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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/10/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1986/2019 RGAC vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AN IO RO C.F.: , P.Iva n. , ed C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Corigliano presso lo studio del citato difensore, per mandato a margine del presente atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e quali soci, alla data di cancellazione della Parte_1 CP_1
Società avvenuta in data 19/12/2023, della Società in Controparte_2
liquidazione
E
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, consorzio costituito ai sensi del D.Lgs. n. 659/1996, con sede legale in Roma (RM) alla Via Massimo D'Azeglio n. 33, C.F.
1 e per esso la P.IVA_2 Controparte_3
, con sede legale in Roma (RM) alla Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178, C.F. e P.IVA
[...]
, P.IVA di gruppo , nella sua qualità di procuratore con P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentanza, in virtù della procura speciale a rogito Notaio del Persona_1
10/10/2024 Rep. n. 29193 Racc. n. 19349, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4
in data 18/10/2024 al n. 34024 serie 1T, che agisce in persona del Dott. CP_4
, a tanto abilitato e munito degli opportuni poteri, giusta delibera del
[...]
Consiglio di Amministrazione del 27/10/2023 e conseguente procura, conferita in esecuzione della stessa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Rappresentante della
Società per scrittura privata autenticata dal Notaio di Controparte_5 Persona_2
Roma, in data 16/11/2023, Repertorio 10148 Raccolta 7029, registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma 4 in data 21/11/2023 al n. 38589 serie 1T, difesa e rappresentata, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Salvatore Giammaria,
C.F.: fax: 080/5751845 – PEC: - e.mail: CodiceFiscale_3 Email_1
, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento e Email_2
delle fasi successive, presso il suo studio in Bari alla Via Garruba n. 57,
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_6 P.IVA_5
190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 57001 Raccolta n. 16791, per Notar Per_3
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 13/11/2024, dall'avv. Giancarlo De
[...]
NT (C.F.: con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud C.F._4
- Dislocazione di Catanzaro Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del
11.06.2025 sulle seguenti:
2 conclusioni delle parti
Per l'appellante come da atto di appello: “ 1) Dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni
esposte in narrativa.
2) In ogni caso riformare la sentenza e dichiarare inefficace il decreto opposto per inesistenza della
notifica e comunque dichiarare infondata l'avversa pretesa previa dichiarazione di nullità delle
contestate notifiche;
3) In ogni caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta per le ragioni in premessa specificate;
4) Relativamente agli avvisi di notifica dichiarare la nullità degli stessi perché non consegnati al sig.
parte del presente giudizio né all'GE NI SR poiché avente sede in Rende. Pt_1
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa.
6) Valore del giudizio allo stato indeterminabile poiché vi è querela di falso.”.
Per Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo: “tenuto conto altresì che,
nonostante la regolare notifica, i Sigg.ri e non si sono Parte_1 CP_1
costituiti, chiede che l'Ecc.ma Corte dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle
domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte ritenga di dover dichiarare con sentenza la richiesta cessazione
della materia del contendere o ritenga di disporre sulle spese di lite secondo i principi della
soccombenza virtuale, il sottoscritto difensore, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nel ricorso
in riassunzione ex art. 303 c.p.c., chiede che, in applicazione dell'art. 350 bis c.p.c. la causa venga
decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine, ove ritenuto opportuno, per note conclusive da depositare
antecedentemente alla fissanda udienza.”;
Per Poste Italiane: “…appaiono del tutto insussistenti ed infondate le motivazioni poste a
fondamento dell'appello, del quale si chiede preliminarmente la sua inammissibilità e nel merito, il
rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”.
I FATTI
Con decreto ingiuntivo n. 421/15, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 06/09/2015
e depositato in cancelleria in data 07/09/2015, veniva ingiunto alla Società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché al Sig. CP_2 [...]
[... , quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata, di pagare, in solido tra loro, Parte_2
la somma di € 263.683,20, in favore della ricorrente, e per le causali di cui in ricorso, oltre interessi al tasso convenzionale, nei limiti del tasso soglia, dalla domanda al soddisfo,
nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 3.234,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
La predetta ingiunzione di pagamento veniva ritualmente notificata alla Società
debitrice principale ed al garante, rispettivamente in data 08/10/2015 ed in data 24/10/2015
e, in assenza di opposizione nel termine di legge, il decreto ingiuntivo de quo veniva munito della formula esecutiva, ex art. 647, I° co. c.p.c..
Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo PEC in data 06/06/2017 la
Società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
Sig. , nonché il Sig. , proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/15, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 06/09/2015.
A tal fine, la , in persona del legale Controparte_7
rappresentante protempore Sig. , nonché il Sig. Parte_1 [...]
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari il Fondo di Parte_1
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso la
[...]
nonché in persona del legale Controparte_3 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Castrovillari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectiis: 1) Dichiarare inefficace il decreto
opposto per inesistenza della notifica e comunque dichiarare infondata l'avversa pretesa;
2) In ogni
caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta per le ragioni in premessa specificate;
3) relativamente
agli avvisi di notifica dichiarare la nullità degli stessi perchè non consegnati al Sig. parte del Pt_1
presente giudizio né all' poiché avente sede in Rende;
4) Condannare i Controparte_2
convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/02/2018, si costituiva il
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso la
[...]
[... chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_8
conclusioni: «in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione
tardivamente proposta;
in subordine, ma sempre preliminarmente, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della proposta querela di falso;
nel merito, rigettare la proposta opposizione in
quanto infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova per
tutto quanto argomentato e dedotto in premessa. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento
delle spese e competenze di causa. Ancora nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, rigettare l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova per tutti i motivi esposti in premessa. Con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Si costituiva contestano l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_6
All'udienza di prima comparizione del 28/02/2018, parte opponente reiterava la propria richiesta di concessione di un termine per notificare l'atto introduttivo anche al P.M., in quanto parte necessaria del giudizio, mentre le altre parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi.
Il G.I. Dott. Prato si riservava e, con provvedimento del 16/03/2018, comunicato in data 21/03/2018, “ ... considerato che, nel caso in esame, la querela di falso risulta inammissibile
giacché non proposta né dalla parte personalmente, né da procuratore munito di procura speciale
contenente la specifica indicazione dei documenti impugnati, essendo pacifico al riguardo
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “non soddisfa tale presupposto la procura
rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento, di cui si vuole fare
dichiarare la falsità (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2013, n. 16674); rilevato che nessuna
delle parti ha avanzato richieste istruttorie;
ritenuta, ad ogni buon conto, la causa matura per la
decisione, vertendo il giudizio su questioni destinate ad essere valutate sulla scorta della
documentazione già in atti e delle deduzioni delle parti;
...”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08/05/2019.
All'udienza del 08/05/2019, il difensore di parte opponente, preliminarmente,
insisteva “per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del p.m., stante la querela di falso
5 proposta avverso la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione tardiva nel presente
procedimento” ed, in subordine, precisava le proprie conclusioni, mentre l'odierna appellata si opponeva all'avversa richiesta e precisava le proprie conclusioni chiedendo che la causa venisse riservata per la decisione.
Il G.I. si ritirava in Camera di Consiglio all'esito della quale, ritenuto che “nel giudizio di falso l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche
nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento,
poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della esse all'intangibilità della pubblica
fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez.
2, sentenza n. 12444 del 20/09/2000)”, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui
all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali”.
Con sentenza n. 635/19, pubblicata in data 29/08/2019, ritualmente notificata a tutte le parti del giudizio, via pec in data 09/09/19 a cura dell'odierna appellata, il Tribunale di
Castrovillari, nella persona del Giudice Dott. Matteo Prato, «definitivamente pronunciando
nella causa civle n. 1778/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e da 2. Condanna gli Parte_1
opponenti, in solido tra loro, a rifondere – in favore della società creditrice opposta, in persona del
legale rappresentante pro-tempore – le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €
5.500,00, oltre accessori come per legge».
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 09/10/2019, la Società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Controparte_2
, ed il Sig. , impugnavano la predetta Parte_1 Parte_1
sentenza n. 635/19 emessa dal Tribunale di Castrovillari, ed a tal fine, convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Cosenza, il Fondo di Garanzia dei Depositanti, e per esso la nonché , in persona del legale Controparte_3 Controparte_6
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe indicate.
6 Deduce, in particolare la nullità della sentenza e dell'ordinanza per violazione degli artt 221, 225 e 50 bis, 50 ter e 50 quater cpc per aver dichiarato inammissibile la domanda principale di querela di falso per difetto di procura e per difetto di contraddittorio con la
Procura.
