Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5601/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.5601/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: “Lesione personale” vertente:
TRA
, cod. fisc. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Villa Literno alla Via Ticino n. 5, presso lo studio dell'Avv.to NT Pagano, cod.fisc.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine C.F._2 dell'atto di costituzione
-parte attrice- CONTRO (già c.f. e con sede legale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 in Bologna alla via Stalingrado 45, in persona del procuratore ad negotia dr. CP_4 elett.te dom.ta in Napoli, Via Ferdinando Palasciano 21, presso lo studio dell'avv. Raffaele Marra (c.f. ) che la rappresenta e difende in virtù di mandato a C.F._3 margine dell'atto di costituzione
- parte convenuta- Nonché
, C.F. , residente in [...] C.F._4
n. 71, 80123
- convenuto contumace-
***
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.02.25 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 8
1.Con atto di citazione notificato a mezzo posta certificata ai sensi della L.53/94 in data 4.5.2021, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Parte_1
Nord La , in persona del legale rapp.te p.t., quale impresa assicuratrice Controparte_6 del veicolo Mini Countryman tg. FA 546 BT, di proprietà del sig. condotto CP_5 nella circostanza dalla Sig.ra al fine di ottenere il risarcimento delle Persona_1 lesioni personali che lamentava aver subito a seguito del sinistro asseritamente cagionato dal suddetto veicolo il giorno 18/05/2016, alle ore 08.30 circa, in Villa Literno (CE), alla Via Po. Nelle indicate circostanze di tempo e luogo parte attrice deduceva che, mentre si trovava alla guida del veicolo Fiat Stilo tg. BZ 531 ME, ferma nell'attesa di immettersi nella propria abitazione, subiva una violenta collisione da parte del veicolo Mini Countrymam tg. FA 546 BT. Segnatamente, esponeva che il veicolo di parte convenuta, proveniente dalla prospiciente curva, nello svoltare a velocità sostenuta per immettersi su Via Po, perdeva il controllo ed entrava in collisione con la parte laterale destra del veicolo Fiat Stilo di parte attrice che pertanto, sospinta a causa del violento impatto, finiva con il lato sinistro contro il muro ivi posto. Quanto all'impatto, specificava essersi concretizzato tra la parte anteriore del veicolo Mini Countryman e la parte antero - laterale destra del veicolo Fiat Stilo di parte attrice. Lamentava l'attrice che, in conseguenza di quanto occorso, nonostante indossasse la cintura di sicurezza, subiva lesioni, per le cui cure veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno dove i sanitari di turno le diagnosticavano:
“algia addominale in paziente gravida post trauma”, come da referto n. 2016/16255; che a causa del persistere del dolore, tornava in Ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, ove il giorno 28/05/2016, i sanitari di turno le diagnosticavano l'aborto. L'attrice lamentava altresì di aver subito trauma post traumatico, per il quale deduceva essersi sottoposta a numerose sedute psicologiche. Sulla scorta di perizia di parte, a firma del dottor quantificava i Persona_2 postumi derivati dall'incidente per cui è causa pari a un'inabilità temporanea totale (ITT) di 32 gg., un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 80 gg. al 75%, un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 80 gg. al 50% nonché postumi permanenti stabilizzati quantificabili nella misura del 20% (venti percento) di danno biologico, per un importo pari ad euro 106.074,00, oltre ulteriore disagio psicologico per i danni fisici e morali. Ribadiva che il veicolo del responsabile civile, , era risultato assicurato Controparte_7 con la compagnia mentre il veicolo sul quale viaggiava l'istante era Controparte_6 assicurato per la RCA presso la Controparte_8
Imputava al suddetto veicolo investitore di aver violato le norme di cui al Titolo V del c.d.s. e in particolare l'art. 143 e 142 e pertanto deduceva aver avanzato richiesta di risarcimento danni per le lesioni ex artt. 145 e 148 del Nuovo codice delle Assicurazioni Private alla
, nella dispiegata qualità, cui seguiva perizia medico-legale dal Dott. Controparte_6
, fiduciario della in data 15/06/2020, senza tuttavia esito. Per_3 Controparte_8
