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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2978 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._3
LL EP, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE LECCE, con elezione di domicilio in VIA RUBICHI N. 39 73100 LECCE parte resistente
OGGETTO: risarcimento danni emotrasfusioni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte all'esito della scadenza del termine del 16.12.2025, al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
e Parte_1 Parte_3 Parte_2 rispettivamente moglie e figli del defunto , hanno Parte_4 convenuto in giudizio il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del proprio congiunto, deceduto per le complicanze di emotrasfusioni di sangue infetto. In particolare, hanno dedotto:
che , nel mese di giugno 1982, era stato Parte_4
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sottoposto a sei trasfusioni di sangue terapeutiche presso l'ospedale di Gallipoli;
che nel mese di luglio 1990, in occasione di un altro ricovero ospedaliero, gli era stata diagnosticata l'ipertransaminasemia, riconfermata nel maggio e nel giugno 1992, con positività agli anticorpi anti –HCV;
che la malattia era degenerata nel corso degli anni, evolvendosi in epatite cronica persistente HCV+;
che nel febbraio 1996 e nel settembre 1997 era stato riscontrato un ulteriore aggravamento, con diagnosi di “Epatite cronica evoluta HCV correlata”;
che nel febbraio del 2000, il decorso della malattia era sfociato in
“cirrosi epatica post-infettiva HCV correlata”;
che nel 2005 gli era stato diagnosticato un tumore al fegato ed era stato sottoposto ad intervento di termoablazione;
che nel 2007 gli era stato diagnosticato un epatocarcinoma in cirrosi epatica HCV+ Child prolasso rettale;
che la Commissione Medica Ospedaliera di Bari aveva confermato il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e la cirrosi epatica HCV, poi evolutasi in tumore al fegato;
che era quindi deceduto il 5 ottobre 2015 a Parte_4 causa di “un'epatite virale HCV correlata, concrocirrosi, sindrome epatorenale e insufficienza renale”. Sulla base di tali premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità del per omessa vigilanza Controparte_1 dell'Amministrazione sulla sostanza ematica trasfusa al signor Parte_4 padre degli odierni ricorrenti;
2) Accertare e dichiarare che le ragioni del decesso di sono stretta Parte_4 conseguenza del virus HCV contratto con la trasfusione di sangue infetto;
3) Per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno subito un danno iure proprio per perdita del rapporto parentale in ragione del decesso del loro congiunto;
4) Condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno che si indica € 309.580,00 per la signora;
€ Parte_3
302.850,00 per;
€ 289.390,00 per (moglie), oltre a € Parte_2 Parte_1
10.000,00 salvo la maggiore o minore somma, come danno non patrimoniale (danno biologico iure proprio) oltre interessi e rivalutazione dal decesso al saldo, o alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese per compenso del CTU.
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6) Condannare il convenuto al pagamento di spese e compenso di lite con CP_1 distrazione al sottoscritto procuratore, oltre Rimb. Forf., CAP ed IVA come per legge”. Costituitosi in giudizio, il , ha contestato la fondatezza Controparte_1 degli assunti di parte attrice, chiedendo di contro il rigetto della domanda e, in subordine, di scomputare dall'entità del risarcimento l'importo di € 77.468,53 liquidato a titolo di indennizzo.
2. Sull'an della responsabilità del . CP_1
Preliminarmente va osservato che l'azione di risarcimento promossa dagli odierni ricorrenti, quali congiunti ed eredi di , ha ad Parte_4 oggetto un'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale, come ormai affermato in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza di legittimità1, sicché grava sull'attore l'onere di provare la condotta colposa (o dolosa) del danneggiante, l'evento lesivo, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, i danni conseguenza e il nesso di causalità giuridica che li avvince all'evento. Più precisamente, è stato ormai da tempo affermato che: “La responsabilità del per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad emotrasfusioni Controparte_1
o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull'art. 2049 c.c., perché il Part non risponde dell'operato delle e delle strutture ospedaliere, pienamente CP_1 autonome rispetto a quello;
né sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull'art. 1218 c.c., perché tra paziente e non sussiste alcun vincolo contrattuale. CP_1
Ne consegue che la suddetta responsabilità del per deficit di vigilanza può trovare CP_1 fondamento solo nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.”2.
E ancora, è stato chiarito che, gravando sul : “un obbligo di controllo, CP_1 direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché” sia “utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus Hiv o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
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ritenere, in assenza di altri fricorrenti alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del se CP_1 fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento.”. Tanto premesso, il presente procedimento è stato preceduto dal giudizio promosso contro lo stesso da , proseguito CP_1 Parte_4 dagli odierni ricorrenti in qualità di suoi eredi e conclusosi con sentenza passata in giudicato con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno sofferto dal paziente per le trasfusioni in questione. Le statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1274/2019 (divenute irrevocabili a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione), nella parte in cui concernono i profili di colpa addebitati al e il nesso di causalità tra l'omessa vigilanza sulle CP_1 emotrasfusioni e la patologia contratta da spiegano Parte_4 efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, esonerando questo giudice da ogni ulteriore accertamento sul punto. Al riguardo, va rammentato:
che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e negli stessi termini Cass. S.U. 1 giugno 2006 n. 13916).”3;
e, ancora, che “Qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.”4. Entrambi i giudizi hanno ad oggetto pretese risarcitorie che traggono
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fondamento dall'omessa vigilanza, addebitata al , sulla raccolta del CP_1 sangue impiegato per le emotrasfusioni praticate al paziente Parte_4
, nonché dalle patologie epatiche contratte in conseguenza delle
[...] stesse. Si tratta di aspetti che costituiscono una premessa logica comune ad entrambe le azioni, sia quella in origine promossa da per il Parte_4 risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti, che quella odierna promossa dai suoi eredi per il risarcimento del danno da lesione parentale. E, ai fini di una eventuale esclusione del giudicato, a nulla rileva il fatto che nel precedente giudizio gli odierni ricorrenti abbiano partecipato in veste di eredi di (proseguendolo al momento della morte) e Parte_4 non iure proprio, atteso che il giudicato ha comunque efficacia tra le parti e i loro eredi5. La richiamata sentenza della Corte d'appello di Lecce contiene dunque statuizioni che accertano l'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza (colpa6) del in materia di raccolta e distribuzione del Controparte_1 sangue (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza, nella parte in cui viene posto a carico della p.a. l'obbligo, poi precisato dai successi richiami giurisprudenziali, di adottare ogni più opportuna cautela per la tutela della pubblica incolumità, specie nelle attività di distribuzione di farmaci emoderivati e della trasfusione, nella parte in cui viene messa in evidenza la contraddittorietà delle dichiarazioni della Commissione medica ospedaliera e del Direttore dell'Ospedale di Gallipoli in ordine alla sottoposizione dei donatori di sangue ai test all'epoca previsti, e, infine, nella parte in cui fa applicazione della giurisprudenza in materia di violazione degli obblighi di controllo incombenti sul e di accertamento del nesso di causalità) e l'esistenza del nesso CP_1 di causalità tra le emotrasfusioni e le patologia epatiche contratte da
[...]
