Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3869
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità per omessa vigilanza sulla sostanza ematica trasfusa

    Il giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'amministrazione sulla base del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accertato l'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza del Ministero in materia di raccolta e distribuzione del sangue e l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e le patologie epatiche contratte dal defunto.

  • Accolto
    Nesso di causalità tra trasfusioni e decesso

    La CTU ha confermato il nesso causale tra l'infezione da HCV contratta a seguito delle trasfusioni e le patologie epatiche (cirrosi, epatocarcinoma) che hanno condotto al decesso, secondo la regola del 'più probabile che non'.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale

    Il danno è stato riconosciuto in via unitaria e onnicomprensiva, quantificato equitativamente sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto del legame familiare, dell'età della vittima e dei superstiti, della convivenza e dell'assistenza prestata. È stata disposta la detrazione dell'indennizzo legge 210/92 già percepito.

  • Accolto
    Responsabilità per omessa vigilanza sulla sostanza ematica trasfusa

    Il giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'amministrazione sulla base del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accertato l'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza del Ministero in materia di raccolta e distribuzione del sangue e l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e le patologie epatiche contratte dal defunto.

  • Accolto
    Nesso di causalità tra trasfusioni e decesso

    La CTU ha confermato il nesso causale tra l'infezione da HCV contratta a seguito delle trasfusioni e le patologie epatiche (cirrosi, epatocarcinoma) che hanno condotto al decesso, secondo la regola del 'più probabile che non'.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale

    Il danno è stato riconosciuto in via unitaria e onnicomprensiva, quantificato equitativamente sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto del legame familiare, dell'età della vittima e dei superstiti, della convivenza e dell'assistenza prestata.

  • Accolto
    Responsabilità per omessa vigilanza sulla sostanza ematica trasfusa

    Il giudice ha ritenuto provata la responsabilità dell'amministrazione sulla base del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha accertato l'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza del Ministero in materia di raccolta e distribuzione del sangue e l'esistenza del nesso di causalità tra le emotrasfusioni e le patologie epatiche contratte dal defunto.

  • Accolto
    Nesso di causalità tra trasfusioni e decesso

    La CTU ha confermato il nesso causale tra l'infezione da HCV contratta a seguito delle trasfusioni e le patologie epatiche (cirrosi, epatocarcinoma) che hanno condotto al decesso, secondo la regola del 'più probabile che non'.

  • Accolto
    Domanda di risarcimento danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale

    Il danno è stato riconosciuto in via unitaria e onnicomprensiva, quantificato equitativamente sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto del legame familiare, dell'età della vittima e dei superstiti, della convivenza e dell'assistenza prestata.

  • Rigettato
    Compensazione indennizzo L. 210/92

    L'eccezione è stata rigettata in quanto il convenuto non ha fornito prova dell'effettiva erogazione dell'indennizzo prima della sentenza, né della data di tale erogazione, elemento necessario per calcolare correttamente gli interessi e la rivalutazione.

  • Rigettato
    Danno biologico per depressione

    La domanda è stata rigettata per carenza di prova del nesso causale tra la depressione lamentata e il decesso del congiunto, nonché per l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente. I certificati medici prodotti sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare il legame causale.

  • Rigettato
    Danno biologico per sindrome depressiva

    La domanda è stata rigettata per carenza di prova del nesso causale tra la depressione lamentata e il decesso del congiunto, nonché per l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente. I certificati medici prodotti sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare il legame causale.

  • Rigettato
    Danno biologico per sindrome ansioso-depressiva

    La domanda è stata rigettata per carenza di prova del nesso causale tra la sindrome lamentata e il decesso del congiunto, nonché per l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente. I certificati medici prodotti sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare il legame causale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3869
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 3869
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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