Sentenza 12 aprile 2011
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 12/04/2011, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01395/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2010, proposto da:
TA CA, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Marcello Fortunato Avv. *.* in LE, via Ss. Martiri Salernitani,31;
contro
Comune di Centola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Angela Ferrara Avv. * . * in LE, via Agostino Nifo N. 2;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto su diffida per adozione di atti utili ai fini dell'approvazione del piano attuativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Centola in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 26 agosto 2010 e ritualmente depositato il 13 settembre successivo – TA RR, come in atti rappresentato e difeso: a ) premetteva, nella dedotta qualità di comproprietario di un’area sita alla località Saline del Comune di Centola, ricompresa in zona omogenea B3, in contesto completamente urbanizzato, di aver a suo tempo presentato istanza di rilascio di apposito permesso di costruire; b ) precisava che – a fronte dell’opposto diniego, formalizzato sull’assunto del difetto del necessario piano attuativo – si era indotto a proporre ricorso giurisdizionale, tuttora pendente inter partes ; c ) rammentava che – a sostegno motivatorio della reiezione della istanza cautelare in quella sede appositamente articolata – l’intestato Tribunale aveva rilevato come il piano attuativo in questione fosse in itinere ; d ) aggiungeva che – senza rinunziare alla ragioni di gravame avverso il non condiviso provvedimento giurisdizionale di prime cure –aveva nelle more diffidato, con atto notificato in data 8 marzo 2010, a concludere e definire il procedimento di approvazione del piano attuativo, allo stato solo adottato; e ) instava, per tal via, per la declaratoria di illegittimità dell’inerzia serbata dalla Amministrazione comunale, con consequenziale condanna a provvedere, se del caso previa designazione di apposito organo commissariale sostitutivo;
RITENUTO che – all’atto di costituirsi in giudizio – l’Amministrazione ha prospettato l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’avversa domanda, sulla duplice e concorrente considerazione: a ) che – quanto alla sussistenza di idonea diffida a provvedere – quella originariamente notificata dal ricorrente dovesse ritenersi superata dalla successiva (ed intrinsecamente contraddittoria) determinazione di formalizzare gravame avverso il provvedimento giurisdizionale sfavorevole, gravame segnatamente sorretto dall’assunto della non necessità dello strumento attuativo di cui, in atto, si sollecitava per contro, l’adozione; b ) che – nel merito – non sussistesse, in ogni caso, il denunziato inadempimento, posto che il Comune aveva attivato e stava diligentemente coltivando il complesso procedimento inteso alla adozione di nuovo piano urbanistico generale;
CONSIDERATO che – per quanto di ragione – il ricorso si appalesa ammissibile e fondato;
RITENUTO, in particolare, che l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo inteso alla approvazione del piano urbanistico attuativo di interesse del ricorrente non possa dirsi condizionato o, comunque, inciso dalla parallela opzione difensiva del ricorrente, intesa ad argomentare, in critica principalità, l’assunto della non necessità del ridetto strumento ai fini del conseguimento dell’auspicato titolo abilitativo (e ciò se non altro in considerazione del rilievo per cui – a voler diversamente opinare e a voler, segnatamente, dire incisa l’originaria e mai ritirata diffida a provvedere dalle argomentazioni difensive coerentemente portate avanti nella autonoma sede processuale – se ne dovrebbe dedurre una implausibile menomazione del diritto di difesa);
RITENUTO, con più lungo discorso, che è dato prima facie riscontrare alcuna correlazione tra la legittima opzione di non rinunziare al primigenio gravame (fondato sull’assunto, ancora sub judice , della argomentata irrilevanza dello strumento urbanistico) e quella, parallela ed autonoma, di sollecitare comunque l’adozione dello strumento urbanistico di interesse;
CONSIDERATO, nel merito, che l’obbligo di concludere il relativo procedimento (nelle forme di cui all’art. 27 della legge regionale n. 16 del 2004, nella sua attuale formulazione) non possa essere eliso dalla mera attivazione del procedimento (notoriamente lungo e complesso) finalizzato alla pregiudiziale approvazione di nuovo strumento urbanistico, posto che – a voler diversamente opinare – ne discenderebbe l’implausibile compressione sine die delle legittime aspettative edificatorie subordinate al perfezionamento del livello secondario della pianificazione urbanistica;
RITENUTO, per le esposte ragioni, che il ricorso debba essere accolto, facendo ordine all’Amministrazione comunale di approvare, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica della presente statuizione, il piano urbanistico attuativo per cui è causa, pena – in caso di ulteriore inerzia – la designazione, su iniziativa di parte ricorrente, di organo commissariale sostitutivo;
CONSIDERATO che le spese della presente fase possano essere integralmente compensate, avuto riguardo al complessivo comportamento delle parti antecedente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Centola di concludere il procedimento nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente FF
Ferdinando Minichini, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2011
IL SEGRETARIO