. Parte_4
Non è invece coperto da giudicato l'ulteriore segmento causale che correla il decesso di alle patologie epatiche contratte a Parte_4 seguito delle emotrasfusioni.
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Sul punto soccorre la c.t.u. espletata in corso di causa, sui cui esiti non vi è motivo di dubitare, essendo basata su considerazioni logiche e apparentemente scevre da vizi di natura tecnica. In particolare, i c.t.u. hanno rilevato:
che aveva contratto un'infezione da HCV a Parte_4 seguito di trasfusione da più donatori, alcuni dei quali risultati occasionali, nel giugno 1982 presso l'Ospedale di Gallipoli;
che la patologia era decorsa in maniera silente, cronicizzandosi, per poi “esplodere” a distanza di anni con una attiva replicazione virale rilevata nel giugno 1992 ed evoluta dapprima in cirrosi e quindi in HCC (epatocarcinoma);
che l'epatite B e C rappresentano i principali fattori ricorrenti di rischio dell'HCC (epatocarcinoma) e sono responsabili di circa l'85% dei casi nel mondo;
che il genotipo HCV G1b da cui era affetto lo HI è quello a più alta prevalenza in Europa ed in Italia, essendo responsabile del 55% dei casi, oltre che quello a più alto rischio di evoluzione verso la cirrosi (il 78% delle cirrosi sono causate dal genotipo 1 b peraltro risultate a più bassa risposta alla terapia antivirale);
che, sulla scorta dei dati forniti dalla letteratura di riferimento, che riconosce nell'epatite B e C i principali fattori ricorrenti di rischio dell'HCC, sussiste con elevato grado di probabilità una correlazione tra l'infezione da virus HCV, l'epatocarcinoma e il decesso dello HI, essendo già stata comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra emotrasfusioni - “epatite cronica HCV” - “epatocirrosi”. Secondo la regola del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, si può quindi affermare, recependo le indicazioni fornite dalla c.t.u. che vi è uno stretto legame causale tra le patologie epatiche contratte dallo e il suo successivo decesso, che non può essere in alcun modo Pt_4 ascritto a fattori correnti causali alternativi, costituendo anzi uno sviluppo logicamente prevedibile della malattia.
3. Sul quantum del risarcimento. I ricorrenti hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Parte_4
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di
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una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sotto voci di danno (biologico, esistenziale e morale) assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). In particolare, il danno biologico si traduce nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima e, infine, il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona). In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale vi rientrano anche i pregiudizi patiti dai parenti per effetto della uccisione di un congiunto, che comunemente vengono descritti con l'etichetta di “danno da perdita del rapporto parentale”. La perdita del congiunto costituisce, infatti, un evento plurioffensivo, idoneo, come tale, ad incidere sul bene vita della vittima primaria e sul vincolo parentale con i suoi congiunti, ledendo l'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà tra i familiari. Tali interessi trovano peraltro un diretto ancoraggio a livello costituzionale, ove gli artt. 2, 29 e 30 Cost. sanciscono l'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale
“famiglia”. In definitiva, la perdita del congiunto lede sia il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, sia il bene della solidarietà familiare, in relazione a vincoli di reciproca affezione che nascono e si sviluppano all'interno dei diversi nuclei e contesti familiari. I parenti della vittima hanno quindi diritto al risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, che consta della sofferenza patita dai familiari superstiti e dei riflessi sul piano dinamico-
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relazionale, consistenti nel peggioramento delle abitudini di vita familiare. Ai fini della prova del pregiudizio patito e del suo collegamento causale con l'evento lesivo, si può fare ricorso a presunzioni semplici e a massime d'esperienza, in quanto l'esistenza stessa di uno stretto vincolo familiare fa presumere la sofferenza per la perdita del congiunto e il mutamento delle abitudini di vita. Il danneggiante può comunque dimostrare, offrendo prova contraria, l'assenza del legame affettivo tra la vittima e i familiari che invocano il risarcimento7. Peraltro, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., un conseguente sconvolgimento dell'esistenza ed una sofferenza interiore in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (e, cioè, agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, che potranno essere poi valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, pertanto, “in virtù di detta presunzione, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397; Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020). Ai fini della quantificazione del risarcimento, il giudice è tenuto ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, tenendo conto dei concreti rapporti tra i familiari e il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto. I danni lamentati nel caso di specie consistono nella sofferenza patita di ricorrenti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, marito di
[...]
e padre di e (danno Parte_1 Parte_3 Parte_2 morale), nonché nella irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto e, quindi, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali (danno esistenziale).
