dalla società attrice nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già va dichiarata Controparte_2 Controparte_3
improcedibile, essendo intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale dopo la proposizione della domanda risarcitoria.
Venendo alle ulteriori domande proposte dall'attrice, questa chiede accertarsi la responsabilità contrattuale della per inadempimento degli obblighi CP_5
scaturenti dal contratto di fornitura concluso il 28.10.2016.
In particolare, la parte attrice afferma che la ha impiegato oltre un CP_5
anno per installare compiutamente l'impianto eolico, sebbene nel contratto si fosse impegnata a eseguire tale prestazione entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, ha fornito un impianto non funzionante, non ha fornito alcuna assistenza per la riparazione del malfunzionamento riscontrato e ha tenuto una condotta contraria a buona fede, fornendo informazioni inesatte circa lo stato di avanzamento dei lavori e la proroga della tariffa incentivante dello
0,268 E/KW.
In conseguenza degli inadempimenti lamentati, la parte attrice domanda la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento e il risarcimento del pregiudizio conseguito all'inadempimento per un importo di 793.894,01 euro come in precedenza illustrato.
Inoltre, la parte attrice, sostenendo che il contratto “Full Maintenance” è collegato negozialmente a quello di fornitura, chiede dichiararsi lo stesso inefficace in conseguenza della risoluzione di quello di fornitura in virtù del principio giuridico “simul stabunt simul cadent”.
Sul punto va osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 5853/2023).
In ogni caso, resta onere del creditore allegare e provare il pregiudizio risarcibile e il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento e il pregiudizio
(cfr. Cass. Civ. n. 5613/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta che l'attrice e la divenuta poi CP_6
la odierna convenuta (cfr. all. 8 fasc. attrice), in data 28.10.2016 CP_5
hanno concluso un contratto di fornitura avente ad oggetto il “progetto codice
W12198 su MWF 10001” sito nel Comune di Arcidosso loc. Stribugliano, consistente nella installazione “chiavi in mano” di un aerogeneratore per la produzione di energia eolica, meglio descritto tecnicamente nel contratto (cfr. all. 7 fasc. attrice).
In particolare, con il suddetto contratto la quale fornitore, si è CP_6
impegnata a fornire l'aerogeneratore descritto nel contratto con ogni opera accessoria, così da installare un impianto di produzione di energia eolica
“chiavi in mano” ossia pronto per l'utilizzo. Nel contratto si specifica che l'oggetto dello stesso non comprende la gestione e la manutenzione dell'impianto e che il contratto di gestione tutto incluso, con polizza assicurativa annessa, sarebbe stato concluso a margine del contratto di fornitura o successivamente su richiesta della committente odierna attrice.
Il fornitore si è obbligato altresì alla riparazione o alla sostituzione dell'impianto, in caso di malfunzionamento, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della componente difettosa o mal funzionante.
Il prezzo posto a carico della committente è pari a 180.000,00 euro oltre IVA ed escluse le spese di allaccio alla rete da versarsi all'ENEL.
La committente si è impegnata a pagare il suddetto prezzo secondo tali modalità: 63.000,00 euro oltre IVA alla data di stipulazione del contratto;
90.000,00 euro oltre IVA al momento dell'approntamento per montaggio della turbina;
9.000,00 euro oltre IVA al montaggio della turbina e 18.000,00 euro oltre IVA all'allaccio in rete.
La fornitrice si è impegnata invece a realizzare l'impianto nelle seguenti modalità: avvio dell'ordine alla sottoscrizione del contratto;
approntamento fabbrica entro quattro mesi dal pagamento dell'acconto macchina;
trasporto e messa in servizio entro 30 giorni dal pagamento dell'approntamento e, allaccio in rete, entro 30 giorni dall'installazione.
Inoltre, la fornitrice, con la cooperazione della committente, si è impegnata a volturare in favore di questa le autorizzazioni, a mettere a disposizione di questa la documentazione inerente al progetto, alle autorizzazioni e alla cessione dei diritti sul terreno su cui sarebbe sorto l'impianto e, su richiesta della committente, sarebbe stata trasferita la titolarità dei diritti sul terreno su cui sarebbe sorto l'impianto.
Risulta altresì che con contratto del 28.10.2016 le medesime parti hanno concluso il contratto “Full Maintenance”, della durata di dieci anni, con cui la si è impegnata a offrire una serie di prestazioni funzionali al CP_6
controllo dell'impianto eolico e alla manutenzione dello stesso, nonché alla sua riparazione in caso di mal funzionamento, con costituzione di una polizza assicurativa “All Risk” contro i danni da eventi naturali o da furto e atti vandalici, occorsi all'impianto, inclusi i danni indiretti da mancata produzione
(cfr. all.ti 10, 11 fasc. attrice).
Il prezzo posto a carico della committente è pari a 6.000,00 euro oltre IVA all'anno.
Ciò posto, la parte attrice allega che la non ha consegnato l'impianto CP_5
promesso entro il 29.06.2017, impiegando di contro oltre un anno dalla conclusione del contratto di fornitura per la conclusione dei lavori e ciò in violazione delle clausole contrattuali che ponevano il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto per la consegna dell'opera.
La deduzione di parte attrice non appare fondata.
Il contratto concluso dalle parti non contiene alcuna clausola che imponga alla di concludere le opere promesse entro sei mesi dalla conclusione CP_6
del contratto, né vi è riferimento alcuno all'obbligo della committente di concludere i lavori entro il 29.06.2017.
Il contratto stabilisce delle tempistiche di consegna delle opere in parte collegate alla mera conclusione del contratto, in parte al pagamento degli acconti ad opera dell'attrice e in parte alla conclusione del montaggio dell'impianto, come è stato evidenziato in precedenza.
In particolare, secondo il contratto, l'attrice avrebbe dovuto pagare il primo acconto pari a 63.000,00 euro oltre IVA alla data di conclusione del contratto, ossia il 28.10.2016. A tale data la fornitrice avrebbe proceduto all'ordine dell'impianto.
Risulta che il pagamento del primo acconto ad opera dell'attrice è avvenuto in data 09.11.2016 (cfr. all. 9 fasc. attrice). Inoltre, la fornitrice aveva l'obbligo di procedere all'approntamento fabbrica entro quattro mesi dal pagamento dell'“acconto macchina”, ossia dal primo acconto, sicché il termine per l'esecuzione di tale fase è scaduto il 09.03.2017.
Risulta altresì che la committente aveva l'obbligo di pagare l'importo di
90.000,00 euro oltre IVA al momento dell'approntamento della turbina e
9.000,00 euro oltre IVA al momento del montaggio della turbina.
Risulta che la fornitrice abbia emesso la fattura per il pagamento dell'approntamento della turbina il 27.02.2017 e che il pagamento dell'acconto ad opera dell'attrice è avvenuto solo il 12.05.2017 (cfr. all. 23 fasc. attrice).
Inoltre, l'attrice risulta avere versato il terzo acconto in data 14.06.2017, a fronte della fattura del 12.06.2017 emessa dalla fornitrice (cfr. all. 24 fasc. attrice).
Deve osservarsi che la fornitrice aveva l'obbligo di concludere i lavori di trasporto e montaggio entro trenta giorni dal pagamento dell'approntamento, avvenuto come illustrato in precedenza il 12.05.2017, sicché il termine per l'esecuzione della suddetta prestazione era quello del 11.06.2017.
Inoltre, da tale momento decorreva il termine per procedere all'allaccio alla rete da compiersi entro trenta giorni dall'installazione dell'impianto, ossia entro l'11.07.2017.
Dalla documentazione in atti risulta che personale della Società Elettrica
Italiana S.r.l., socio unico della ha inoltrato il 29.05.2017 la richiesta CP_5
a ENEL di accesso alla connessione in transitorio dell'impianto oggetto del contratto di fornitura, come si evince dalla corrispondenza del numero di riferimento interno a quello del progetto contenuto nel contratto, al fine di dotarlo immediatamente di energia elettrica (cfr. all.ti 13 e 14 fasc. convenuta).
Risulta infine che l'ENEL ha completato la procedura di allaccio in data
29.12.2017, come emerge dal verbale di attivazione redatto in medesima data
(cfr. all. 36 fasc. attrice). Peraltro, va evidenziato che la società attrice, in base al contratto, aveva l'onere di richiedere la conclusione del contratto per la cessione dei diritti sul terreno su cui è stato installato l'impianto.
Ebbene, risulta che l'attrice ha concluso il contratto di acquisto del diritto di superficie del terreno suddetto solo con atto a rogito del Notaio Per_1
del 05.06.2017 (cfr. all. 25 fasc. attrice).
[...]
Alla luce delle considerazioni svolte, deve osservarsi che non sussisteva, in base al contratto di fornitura, alcun obbligo della di completare le CP_5
opere promesse entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, né le parti avevano pattuito come termine finale per l'esecuzione delle opere il
29.06.2017, come dedotto dall'attrice.
Ciò esclude qualsiasi inadempimento del supposto obbligo di conclusione del contratto entro i suddetti termini imputato dall'attrice alla CP_5
Né può ritenersi che il suddetto termine fosse implicito nel contratto in quanto, come prospettato dall'attrice, vi era il suo intento, riferito alla controparte prima della conclusione del contratto, di godere della tariffa incentivante pari allo 0,268 E/KW, per la cui fruizione era essenziale la messa in esecuzione dell'impianto entro il 29.06.2017.