Disattese altresì le richieste di risarcimento ante causam, nonché proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita inviata alla Compagnia Controparte_6 nonché al responsabile civile, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto-legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014, citava i convenuti in epigrafe indicati, a comparire innanzi n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
l'intestato Tribunale all'udienza del 01/10/2021 e concludeva, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni : “- dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la conducente del veicolo Mini Countryman, indicato investitore;
- condannare in solido alla conducente del veicolo Mini Countryman asserito investitore, di proprietà del convenuto , la suddetta CP_5 compagnia come sopra qualificata e impersonata al risarcimento in favore Controparte_6 dell'istante per le lesioni subite ammontanti secondo le più note tabelle di liquidazione Parte_1 del danno elaborate dal tribunale di Milano, complessivamente alla somma di euro 106.074,00, oltre al Danno morale o a quelle maggiori o minori somme che l'On.le Giudice riterrà liquidare al termine delle risultanze processuali, anche con l'ausilio di C.T.U. medico legale che sin da ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata come per legge, dalla data dell'evento lesivo al soddisfo;
Il tutto da contenersi nei limiti della fascia di euro 260,000.00 ai fini del contributo unificato;
- condannare in fine la come sopra rapp.ta e dom.ta, al pagamento delle spese e Controparte_6 competenze di giudizio, oltre IVA E C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario”. Si costituiva la impugnando e contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversa domanda. Preliminarmente eccepiva la nullità della domanda per violazione di quanto disposto dagli artt. 163 e 318 cpc, nonché ex art 164 cpc., nonché l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda per violazione del D.L. vo 209/05, all'uopo evidenziava che la richiesta di risarcimento non era accompagnata da attestazione di avvenuta guarigione ai sensi dell'art.148 del menzionato decreto. Rilevava altresì non aver l'attrice fornito prova della legittimazione delle parti in causa. Nel merito disconosceva la dinamica rappresentata ex adverso, deducendo, di contro, che: al momento dell'impatto il veicolo attoreo occupava per intero la corsia di marcia, ferma in perpendicolare rispetto al senso di marcia del veicolo di parte convenuta. Sul punto, rilevava che con mail del 19.5.2016 con allegato Mod. CAI, il convenuto responsabile civile, aveva comunicato alla compagnia che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione la conducente della Fiat Stilo con una manovra repentina e imprudente, usciva in retromarcia da un cancello privato sito sulla destra e occupava la corsia di marcia che stava percorrendo la Mini, ostruendole la strada;
che la suddetta dinamica veniva confermata altresì da un teste presente ai fatti di causa. Smentiva altresì quanto dedotto ex adverso circa la velocità sostenuta del veicolo di parte convenuta, rilevando che, sulla scorta del dispositivo GPS, risultava che lo stesso viaggiava ad una velocitò inferiore ai trenta km/h. Contestava altresì la documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, evidenziando che tra il primo accesso al pronto soccorso e l'evento abortivo, fossero trascorsi dieci giorni. Da ultimo contestava il quantum debeatur invocato dall'attrice e concludeva: “- rigettare ogni e qualunque domanda, proposta nei confronti di in quanto improponibile, improcedibile, Controparte_2 inammissibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In subordine, dichiarare la corresponsabilità, del conducente il veicolo attoreo, nella causazione dell'evento dannoso. -In via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda, ridurre il risarcimento nei limiti del danno effettivamente patito e provato. -Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Disposta la trattazione scritta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art 183 co. 6 cpc., il giudizio veniva rinviato all'udienza n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
per la valutazione delle istanze istruttorie del 26.5.2022. Ammesse le istanze di prova orale come articolate dalle parti processuali, all'udienza del 2.10.2023veniva escusso il teste di parte attrice . All'esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, il Parte_2 giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.2.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cod. proc. civ.
2. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia del responsabile civile , CP_5 nella dispiegata qualità; invero nonostante la ritualità della rinotifica dell'atto di citazione eseguita nei suoi confronti, quest'ultimo non si costituiva nel presente giudizio, di guisa che dello stesso ne va dichiarata la contumacia.
3. In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice ritualmente invitato la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni, nonché compiute le attività stragiudiziali ante causam prodromiche ai fini della ammissibilità della relativa domanda;
invero, parte attrice ha prodotto in atti le richieste con contestuale denuncia del sinistro e richiesta di risarcimento e messa in mora ex art. 19 e 22 L. 990/1969 e D.lgs. n. 209/2005, inviata alla a far data dal 30.1.2017 e successive integrazioni (cfr. CP_6 prod. attrice) ed essendo trascorso tra le dette richieste e l'atto introduttivo del presente giudizio il tempo così come prescritto dall'art. 145 del D.lgs. 209/2005, nonché osservate la modalità previste dal successivo art. 148 (cfr. Cass. civ. n. 15045/2021:“La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore”). Sempre preliminarmente, l'attrice ha fornito la prova della propria legittimazione attiva attraverso la prova testimoniale e la produzione di documentazione sanitaria e medica. Altresì risulta documentalmente provata la legittimazione delle parti (cfr. certificati PRA, produzione parte attrice). Ed invero per legittimazione non deve intendersi la circostanza della proprietà, così come eccepito dalla convenuta compagnia (legitimatio ad processum), ma prima ancora, le circostanze che nell'evento dedotto in giudizio sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato con la convenuta compagnia (legitimatio ad causam). Parimenti preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., tenuto conto che l'atto introduttivo complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. 4. Sul merito. In via del tutto assorbente e in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014)
— va osservato che, pur umanamente compenetrandosi nella vicenda umana sottesa alla odierna azione di parte attrice, per come da ella prospettata, la domanda proposta si è rivelata infondata nel merito per quanto in appresso osservato. Occorre premettere che, nell'ambito della responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie, la legge stabilisce una specifica disciplina all'art. 2054 c.c. che, al comma 1, pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente che è tenuto a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo;
al comma 2, invece, stabilisce una presunzione di corresponsabilità fino a prova contraria in caso di scontro tra veicoli, la quale ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado della colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Come ormai la risalente giurisprudenza di legittimità ha affermato: “poiché la circolazione stradale si riferisce nella sua organica visione non soltanto ai veicoli in moto, ma anche a quelli momentaneamente in sosta, verificandosi un urto tra un veicolo in moto ed un altro in sosta, nei confronti di entrambi i conducenti trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., che può essere vinta soltanto in seguito all'accertamento che l'evento si è verificato per colpa esclusiva di uno solo dei conducenti” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 6750 del 17.06.1993). Ed è questo il caso che si prospetta nell'ipotesi in questione, stando alla prospettazione attorea, secondo cui lo scontro ha riguardato contemporaneamente un veicolo fermo e uno in transito. Orbene tale disciplina non esclude l'onere del danneggiato di provare che l'evento dannoso sia riconducibile a una specifica condotta correlata alla circolazione stradale. Infatti, l'art. 2054 c.c. non esclude l'operatività della previsione ex art. 2697 comma 1 c.c. secondo cui