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Per la liquidazione del danno non patrimoniale, da effettuarsi in maniera unitaria ed onnicomprensiva, senza quindi distinguere tra danno morale ed esistenziale, è inevitabile fare riferimento a criteri equitativi (ex artt. 1226 e 2056 c.c.), dal momento che vengono in rilievo valori inerenti alla persona e quindi privi di contenuto economico. Al riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia di recente espresso la propria preferenza per le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ritiene questo giudice che, per la liquidazione del danno in parola, sia più opportuno adottare le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. La decisione si giustifica in considerazione del fatto che le tabelle milanesi, proprio per superare le critiche di eccessiva genericità delle forbici risarcitorie precedentemente previste, sono state aggiornate nel 2022 e poi nel 2024, introducendo criteri volti a tenere conto di aspetti come la presenza di altri familiari superstiti, l'intensità della relazione parentale, nonché la convivenza della vittima nel medesimo stabile condominiale dal parente superstite. In questo modo, le tabelle milanesi, oltre ad essersi adeguate a quelle romane, hanno anche introdotto ulteriori criteri di personalizzazione del danno non previsti da quest'ultime. Vale comunque la pena rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo anche il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano quale strumento di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò posto, le tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un idoneo strumento di quantificazione del danno, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudicante di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, a condizione che sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, poiché il non ha fornito nessun argomento di CP_1 prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, va apprezzata secondo l'id quod plerumque accidit la sussistenza di un normale rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto e i Parte_4 ricorrenti (moglie e figli), per cui può essere riconosciuto loro il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Peraltro lo stresso legame tra i componenti del nucleo familiare è stato confermato in sede testimoniale anche da e Testimone_1 Controparte_3
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amici di famiglia, i quali hanno riferito che lo e i ricorrenti convivevano Pt_4 all'interno della medesima abitazione, condividendo le principali attività della vita quotidiana e le ricorrenze festive. I testi hanno anche riferito che i ricorrenti avevano sempre prestato assistenza al proprio congiunto, che dal 2011 era ormai definitivamente allettato (cap. 26 a 30 del ricorso). Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto dello stretto legame familiare (la vittima primaria era il coniuge di e il padre di Parte_1
e ), dell'età della vittima Parte_2 Parte_3 primaria (all'epoca del decesso aveva 78 anni), dell'età della moglie della vittima primaria (all'epoca dei fatti aveva 60 anni), dell'età dei figli e Pt_2
(rispettivamente di anni 42 e 34), della presenza di altri familiari Pt_3 superstiti (figli, madre, fratelli e sorelle), della convivenza del nucleo familiare (considerando che, come si evince dallo stato di famiglia prodotto e da quanto emerso nel corso delle deposizioni testimoniali, i congiunti convivevano con ), si reputa congruo liquidare i Parte_4 seguenti importi:
l'importo onnicomprensivo di € 285.503,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del coniuge (ai fini della Parte_1 percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo, si è fatto ricorso al parametro medio, atteso che non sono emersi elementi
– tenuto conto anche dell'inammissibilità dei capitoli di prova articolati - in base ai quali ritenere la sussistenza di un'intensità del rapporto affettivo straordinaria o eccezionale rispetto a quella che connota normalmente le ordinarie relazione affettiva tra stretti congiunti);
l'importo onnicomprensivo di € 293.325,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del figlio (ai Parte_2 fini della percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 301.147,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_3 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate). Sugli importi liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto per gli asseriti danni non patrimoniali patiti per la compromissione dell'integrità psico-fisica dei ricorrenti.
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In particolare, i ricorrenti hanno sul punto dedotto:
che “ soffre di grave depressione insorta a causa della lunga Parte_1 malattia e successiva morte del coniuge;
la depressione ha aggravato le patologie di cui soffre la signora, specie la fibromialgia ed il reflusso gastroesofageo, patologie notoriamente collegate allo stress, costringendola a lunghe ed impegnative terapie e ad interi periodi di completa inabilità”;
che “è affetta da sindrome depressiva di tipo reattivo e negli Parte_3 anni ha risentito del cattivo stato di salute del padre, affetto da epatite HCV correlata postrasfusionale;
la morte del padre ha aggravato le condizioni psichiche e sociali della , la quale soffre di insonnia, ha difficoltà relazionali e necessita Pt_4 di supporto psicologico e farmacologico”;
che “ è affetto da grave sindrome ansioso-depressiva sviluppata Parte_2 durante la lunga malattia del padre;
tale malattia ha condizionato la vita del paziente sia dal punto di vista socioeconomico che dal punto di vista neurologico portandolo ad una situazione di prostrazione dalla quale stenta ancora oggi ad uscire nonostante sia in terapia con ansiolitici ed antidepressivi”. A sostegno dei propri assunti, i ricorrenti si sono limitati a produrre degli scarni certificati medici a firma della Dott.ssa , che non sono Persona_1 altro che la pedissequa ripetizione delle rispettive allegazioni. Al di là degli aspetti relativi alle patologie certificate, si tratta di documenti che non contengono alcuna analisi approfondita dell'asserito legame causale tra le patologie psichiche lamentate e il decesso del proprio congiunto. E inoltre, non è dato comprendere se la dottoressa che li ha redatti sia specializzata in discipline mediche concernenti l'area psichiatrica. Gli ulteriori documenti prodotti con le note del 07.07.2025 e del 31.10.2025 sono inammissibili, in quanto prodotti tardivamente (oltre il termine di cui all'art. 281-duodecies c.p.c.). Ad ogni modo si tratta di documentazione che, pur dando atto di alcuni disturbi psichici per le sole e Parte_3 [...]
non offre alcuno spunto in ordine all'asserita correlazione Parte_1 causale tra tali disturbi e il decesso del congiunto.