Si costituiva il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso in qualità di procuratore con rappresentanza, la BCC Gestione Crediti S.p.A. - Società
Finanziaria per la Gestione dei Crediti – S.p.A, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e Controparte_6
348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Con le note di trattazione scritta depositata per l'udienza dell'08/10/2024, il
[...]
dava atto dell'intercorso accordo con Controparte_9
l'appellante e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei sui confronti, con compensazione delle spese di lite.
Il legale di parte appellante, Avv. AN IO RO, con le note di trattazione depositate per l'udienza dell'08/10/2024, dava atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della Società quindi, il giudizio veniva Controparte_2
interrotto.
Con atto depositato in data 13.01.2025 il giudizio veniva riassunto dal Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al fine di ottenere una sentenza che,
stante l'intercorso accordo transattivo, dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite o, in subordine, secondo i principi della soccombenza virtuale.
A seguito di riassunzione si costituiva riportandosi alle conclusioni Controparte_6
già esposte nei precedenti atti.
7 Non si costituivano , in proprio, nonché quest'ultimo e la Parte_1
Sig.ra quali soci, alla data di cancellazione della Società avvenuta in data CP_1
19/12/2023, della Società Controparte_10
All'udienza del 12.12.2023, rilevata la mancata comunicazione al PG presso la Corte
d'Appello competente, il Collegio rinviava il procedimento all'udienza del 13.02.2024
disponendo la relativa comunicazione.
All'udienza del 13.05.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., solo gli appellati depositavano le note scritte, precisando le conclusioni.
Con l'ordinanza del 11.6.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha
8 adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello occorre evidenziare che il presente giudizio tra origine dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2015, emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 6.9.2015 e depositato il 7.9.2015 con il quale - su istanza dell'odierna opposta - era stato loro intimato il pagamento della somma di € 263.683,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, rinveniente dall'esposizione maturata con riferimento al contratto di conto corrente affidato n. 001/562500, acceso dalla
[...]
in data 10.11.2008 e garantito da in virtù di fideiussione CP_2 Parte_1
bancaria rilasciata l'11.11.2008. Lamentavano la inesistenza e nullità della notifica del provvedimento monitorio in esame.
Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere.
9 Ed invero, parte appellante Controparte_9
e per esso la
[...] Controparte_3
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, hanno documentato l'intervenuto
[...]
accordo transattivo sottoscritto con parte appellante in data 13.7.2021 con il quale a definizione della controversia oggetto del presente giudizio parte appellante provvedeva al pagamento della somma ivi indicata. Lo stesso Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Controparte_3
, ha riassunto il giudizio, a seguito di interruzione per intervenuta
[...]
cancellazione della Società appellante, al fine di ottenere una sentenza che, stante l'intercorso accordo transattivo, dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
L'intervenuto accordo tra gli appellanti debitori e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Controparte_3
, ha determinato la carenza di interesse anche con riferimento alla posizione
[...]
di appellata e convenuta in giudizio relativamente alla proposta querela Controparte_6
di falso, dichiara inammissibile, ed in merito alla quale parte appellante non ha insistito in sede di appello, limitandosi a censurate la sentenza di prime cure che l'ha ritenuta inammissibile.
Da quanto sopra esposto deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello vertente tra in proprio nonché Parte_1 CP_1
quale socia della Società nonché Fondo di Controparte_10
Garanzia dei Depositanti del , e per esso la Controparte_9 [...]
, e , in persona del Controparte_3 Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
10 635/2019, depositata in data 29.8.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese del presente giudizio di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Nicola Alberto Filardo
11
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1986/2019 RGAC vertente
TRA
(CF , rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
AN IO RO C.F.: , P.Iva n. , ed C.F._2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Corigliano presso lo studio del citato difensore, per mandato a margine del presente atto di citazione in appello;
APPELLANTE
e quali soci, alla data di cancellazione della Parte_1 CP_1
Società avvenuta in data 19/12/2023, della Società in Controparte_2
liquidazione
E
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, consorzio costituito ai sensi del D.Lgs. n. 659/1996, con sede legale in Roma (RM) alla Via Massimo D'Azeglio n. 33, C.F.
1 e per esso la P.IVA_2 Controparte_3
, con sede legale in Roma (RM) alla Via Lucrezia Romana, 41/47 – 00178, C.F. e P.IVA
[...]