Invero, stante il silenzio del contratto su tale profilo, deve ritenersi che il suddetto scopo dell'attrice sia rimasto confinato all'ambito dei motivi contrattuali i quali sono irrilevanti ai fini della responsabilità contrattuale, essendo estranei alla causa del contratto.
Del resto, dalla lettura del testo contrattuale si evince che il regolamento pattuito dalle parti conserva la sua razionalità economica anche senza considerare il termine del 29.06.2017, mantenendo il contratto un proprio equilibrio economico.
Peraltro, se la parte attrice, che è da considerarsi un soggetto professionale, essendo un soggetto imprenditoriale, avesse ritenuto essenziale il suddetto termine, avrebbe richiesto il suo inserimento nel contratto come termine essenziale per l'adempimento, fatto che invece non è accaduto.
Di contro, dagli elementi probatori assunti risulta che l'attrice ha versato con notevole ritardo gli acconti rispetto alla data che essa assume come fondamentale per l'esecuzione del contratto e ha acquistato il diritto di superficie, da ritenersi condizione essenziale il completamento del montaggio e della messa in funzione dell'impianto, solo in data 05.06.2017, in prossimità del 29.06.2017 che la stessa attrice indica come termine fondamentale per l'esecuzione del contratto.
È evidente che i ritardi dell'attrice nel compimento delle suddette attività abbiano inciso sui tempi di esecuzione della prestazione della convenuta.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, la ha richiesto l'attivazione CP_5
della linea all'Enel sin dal 29.05.2017, ben prima della scadenza del termine contrattuale previsto per procedere a tale attività e in precedenza indicato.
Non si ritiene che possa imputarsi alla convenuta gli ulteriori ritardi nella conclusione della procedura di attivazione dell'impianto, trattandosi di adempimenti pacificamente di competenza dell'Enel e va rilevato che la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione su eventuali fatti addebitabili alla
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che hanno impedito la celere conclusione della procedura di attivazione. CP_5
Pertanto, non risulta sussistere l'inadempimento lamentato dall'attrice circa il ritardo nell'esecuzione del contratto ad opera della CP_5
La parte attrice imputa altresì alla di avere consegnato un impianto CP_5
non funzionante con conseguente inadempimento del contratto di fornitura, né avrebbe offerto la necessaria assistenza per rimuovere i mal funzionamenti.
Le allegazioni della società attrice appaiono fondate.
Al fine di verificare le deduzioni attoree, è stata espletata in corso di causa una
CTU volta a verificare l'esistenza dei vizi sull'opera lamentati dall'attrice. Il CTU, all'esito delle indagini peritali, pur dando atto di non avere potuto visionare direttamente l'impianto, ha ritenuto che lo stesso non presentasse i necessari requisiti minimi di corretto funzionamento.
In particolare, il CTU, all'esito dei necessari approfondimenti peritali, ha evidenziato che l'impianto, dopo essere entrato in rete il 29.12.2017, è entrato in esercizio il 01.02.2018 e ha lavorato per 26 giorni, dal 01.02.2018 al
26.02.2018, ulteriori 24 giorni dal 21.03.2018 al 14.04.2018 e ulteriori 10 giorni dal 18.04.2018 al 28.04.2018, “per un totale di 60 giorni, accumulando, in meno di tre mesi, fermate per guasto per quasi un mese (per l'esattezza, n°27 giorni di fermo). Dopo il
28/04/2018 l'impianto non ha mai più funzionato e, si ribadisce, ad oggi è completamente smontato”. A fronte delle deduzioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto che dopo il guasto del 28.04.2018, ritenuto dal CTU “guasto comunque sempre possibile in ogni impianto, ma decisamente anomalo ed enorme, per un aerogeneratore che doveva essere stato interamente rigenerato prima dell'installazione a Stribugliano e che a
Stribugliano aveva lavorato solo per circa 60 giorni”, il 24.07.2018 è stata valutata l'irreparabilità del guasto in loco e decisa dalla la spedizione CP_5
dell'intera navicella alla CMC Wind di Foggia per la riparazione e solo in data
12.09.2018 è stata eseguita o completata la riparazione e, infine, che “la navicella, quale che ne sia stata la causa (pare, però, non tecnica), anche se riparata, non fu mai rimontata e neppure fu riportata al sito di Stribugliano”.
Il CTU, alla luce di tali considerazioni, ha concluso nel senso che
“l'aerogeneratore che, si ribadisce, doveva essere completamente rigenerato prima dell'installazione a Stribugliano, in realtà non risultò mai (e neppure lontanamente) all'altezza delle aspettative di funzionalità ed affidabilità che necessariamente devono sempre caratterizzare un aerogeneratore”.
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dal CTU, che appaiono logiche e ben motivate, deve ritenersi che l'impianto fornito dalla all'attrice CP_5
non fosse correttamente funzionante, con la conseguenza che ciò ha importato l'inadempimento della fornitrice all'obbligo assunto con il contratto di fornitura di installare in favore della committente un impianto funzionante e idoneo alla produzione di energia eolica secondo i parametri e la potenza sanciti nel contratto.
Inoltre, risulta che la fornitrice abbia inadempiuto anche l'obbligo sancito dal suddetto contratto di riparare il pezzo non funzionante entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, considerato che, come accertato dal CTU,
l'impianto è stato portato via il 24.07.2018 per riparazione e non è stato più riportato presso il terreno sui cui era installato.
L'inadempimento in esame giustifica la risoluzione del contratto di fornitura richiesta dall'attrice.
Invero, considerato che lo scopo del contratto di fornitura era quello di dotare l'attrice di un impianto di produzione di energia eolica funzionante e idoneo a produrre energia da rivendere sul mercato e ciò, come evidenziato dallo stesso
CTU, per la durata di almeno venti anni, è evidente che la consegna di un impianto non in grado di funzionare pienamente e sottoposto a continui guasti costituisce un inadempimento di non scarsa rilevanza che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453
c.c., stante peraltro la sinallagmaticità del contratto di fornitura concluso dalle parti.
I gravi problemi di funzionamento riscontrati dal CTU hanno avuto un evidente impatto negativo sulla causa del contratto che rende ragionevole l'affermazione dell'attrice di avere perduto ogni interesse alla prosecuzione del rapporto.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata fondata la domanda di risoluzione del contratto di fornitura proposta dall'attrice.
Ciò posto, non appare fondata l'eccezione di parte convenuta circa la rinuncia dell'attrice al diritto di risolvere il contratto. Secondo la la rinuncia dell'attrice alla risoluzione sarebbe avvenuta CP_5
tacitamente in quanto, dopo il superamento della data del 29.06.2017, ha mantenuto l'impianto in servizio fruendo della minore tariffa pari allo 0,19
E/KWH, nonché chiedendo la riattivazione dell'impianto e l'attivazione della polizza “All Risk” a fronte dei mal funzionamenti dello stesso.
Le deduzioni della convenuta non sono accoglibili.
Invero, secondo la giurisprudenza la rinuncia alla risoluzione del contratto può avvenire solo in seguito all'inadempimento fondante la risoluzione e deve desumersi da condotte della parte non inadempiente univocamente sintomatiche della volontà della stessa di non avvalersi della risoluzione (cfr.
Cass. Civ. n. 11967/2004).
Ciò chiarito, va evidenziato che la circostanza che l'attrice abbia dato seguito al contratto anche se l'opera è stata ultimata dopo il 29.06.2017, fruendo così della tariffa dello 0,19 E/KWH non appare dirimente, in quanto, non sussistendo alcun obbligo della di eseguire le prestazioni entro la CP_5
suddetta scadenza, né rientrando nella causa del contratto, per i motivi già evidenziati, la fruizione della tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH, la circostanza che, nonostante la perdita di tale tariffa, l'attrice abbia proceduto alla esecuzione del contratto non appare rilevante, non potendosi configurare alla data di attivazione dell'impianto un inadempimento che giustificasse la risoluzione.
Ciò posto, va osservato che l'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto è quello dato dall'installazione di un impianto non funzionante e in merito va rilevato che, considerato che, come accertato dal CTU, l'impianto entrò in funzione dal 01.02.2018, la parte attrice contestò immediatamente il carattere difettoso dell'impianto, sollecitando spiegazioni alla fornitrice e invocando l'attivazione della polizza assicurativa al fine di contenere i danni derivanti dal fermo dell'impianto, come si desume dalle contestazioni mosse dal legale della società con comunicazione del 16.05.2018 (cfr. all. 39 fasc. attrice). Ulteriori sollecitazioni sono pervenute anche il 13.06.2018 e in data
02.08.2018 in cui il legale della società attrice contestò altresì problemi connessi alla pratica per l'acquisizione della tariffa incentivante al GSE (cfr. all.ti 41 e 42 fasc. attrice).
Rispetto al suddetto inadempimento, non può predicarsi la rinuncia alla risoluzione per il solo fatto che l'attrice aveva tentato di recuperare la funzionalità dell'impianto, considerato che di per sé la richiesta di adempimento non è incompatibile con quella successiva di risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Appare ragionevole che la perdita definitiva di interesse dell'attrice rispetto all'attuazione dell'affare, che aveva comportato ingenti costi iniziali, sia avvenuta progressivamente quando il problema della riparazione dell'impianto non riuscì a trovare agevole soluzione.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi nel senso che non vi è stata alcuna rinuncia dell'attrice al diritto di risoluzione del contratto, sicché l'eccezione della convenuta va respinta.