“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Come sostenuto in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “il principio dell'onere probatorio contenuto nell'art. 2697 cod. civ. trova applicazione anche in relazione alla domanda proposta dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo che il danneggiato ritiene responsabile del sinistro stesso, e pertanto, ove l'attore produca a fondamento della propria domanda solo il verbale di constatazione amichevole sottoscritto dai due conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, che genera nei confronti dell'assicuratore solo una presunzione "iuris tantum" in ordine allo svolgimento dei fatti, ove il giudice abbia ritenuto superata la presunzione dagli elementi di prova contraria dedotti dall'assicuratore, la domanda che non si fondi su altri elementi probatori non può che essere rigettata” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 27/02/2004). Ebbene, sulla base di queste preliminari considerazioni, può ritenersi che nel caso di specie l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente. Ed invero, tanto premesso in iure, si osserva in facto come nel caso di specie l'attrice non abbia nemmeno allegato, prima ancora che provato, di essersi uniformata alle prescrizioni del codice della strada, e prima fra tutte a quella di cui all'art. 140 c.d.s. che, ponendo a carico di ogni conducente l'obbligo di attivarsi per salvaguardare la propria e l'altrui n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
incolumità, sancisce il generale principio per cui anche il conducente favorito dal diritto di precedenza deve attivarsi per prevenire le altrui scorrettezze che siano in qualche modo prevedibili. Sul punto, infatti, non può non porsi in evidenza la genericità e lacunosità delle propalazione rese dal teste escusso, il quale all'udienza del 2.10.23 Parte_2 dichiarava : “Era metà del 2016 mattina io stavo fuori casa pulendo fuori sul mio marciapiede perché da poco erano passati gli spazzini;
io abito in una villetta di fronte all'abitazione della sig.ra , Pt_1 costituita da uno stabile composto di appartamenti;
la strada è pubblica è costituita da un doppio senso di marcia, ad unica corsia per senso di marcia;
è una stradina piccola;
ho visto una che veniva da CP_7 una curva, preciso che la direzione dell'auto di cui vi parlo era di provenienza dalla periferia verso il centro città; nel frattempo l'auto Fiat Stilo con all'interno l' e i due figli posizionati alla parte posteriore Pt_1 stava ferma in direzione della periferia;
stava ferma e in moto aveva l'indicatore di direzione attivato verso la sua sinistra;
il CountryMan lato anteriore passeggero ha urtato la stilo lato destro passeggero;
ha preso Pt_ tutta la fiancata;
l' è scesa dall'auto ; preciso che la ha urtato il muro della casa Pt_1 dell' l' è scesa dall'auto lato passeggero e lamentava dolore all'addome, io mi sono Pt_1 Pt_1 premurato di prestare soccorso al di lei figlio NT che stava seduto lato passeggero destro, all'epoca posso Pers riferire avesse circa otto anni, c'era anche l'altra figlia più grande;
ricordo con precisione di aver staccato la cintura al piccolo e l'ho preso in braccio;
ho notato che il piccolo aveva una lesione alla parte destra del capo e perdeva sangue, ho preso uno straccio e alla men peggio ho cercato di tamponare la ferita;
preciso Per_ altresì che era presente anche la cognata della che stava pure lei pulendo lì fuori;
so che Pt_1 sono stati chiamati i soccorsi ma non so dire chi li abbia chiamati, io mia sponte vista la situazione sulla mia auto Renault Clio ho caricato la sig.ra la cognata e i due bambini e li ho accompagnati al Pt_1
p.s. di Pineta Grande;
la si è fermata, la conducente è scesa, stava da sola;
nel frattempo che CP_7 stavo sul posto non sono intervenute autorità; so che sono state chiamate ma non so dire da chi “..su Pt_ Pt_ domanda a precisazioni, rispondeva: “la ha urtato la lato destro al lato della CP_7 Pt_ e la ha urtato contro il muro di cinta dello stabile condominiale alto circa un metro e ricoperto di porfito;
il muro è rimasto integro”( cfr. verbale udienza del 2.10.23). Orbene, mette conto evidenziare che, pur opportunamente sollecitato a chiarimenti, il teste predetto, nel descrivere la dinamica, in alcun modo ha specificamente precisato il proprio esatto punto di osservazione del descritto sinistro, non avendo in alcun modo precisato da quale lato e in che direzione della detta intersezione di strade lo stesso precisamente si trovava, condizionando evidentemente tale circostanza in modo decisivo la capacità di osservazione e percezione degli avvenimenti da parte del detto teste, la cui carenza sul punto non consente al giudicante di adeguatamente valutare l'attendibilità della ricostruzione fornita, che appare ben vero una pedissequa riproposizione delle asserzioni attoree, sfornita di concreta attendibilità. In secondo luogo, la convenuta compagnia ha sin dalla costituzione in giudizio contestato decisamente la dinamica così come rappresentata dall'attrice, nonché' prodotto in atti la scheda “rilevata dal dispositivo satellitare GPS installato sul veicolo di parte contumace (cfr. Gps Rilevazioni, deposito del 28.07.21), sulla scorta della quale rivendicava che il veicolo a cui è stato ascritta la responsabilità nella produzione del sinistro stradale dedotto in lite segnalava l'assenza di violente accelerazioni o di una velocità superiore ai 30Km/h. Del resto, va opportunamente osservato che la Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto l'art. 145-