, P.IVA di gruppo , nella sua qualità di procuratore con P.IVA_3 P.IVA_4
rappresentanza, in virtù della procura speciale a rogito Notaio del Persona_1
10/10/2024 Rep. n. 29193 Racc. n. 19349, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4
in data 18/10/2024 al n. 34024 serie 1T, che agisce in persona del Dott. CP_4
, a tanto abilitato e munito degli opportuni poteri, giusta delibera del
[...]
Consiglio di Amministrazione del 27/10/2023 e conseguente procura, conferita in esecuzione della stessa, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Rappresentante della
Società per scrittura privata autenticata dal Notaio di Controparte_5 Persona_2
Roma, in data 16/11/2023, Repertorio 10148 Raccolta 7029, registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Roma 4 in data 21/11/2023 al n. 38589 serie 1T, difesa e rappresentata, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Salvatore Giammaria,
C.F.: fax: 080/5751845 – PEC: - e.mail: CodiceFiscale_3 Email_1
, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento e Email_2
delle fasi successive, presso il suo studio in Bari alla Via Garruba n. 57,
APPELLATO
NONCHE'
(C.F.: , con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_6 P.IVA_5
190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti, Repertorio n. 57001 Raccolta n. 16791, per Notar Per_3
registrata in Roma Ufficio Atti Pubblici il 13/11/2024, dall'avv. Giancarlo De
[...]
NT (C.F.: con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali Sud C.F._4
- Dislocazione di Catanzaro Piazza L. Rossi n. 1 – 88100 Catanzaro
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 13.05.2025, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del
11.06.2025 sulle seguenti:
2 conclusioni delle parti
Per l'appellante come da atto di appello: “ 1) Dichiarare la nullità della sentenza per le ragioni
esposte in narrativa.
2) In ogni caso riformare la sentenza e dichiarare inefficace il decreto opposto per inesistenza della
notifica e comunque dichiarare infondata l'avversa pretesa previa dichiarazione di nullità delle
contestate notifiche;
3) In ogni caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta per le ragioni in premessa specificate;
4) Relativamente agli avvisi di notifica dichiarare la nullità degli stessi perché non consegnati al sig.
parte del presente giudizio né all'GE NI SR poiché avente sede in Rende. Pt_1
5) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa.
6) Valore del giudizio allo stato indeterminabile poiché vi è querela di falso.”.
Per Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo: “tenuto conto altresì che,
nonostante la regolare notifica, i Sigg.ri e non si sono Parte_1 CP_1
costituiti, chiede che l'Ecc.ma Corte dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle
domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
In subordine, qualora l'Ecc.ma Corte ritenga di dover dichiarare con sentenza la richiesta cessazione
della materia del contendere o ritenga di disporre sulle spese di lite secondo i principi della
soccombenza virtuale, il sottoscritto difensore, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nel ricorso
in riassunzione ex art. 303 c.p.c., chiede che, in applicazione dell'art. 350 bis c.p.c. la causa venga
decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con termine, ove ritenuto opportuno, per note conclusive da depositare
antecedentemente alla fissanda udienza.”;
Per Poste Italiane: “…appaiono del tutto insussistenti ed infondate le motivazioni poste a
fondamento dell'appello, del quale si chiede preliminarmente la sua inammissibilità e nel merito, il
rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio.”.
I FATTI
Con decreto ingiuntivo n. 421/15, emesso dal Tribunale di Castrovillari il 06/09/2015
e depositato in cancelleria in data 07/09/2015, veniva ingiunto alla Società
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché al Sig. CP_2 [...]
[... , quest'ultimo nei limiti della garanzia prestata, di pagare, in solido tra loro, Parte_2
la somma di € 263.683,20, in favore della ricorrente, e per le causali di cui in ricorso, oltre interessi al tasso convenzionale, nei limiti del tasso soglia, dalla domanda al soddisfo,
nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 3.234,00 oltre al rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
La predetta ingiunzione di pagamento veniva ritualmente notificata alla Società
debitrice principale ed al garante, rispettivamente in data 08/10/2015 ed in data 24/10/2015
e, in assenza di opposizione nel termine di legge, il decreto ingiuntivo de quo veniva munito della formula esecutiva, ex art. 647, I° co. c.p.c..
Con atto di citazione in opposizione, notificato a mezzo PEC in data 06/06/2017 la
Società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
Sig. , nonché il Sig. , proponevano Parte_1 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/15, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 06/09/2015.