4. Sull'eccezione di compensazione avanzata dal . CP_1
Il ha chiesto di scomputare dall'importo del Controparte_1 risarcimento la somma di € 77.468,53, liquidata ai ricorrenti a titolo di indennizzo riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992 (art. 3, co. 2) ai familiari della vittima deceduta in conseguenza di epatiti post-trasfusionali. L'art. 2, co. 3, della legge n. 210 del 1992, fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, prevede che “…l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni” e che
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“sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:
l'indennizzo dovuto ai congiunti di persona deceduta a causa di emotrasfusioni con sangue infetto non è predeterminato dalla legge, in quanto questi possono scegliere alternativamente tra il riconoscimento di un assegno reversibile periodico e quello di un assegno una tantum.
“il beneficio una tantum spetta "nell'ordine" elencato dalla legge, vale a dire che l'attribuzione del beneficio al coniuge esclude l'attribuzione ai figli;
l'attribuzione ai figli esclude il beneficio per i genitori, e così via”8;
“l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 non può essere sottratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, a meno che non sia stato effettivamente versato o comunque sia determinato nel suo ammontare o determinabile in base a specifici dati, la cui prova incombe sulla parte che eccepisce il lucro.”9. Nel caso di specie, la prova dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo si ricava dal documento depositato in data 27.04.2024 dai ricorrenti, in cui si dà atto di tale riconoscimento in favore di Parte_1
Dalla documentazione prodotta non è comunque dato ricavare quando sia stato effettivamente erogato tale assegno, sicché l'importo di € 77.468,53 va detratto dall'importo di € 285.503,00 spettante a maggiorato Parte_1 di interessi e rivalutazione monetaria (secondo le indicazioni fornite in precedenza). In altri termini, non essendo stata indicata la data di effettiva percezione dell'assegno una tantum, questo giudice non può indicare, quale modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi, quella tracciata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di anticipata corresponsione di acconti rispetto alla successiva liquidazione di somme a titolo risarcitorio10. Peraltro, la prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo una tantum non può neanche ricavarsi dalla nota prodotta dal , dove si fa un CP_1 generico riferimento alla data del 5 ottobre 2015 per l'erogazione delle somme liquidate per l'assegno di spettanza della vittima e per quello riconosciuto agli eredi, in quanto il 5 ottobre 2015 è intervenuto il decesso dello HI, sicché
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è inverosimile che i parenti avessero già presentato la relativa istanza, atteso che il decesso del congiunto costituisce ex lege il primo presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo una tantum. A ciò va aggiunto che stessa documentazione (prodotta dai ricorrenti) che attesta l'avvenuto Part riconoscimento dell'indennizzo da parte della risale al 2016 e quindi ad una data successiva a quella del decesso del congiunto.
5. Sulle spese del giudizio. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione ricompreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 (tenuto conto della scarna istruttoria testimoniale e della presenza di un giudicato in ordine ai principali aspetti del rapporto controverso), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Considerata la sostanziale identità delle posizioni giuridiche di ciascun soggetto, non si ritiene di far luogo all'aumento del compenso previsto dall'art. 4, co. 2, del citato d.m. Seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico del resistente le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 285.503,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, dalla quale va detratto l'importo di € 77.468,53;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_2 della somma di € 293.325,00, oltre interessi e
[...] rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di , della Parte_3 somma di € 301.147,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 14.590,00, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti (c.u., marca da bollo, etc.), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u.
rigetta le ulteriori domande. Così deciso in Lecce, in data 23/12/2025.
Tribunale di Lecce
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. III, 04/12/2024, n. 31029; Cassazione civile sez. III, 05/02/2024, n.3267; Cassazione civile, sez. III , 22/08/2018 , n. 20882. 2 Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 576. 3 Cassazione civile sez. un. - 06/07/2023, n. 19129 4 Cassazione civile sez. lav., 19/08/2009, n.18381 5 Cassazione civile sez. lav., 19/08/2009, n.18381, riferita ad una vicenda simile sotto l'aspetto processuale. 6Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.581 “E' infondata anche la censura relativa alla mancato accertamento dell'elemento psicologico colposo del Ministero. Avendo ritenuto il giudice di merito che il aveva l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse CP_1 esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, l'omissione di tale condotta, integrando la violazione di un obbligo specifico, integra la colpa.” 7 cfr. Cass. n. 9010/2022) :“la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”(cfr. Cass. n. 9010/2022) 8 Cassazione civile sez. VI, 15/07/2022, n.22331 9 Cassazione civile , sez. III , 23/09/2024 , n. 2547710 Cassazione civile , sez. I , 29/10/2024 , n. 27859
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_3 C.F._3
LL EP, con elezione di domicilio presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_1 parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE LECCE, con elezione di domicilio in VIA RUBICHI N. 39 73100 LECCE parte resistente
OGGETTO: risarcimento danni emotrasfusioni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte all'esito della scadenza del termine del 16.12.2025, al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
e Parte_1 Parte_3 Parte_2 rispettivamente moglie e figli del defunto , hanno Parte_4 convenuto in giudizio il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del proprio congiunto, deceduto per le complicanze di emotrasfusioni di sangue infetto. In particolare, hanno dedotto:
che , nel mese di giugno 1982, era stato Parte_4
Tribunale di Lecce
sottoposto a sei trasfusioni di sangue terapeutiche presso l'ospedale di Gallipoli;
che nel mese di luglio 1990, in occasione di un altro ricovero ospedaliero, gli era stata diagnosticata l'ipertransaminasemia, riconfermata nel maggio e nel giugno 1992, con positività agli anticorpi anti –HCV;
che la malattia era degenerata nel corso degli anni, evolvendosi in epatite cronica persistente HCV+;
che nel febbraio 1996 e nel settembre 1997 era stato riscontrato un ulteriore aggravamento, con diagnosi di “Epatite cronica evoluta HCV correlata”;
che nel febbraio del 2000, il decorso della malattia era sfociato in
“cirrosi epatica post-infettiva HCV correlata”;
che nel 2005 gli era stato diagnosticato un tumore al fegato ed era stato sottoposto ad intervento di termoablazione;
che nel 2007 gli era stato diagnosticato un epatocarcinoma in cirrosi epatica HCV+ Child prolasso rettale;
che la Commissione Medica Ospedaliera di Bari aveva confermato il nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue e la cirrosi epatica HCV, poi evolutasi in tumore al fegato;
che era quindi deceduto il 5 ottobre 2015 a Parte_4 causa di “un'epatite virale HCV correlata, concrocirrosi, sindrome epatorenale e insufficienza renale”. Sulla base di tali premesse, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità del per omessa vigilanza Controparte_1 dell'Amministrazione sulla sostanza ematica trasfusa al signor Parte_4 padre degli odierni ricorrenti;
2) Accertare e dichiarare che le ragioni del decesso di sono stretta Parte_4 conseguenza del virus HCV contratto con la trasfusione di sangue infetto;
3) Per l'effetto accertare e dichiarare che i ricorrenti hanno subito un danno iure proprio per perdita del rapporto parentale in ragione del decesso del loro congiunto;
4) Condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 risarcimento del danno che si indica € 309.580,00 per la signora;
€ Parte_3
302.850,00 per;
€ 289.390,00 per (moglie), oltre a € Parte_2 Parte_1
10.000,00 salvo la maggiore o minore somma, come danno non patrimoniale (danno biologico iure proprio) oltre interessi e rivalutazione dal decesso al saldo, o alla minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese per compenso del CTU.
