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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2940 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025 da: 1) , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
2) , nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residente in [...] entrambi con l'Avv. BROSOLO OLIVIER, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Latisana (UD) in data 10/2/1996 (registri atti di matrimonio, anno 1996, atto n. 3, parte 2, serie A), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli minorenni:
n. a San Daniele del Friuli (UD) il 20/8/2008 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
- La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e collocazione principale presso la madre. I genitori, riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Tutte le decisioni e questioni attinenti la prole verranno concordate e decise con civiltà e concordia;
e i genitori s'impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro.
- La casa coniugale sita in S.Giorgio della Richinvelda (PN) - Via Domenico Pecile n. 13, con ivi contenuto (salvo i beni ed effetti personali della sig.ra , viene assegnata al sig. Parte_2
Parte_1
La residenza anagrafica ed il collocamento prevalente della minore sarà presso la madre;
e cioè nell'abitazione ove la sig.ra si trasferirà alla cessata convivenza coniugale, in Parte_2
Comune limitrofo e/o comunque distante non oltre 40 km dall'attuale residenza familiare (S.Giorgio della Richinvelda - PN); distanza massima così individuata sia al fine di garantire e mantenere la bigenitorialità, sia al fine di conservare pressoché intatte le abitudini di vita di , i suoi Per_1 impegni scolastici, sportivi e le sue relazioni sociali. Il padre avrà la facoltà, con preavviso, di vedere la figlia durante la settimana. La stessa potrà far visita al padre quando lo vorrà, nei weekend ma anche durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici. Entrambi i genitori concordano, dichiarando ampia disponibilità in tal senso, affinché sia garantita e mantenuta la più proficua bigenitorialità; e che, in tal senso, il padre terrà presso di sè Per_1 per almeno uno/due giorni alla settimana;
giorni da individuarsi sempre nel rispetto degli impegni e delle esigenze della stessa. I genitori, accordandosi tra loro, terranno con sé la figlia, anche in modo continuativo, durante i periodi di ferie di cui rispettivamente godranno durante l'anno; sia che si tratti di ferie estive (almeno due settimane anche non consecutive), sia quanto alle vacanze Pasquali e Natalizie: metà delle vacanze, alternati i periodi negli anni. I genitori avranno cura, in ogni caso, di alternare tra loro le festività canoniche, ovvero la giornata di Natale con quella di Santo Stefano;
Capodanno con Epifania;
Pasqua con Pasquetta e così via tutte le altre ricorrenze (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11 e 08/12).
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nei periodi di propria Per_1 spettanza. In ogni caso, in ragione della prevalente collocazione della figlia preso la madre, il sig. i obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento di finché la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la Per_1 somma mensile di Euro 250,00 (Duecentocinquanta); somma da corrispondersi in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a far data da Gennaio 2027.
- Entrambi i genitori – in ragione del 50% cadauno – provvederanno alle spese c.d. straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) necessarie per la figlia secondo Per_1 il vigente Protocollo tra Avvocati e Magistrati del Foro di Pordenone, che i sigg. e Parte_2 spressamente dichiarano di voler applicare e rispettare. Parte_1
Il 50% delle spese c.d. straordinarie sarà rimborsato al genitore che le avrà anticipate, entro e non oltre gg. 5, dietro presentazione di scontrino o documento comprovante la relativa spesa. Ad integrazione di tale regolamentazione, i sigg. e in d'ora Parte_2 Parte_1 concordano di considerare straordinarie, quindi impegnandosi sempre nella misura del 50% cadauno, le spese universitarie e/o relative a corsi di specializzazione qualora la figlia Per_1 volesse proseguire gli studi dopo il Liceo linguistico. - L'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla sig.ra mentre le Parte_2 detrazioni fiscali, anche per figli a carico, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Le parti danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, intestato alla figlia ancora minorenne. Rapporti economici tra le parti
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, rinunziando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare.
- Il sig. si è assunto l'impegno di tacitare/estinguere anticipatamente Parte_1
l'esposizione sudescritta gravante sulle parti (finanziamento acceso il 21.09.2020), versando alla sig.ra con bonifico dd. 15.07.25, l'importo corrispondente al debito residuo (pari Parte_2 ad Euro 5.860,00 circa); ed impegnandosi quest'ultima a provvedere - di conseguenza - all'estinzione anticipata del finanziamento.
- Il sig. inoltre, si è obbligato a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 di Euro 14.000,00 (quattordicimila) a titolo di rimborso e/o contributo per ogni miglioria e/o addizione apportate dalla stessa nel corso degli anni all'abitazione familiare (di cui il sig.
è proprietario insieme alla madre); con le seguenti modalità: Euro 4.000,00 già Parte_1 versati con bonifico dd. 15.07.25; il residuo importo di Euro 10.000,00 che verrà versato, a mezzo assegno circolare intestato alla sig. all'effettiva cessazione della convivenza. Parte_2
- Con l'esecuzione di quanto sopra, le parti dichiarano d'aver definito tra loro ogni ulteriore questione economica e patrimoniale connessa, derivante e/o dipendente dal rapporto coniugale e, inoltre, di non aver nulla più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia titolo, causa o ragione;
- Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c., rinunciando alle ulteriori produzioni. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Latisana (UD) in data 10/2/1996.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latisana (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1996, atto n. 3, parte 2, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 31 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22/07/2025 da: 1) , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
2) , nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residente in [...] entrambi con l'Avv. BROSOLO OLIVIER, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Latisana (UD) in data 10/2/1996 (registri atti di matrimonio, anno 1996, atto n. 3, parte 2, serie A), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli minorenni:
n. a San Daniele del Friuli (UD) il 20/8/2008 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22/07/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
- La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica e collocazione principale presso la madre. I genitori, riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Tutte le decisioni e questioni attinenti la prole verranno concordate e decise con civiltà e concordia;
e i genitori s'impegnano a mantenere una serena comunicazione tra loro.