In definitiva, va dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura del
28.10.2016 intercorso tra la e la Parte_1 CP_5
In ordine alla risoluzione del contratto “Full Manteinance”, va osservato che la domanda attorea muove dal presupposto che tale contratto sia collegato negozialmente a quello di fornitura, sicché in ragione della risoluzione di tale contratto, l'attrice invoca il principio simul stabunt siamul cadent, proprio dei contratti collegati.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che tra i suddetti contratti sussista un collegamento negoziale.
Affinché vi sia un collegamento negoziale è necessaria la sussistenza di due requisiti cumulativi: uno oggettivo, rappresentato dal nesso teleologico tra i vari contratti, e uno soggettivo, rappresentato dalla comune volontà delle parti di perseguire non solo i singoli effetti tipici propri di ogni singolo contratto, ma anche e soprattutto lo scopo ulteriore e unitario cui il collegamento tende
(cfr. Cass. Civ. n. 19161/2014).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il collegamento negoziale non sussiste per il mero fatto che vi è un collegamento economico tra i contratti, occorrendo soprattutto il “comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass.
Civ. S.U. n. 19785/2015).
In altri termini, occorre che le parti agiscano con il comune intento di perseguire uno scopo economico più ampio rispetto a quello proprio dei singoli contratti e che può realizzarsi solo con la produzione degli effetti proprio di ognuno dei contratti collegati, che altrimenti, da soli considerati, sarebbero inidonei allo scopo preso di mira dalle parti.
Ciò chiarito, nel caso di specie il contratto di fornitura contiene una regolamentazione compiuta ed esaustiva dell'operazione di installazione e messa in funzione dell'impianto eolico, tale da garantire certamente l'interesse della committente a produrre energia eolica da vendere sul mercato.
Anche senza considerare il contratto “Full Manteinance”, che pone a carico della convenuta obblighi di controllo, di riparazione e di CP_5
assicurazione dell'impianto, il contratto di fornitura appare idoneo a garantire il suddetto interesse economico della committente.
Ciò si evince altresì dalla clausola 2.1.3. del contratto di fornitura che sancisce la possibilità di concludere il contratto di gestione e manutenzione dell'impianto contestualmente a quello di fornitura o anche successivamente su richiesta della committente. Tale clausola fa evincere il carattere meramente accessorio del contratto di gestione e la non essenzialità dello stesso per il perseguimento degli obiettivi economici propri del contratto di fornitura.
Del resto, la stessa parte attrice non indica quale sia lo scopo complessivo, più ampio di quello dei singoli contratti, che sarebbe a fondamento del collegamento negoziale.
Inoltre, va osservato che obblighi di riparazione e manutenzione sono previsti anche dallo stesso contratto di fornitura (art.
3.6. del contratto).
Né il collegamento può evincersi dal mero fatto che i contratti siano contestuali ovvero possano avere una connessione economica, concernendo il medesimo impianto, trattandosi di elementi insufficienti, alla luce dei principi richiamati, per affermare il collegamento negoziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, va respinta la domanda di risoluzione del contratto “Full Manteinance” proposta dall'attrice e fondata sull'asserito collegamento negoziale dei contratti dedotti in giudizio.
Infine, alla luce degli inadempimenti imputati alla la parte attrice CP_5
domanda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'inadempimento, per un importo complessivo di 793.894,01 euro.
Sul punto vanno valutate le singole poste di danno invocate dall'attrice.
A titolo di danno emergente, la parte attrice deduce innanzi tutto i costi relativi agli acconti pagati in esecuzione del contratto di fornitura, nonché il corrispettivo pagato in esecuzione del contratto “Full Manteinance”, come da fatture n. 10/2016, 6/2017, 3/2017, 16/2017 e 67/2017.
Va osservato che non risulta prodotta la fattura n. 3/2017.
Le altre fatture ineriscono agli acconti versati in esecuzione del contratto di fornitura (fatture n. 10/2016, 6/2017, 16/2017) e al corrispettivo annuale del contratto “Full Manteinance” (fattura n. 67/2017) (cfr. all.ti 9, 23, 24 11A fasc. attrice). Ciò posto, la domanda risarcitoria è infondata per tali voci di danno.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rimedio utile per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un contratto poi risolto è quello della ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. Civ. n. 21587/2007).
Dovendosi tenere distinto il rimedio della ripetizione dell'indebito da quello del risarcimento del danno, è stato affermato che il Giudice non può disporre d'ufficio la restituzione delle prestazioni eseguite in attuazione del contratto risolto, occorrendo necessariamente un'apposita domanda di ripetizione della parte non adempiente (cfr. Cass. Civ. n. 7829/2003; Cass. Civ. n. 2569/2009).
Nel caso di specie, le prestazioni pecuniarie eseguite dall'attrice in esecuzione del contratto di fornitura sono suscettibili di ripetizione ma non di risarcimento del danno, trattandosi di prestazioni che, in conseguenza della risoluzione, hanno perduto il titolo giuridico che le giustifica.
Pertanto, la domanda di risarcimento di tali poste di danno non è fondata.
Analoga valutazione deve compiersi per il canone pagato in esecuzione del contratto “Full Maintenance”.
Sul punto va osservato peraltro che il risarcimento del danno contrattuale è un rimedio che deve porre il patrimonio del soggetto danneggiato nella stessa condizione economica in cui si troverebbe in assenza dell'inadempimento, rimuovendo dunque i pregiudizi che costituiscono conseguenza ordinaria dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) e che siano prevedibili al tempo della nascita dell'obbligazione (art. 1225 c.c.).
Ebbene, va osservato che il corrispettivo pagato dall'attrice per l'esecuzione del contratto di gestione sarebbe stato pagato dalla parte anche se non ci fossero stati gli inadempimenti lamentati dalla parte, sicché è evidente che tale costo non può costituire oggetto di risarcimento.
La parte attrice domanda, a titolo di danno emergente, il ristoro delle spese sostenute per l'atto notarile di costituzione del diritto di superficie sul terreno su cui è stato installato l'impianto e per il pagamento del canone di superficie versato ai proprietari del terreno (cfr. all.ti 26 e 57 fasc. attrice).
La domanda è infondata.
Come già evidenziato in precedenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il soggetto danneggiato nella medesima condizione economica in cui si sarebbe trovato se non ci fosse stato l'inadempimento, compensando, mediante una somma di denaro, la perdita patrimoniale e i mancati guadagni cagionati dall'inadempimento.
I danni risarcibili sono solo quelli che trovano nell'inadempimento la loro conditio sine qua non e che costituiscono conseguenza non inverosimile dell'inadempimento secondo criteri di normalità (cfr. Cass. Civ. n.
26042/2010).
Ebbene, le spese sostenute dall'attrice per l'acquisto e l'esercizio del diritto di superficie sul terreno su cui è stato installato l'aerogeneratore sono spese che, anche se non ci fossero stati gli inadempimenti lamentati dall'attrice, e dunque anche se il contratto fosse stato eseguito correttamente secondo la prospettazione attorea, sarebbero ricaduti comunque nella sfera giuridica dell'attrice, sicché l'inadempimento non ne costituisce una condizione necessaria e dunque non sono pregiudizi cagionati dall'inadempimento.
Del resto, il pagamento delle spese per la costituzione e l'esercizio del diritto di superficie non possono ritenersi conseguenza verosimile del ritardo imputato alla ovvero del cattivo funzionamento dell'impianto o delle CP_5
condotte scorrette imputate a quest'ultima dall'attrice.
Inoltre, va sottolineato che la parte attrice non ha allegato di avere perduto il diritto di superficie sul terreno, sicché il pagamento ad opera della stessa del canone di fruizione del diritto di superficie non appare irragionevole sul piano economico, considerato che il contratto per la costituzione del diritto di superficie è stato concluso dall'attrice con soggetti diversi dalla CP_5 In definitiva, la domanda di risarcimento del danno emergente proposta dall'attrice è infondata.
Infine, la parte attrice lamenta un danno da lucro cessante pari a 600.080,00 euro e computato secondo il seguente ragionamento: sulla scorta delle informazioni che aveva fornito la EEP, l'attrice avrebbe conseguito dall'utilizzo dell'aerogeneratore un fatturato annuo pari 51.223,00 euro pari al prodotto tra l'energia in KW che l'impianto avrebbe prodotto in un anno
(191.130 KW) e la tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH che la parte avrebbe conseguito mettendo in esecuzione l'impianto entro il 29.06.2017; scomputati gli oneri di gestione annuali per 7.100,00 euro, pari al costo del contratto di gestione concluso con la sommato al canone di CP_5
superficie, e l'incidenza fiscale pari al 32%, l'attrice sostiene che avrebbe percepito un utile netto annuale pari a 30.004,00 euro;
posto che l'utilizzo dell'impianto sarebbe durato venti anni, l'utile netto sarebbe stato pari a
600.080,00 euro complessivi, di cui l'attrice chiede il risarcimento.
La domanda è infondata.
L'intera prospettazione attorea muove dal presupposto che l'attrice aveva il diritto di conseguire l'impianto in funzione entro il 29.06.2017 e che, di conseguenza, avrebbe acquistato con certezza il diritto a fruire della tariffa incentivante pari allo 0,268 E/KWH, sicché la mancata percezione dell'utile derivante dall'applicazione di tale tariffa costituisce un lucro cessante.