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6) Condannare il convenuto al pagamento di spese e compenso di lite con CP_1 distrazione al sottoscritto procuratore, oltre Rimb. Forf., CAP ed IVA come per legge”. Costituitosi in giudizio, il , ha contestato la fondatezza Controparte_1 degli assunti di parte attrice, chiedendo di contro il rigetto della domanda e, in subordine, di scomputare dall'entità del risarcimento l'importo di € 77.468,53 liquidato a titolo di indennizzo.
2. Sull'an della responsabilità del . CP_1
Preliminarmente va osservato che l'azione di risarcimento promossa dagli odierni ricorrenti, quali congiunti ed eredi di , ha ad Parte_4 oggetto un'ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale, come ormai affermato in modo pressoché univoco dalla giurisprudenza di legittimità1, sicché grava sull'attore l'onere di provare la condotta colposa (o dolosa) del danneggiante, l'evento lesivo, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, i danni conseguenza e il nesso di causalità giuridica che li avvince all'evento. Più precisamente, è stato ormai da tempo affermato che: “La responsabilità del per i danni causati da infezioni contratte in seguito ad emotrasfusioni Controparte_1
o somministrazione di farmaci emoderivati non si fonda né sull'art. 2049 c.c., perché il Part non risponde dell'operato delle e delle strutture ospedaliere, pienamente CP_1 autonome rispetto a quello;
né sull'art. 2050 c.c., perché pericolosa è la produzione e distribuzione di sangue, ma non il controllo e la vigilanza su tali attività; né, infine, sull'art. 1218 c.c., perché tra paziente e non sussiste alcun vincolo contrattuale. CP_1
Ne consegue che la suddetta responsabilità del per deficit di vigilanza può trovare CP_1 fondamento solo nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., con conseguente onere della vittima di provare la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra questa e il danno.”2.
E ancora, è stato chiarito che, gravando sul : “un obbligo di controllo, CP_1 direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché” sia “utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il giudice, accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e accertata - infine - l'esistenza di una patologia da virus Hiv o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
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ritenere, in assenza di altri fricorrenti alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del se CP_1 fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento.”. Tanto premesso, il presente procedimento è stato preceduto dal giudizio promosso contro lo stesso da , proseguito CP_1 Parte_4 dagli odierni ricorrenti in qualità di suoi eredi e conclusosi con sentenza passata in giudicato con cui è stata accolta la domanda di risarcimento del danno sofferto dal paziente per le trasfusioni in questione. Le statuizioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 1274/2019 (divenute irrevocabili a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione), nella parte in cui concernono i profili di colpa addebitati al e il nesso di causalità tra l'omessa vigilanza sulle CP_1 emotrasfusioni e la patologia contratta da spiegano Parte_4 efficacia di giudicato esterno nel presente giudizio, esonerando questo giudice da ogni ulteriore accertamento sul punto. Al riguardo, va rammentato:
che “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass. S.U. 17 dicembre 2007 n. 26482 e negli stessi termini Cass. S.U. 1 giugno 2006 n. 13916).”3;
e, ancora, che “Qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.”4. Entrambi i giudizi hanno ad oggetto pretese risarcitorie che traggono
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fondamento dall'omessa vigilanza, addebitata al , sulla raccolta del CP_1 sangue impiegato per le emotrasfusioni praticate al paziente Parte_4
, nonché dalle patologie epatiche contratte in conseguenza delle
[...] stesse. Si tratta di aspetti che costituiscono una premessa logica comune ad entrambe le azioni, sia quella in origine promossa da per il Parte_4 risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti, che quella odierna promossa dai suoi eredi per il risarcimento del danno da lesione parentale. E, ai fini di una eventuale esclusione del giudicato, a nulla rileva il fatto che nel precedente giudizio gli odierni ricorrenti abbiano partecipato in veste di eredi di (proseguendolo al momento della morte) e Parte_4 non iure proprio, atteso che il giudicato ha comunque efficacia tra le parti e i loro eredi5. La richiamata sentenza della Corte d'appello di Lecce contiene dunque statuizioni che accertano l'inosservanza degli obblighi di controllo e vigilanza (colpa6) del in materia di raccolta e distribuzione del Controparte_1 sangue (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza, nella parte in cui viene posto a carico della p.a. l'obbligo, poi precisato dai successi richiami giurisprudenziali, di adottare ogni più opportuna cautela per la tutela della pubblica incolumità, specie nelle attività di distribuzione di farmaci emoderivati e della trasfusione, nella parte in cui viene messa in evidenza la contraddittorietà delle dichiarazioni della Commissione medica ospedaliera e del Direttore dell'Ospedale di Gallipoli in ordine alla sottoposizione dei donatori di sangue ai test all'epoca previsti, e, infine, nella parte in cui fa applicazione della giurisprudenza in materia di violazione degli obblighi di controllo incombenti sul e di accertamento del nesso di causalità) e l'esistenza del nesso CP_1 di causalità tra le emotrasfusioni e le patologia epatiche contratte da
[...]