A tal fine, la , in persona del legale Controparte_7
rappresentante protempore Sig. , nonché il Sig. Parte_1 [...]
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari il Fondo di Parte_1
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso la
[...]
nonché in persona del legale Controparte_3 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Castrovillari, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'On.le Tribunale adito, contraris reiectiis: 1) Dichiarare inefficace il decreto
opposto per inesistenza della notifica e comunque dichiarare infondata l'avversa pretesa;
2) In ogni
caso dichiarare non dovuta la somma ingiunta per le ragioni in premessa specificate;
3) relativamente
agli avvisi di notifica dichiarare la nullità degli stessi perchè non consegnati al Sig. parte del Pt_1
presente giudizio né all' poiché avente sede in Rende;
4) Condannare i Controparte_2
convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/02/2018, si costituiva il
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso la
[...]
[... chiedendo di accogliere le seguenti Controparte_8
conclusioni: «in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione
tardivamente proposta;
in subordine, ma sempre preliminarmente, accertare e dichiarare
l'inammissibilità della proposta querela di falso;
nel merito, rigettare la proposta opposizione in
quanto infondata in fatto e in diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova per
tutto quanto argomentato e dedotto in premessa. Condannare, in ogni caso, controparte al pagamento
delle spese e competenze di causa. Ancora nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione, rigettare l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto per carenza dei presupposti di legge e per mancanza di prova per tutti i motivi esposti in premessa. Con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Si costituiva contestano l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_6
All'udienza di prima comparizione del 28/02/2018, parte opponente reiterava la propria richiesta di concessione di un termine per notificare l'atto introduttivo anche al P.M., in quanto parte necessaria del giudizio, mentre le altre parti costituite si riportavano ai propri scritti difensivi.
Il G.I. Dott. Prato si riservava e, con provvedimento del 16/03/2018, comunicato in data 21/03/2018, “ ... considerato che, nel caso in esame, la querela di falso risulta inammissibile
giacché non proposta né dalla parte personalmente, né da procuratore munito di procura speciale
contenente la specifica indicazione dei documenti impugnati, essendo pacifico al riguardo
l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “non soddisfa tale presupposto la procura
rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento, di cui si vuole fare
dichiarare la falsità (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 03/07/2013, n. 16674); rilevato che nessuna
delle parti ha avanzato richieste istruttorie;
ritenuta, ad ogni buon conto, la causa matura per la
decisione, vertendo il giudizio su questioni destinate ad essere valutate sulla scorta della
documentazione già in atti e delle deduzioni delle parti;
...”, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08/05/2019.
All'udienza del 08/05/2019, il difensore di parte opponente, preliminarmente,
insisteva “per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del p.m., stante la querela di falso
5 proposta avverso la notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione tardiva nel presente
procedimento” ed, in subordine, precisava le proprie conclusioni, mentre l'odierna appellata si opponeva all'avversa richiesta e precisava le proprie conclusioni chiedendo che la causa venisse riservata per la decisione.
Il G.I. si ritirava in Camera di Consiglio all'esito della quale, ritenuto che “nel giudizio di falso l'intervento del P.M. è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche
nella fase preliminare in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento,
poiché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della esse all'intangibilità della pubblica
fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez.
2, sentenza n. 12444 del 20/09/2000)”, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui
all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali”.
Con sentenza n. 635/19, pubblicata in data 29/08/2019, ritualmente notificata a tutte le parti del giudizio, via pec in data 09/09/19 a cura dell'odierna appellata, il Tribunale di
Castrovillari, nella persona del Giudice Dott. Matteo Prato, «definitivamente pronunciando
nella causa civle n. 1778/2017 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così
provvede:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, e da 2. Condanna gli Parte_1
opponenti, in solido tra loro, a rifondere – in favore della società creditrice opposta, in persona del
legale rappresentante pro-tempore – le spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €
5.500,00, oltre accessori come per legge».
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 09/10/2019, la Società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Controparte_2
, ed il Sig. , impugnavano la predetta Parte_1 Parte_1
sentenza n. 635/19 emessa dal Tribunale di Castrovillari, ed a tal fine, convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'Appello di Cosenza, il Fondo di Garanzia dei Depositanti, e per esso la nonché , in persona del legale Controparte_3 Controparte_6
rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe indicate.