Come è stato posto in evidenza in precedenza, il contratto di fornitura non stabiliva alcun obbligo per la fornitrice di realizzare la messa in esecuzione dell'opera entro il 29.06.2017, né entro il termine allegato dall'attrice di sei mesi dalla conclusione del contratto.
Inoltre, si è escluso, per i motivi già illustrati, che sussista l'inadempimento della all'obbligo di consegna tempestiva dell'opera. CP_5 Pertanto, non può ritenersi che la parte attrice poteva e doveva conseguire l'accesso al meccanismo incentivante dello 0,268 E/KWH, sicché l'intera prospettazione attorea appare infondata.
Inoltre, va sottolineato che la produttività dell'impianto allegata dall'attrice è stata esclusa dallo stesso CTU con la consulenza in atti.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria dell'attrice è infondata e va respinta.
Né il lucro cessante lamentato può ritenersi conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare un impianto funzionante ovvero dell'obbligo di buona fede, secondo la prospettazione attorea violato dalla per avere CP_5
dato false rassicurazioni sulla proroga della tariffa incentivante dello 0,268
E/KHW e inesatte informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
Invero, come illustrato, il lucro cessante lamentato dall'attrice muove dal presupposto della certa fruizione della tariffa dello 0,268 E/KHW in conseguenza dell'obbligo della fornitrice di fornire l'impianto in esecuzione entro il 29.06.2017, termine ultimo per poter fruire della suddetta tariffa.
In assenza dell'obbligo della fornitrice di consegnare l'impianto entro la suddetta data, non è possibile sostenere che l'attrice avrebbe con certezza ragionevole fruito della suddetta tariffa, sicché il danno lamentato è insussistente, non costituendo danno causalmente connesso agli inadempimenti sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria dell'attrice va respinta.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice contro la vanno CP_4
dichiarate improcedibili.
Va accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto di fornitura concluso il 28.10.2016 con la per inadempimento dell'obbligo di CP_5 fornire un impianto funzionante e idoneo alla produzione di energia secondo i parametri contrattuali.
Vanno respinte le altre domande proposte dall'attrice nei confronti della
[...]
in quanto infondate. CP_5
A questo punto, va sottolineato che, ai fini della presente decisione, non possono prendersi in considerazione le valutazioni e le deduzioni offerte dal
CTU in corso di causa in relazione ai danni conseguiti all'inadempimento e alla imputabilità dei ritardi nell'esecuzione del contratto alle parti.
Invero, le questioni inerenti alla sussistenza e alla imputabilità dei ritardi nell'esecuzione delle prestazioni pattuite nel contratto ad opera delle parti, afferendo alla stessa sussistenza dell'inadempimento, si risolvono in questioni giuridiche non demandabili al CTU.
In ordine alle deduzioni del CTU circa il danno derivato dall'inadempimento, va rilevato che il CTU ha formulato una serie di computi del danno, formulando valutazioni e allegando dati che non erano stati dedotti dalla parte attrice nella citazione o nella prima memoria istruttoria.
Deve rilevarsi che è onere della parte danneggiata allegare e provare il pregiudizio risarcibile, fornendo ogni fatto utile all'accertamento, sicché il
CTU non può assumere dati e fatti principali ulteriori rispetto a quelli allegati dalle parti al fine di individuare un danno risarcibile, in quanto la CTU assume in tal modo una funzione esplorativa che le è estranea (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
3086/2022).
Pertanto, le considerazioni svolte dal CTU in ordine all'imputabilità dei ritardi allegati dalle parti e al danno da lucro cessante derivato dall'inadempimento non possono considerarsi ai fini della presente decisione e, dunque, non possono accogliersi.
Circa le richieste istruttorie delle parti, la natura documentale della lite e l'esaustività della CTU per la valutazione dei difetti dell'impianto, nonché l'improcedibilità delle domande proposte contro importano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 07.02.2022.
Circa la regolazione delle spese, va dichiarata la compensazione delle spese processuali tra l'attrice e la Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già Controparte_2 Controparte_3
sussistendo gravi ed eccezionali motivi, posto che l'improcedibilità della domanda è scaturita da fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale di parte attrice, la quale ha correttamente riassunto la causa nei confronti di tutte le parti del giudizio interrotto.
Analogamente, la soccombenza reciproca tra l'attrice e la Controparte_1
giustifica la compensazione delle spese processuali.
[...]
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'attrice e della Controparte_1
essendo stata disposta la consulenza per dirimere i profili tecnici del
[...]
contenzioso che ha riguardato le suddette parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1414/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte dalla parte attrice contro la convenuta Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
già
[...] Controparte_3
2) risolve il contratto di fornitura “chiavi in mano” concluso in data
28.10.2016 dalla parte attrice con la per le causali Controparte_1
indicate in motivazione;
3) respinge le altre domande proposte dall'attrice nei confronti della
[...]
Controparte_1 4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice per il 50% e della convenuta
[...]
per il restante 50%; Controparte_1
5) compensa le spese processuali tra le parti.
Grosseto, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1414/2019 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GUIDATO MATTIA;
ATTRICE contro
C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. MANGOGNA ROBERTO;
CONVENUTA
e
Controparte_2
già
[...] [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'Avv. AMERINI FRANCESCO;
CONVENUTA Oggetto: responsabilità precontrattuale – risoluzione del contratto – responsabilità contrattuale.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare deve darsi atto che con decreto presidenziale n. 12/2023 del
21.02.2023 il presente fascicolo è stato riassegnato a questo Giudice.
La parte attrice ha adito questo Tribunale, chiedendo accertarsi la responsabilità precontrattuale della (di seguito Controparte_3
in relazione alle condotte poste in essere da questa nel settembre CP_4
2016 e la responsabilità contrattuale della (di seguito Controparte_1
per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di CP_5
fornitura di impianto di produzione di energia eolica concluso in data
28.10.2016, con richiesta di risoluzione di tale contratto e del contratto “Full
Maintenance” concluso in pari data con la con condanna in solido CP_5
delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pari a 793.894,01 euro o della diversa somma secondo giustizia.
Ciò chiarito, le domande proposte da parte attrice, stante la diversità dei soggetti indicati come responsabili e in ragione della diversità dei titoli di responsabilità dedotti, vanno valutate separatamente.
Innanzi tutto, la parte attrice ha domandato dichiararsi la CP_4
responsabile in via precontrattuale per avere fornito false informazioni sulla fattibilità e sulla redditività dell'affare consistente nell'acquisto di un impianto eolico, poi effettivamente concluso con la in data 28.10.2016. CP_5
In particolare, secondo la prospettazione di parte attrice, la stessa, desiderosa di investire nel mercato dell'energia eolica, ha contattato nel settembre del 2016 dalla all'epoca denominata Società Elettrica Italiana S.r.l., per CP_4
avere informazioni sui costi, sulla redditività e sui tempi di realizzazione di un impianto eolico e sugli incentivi previsti dalla normativa di settore;
secondo l'attrice, la ha illustrato le potenzialità di un impianto eolico CP_4
depotenziato a 60 KW con turbina modello R60 rigenerata da realizzarsi presso il Comune di Arcidosso (GR) Frazione di Stribugliano o in alternativa presso il Comune di Albidonia (CS), ha indicato il costo totale in quello di
200.000,00 euro, la produzione complessiva dell'impianto in quella compresa tra 150.000,00 e 180.000,00 KWH ogni anno con tempi di conclusione di 4-6 mesi dalla conclusione del contratto e, inoltre, ha indicato la possibilità di avvalersi della tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH, riconosciuta dalla normativa di settore, per la durata di venti anni, per gli impianti che sarebbero entrati in esercizio entro il 29.06.2017, con conseguente acquisizione di un reddito annuo di 51.223,00 euro, con utile netto pari a 28.213,00 euro, per i successivi venti anni.
A seguito dell'interlocuzione con la l'attrice sostiene di avere CP_4
concluso il 28.10.2016 con la poi divenuta un contratto CP_6 CP_5
di fornitura dell'impianto eolico in precedenza illustrato, nonché un contratto sempre con la “Full Maintenance”, con annessa polizza “Full CP_6
Risk”, per il monitoraggio dell'impianto a distanza, interventi di ripristino e riparazione e gestione degli adempimenti contabili per il mantenimento degli incentivi e per la verifica periodica dell'impianto, al fine di attuare il piano di investimento indicato dalla senza conseguire i redditi sperati a CP_4
causa dell'inadempimento della società fornitrice agli obblighi assunti.
Secondo la parte attrice sussisterebbe la responsabilità precontrattuale della per averle fornito false informazioni circa il fatto che i lavori di CP_4
realizzazione dell'impianto sarebbero iniziati immediatamente dopo la conclusione del contratto di fornitura, la realizzazione dell'impianto entro il 29.06.2017, i tempi di realizzazione dell'impianto, indicati in sei mesi dalla conclusione del contratto, il fatto che l'impianto avrebbe prodotto 191.000
KW annuali con conseguimento di fatturati pari a 52.000,00 euro annuali per i successivi venti anni, in ragione della possibilità di conseguire la tariffa incentivante dello 0,268 E/KW, informazioni che spinsero l'attrice a concludere il contratto di fornitura con la CP_5
Secondo la parte attrice, senza le informazioni false della non CP_4
avrebbe concluso il contratto perché non ne avrebbe tratto un interesse proprio, sicché la convenuta va condannata al risarcimento del danno scaturito dalla condotta scorretta precontrattuale, da commisurarsi al danno emergente, pari alle spese sostenute, e al lucro cessante, pari alle occasioni perse per la conclusione di altri contratti con terzi ovvero nel minore vantaggio o nel maggior aggravio causato dalla condotta della convenuta, richiamando altresì l'interesse negativo per la quantificazione del danno (pag.
