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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUBALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.sa FE AN, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1273/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ) nato a [...] il 21 gennaio Parte_1 C.F._1
1976, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Santo Messineo
; Email_1
Opponente
Contro
(iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Controparte_1
P.IVA n. ) con Sede Legale in Roma, nella via Alessandro Specchi n. P.IVA_1
16, e per essa con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, CP_2
(registrazione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.IVA_2 quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Messina
; Email_2
e nei confronti di con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63 (codice Controparte_3 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lagunare al n. REA n. VE-420580) rappresentata e difesa – giusta P.IVA_3 procura in atti – dall'avv. Giuseppe Grillo ( , Email_3
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 48/2019;
- compensa le spese di lite.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia – introdotta con atto di citazione ritualmente notificato
– verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 48/2019 el Tribunale di Termini Imerese con cui parte opposta ha richiesto il pagamento di complessivi € 99.762,00.
Con le note scritte depositate con riferimento all'udienza del 17 settembre u.s. e del 2 ottobre u.s. i difensori delle parti hanno rappresentato che queste ultime sono giunte ad una soluzione in via transattiva della controversia e, pertanto, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'assenza di interesse alla pronuncia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, che deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale (inidonea ad acquistare efficacia di giudicato) e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
A tale statuizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 48/2019, stante la rinuncia al giudizio formulata da parte opposta.
Le spese processuali vanno compensate.
Termini Imerese, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
FE AN
Tribunale di Termini Imerese sez. civile