n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
bis al c.d. Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), il quale ha testualmente previsto che “Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.”. È chiaro, dunque, che il legislatore, confidando sulla alta affidabilità e precisione tecnologica oramai raggiunta dai menzionati dispositivi, abbia sancito una vera e propria presunzione iuris tantum in materia, ribaltando sulla controparte, che voglia contestarne le risultanze oggettive, la precisa prova contraria circa il mancato funzionamento o la eventuale manomissione dei detti dispositivi. Orbene, nella specie le risultanze in atti del dispositivo di localizzazione installato sul veicolo a cui è stato ascritta la responsabilità nella produzione del sinistro stradale dedotto in lite segnalano come detto l'assenza di violente accelerazioni o di una velocità superiore ai 30Km/h. Trattasi di elementi probatori oggettivi che, non solo non risultano mai essere stati specificamente contestati o messi seriamente in discussione da parte attrice, ma che non sono stati neppure superati dal debole compendio istruttorio offerto, invece, sul punto dalla medesima parte istante. Pur non potendo contestarsi in fatto la sussistenza ed effettiva verificazione dell'evento lesivo dedotto in citazione, non può dirsi provata eziologicamente la pretesa né sussistente la responsabilità, risultando invero priva di riscontro la dinamica come rappresentata dall'attrice e altresì non provato il nesso eziologico tra la dinamica e le lamentate lesioni. Sul punto, alcuna valenza probatoria in tal senso può trarsi dalla consulenza tecnica di parte prodotta in atti, dato che è giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte quella per cui “ La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5687 del 18/04/2001); cosicché, in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro estrinseco — sulla base di quanto già innanzi osservato —, alcun autonomo valore probatorio può attribuirsi alla detta relazione di parte. Da ultimo, alcun rilievo dirimente a parere della scrivente avrebbe avuto una CTU disposta dal Tribunale, atteso che essa si pone quale elemento di completamento agli atti e documenti offerti dalla parte attrice, la quale, non ha offerto a ben vedere sulla scorta della sua prospettazione e sulla scorta dell'istruttoria, prova della dinamica dedotta. Ed invero
“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.” (cfr. cass.civ. Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006 (Rv. 590615 - 01). Per tutto quanto argomentato, in definitiva la domanda attorea va integralmente disattesa n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 8 N. 5601/2021 R.G.A.C.
5. Sulle spese. In ragione del rigetto della domanda attorea e, di contro, del rigetto delle eccezioni preliminari di parte convenuta e dunque il prodursi, in parte qua, di una soccombenza reciproca parziale tra loro, sussistono i presupposti, ex art. 92, comma 2, c.p.c., per pervenire alla parziale compensazione delle dette spese tra le parti nella misura che il Tribunale ritiene congrua della metà, dovendosi porre la residua metà ad esclusivo carico della parte attrice nei confronti della convenuta, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale concretamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della domanda per come articolata dall'attrice. Attesa la contumacia del responsabile civile, nulla va invece disposto in relazione al riparto delle spese di lite nei suoi confronti. Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
essa, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato e non potendosi arricchire in danno della controparte (cfr. Cass. 24750/2013; Cass. 13491/2014)
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1-RIGETTA integralmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
2- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite e condanna parte attrice, al pagamento, in favore della parte convenuta, della residua parte delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.051,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Aversa, 27/05/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 5601/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 8