6 Deduce, in particolare la nullità della sentenza e dell'ordinanza per violazione degli artt 221, 225 e 50 bis, 50 ter e 50 quater cpc per aver dichiarato inammissibile la domanda principale di querela di falso per difetto di procura e per difetto di contraddittorio con la
Procura.
Si costituiva il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, e per esso in qualità di procuratore con rappresentanza, la BCC Gestione Crediti S.p.A. - Società
Finanziaria per la Gestione dei Crediti – S.p.A, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e Controparte_6
348 bis c.p.c., chiedendo il rigetto dell'avverso gravame con conferma della decisione di primo grado.
Con le note di trattazione scritta depositata per l'udienza dell'08/10/2024, il
[...]
dava atto dell'intercorso accordo con Controparte_9
l'appellante e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei sui confronti, con compensazione delle spese di lite.
Il legale di parte appellante, Avv. AN IO RO, con le note di trattazione depositate per l'udienza dell'08/10/2024, dava atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della Società quindi, il giudizio veniva Controparte_2
interrotto.
Con atto depositato in data 13.01.2025 il giudizio veniva riassunto dal Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al fine di ottenere una sentenza che,
stante l'intercorso accordo transattivo, dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite o, in subordine, secondo i principi della soccombenza virtuale.
A seguito di riassunzione si costituiva riportandosi alle conclusioni Controparte_6
già esposte nei precedenti atti.
7 Non si costituivano , in proprio, nonché quest'ultimo e la Parte_1
Sig.ra quali soci, alla data di cancellazione della Società avvenuta in data CP_1
19/12/2023, della Società Controparte_10
All'udienza del 12.12.2023, rilevata la mancata comunicazione al PG presso la Corte
d'Appello competente, il Collegio rinviava il procedimento all'udienza del 13.02.2024
disponendo la relativa comunicazione.
All'udienza del 13.05.2025, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., solo gli appellati depositavano le note scritte, precisando le conclusioni.
Con l'ordinanza del 11.6.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha
8 adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, il profilo di inammissibilità dedotto deve ritenersi insussistente.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Passando ad esaminare il merito dell'appello occorre evidenziare che il presente giudizio tra origine dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 421/2015, emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 6.9.2015 e depositato il 7.9.2015 con il quale - su istanza dell'odierna opposta - era stato loro intimato il pagamento della somma di € 263.683,20, oltre interessi e spese della procedura monitoria, rinveniente dall'esposizione maturata con riferimento al contratto di conto corrente affidato n. 001/562500, acceso dalla
[...]
in data 10.11.2008 e garantito da in virtù di fideiussione CP_2 Parte_1
bancaria rilasciata l'11.11.2008. Lamentavano la inesistenza e nullità della notifica del provvedimento monitorio in esame.
Ritiene questa Corte che debba essere dichiarata la cessata materia del contendere.
9 Ed invero, parte appellante Controparte_9
e per esso la
[...] Controparte_3
, nella sua qualità di procuratore con rappresentanza, hanno documentato l'intervenuto
[...]
accordo transattivo sottoscritto con parte appellante in data 13.7.2021 con il quale a definizione della controversia oggetto del presente giudizio parte appellante provvedeva al pagamento della somma ivi indicata. Lo stesso Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Controparte_3
, ha riassunto il giudizio, a seguito di interruzione per intervenuta
[...]
cancellazione della Società appellante, al fine di ottenere una sentenza che, stante l'intercorso accordo transattivo, dichiari cessata la materia del contendere con riferimento alle domande spiegate nei confronti dell'odierna ricorrente, con compensazione delle spese di lite.
L'intervenuto accordo tra gli appellanti debitori e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, e per esso la Controparte_3
, ha determinato la carenza di interesse anche con riferimento alla posizione
[...]
di appellata e convenuta in giudizio relativamente alla proposta querela Controparte_6
di falso, dichiara inammissibile, ed in merito alla quale parte appellante non ha insistito in sede di appello, limitandosi a censurate la sentenza di prime cure che l'ha ritenuta inammissibile.
Da quanto sopra esposto deve essere dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello vertente tra in proprio nonché Parte_1 CP_1
quale socia della Società nonché Fondo di Controparte_10
Garanzia dei Depositanti del , e per esso la Controparte_9 [...]
, e , in persona del Controparte_3 Controparte_6
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
10 635/2019, depositata in data 29.8.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese del presente giudizio di appello.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Nicola Alberto Filardo
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