18 citazione).
Il danno risarcibile, quantificato in modo identico anche in relazione alla asserita responsabilità contrattuale della viene individuato, a titolo di CP_5
danno emergente, nelle spese sostenute per il pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di fornitura e di “Full Maintenance” conclusi con la
[...]
nelle spese sostenute per la conclusione del contratto di costituzione del CP_5
diritto di superficie sul terreno dove è stato installato l'impianto e per il pagamento del relativo canone di superficie in favore dei concedenti, per un importo complessivo di 193.814,01 euro, e, a titolo di lucro cessante, nell'utile netto che avrebbe conseguito in venti anni secondo le informazioni fornite dalla pari a 600.080,00 euro. CP_4
Ciò posto, occorre osservare che con sentenza n. 23/2023 del 18.09.2023 di questo Tribunale la è stata sottoposta a liquidazione giudiziale, sicché, con ordinanza del 06.02.2024 la causa, che era stata trattenuta in decisione con ordinanza del 07.11.2023, è stata rimessa sul ruolo con dichiarazione di interruzione del processo.
All'esito della riassunzione della causa ad opera della parte attrice, si è costituito il curatore della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già chiedendo Controparte_2 Controparte_3
dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della società suddetta, evidenziando che ogni credito affermato contro una società sottoposta alla Liquidazione Giudiziale, come già accadeva per le società dichiarate fallite, va accertato nelle forme dell'accertamento dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
L'eccezione di improcedibilità della curatela è fondata e va accolta.
Secondo l'art. 52 commi 1 e 2 della vecchia legge fallimentare (R.D. n.
267/1942) “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”.
In coerenza con tali disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ. n. 24156/2018; Cass. Civ. n. 16048/2023; Cass. Civ. n.
9461/2020; Cass: Civ. n. 1115/2014; Cass. Civ. n. 21669/2013; Cass. Civ. n.
10485/2011; Cass. Civ. sez. Lav. n. 16867/2011; Cass. Civ. n. 21565/2008).
Anche di recente la giurisprudenza di legittimità, nel confermare il principio sopra richiamato, ha precisato altresì che “Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito” (Cass. Civ. n.
2090/2023).
Le disposizioni contenute nell'art. 52 commi 1 e 2 del R.D. n. 267/1942 sono presenti altresì nella nuova normativa sulle procedure concorsuali sancita dal
D. Lgs. n. 14/2019.
L'art. 151 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 14/2019 stabilisce che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”.
Dunque, anche il nuovo art. 151 del D. Lgs. n. 14/2019 conferma il principio, già sancito dalla legge fallimentare, secondo cui i crediti, inclusi quelli risarcitori, affermati contro il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale vanno accertati nelle forme dell'accertamento dello stato passivo dinanzi al
Giudice Delegato. Ciò importa la possibilità di affermare i principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di accertamento dei crediti verso il fallito ai casi di accertamento dei crediti affermati verso un soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale.
Tale conclusione è stata affermata anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, salvo per le cause di licenziamento o di determinazione di qualifica del lavoratore nell'azienda, l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario vantato da taluno anche verso un'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo (cfr. Cass. civ. Sez. Lav. n. 27796/2024).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda di condanna proposta dalla società attrice nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già va dichiarata Controparte_2 Controparte_3
improcedibile, essendo intervenuta l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale dopo la proposizione della domanda risarcitoria.
Venendo alle ulteriori domande proposte dall'attrice, questa chiede accertarsi la responsabilità contrattuale della per inadempimento degli obblighi CP_5
scaturenti dal contratto di fornitura concluso il 28.10.2016.
In particolare, la parte attrice afferma che la ha impiegato oltre un CP_5
anno per installare compiutamente l'impianto eolico, sebbene nel contratto si fosse impegnata a eseguire tale prestazione entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, ha fornito un impianto non funzionante, non ha fornito alcuna assistenza per la riparazione del malfunzionamento riscontrato e ha tenuto una condotta contraria a buona fede, fornendo informazioni inesatte circa lo stato di avanzamento dei lavori e la proroga della tariffa incentivante dello
0,268 E/KW.
In conseguenza degli inadempimenti lamentati, la parte attrice domanda la risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento e il risarcimento del pregiudizio conseguito all'inadempimento per un importo di 793.894,01 euro come in precedenza illustrato.
Inoltre, la parte attrice, sostenendo che il contratto “Full Maintenance” è collegato negozialmente a quello di fornitura, chiede dichiararsi lo stesso inefficace in conseguenza della risoluzione di quello di fornitura in virtù del principio giuridico “simul stabunt simul cadent”.
Sul punto va osservato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ. n. 5853/2023).
In ogni caso, resta onere del creditore allegare e provare il pregiudizio risarcibile e il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento e il pregiudizio
(cfr. Cass. Civ. n. 5613/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, risulta che l'attrice e la divenuta poi CP_6
la odierna convenuta (cfr. all. 8 fasc. attrice), in data 28.10.2016 CP_5
hanno concluso un contratto di fornitura avente ad oggetto il “progetto codice
W12198 su MWF 10001” sito nel Comune di Arcidosso loc. Stribugliano, consistente nella installazione “chiavi in mano” di un aerogeneratore per la produzione di energia eolica, meglio descritto tecnicamente nel contratto (cfr. all. 7 fasc. attrice).
In particolare, con il suddetto contratto la quale fornitore, si è CP_6
impegnata a fornire l'aerogeneratore descritto nel contratto con ogni opera accessoria, così da installare un impianto di produzione di energia eolica
“chiavi in mano” ossia pronto per l'utilizzo. Nel contratto si specifica che l'oggetto dello stesso non comprende la gestione e la manutenzione dell'impianto e che il contratto di gestione tutto incluso, con polizza assicurativa annessa, sarebbe stato concluso a margine del contratto di fornitura o successivamente su richiesta della committente odierna attrice.
Il fornitore si è obbligato altresì alla riparazione o alla sostituzione dell'impianto, in caso di malfunzionamento, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della componente difettosa o mal funzionante.
Il prezzo posto a carico della committente è pari a 180.000,00 euro oltre IVA ed escluse le spese di allaccio alla rete da versarsi all'ENEL.
La committente si è impegnata a pagare il suddetto prezzo secondo tali modalità: 63.000,00 euro oltre IVA alla data di stipulazione del contratto;
90.000,00 euro oltre IVA al momento dell'approntamento per montaggio della turbina;
9.000,00 euro oltre IVA al montaggio della turbina e 18.000,00 euro oltre IVA all'allaccio in rete.
La fornitrice si è impegnata invece a realizzare l'impianto nelle seguenti modalità: avvio dell'ordine alla sottoscrizione del contratto;
approntamento fabbrica entro quattro mesi dal pagamento dell'acconto macchina;
trasporto e messa in servizio entro 30 giorni dal pagamento dell'approntamento e, allaccio in rete, entro 30 giorni dall'installazione.
Inoltre, la fornitrice, con la cooperazione della committente, si è impegnata a volturare in favore di questa le autorizzazioni, a mettere a disposizione di questa la documentazione inerente al progetto, alle autorizzazioni e alla cessione dei diritti sul terreno su cui sarebbe sorto l'impianto e, su richiesta della committente, sarebbe stata trasferita la titolarità dei diritti sul terreno su cui sarebbe sorto l'impianto.
Risulta altresì che con contratto del 28.10.2016 le medesime parti hanno concluso il contratto “Full Maintenance”, della durata di dieci anni, con cui la si è impegnata a offrire una serie di prestazioni funzionali al CP_6
controllo dell'impianto eolico e alla manutenzione dello stesso, nonché alla sua riparazione in caso di mal funzionamento, con costituzione di una polizza assicurativa “All Risk” contro i danni da eventi naturali o da furto e atti vandalici, occorsi all'impianto, inclusi i danni indiretti da mancata produzione
(cfr. all.ti 10, 11 fasc. attrice).
Il prezzo posto a carico della committente è pari a 6.000,00 euro oltre IVA all'anno.
Ciò posto, la parte attrice allega che la non ha consegnato l'impianto CP_5
promesso entro il 29.06.2017, impiegando di contro oltre un anno dalla conclusione del contratto di fornitura per la conclusione dei lavori e ciò in violazione delle clausole contrattuali che ponevano il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto per la consegna dell'opera.
La deduzione di parte attrice non appare fondata.
Il contratto concluso dalle parti non contiene alcuna clausola che imponga alla di concludere le opere promesse entro sei mesi dalla conclusione CP_6
del contratto, né vi è riferimento alcuno all'obbligo della committente di concludere i lavori entro il 29.06.2017.
Il contratto stabilisce delle tempistiche di consegna delle opere in parte collegate alla mera conclusione del contratto, in parte al pagamento degli acconti ad opera dell'attrice e in parte alla conclusione del montaggio dell'impianto, come è stato evidenziato in precedenza.