- La casa coniugale sita in S.Giorgio della Richinvelda (PN) - Via Domenico Pecile n. 13, con ivi contenuto (salvo i beni ed effetti personali della sig.ra , viene assegnata al sig. Parte_2
Parte_1
La residenza anagrafica ed il collocamento prevalente della minore sarà presso la madre;
e cioè nell'abitazione ove la sig.ra si trasferirà alla cessata convivenza coniugale, in Parte_2
Comune limitrofo e/o comunque distante non oltre 40 km dall'attuale residenza familiare (S.Giorgio della Richinvelda - PN); distanza massima così individuata sia al fine di garantire e mantenere la bigenitorialità, sia al fine di conservare pressoché intatte le abitudini di vita di , i suoi Per_1 impegni scolastici, sportivi e le sue relazioni sociali. Il padre avrà la facoltà, con preavviso, di vedere la figlia durante la settimana. La stessa potrà far visita al padre quando lo vorrà, nei weekend ma anche durante la settimana, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici. Entrambi i genitori concordano, dichiarando ampia disponibilità in tal senso, affinché sia garantita e mantenuta la più proficua bigenitorialità; e che, in tal senso, il padre terrà presso di sè Per_1 per almeno uno/due giorni alla settimana;
giorni da individuarsi sempre nel rispetto degli impegni e delle esigenze della stessa. I genitori, accordandosi tra loro, terranno con sé la figlia, anche in modo continuativo, durante i periodi di ferie di cui rispettivamente godranno durante l'anno; sia che si tratti di ferie estive (almeno due settimane anche non consecutive), sia quanto alle vacanze Pasquali e Natalizie: metà delle vacanze, alternati i periodi negli anni. I genitori avranno cura, in ogni caso, di alternare tra loro le festività canoniche, ovvero la giornata di Natale con quella di Santo Stefano;
Capodanno con Epifania;
Pasqua con Pasquetta e così via tutte le altre ricorrenze (25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11 e 08/12).
- Ciascun genitore provvederà al mantenimento della figlia nei periodi di propria Per_1 spettanza. In ogni caso, in ragione della prevalente collocazione della figlia preso la madre, il sig. i obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento di finché la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la Per_1 somma mensile di Euro 250,00 (Duecentocinquanta); somma da corrispondersi in forma tracciabile entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT a far data da Gennaio 2027.
- Entrambi i genitori – in ragione del 50% cadauno – provvederanno alle spese c.d. straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) necessarie per la figlia secondo Per_1 il vigente Protocollo tra Avvocati e Magistrati del Foro di Pordenone, che i sigg. e Parte_2 spressamente dichiarano di voler applicare e rispettare. Parte_1
Il 50% delle spese c.d. straordinarie sarà rimborsato al genitore che le avrà anticipate, entro e non oltre gg. 5, dietro presentazione di scontrino o documento comprovante la relativa spesa. Ad integrazione di tale regolamentazione, i sigg. e in d'ora Parte_2 Parte_1 concordano di considerare straordinarie, quindi impegnandosi sempre nella misura del 50% cadauno, le spese universitarie e/o relative a corsi di specializzazione qualora la figlia Per_1 volesse proseguire gli studi dopo il Liceo linguistico. - L'assegno unico per la prole sarà percepito integralmente dalla sig.ra mentre le Parte_2 detrazioni fiscali, anche per figli a carico, spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Le parti danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, intestato alla figlia ancora minorenne. Rapporti economici tra le parti
- Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento, rinunziando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare.
- Il sig. si è assunto l'impegno di tacitare/estinguere anticipatamente Parte_1
l'esposizione sudescritta gravante sulle parti (finanziamento acceso il 21.09.2020), versando alla sig.ra con bonifico dd. 15.07.25, l'importo corrispondente al debito residuo (pari Parte_2 ad Euro 5.860,00 circa); ed impegnandosi quest'ultima a provvedere - di conseguenza - all'estinzione anticipata del finanziamento.
- Il sig. inoltre, si è obbligato a versare alla sig.ra la somma Parte_1 Parte_2 di Euro 14.000,00 (quattordicimila) a titolo di rimborso e/o contributo per ogni miglioria e/o addizione apportate dalla stessa nel corso degli anni all'abitazione familiare (di cui il sig.
è proprietario insieme alla madre); con le seguenti modalità: Euro 4.000,00 già Parte_1 versati con bonifico dd. 15.07.25; il residuo importo di Euro 10.000,00 che verrà versato, a mezzo assegno circolare intestato alla sig. all'effettiva cessazione della convivenza. Parte_2
- Con l'esecuzione di quanto sopra, le parti dichiarano d'aver definito tra loro ogni ulteriore questione economica e patrimoniale connessa, derivante e/o dipendente dal rapporto coniugale e, inoltre, di non aver nulla più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, a qualsivoglia titolo, causa o ragione;
- Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c., rinunciando alle ulteriori produzioni. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto della prole (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Latisana (UD) in data 10/2/1996.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latisana (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1996, atto n. 3, parte 2, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 31 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini