Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 06/02/2026, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8223 del 2025, proposto da
AN NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Cicalese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
- del silenzio – inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale ai sensi della direttiva 2013/55/CE ai fini dell’esercizio della professione
docente – scuola secondaria di II grado -A026- MATEMATICA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ES OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla resistente amministrazione sull’istanza presentata in data 22 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del titolo di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente – scuola secondaria di II grado -A026- MATEMATICA.
Con memoria in data 4 febbraio 2026, il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a seguito della emissione, da parte della Amministrazione resistente, del decreto con il quale l’Amministrazione ha riconosciuto il titolo di specializzazione per la disciplina.
Il Collegio prende atto di quanto richiesto dal difensore di parte ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES OM, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES OM |
IL SEGRETARIO