In particolare, secondo il contratto, l'attrice avrebbe dovuto pagare il primo acconto pari a 63.000,00 euro oltre IVA alla data di conclusione del contratto, ossia il 28.10.2016. A tale data la fornitrice avrebbe proceduto all'ordine dell'impianto.
Risulta che il pagamento del primo acconto ad opera dell'attrice è avvenuto in data 09.11.2016 (cfr. all. 9 fasc. attrice). Inoltre, la fornitrice aveva l'obbligo di procedere all'approntamento fabbrica entro quattro mesi dal pagamento dell'“acconto macchina”, ossia dal primo acconto, sicché il termine per l'esecuzione di tale fase è scaduto il 09.03.2017.
Risulta altresì che la committente aveva l'obbligo di pagare l'importo di
90.000,00 euro oltre IVA al momento dell'approntamento della turbina e
9.000,00 euro oltre IVA al momento del montaggio della turbina.
Risulta che la fornitrice abbia emesso la fattura per il pagamento dell'approntamento della turbina il 27.02.2017 e che il pagamento dell'acconto ad opera dell'attrice è avvenuto solo il 12.05.2017 (cfr. all. 23 fasc. attrice).
Inoltre, l'attrice risulta avere versato il terzo acconto in data 14.06.2017, a fronte della fattura del 12.06.2017 emessa dalla fornitrice (cfr. all. 24 fasc. attrice).
Deve osservarsi che la fornitrice aveva l'obbligo di concludere i lavori di trasporto e montaggio entro trenta giorni dal pagamento dell'approntamento, avvenuto come illustrato in precedenza il 12.05.2017, sicché il termine per l'esecuzione della suddetta prestazione era quello del 11.06.2017.
Inoltre, da tale momento decorreva il termine per procedere all'allaccio alla rete da compiersi entro trenta giorni dall'installazione dell'impianto, ossia entro l'11.07.2017.
Dalla documentazione in atti risulta che personale della Società Elettrica
Italiana S.r.l., socio unico della ha inoltrato il 29.05.2017 la richiesta CP_5
a ENEL di accesso alla connessione in transitorio dell'impianto oggetto del contratto di fornitura, come si evince dalla corrispondenza del numero di riferimento interno a quello del progetto contenuto nel contratto, al fine di dotarlo immediatamente di energia elettrica (cfr. all.ti 13 e 14 fasc. convenuta).
Risulta infine che l'ENEL ha completato la procedura di allaccio in data
29.12.2017, come emerge dal verbale di attivazione redatto in medesima data
(cfr. all. 36 fasc. attrice). Peraltro, va evidenziato che la società attrice, in base al contratto, aveva l'onere di richiedere la conclusione del contratto per la cessione dei diritti sul terreno su cui è stato installato l'impianto.
Ebbene, risulta che l'attrice ha concluso il contratto di acquisto del diritto di superficie del terreno suddetto solo con atto a rogito del Notaio Per_1
del 05.06.2017 (cfr. all. 25 fasc. attrice).
[...]
Alla luce delle considerazioni svolte, deve osservarsi che non sussisteva, in base al contratto di fornitura, alcun obbligo della di completare le CP_5
opere promesse entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, né le parti avevano pattuito come termine finale per l'esecuzione delle opere il
29.06.2017, come dedotto dall'attrice.
Ciò esclude qualsiasi inadempimento del supposto obbligo di conclusione del contratto entro i suddetti termini imputato dall'attrice alla CP_5
Né può ritenersi che il suddetto termine fosse implicito nel contratto in quanto, come prospettato dall'attrice, vi era il suo intento, riferito alla controparte prima della conclusione del contratto, di godere della tariffa incentivante pari allo 0,268 E/KW, per la cui fruizione era essenziale la messa in esecuzione dell'impianto entro il 29.06.2017.
Invero, stante il silenzio del contratto su tale profilo, deve ritenersi che il suddetto scopo dell'attrice sia rimasto confinato all'ambito dei motivi contrattuali i quali sono irrilevanti ai fini della responsabilità contrattuale, essendo estranei alla causa del contratto.
Del resto, dalla lettura del testo contrattuale si evince che il regolamento pattuito dalle parti conserva la sua razionalità economica anche senza considerare il termine del 29.06.2017, mantenendo il contratto un proprio equilibrio economico.
Peraltro, se la parte attrice, che è da considerarsi un soggetto professionale, essendo un soggetto imprenditoriale, avesse ritenuto essenziale il suddetto termine, avrebbe richiesto il suo inserimento nel contratto come termine essenziale per l'adempimento, fatto che invece non è accaduto.
Di contro, dagli elementi probatori assunti risulta che l'attrice ha versato con notevole ritardo gli acconti rispetto alla data che essa assume come fondamentale per l'esecuzione del contratto e ha acquistato il diritto di superficie, da ritenersi condizione essenziale il completamento del montaggio e della messa in funzione dell'impianto, solo in data 05.06.2017, in prossimità del 29.06.2017 che la stessa attrice indica come termine fondamentale per l'esecuzione del contratto.
È evidente che i ritardi dell'attrice nel compimento delle suddette attività abbiano inciso sui tempi di esecuzione della prestazione della convenuta.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, la ha richiesto l'attivazione CP_5
della linea all'Enel sin dal 29.05.2017, ben prima della scadenza del termine contrattuale previsto per procedere a tale attività e in precedenza indicato.
Non si ritiene che possa imputarsi alla convenuta gli ulteriori ritardi nella conclusione della procedura di attivazione dell'impianto, trattandosi di adempimenti pacificamente di competenza dell'Enel e va rilevato che la parte attrice non ha fornito alcuna allegazione su eventuali fatti addebitabili alla
[...]
che hanno impedito la celere conclusione della procedura di attivazione. CP_5
Pertanto, non risulta sussistere l'inadempimento lamentato dall'attrice circa il ritardo nell'esecuzione del contratto ad opera della CP_5
La parte attrice imputa altresì alla di avere consegnato un impianto CP_5
non funzionante con conseguente inadempimento del contratto di fornitura, né avrebbe offerto la necessaria assistenza per rimuovere i mal funzionamenti.
Le allegazioni della società attrice appaiono fondate.
Al fine di verificare le deduzioni attoree, è stata espletata in corso di causa una
CTU volta a verificare l'esistenza dei vizi sull'opera lamentati dall'attrice. Il CTU, all'esito delle indagini peritali, pur dando atto di non avere potuto visionare direttamente l'impianto, ha ritenuto che lo stesso non presentasse i necessari requisiti minimi di corretto funzionamento.
In particolare, il CTU, all'esito dei necessari approfondimenti peritali, ha evidenziato che l'impianto, dopo essere entrato in rete il 29.12.2017, è entrato in esercizio il 01.02.2018 e ha lavorato per 26 giorni, dal 01.02.2018 al
26.02.2018, ulteriori 24 giorni dal 21.03.2018 al 14.04.2018 e ulteriori 10 giorni dal 18.04.2018 al 28.04.2018, “per un totale di 60 giorni, accumulando, in meno di tre mesi, fermate per guasto per quasi un mese (per l'esattezza, n°27 giorni di fermo). Dopo il
28/04/2018 l'impianto non ha mai più funzionato e, si ribadisce, ad oggi è completamente smontato”. A fronte delle deduzioni del CTP di parte convenuta, il CTU ha aggiunto che dopo il guasto del 28.04.2018, ritenuto dal CTU “guasto comunque sempre possibile in ogni impianto, ma decisamente anomalo ed enorme, per un aerogeneratore che doveva essere stato interamente rigenerato prima dell'installazione a Stribugliano e che a
Stribugliano aveva lavorato solo per circa 60 giorni”, il 24.07.2018 è stata valutata l'irreparabilità del guasto in loco e decisa dalla la spedizione CP_5
dell'intera navicella alla CMC Wind di Foggia per la riparazione e solo in data
12.09.2018 è stata eseguita o completata la riparazione e, infine, che “la navicella, quale che ne sia stata la causa (pare, però, non tecnica), anche se riparata, non fu mai rimontata e neppure fu riportata al sito di Stribugliano”.
Il CTU, alla luce di tali considerazioni, ha concluso nel senso che
“l'aerogeneratore che, si ribadisce, doveva essere completamente rigenerato prima dell'installazione a Stribugliano, in realtà non risultò mai (e neppure lontanamente) all'altezza delle aspettative di funzionalità ed affidabilità che necessariamente devono sempre caratterizzare un aerogeneratore”.
Alla luce delle valutazioni tecniche offerte dal CTU, che appaiono logiche e ben motivate, deve ritenersi che l'impianto fornito dalla all'attrice CP_5
non fosse correttamente funzionante, con la conseguenza che ciò ha importato l'inadempimento della fornitrice all'obbligo assunto con il contratto di fornitura di installare in favore della committente un impianto funzionante e idoneo alla produzione di energia eolica secondo i parametri e la potenza sanciti nel contratto.
Inoltre, risulta che la fornitrice abbia inadempiuto anche l'obbligo sancito dal suddetto contratto di riparare il pezzo non funzionante entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, considerato che, come accertato dal CTU,
l'impianto è stato portato via il 24.07.2018 per riparazione e non è stato più riportato presso il terreno sui cui era installato.
L'inadempimento in esame giustifica la risoluzione del contratto di fornitura richiesta dall'attrice.