. Parte_4
Non è invece coperto da giudicato l'ulteriore segmento causale che correla il decesso di alle patologie epatiche contratte a Parte_4 seguito delle emotrasfusioni.
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Sul punto soccorre la c.t.u. espletata in corso di causa, sui cui esiti non vi è motivo di dubitare, essendo basata su considerazioni logiche e apparentemente scevre da vizi di natura tecnica. In particolare, i c.t.u. hanno rilevato:
che aveva contratto un'infezione da HCV a Parte_4 seguito di trasfusione da più donatori, alcuni dei quali risultati occasionali, nel giugno 1982 presso l'Ospedale di Gallipoli;
che la patologia era decorsa in maniera silente, cronicizzandosi, per poi “esplodere” a distanza di anni con una attiva replicazione virale rilevata nel giugno 1992 ed evoluta dapprima in cirrosi e quindi in HCC (epatocarcinoma);
che l'epatite B e C rappresentano i principali fattori ricorrenti di rischio dell'HCC (epatocarcinoma) e sono responsabili di circa l'85% dei casi nel mondo;
che il genotipo HCV G1b da cui era affetto lo HI è quello a più alta prevalenza in Europa ed in Italia, essendo responsabile del 55% dei casi, oltre che quello a più alto rischio di evoluzione verso la cirrosi (il 78% delle cirrosi sono causate dal genotipo 1 b peraltro risultate a più bassa risposta alla terapia antivirale);
che, sulla scorta dei dati forniti dalla letteratura di riferimento, che riconosce nell'epatite B e C i principali fattori ricorrenti di rischio dell'HCC, sussiste con elevato grado di probabilità una correlazione tra l'infezione da virus HCV, l'epatocarcinoma e il decesso dello HI, essendo già stata comprovata la sussistenza del nesso di causalità tra emotrasfusioni - “epatite cronica HCV” - “epatocirrosi”. Secondo la regola del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, si può quindi affermare, recependo le indicazioni fornite dalla c.t.u. che vi è uno stretto legame causale tra le patologie epatiche contratte dallo e il suo successivo decesso, che non può essere in alcun modo Pt_4 ascritto a fattori correnti causali alternativi, costituendo anzi uno sviluppo logicamente prevedibile della malattia.
3. Sul quantum del risarcimento. I ricorrenti hanno chiesto, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto . Parte_4
Come noto, il danno non patrimoniale consiste nel pregiudizio che deriva dalla compromissione di interessi di natura morale o personale, quindi privi di
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una connotazione economica. Nel nostro ordinamento, tale tipologia di danno può trovare ristoro nelle sole ipotesi contemplate dalla legge. L'art. 2059 c.c. prevede, infatti, che: “il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, nell'ambito della quale le singole sotto voci di danno (biologico, esistenziale e morale) assumono solo una valenza meramente descrittiva (Cass. S.U. n. 26972/2008). In particolare, il danno biologico si traduce nella lesione dell'integrità psico- fisica della persona, il danno morale si identifica con la sofferenza psichica transeunte patita dalla vittima e, infine, il danno esistenziale consiste nella compromissione delle attività realizzatrici dell'essere umano (ossia un danno al c.d. fare areddituale della persona). In ordine a tale ultima sottocategoria di danno, i giudici di legittimità, in un'ottica tesa alla piena affermazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (volta nella specie ad arginare il proliferare di richieste risarcitorie connesse ad illeciti bagatellari), hanno affermato che il danno esistenziale è riparabile nei soli casi in cui lo stesso derivi dalla violazione di diritti e libertà fondamentali (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale vi rientrano anche i pregiudizi patiti dai parenti per effetto della uccisione di un congiunto, che comunemente vengono descritti con l'etichetta di “danno da perdita del rapporto parentale”. La perdita del congiunto costituisce, infatti, un evento plurioffensivo, idoneo, come tale, ad incidere sul bene vita della vittima primaria e sul vincolo parentale con i suoi congiunti, ledendo l'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà tra i familiari. Tali interessi trovano peraltro un diretto ancoraggio a livello costituzionale, ove gli artt. 2, 29 e 30 Cost. sanciscono l'inviolabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale
“famiglia”. In definitiva, la perdita del congiunto lede sia il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, sia il bene della solidarietà familiare, in relazione a vincoli di reciproca affezione che nascono e si sviluppano all'interno dei diversi nuclei e contesti familiari. I parenti della vittima hanno quindi diritto al risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, che consta della sofferenza patita dai familiari superstiti e dei riflessi sul piano dinamico-
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relazionale, consistenti nel peggioramento delle abitudini di vita familiare. Ai fini della prova del pregiudizio patito e del suo collegamento causale con l'evento lesivo, si può fare ricorso a presunzioni semplici e a massime d'esperienza, in quanto l'esistenza stessa di uno stretto vincolo familiare fa presumere la sofferenza per la perdita del congiunto e il mutamento delle abitudini di vita. Il danneggiante può comunque dimostrare, offrendo prova contraria, l'assenza del legame affettivo tra la vittima e i familiari che invocano il risarcimento7. Peraltro, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., un conseguente sconvolgimento dell'esistenza ed una sofferenza interiore in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (e, cioè, agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, che potranno essere poi valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, pertanto, “in virtù di detta presunzione, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397; Cass. 18284/2021; Cass. 24689/2020). Ai fini della quantificazione del risarcimento, il giudice è tenuto ad apprezzare la gravità e l'effettiva entità del danno, tenendo conto dei concreti rapporti tra i familiari e il congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi come la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti, la personalità individuale di costoro, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto. I danni lamentati nel caso di specie consistono nella sofferenza patita di ricorrenti in conseguenza del decesso del prossimo congiunto, marito di
[...]
e padre di e (danno Parte_1 Parte_3 Parte_2 morale), nonché nella irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto e, quindi, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali (danno esistenziale).
