Articolo 10 della Legge 23 dicembre 1996, n. 664
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 marzo 1997
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche con riferimento agli importi gia' versati in relazione alle predette finalita'.
Entrata in vigore il 2 marzo 1997