Invero, considerato che lo scopo del contratto di fornitura era quello di dotare l'attrice di un impianto di produzione di energia eolica funzionante e idoneo a produrre energia da rivendere sul mercato e ciò, come evidenziato dallo stesso
CTU, per la durata di almeno venti anni, è evidente che la consegna di un impianto non in grado di funzionare pienamente e sottoposto a continui guasti costituisce un inadempimento di non scarsa rilevanza che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453
c.c., stante peraltro la sinallagmaticità del contratto di fornitura concluso dalle parti.
I gravi problemi di funzionamento riscontrati dal CTU hanno avuto un evidente impatto negativo sulla causa del contratto che rende ragionevole l'affermazione dell'attrice di avere perduto ogni interesse alla prosecuzione del rapporto.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dichiarata fondata la domanda di risoluzione del contratto di fornitura proposta dall'attrice.
Ciò posto, non appare fondata l'eccezione di parte convenuta circa la rinuncia dell'attrice al diritto di risolvere il contratto. Secondo la la rinuncia dell'attrice alla risoluzione sarebbe avvenuta CP_5
tacitamente in quanto, dopo il superamento della data del 29.06.2017, ha mantenuto l'impianto in servizio fruendo della minore tariffa pari allo 0,19
E/KWH, nonché chiedendo la riattivazione dell'impianto e l'attivazione della polizza “All Risk” a fronte dei mal funzionamenti dello stesso.
Le deduzioni della convenuta non sono accoglibili.
Invero, secondo la giurisprudenza la rinuncia alla risoluzione del contratto può avvenire solo in seguito all'inadempimento fondante la risoluzione e deve desumersi da condotte della parte non inadempiente univocamente sintomatiche della volontà della stessa di non avvalersi della risoluzione (cfr.
Cass. Civ. n. 11967/2004).
Ciò chiarito, va evidenziato che la circostanza che l'attrice abbia dato seguito al contratto anche se l'opera è stata ultimata dopo il 29.06.2017, fruendo così della tariffa dello 0,19 E/KWH non appare dirimente, in quanto, non sussistendo alcun obbligo della di eseguire le prestazioni entro la CP_5
suddetta scadenza, né rientrando nella causa del contratto, per i motivi già evidenziati, la fruizione della tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH, la circostanza che, nonostante la perdita di tale tariffa, l'attrice abbia proceduto alla esecuzione del contratto non appare rilevante, non potendosi configurare alla data di attivazione dell'impianto un inadempimento che giustificasse la risoluzione.
Ciò posto, va osservato che l'inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto è quello dato dall'installazione di un impianto non funzionante e in merito va rilevato che, considerato che, come accertato dal CTU, l'impianto entrò in funzione dal 01.02.2018, la parte attrice contestò immediatamente il carattere difettoso dell'impianto, sollecitando spiegazioni alla fornitrice e invocando l'attivazione della polizza assicurativa al fine di contenere i danni derivanti dal fermo dell'impianto, come si desume dalle contestazioni mosse dal legale della società con comunicazione del 16.05.2018 (cfr. all. 39 fasc. attrice). Ulteriori sollecitazioni sono pervenute anche il 13.06.2018 e in data
02.08.2018 in cui il legale della società attrice contestò altresì problemi connessi alla pratica per l'acquisizione della tariffa incentivante al GSE (cfr. all.ti 41 e 42 fasc. attrice).
Rispetto al suddetto inadempimento, non può predicarsi la rinuncia alla risoluzione per il solo fatto che l'attrice aveva tentato di recuperare la funzionalità dell'impianto, considerato che di per sé la richiesta di adempimento non è incompatibile con quella successiva di risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
Appare ragionevole che la perdita definitiva di interesse dell'attrice rispetto all'attuazione dell'affare, che aveva comportato ingenti costi iniziali, sia avvenuta progressivamente quando il problema della riparazione dell'impianto non riuscì a trovare agevole soluzione.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi nel senso che non vi è stata alcuna rinuncia dell'attrice al diritto di risoluzione del contratto, sicché l'eccezione della convenuta va respinta.
In definitiva, va dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura del
28.10.2016 intercorso tra la e la Parte_1 CP_5
In ordine alla risoluzione del contratto “Full Manteinance”, va osservato che la domanda attorea muove dal presupposto che tale contratto sia collegato negozialmente a quello di fornitura, sicché in ragione della risoluzione di tale contratto, l'attrice invoca il principio simul stabunt siamul cadent, proprio dei contratti collegati.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che tra i suddetti contratti sussista un collegamento negoziale.
Affinché vi sia un collegamento negoziale è necessaria la sussistenza di due requisiti cumulativi: uno oggettivo, rappresentato dal nesso teleologico tra i vari contratti, e uno soggettivo, rappresentato dalla comune volontà delle parti di perseguire non solo i singoli effetti tipici propri di ogni singolo contratto, ma anche e soprattutto lo scopo ulteriore e unitario cui il collegamento tende
(cfr. Cass. Civ. n. 19161/2014).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il collegamento negoziale non sussiste per il mero fatto che vi è un collegamento economico tra i contratti, occorrendo soprattutto il “comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (Cass.
Civ. S.U. n. 19785/2015).
In altri termini, occorre che le parti agiscano con il comune intento di perseguire uno scopo economico più ampio rispetto a quello proprio dei singoli contratti e che può realizzarsi solo con la produzione degli effetti proprio di ognuno dei contratti collegati, che altrimenti, da soli considerati, sarebbero inidonei allo scopo preso di mira dalle parti.
Ciò chiarito, nel caso di specie il contratto di fornitura contiene una regolamentazione compiuta ed esaustiva dell'operazione di installazione e messa in funzione dell'impianto eolico, tale da garantire certamente l'interesse della committente a produrre energia eolica da vendere sul mercato.
Anche senza considerare il contratto “Full Manteinance”, che pone a carico della convenuta obblighi di controllo, di riparazione e di CP_5
assicurazione dell'impianto, il contratto di fornitura appare idoneo a garantire il suddetto interesse economico della committente.
Ciò si evince altresì dalla clausola 2.1.3. del contratto di fornitura che sancisce la possibilità di concludere il contratto di gestione e manutenzione dell'impianto contestualmente a quello di fornitura o anche successivamente su richiesta della committente. Tale clausola fa evincere il carattere meramente accessorio del contratto di gestione e la non essenzialità dello stesso per il perseguimento degli obiettivi economici propri del contratto di fornitura.
Del resto, la stessa parte attrice non indica quale sia lo scopo complessivo, più ampio di quello dei singoli contratti, che sarebbe a fondamento del collegamento negoziale.
Inoltre, va osservato che obblighi di riparazione e manutenzione sono previsti anche dallo stesso contratto di fornitura (art.
3.6. del contratto).
Né il collegamento può evincersi dal mero fatto che i contratti siano contestuali ovvero possano avere una connessione economica, concernendo il medesimo impianto, trattandosi di elementi insufficienti, alla luce dei principi richiamati, per affermare il collegamento negoziale.
Alla luce delle considerazioni svolte, va respinta la domanda di risoluzione del contratto “Full Manteinance” proposta dall'attrice e fondata sull'asserito collegamento negoziale dei contratti dedotti in giudizio.
Infine, alla luce degli inadempimenti imputati alla la parte attrice CP_5
domanda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'inadempimento, per un importo complessivo di 793.894,01 euro.
Sul punto vanno valutate le singole poste di danno invocate dall'attrice.
A titolo di danno emergente, la parte attrice deduce innanzi tutto i costi relativi agli acconti pagati in esecuzione del contratto di fornitura, nonché il corrispettivo pagato in esecuzione del contratto “Full Manteinance”, come da fatture n. 10/2016, 6/2017, 3/2017, 16/2017 e 67/2017.
Va osservato che non risulta prodotta la fattura n. 3/2017.
Le altre fatture ineriscono agli acconti versati in esecuzione del contratto di fornitura (fatture n. 10/2016, 6/2017, 16/2017) e al corrispettivo annuale del contratto “Full Manteinance” (fattura n. 67/2017) (cfr. all.ti 9, 23, 24 11A fasc. attrice). Ciò posto, la domanda risarcitoria è infondata per tali voci di danno.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il rimedio utile per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di un contratto poi risolto è quello della ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. Civ. n. 21587/2007).
Dovendosi tenere distinto il rimedio della ripetizione dell'indebito da quello del risarcimento del danno, è stato affermato che il Giudice non può disporre d'ufficio la restituzione delle prestazioni eseguite in attuazione del contratto risolto, occorrendo necessariamente un'apposita domanda di ripetizione della parte non adempiente (cfr. Cass. Civ. n. 7829/2003; Cass. Civ. n. 2569/2009).
Nel caso di specie, le prestazioni pecuniarie eseguite dall'attrice in esecuzione del contratto di fornitura sono suscettibili di ripetizione ma non di risarcimento del danno, trattandosi di prestazioni che, in conseguenza della risoluzione, hanno perduto il titolo giuridico che le giustifica.
Pertanto, la domanda di risarcimento di tali poste di danno non è fondata.
Analoga valutazione deve compiersi per il canone pagato in esecuzione del contratto “Full Maintenance”.