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Per la liquidazione del danno non patrimoniale, da effettuarsi in maniera unitaria ed onnicomprensiva, senza quindi distinguere tra danno morale ed esistenziale, è inevitabile fare riferimento a criteri equitativi (ex artt. 1226 e 2056 c.c.), dal momento che vengono in rilievo valori inerenti alla persona e quindi privi di contenuto economico. Al riguardo, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia di recente espresso la propria preferenza per le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, ritiene questo giudice che, per la liquidazione del danno in parola, sia più opportuno adottare le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. La decisione si giustifica in considerazione del fatto che le tabelle milanesi, proprio per superare le critiche di eccessiva genericità delle forbici risarcitorie precedentemente previste, sono state aggiornate nel 2022 e poi nel 2024, introducendo criteri volti a tenere conto di aspetti come la presenza di altri familiari superstiti, l'intensità della relazione parentale, nonché la convivenza della vittima nel medesimo stabile condominiale dal parente superstite. In questo modo, le tabelle milanesi, oltre ad essersi adeguate a quelle romane, hanno anche introdotto ulteriori criteri di personalizzazione del danno non previsti da quest'ultime. Vale comunque la pena rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo anche il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano quale strumento di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Ciò posto, le tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un idoneo strumento di quantificazione del danno, poiché si basano su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ottenuto partendo da quelli stabiliti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'assegnazione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le medesime, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudicante di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa “pura”, a condizione che sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, poiché il non ha fornito nessun argomento di CP_1 prova utile ad interrompere la presunzione sopra richiamata, va apprezzata secondo l'id quod plerumque accidit la sussistenza di un normale rapporto parentale di reciproco affetto tra il defunto e i Parte_4 ricorrenti (moglie e figli), per cui può essere riconosciuto loro il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale. Peraltro lo stresso legame tra i componenti del nucleo familiare è stato confermato in sede testimoniale anche da e Testimone_1 Controparte_3
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amici di famiglia, i quali hanno riferito che lo e i ricorrenti convivevano Pt_4 all'interno della medesima abitazione, condividendo le principali attività della vita quotidiana e le ricorrenze festive. I testi hanno anche riferito che i ricorrenti avevano sempre prestato assistenza al proprio congiunto, che dal 2011 era ormai definitivamente allettato (cap. 26 a 30 del ricorso). Ai fini della liquidazione del danno occorre tenere conto dello stretto legame familiare (la vittima primaria era il coniuge di e il padre di Parte_1
e ), dell'età della vittima Parte_2 Parte_3 primaria (all'epoca del decesso aveva 78 anni), dell'età della moglie della vittima primaria (all'epoca dei fatti aveva 60 anni), dell'età dei figli e Pt_2
(rispettivamente di anni 42 e 34), della presenza di altri familiari Pt_3 superstiti (figli, madre, fratelli e sorelle), della convivenza del nucleo familiare (considerando che, come si evince dallo stato di famiglia prodotto e da quanto emerso nel corso delle deposizioni testimoniali, i congiunti convivevano con ), si reputa congruo liquidare i Parte_4 seguenti importi:
l'importo onnicomprensivo di € 285.503,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del coniuge (ai fini della Parte_1 percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo, si è fatto ricorso al parametro medio, atteso che non sono emersi elementi
– tenuto conto anche dell'inammissibilità dei capitoli di prova articolati - in base ai quali ritenere la sussistenza di un'intensità del rapporto affettivo straordinaria o eccezionale rispetto a quella che connota normalmente le ordinarie relazione affettiva tra stretti congiunti);
l'importo onnicomprensivo di € 293.325,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore del figlio (ai Parte_2 fini della percentuale volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate);
l'importo onnicomprensivo di € 301.147,00 a titolo di danno non patrimoniale in favore di (ai fini della percentuale Parte_3 volta a determinare l'intensità del rapporto affettivo si è fatto ricorso al parametro medio per le ragioni sopra indicate). Sugli importi liquidati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Nessun risarcimento può essere invece riconosciuto per gli asseriti danni non patrimoniali patiti per la compromissione dell'integrità psico-fisica dei ricorrenti.
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In particolare, i ricorrenti hanno sul punto dedotto:
che “ soffre di grave depressione insorta a causa della lunga Parte_1 malattia e successiva morte del coniuge;
la depressione ha aggravato le patologie di cui soffre la signora, specie la fibromialgia ed il reflusso gastroesofageo, patologie notoriamente collegate allo stress, costringendola a lunghe ed impegnative terapie e ad interi periodi di completa inabilità”;
che “è affetta da sindrome depressiva di tipo reattivo e negli Parte_3 anni ha risentito del cattivo stato di salute del padre, affetto da epatite HCV correlata postrasfusionale;
la morte del padre ha aggravato le condizioni psichiche e sociali della , la quale soffre di insonnia, ha difficoltà relazionali e necessita Pt_4 di supporto psicologico e farmacologico”;
che “ è affetto da grave sindrome ansioso-depressiva sviluppata Parte_2 durante la lunga malattia del padre;
tale malattia ha condizionato la vita del paziente sia dal punto di vista socioeconomico che dal punto di vista neurologico portandolo ad una situazione di prostrazione dalla quale stenta ancora oggi ad uscire nonostante sia in terapia con ansiolitici ed antidepressivi”. A sostegno dei propri assunti, i ricorrenti si sono limitati a produrre degli scarni certificati medici a firma della Dott.ssa , che non sono Persona_1 altro che la pedissequa ripetizione delle rispettive allegazioni. Al di là degli aspetti relativi alle patologie certificate, si tratta di documenti che non contengono alcuna analisi approfondita dell'asserito legame causale tra le patologie psichiche lamentate e il decesso del proprio congiunto. E inoltre, non è dato comprendere se la dottoressa che li ha redatti sia specializzata in discipline mediche concernenti l'area psichiatrica. Gli ulteriori documenti prodotti con le note del 07.07.2025 e del 31.10.2025 sono inammissibili, in quanto prodotti tardivamente (oltre il termine di cui all'art. 281-duodecies c.p.c.). Ad ogni modo si tratta di documentazione che, pur dando atto di alcuni disturbi psichici per le sole e Parte_3 [...]
non offre alcuno spunto in ordine all'asserita correlazione Parte_1 causale tra tali disturbi e il decesso del congiunto.
4. Sull'eccezione di compensazione avanzata dal . CP_1
Il ha chiesto di scomputare dall'importo del Controparte_1 risarcimento la somma di € 77.468,53, liquidata ai ricorrenti a titolo di indennizzo riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992 (art. 3, co. 2) ai familiari della vittima deceduta in conseguenza di epatiti post-trasfusionali. L'art. 2, co. 3, della legge n. 210 del 1992, fini del riconoscimento dell'indennizzo in questione, prevede che “…l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni” e che
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“sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:
l'indennizzo dovuto ai congiunti di persona deceduta a causa di emotrasfusioni con sangue infetto non è predeterminato dalla legge, in quanto questi possono scegliere alternativamente tra il riconoscimento di un assegno reversibile periodico e quello di un assegno una tantum.
“il beneficio una tantum spetta "nell'ordine" elencato dalla legge, vale a dire che l'attribuzione del beneficio al coniuge esclude l'attribuzione ai figli;
l'attribuzione ai figli esclude il beneficio per i genitori, e così via”8;
“l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992 non può essere sottratto dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, a meno che non sia stato effettivamente versato o comunque sia determinato nel suo ammontare o determinabile in base a specifici dati, la cui prova incombe sulla parte che eccepisce il lucro.”9. Nel caso di specie, la prova dell'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo si ricava dal documento depositato in data 27.04.2024 dai ricorrenti, in cui si dà atto di tale riconoscimento in favore di Parte_1
Dalla documentazione prodotta non è comunque dato ricavare quando sia stato effettivamente erogato tale assegno, sicché l'importo di € 77.468,53 va detratto dall'importo di € 285.503,00 spettante a maggiorato Parte_1 di interessi e rivalutazione monetaria (secondo le indicazioni fornite in precedenza). In altri termini, non essendo stata indicata la data di effettiva percezione dell'assegno una tantum, questo giudice non può indicare, quale modalità di calcolo della rivalutazione e degli interessi, quella tracciata dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di anticipata corresponsione di acconti rispetto alla successiva liquidazione di somme a titolo risarcitorio10. Peraltro, la prova dell'avvenuta corresponsione dell'importo una tantum non può neanche ricavarsi dalla nota prodotta dal , dove si fa un CP_1 generico riferimento alla data del 5 ottobre 2015 per l'erogazione delle somme liquidate per l'assegno di spettanza della vittima e per quello riconosciuto agli eredi, in quanto il 5 ottobre 2015 è intervenuto il decesso dello HI, sicché
Tribunale di Lecce
è inverosimile che i parenti avessero già presentato la relativa istanza, atteso che il decesso del congiunto costituisce ex lege il primo presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo una tantum. A ciò va aggiunto che stessa documentazione (prodotta dai ricorrenti) che attesta l'avvenuto Part riconoscimento dell'indennizzo da parte della risale al 2016 e quindi ad una data successiva a quella del decesso del congiunto.
5. Sulle spese del giudizio. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per lo scaglione ricompreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 (tenuto conto della scarna istruttoria testimoniale e della presenza di un giudicato in ordine ai principali aspetti del rapporto controverso), seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta. Considerata la sostanziale identità delle posizioni giuridiche di ciascun soggetto, non si ritiene di far luogo all'aumento del compenso previsto dall'art. 4, co. 2, del citato d.m. Seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico del resistente le spese di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 285.503,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva, dalla quale va detratto l'importo di € 77.468,53;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di Parte_2 della somma di € 293.325,00, oltre interessi e
[...] rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di , della Parte_3 somma di € 301.147,00, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 14.590,00, oltre iva, cpa, spese generali e spese esenti (c.u., marca da bollo, etc.), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di c.t.u.
rigetta le ulteriori domande. Così deciso in Lecce, in data 23/12/2025.
Tribunale di Lecce
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sez. III, 04/12/2024, n. 31029; Cassazione civile sez. III, 05/02/2024, n.3267; Cassazione civile, sez. III , 22/08/2018 , n. 20882. 2 Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 576. 3 Cassazione civile sez. un. - 06/07/2023, n. 19129 4 Cassazione civile sez. lav., 19/08/2009, n.18381 5 Cassazione civile sez. lav., 19/08/2009, n.18381, riferita ad una vicenda simile sotto l'aspetto processuale. 6Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.581 “E' infondata anche la censura relativa alla mancato accertamento dell'elemento psicologico colposo del Ministero. Avendo ritenuto il giudice di merito che il aveva l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse CP_1 esente da virus e che i donatori non presentassero alterazioni delle transaminasi, l'omissione di tale condotta, integrando la violazione di un obbligo specifico, integra la colpa.” 7 cfr. Cass. n. 9010/2022) :“la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione”(cfr. Cass. n. 9010/2022) 8 Cassazione civile sez. VI, 15/07/2022, n.22331 9 Cassazione civile , sez. III , 23/09/2024 , n. 2547710 Cassazione civile , sez. I , 29/10/2024 , n. 27859