Sul punto va osservato peraltro che il risarcimento del danno contrattuale è un rimedio che deve porre il patrimonio del soggetto danneggiato nella stessa condizione economica in cui si troverebbe in assenza dell'inadempimento, rimuovendo dunque i pregiudizi che costituiscono conseguenza ordinaria dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) e che siano prevedibili al tempo della nascita dell'obbligazione (art. 1225 c.c.).
Ebbene, va osservato che il corrispettivo pagato dall'attrice per l'esecuzione del contratto di gestione sarebbe stato pagato dalla parte anche se non ci fossero stati gli inadempimenti lamentati dalla parte, sicché è evidente che tale costo non può costituire oggetto di risarcimento.
La parte attrice domanda, a titolo di danno emergente, il ristoro delle spese sostenute per l'atto notarile di costituzione del diritto di superficie sul terreno su cui è stato installato l'impianto e per il pagamento del canone di superficie versato ai proprietari del terreno (cfr. all.ti 26 e 57 fasc. attrice).
La domanda è infondata.
Come già evidenziato in precedenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il soggetto danneggiato nella medesima condizione economica in cui si sarebbe trovato se non ci fosse stato l'inadempimento, compensando, mediante una somma di denaro, la perdita patrimoniale e i mancati guadagni cagionati dall'inadempimento.
I danni risarcibili sono solo quelli che trovano nell'inadempimento la loro conditio sine qua non e che costituiscono conseguenza non inverosimile dell'inadempimento secondo criteri di normalità (cfr. Cass. Civ. n.
26042/2010).
Ebbene, le spese sostenute dall'attrice per l'acquisto e l'esercizio del diritto di superficie sul terreno su cui è stato installato l'aerogeneratore sono spese che, anche se non ci fossero stati gli inadempimenti lamentati dall'attrice, e dunque anche se il contratto fosse stato eseguito correttamente secondo la prospettazione attorea, sarebbero ricaduti comunque nella sfera giuridica dell'attrice, sicché l'inadempimento non ne costituisce una condizione necessaria e dunque non sono pregiudizi cagionati dall'inadempimento.
Del resto, il pagamento delle spese per la costituzione e l'esercizio del diritto di superficie non possono ritenersi conseguenza verosimile del ritardo imputato alla ovvero del cattivo funzionamento dell'impianto o delle CP_5
condotte scorrette imputate a quest'ultima dall'attrice.
Inoltre, va sottolineato che la parte attrice non ha allegato di avere perduto il diritto di superficie sul terreno, sicché il pagamento ad opera della stessa del canone di fruizione del diritto di superficie non appare irragionevole sul piano economico, considerato che il contratto per la costituzione del diritto di superficie è stato concluso dall'attrice con soggetti diversi dalla CP_5 In definitiva, la domanda di risarcimento del danno emergente proposta dall'attrice è infondata.
Infine, la parte attrice lamenta un danno da lucro cessante pari a 600.080,00 euro e computato secondo il seguente ragionamento: sulla scorta delle informazioni che aveva fornito la EEP, l'attrice avrebbe conseguito dall'utilizzo dell'aerogeneratore un fatturato annuo pari 51.223,00 euro pari al prodotto tra l'energia in KW che l'impianto avrebbe prodotto in un anno
(191.130 KW) e la tariffa incentivante dello 0,268 E/KWH che la parte avrebbe conseguito mettendo in esecuzione l'impianto entro il 29.06.2017; scomputati gli oneri di gestione annuali per 7.100,00 euro, pari al costo del contratto di gestione concluso con la sommato al canone di CP_5
superficie, e l'incidenza fiscale pari al 32%, l'attrice sostiene che avrebbe percepito un utile netto annuale pari a 30.004,00 euro;
posto che l'utilizzo dell'impianto sarebbe durato venti anni, l'utile netto sarebbe stato pari a
600.080,00 euro complessivi, di cui l'attrice chiede il risarcimento.
La domanda è infondata.
L'intera prospettazione attorea muove dal presupposto che l'attrice aveva il diritto di conseguire l'impianto in funzione entro il 29.06.2017 e che, di conseguenza, avrebbe acquistato con certezza il diritto a fruire della tariffa incentivante pari allo 0,268 E/KWH, sicché la mancata percezione dell'utile derivante dall'applicazione di tale tariffa costituisce un lucro cessante.
Come è stato posto in evidenza in precedenza, il contratto di fornitura non stabiliva alcun obbligo per la fornitrice di realizzare la messa in esecuzione dell'opera entro il 29.06.2017, né entro il termine allegato dall'attrice di sei mesi dalla conclusione del contratto.
Inoltre, si è escluso, per i motivi già illustrati, che sussista l'inadempimento della all'obbligo di consegna tempestiva dell'opera. CP_5 Pertanto, non può ritenersi che la parte attrice poteva e doveva conseguire l'accesso al meccanismo incentivante dello 0,268 E/KWH, sicché l'intera prospettazione attorea appare infondata.
Inoltre, va sottolineato che la produttività dell'impianto allegata dall'attrice è stata esclusa dallo stesso CTU con la consulenza in atti.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria dell'attrice è infondata e va respinta.
Né il lucro cessante lamentato può ritenersi conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di consegnare un impianto funzionante ovvero dell'obbligo di buona fede, secondo la prospettazione attorea violato dalla per avere CP_5
dato false rassicurazioni sulla proroga della tariffa incentivante dello 0,268
E/KHW e inesatte informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
Invero, come illustrato, il lucro cessante lamentato dall'attrice muove dal presupposto della certa fruizione della tariffa dello 0,268 E/KHW in conseguenza dell'obbligo della fornitrice di fornire l'impianto in esecuzione entro il 29.06.2017, termine ultimo per poter fruire della suddetta tariffa.
In assenza dell'obbligo della fornitrice di consegnare l'impianto entro la suddetta data, non è possibile sostenere che l'attrice avrebbe con certezza ragionevole fruito della suddetta tariffa, sicché il danno lamentato è insussistente, non costituendo danno causalmente connesso agli inadempimenti sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda risarcitoria dell'attrice va respinta.
In conclusione, le domande proposte dall'attrice contro la vanno CP_4
dichiarate improcedibili.
Va accolta la domanda attorea di risoluzione del contratto di fornitura concluso il 28.10.2016 con la per inadempimento dell'obbligo di CP_5 fornire un impianto funzionante e idoneo alla produzione di energia secondo i parametri contrattuali.
Vanno respinte le altre domande proposte dall'attrice nei confronti della
[...]
in quanto infondate. CP_5
A questo punto, va sottolineato che, ai fini della presente decisione, non possono prendersi in considerazione le valutazioni e le deduzioni offerte dal
CTU in corso di causa in relazione ai danni conseguiti all'inadempimento e alla imputabilità dei ritardi nell'esecuzione del contratto alle parti.
Invero, le questioni inerenti alla sussistenza e alla imputabilità dei ritardi nell'esecuzione delle prestazioni pattuite nel contratto ad opera delle parti, afferendo alla stessa sussistenza dell'inadempimento, si risolvono in questioni giuridiche non demandabili al CTU.
In ordine alle deduzioni del CTU circa il danno derivato dall'inadempimento, va rilevato che il CTU ha formulato una serie di computi del danno, formulando valutazioni e allegando dati che non erano stati dedotti dalla parte attrice nella citazione o nella prima memoria istruttoria.
Deve rilevarsi che è onere della parte danneggiata allegare e provare il pregiudizio risarcibile, fornendo ogni fatto utile all'accertamento, sicché il
CTU non può assumere dati e fatti principali ulteriori rispetto a quelli allegati dalle parti al fine di individuare un danno risarcibile, in quanto la CTU assume in tal modo una funzione esplorativa che le è estranea (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
3086/2022).
Pertanto, le considerazioni svolte dal CTU in ordine all'imputabilità dei ritardi allegati dalle parti e al danno da lucro cessante derivato dall'inadempimento non possono considerarsi ai fini della presente decisione e, dunque, non possono accogliersi.
Circa le richieste istruttorie delle parti, la natura documentale della lite e l'esaustività della CTU per la valutazione dei difetti dell'impianto, nonché l'improcedibilità delle domande proposte contro importano la conferma delle determinazioni istruttorie assunte con ordinanza del 07.02.2022.
Circa la regolazione delle spese, va dichiarata la compensazione delle spese processuali tra l'attrice e la Liquidazione Giudiziale della società
[...]
già Controparte_2 Controparte_3
sussistendo gravi ed eccezionali motivi, posto che l'improcedibilità della domanda è scaturita da fatto sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale di parte attrice, la quale ha correttamente riassunto la causa nei confronti di tutte le parti del giudizio interrotto.
Analogamente, la soccombenza reciproca tra l'attrice e la Controparte_1
giustifica la compensazione delle spese processuali.
[...]
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'attrice e della Controparte_1
essendo stata disposta la consulenza per dirimere i profili tecnici del
[...]
contenzioso che ha riguardato le suddette parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1414/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande proposte dalla parte attrice contro la convenuta Liquidazione Giudiziale della società Controparte_2
già
[...] Controparte_3
2) risolve il contratto di fornitura “chiavi in mano” concluso in data
28.10.2016 dalla parte attrice con la per le causali Controparte_1
indicate in motivazione;
3) respinge le altre domande proposte dall'attrice nei confronti della
[...]
Controparte_1 4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice per il 50% e della convenuta
[...]
per il restante 50%; Controparte_1
5) compensa le spese processuali tra le parti.
Grosseto, 10.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia