Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Ricardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 158/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. POZZI LIANA Parte_1 C.F._1 contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DELL'OCA CESARE Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Con ricorso 20 2 23 chiedeva: Parte_1
- NEL MERITO: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto fra e Parte_1
, celebrato in data 11/6/2011 in AL (SO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di AL (SO) al n. 1 Parte II Serie A anno 2011, ordinandone all'Ufficiale di Stato Civile
l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affido in via esclusiva dei minori alla madre, con collocazione stabile e permanente anche ai fini anagrafici dei figli presso la di lei abitazione, sita in Mazzo di
Valtellina (SO), via Vione n. 56; - determinare modalità e tempi di permanenza dei minori presso il padre;
- disporre che il padre versi alla madre a titolo di assegno di mantenimento per i figli un importo euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale a pagina 1 di 8
- disporre che il padre contribuisca alle spese straordinarie, come elencate nel protocollo d'intesa siglato presso l'intestato Tribunale, da sostenere nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, con obbligo per i coniugi di preventivamente concordate e adeguatamente documentate tali spese;
- assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in AL (SO), Via Poz n. 8, al marito con tutti gli arredi che la compongono;
- accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile e per qualsivoglia altro titolo;
- IN OGNI
CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, di sentenza e successivi, con TPF e ogni altro accessorio.
Si costituita il resistente, chiedendo:
Piaccia all'Ill.mo Giudice Delegato, in via provvisoria ed urgente e, per quanto di ragione, all'On.le Tribunale adìto, contrariis adversis reiectis: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (SO) in data 11.06.2011 dai signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la relativa annotazione;
b) Controparte_1 Parte_1 disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale assegnata al padre sita in AL (SO), alla Via Poz n. 8; c) stabilire che i figli staranno con il padre il lunedì, martedì e venerdì; il mercoledì e il giovedì con la madre;
il sabato e la domenica alternati tra i genitori. In periodo scolastico i minori staranno con il genitore fino alle ore 8 del mattino seguente, quando verranno accompagnanti direttamente alle rispettive scuole;
in periodo extrascolastico, il genitore potrà prelevare i minori nel giorno di sua spettanza alle ore 10, salvo diverso accordo tra le parti;
d) nel caso in cui il Tribunale non disponesse il collocamento prevalente dei figli presso il padre, ferma restando la ferma opposizione (oltreché all'affido esclusivo) al collocamento prevalente dei minori presso la madre, per le ragioni esposte in narrativa, mantenere il collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore, secondo le attuali modalità (il lunedì e il martedì con il padre;
il mercoledì e il giovedì con la madre;
i fine settimana, dal venerdì alla domenica, compresa la notte, alternati tra i genitori. In periodo scolastico i minori staranno con il genitore fino alle ore 8 del mattino seguente, quando verranno accompagnanti direttamente alle rispettive scuole;
in periodo extrascolastico, il genitore potrà prelevare i minori nel giorno di sua spettanza alle ore 10, salvo diverso accordo tra le parti); e) in ogni caso stabilire che i genitori potranno tenere i figli per le vacanze estive per tre settimane ciascuno, per non più di quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con l'altro genitore entro il 15 maggio di ciascun anno. I figli trascorreranno la giornata del 24 dicembre con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, in entrambi i casi a partire dalle ore 10:00 della mattina e fino alle ore 10:00 del giorno successivo e con criterio di alternanza annuale;
le vacanze natalizie saranno poi trascorse, ad anni alterni, dal 26.12 al 01.01 con un genitore e dal 02.01 all'Epifania con l'altro; per quanto concerne le festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, mentre il periodo di vacanze concomitante sarà equamente suddiviso tra i genitori. Tutte le altre festività minori ed eventuali ponti saranno trascorsi con uno dei pagina 2 di 8 genitori, secondo un criterio di alternanza annuale. f) stabilire, in ogni caso, che ciascun genitore, quando i figli si trovano presso la casa dell'altro genitore, potrà telefonare e parlare con i figli due volte al giorno, indicativamente dopo pranzo e dopo cena, senza che l'altro coniuge frapponga alcun ostacolo;
g) stabilire che le parti si obbligano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori (in via esemplificativa e non esaustiva: istruzione, educazione, salute, cura, attività formative ed extrascolastiche, ecc....) tenendo in prioritario conto i bisogni, le capacità, le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli, collaborando al fine di definire le modalità educative univoche e non disorientanti per gli stessi;
h) stabilire che le parti si dovranno astenere dal commentare con i figli eventuali ragioni di dissapore personale tra di loro, e dovranno scongiurare che soggetti altri (familiari e non) possano parlare con i minori di questioni che riguardano la coppia genitoriale, evitando qualsiasi contatto, anche casuale, tra i figli e i nuovi compagni dei genitori;
i) stabilire che le parti dovranno preservare reciprocamente l'immagine genitoriale nei confronti di e Per_1
; j) stabilire un percorso di mediazione familiare di sostegno per i minori e di supporto alla genitorialità Per_2 per la coppia, avvalendosi dell'ausilio del Consultorio Familiare o dei Servizi Sociali territorialmente competenti o di altro professionista liberamente individuato;
k) nel caso di collocamento prevalente dei minori presso il padre, porre a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la complessiva somma di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
nel caso di collocamento paritario dei figli Per_1 Per_2 presso ciascun genitore disporre a carico di ciascuno di essi il regime di mantenimento ordinario diretto;
per quanto riguarda le spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate e documentate secondo quanto previsto dal Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Sondrio, le stesse saranno equamente divise tra i genitori nella misura del 50%, con obbligo di rimborso all'altro coniuge entro 20 giorni dalla relativa richiesta documentata;
l) stabilire a quale dei due genitori spetterà presentare la domanda finalizzata ad ottenere l'Assegno Unico Universale e in quale percentuale ne tratterrà per sé parte dell'importo, trasferendo la restante parte all'altro genitore;
m) come già disposto in sede di separazione personale, assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in AL (SO), alla Via Poz n. 8, al signor con tutto quanto in essa contenuto;
n) CP_1 accertare e dichiarare che i signori e sono entrambi economicamente Controparte_1 Parte_1 indipendenti, di talché nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile;
o) porre in capo ai signori e l'obbligo di far conservare ai figli buoni rapporti con gli ascendenti e i Controparte_1 Parte_1 parenti di ciascun ramo genitoriale;
p) porre in capo ai coniugi l'obbligo di reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per le figlie minori.
Le parti avevano contratto matrimonio, con rito concordatario in data 11 giugno 2011 in AL (SO) e il relativo atto di matrimonio veniva trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di AL
(SO) al n. 1 Parte II Serie A anno 2011.
Dall'unione sono nati, a Sondalo (SO) l'8/7/2012 Federico ed in Sondalo (SO) il 13/2/2016 Matilde.
pagina 3 di 8 Con provvedimento di omologa depositato in data 6/7/2021 il Tribunale di Sondrio ha dichiarato la separazione personale dei coniugi sulla base delle condizioni consensualmente concordate dai medesimi.
Così incardinatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, venivano delegate indagini ai Servizi Sociali onde statuire il miglior regime di affidamento e collocamento dei figli minori.
Con ordinanza 31 10 24 veniva statuito: alla luce della dettagliata relazione dei Servizi Sociali Ufficio di Piano di Sondrio 15.10.24, rilevato che, in estrema sintesi, non è stato riscontrato in capo ai genitori alcun profilo di incapacità genitoriale, reputato che il vero problema risiede nella accesa conflittualità e nella mancanza di comunicazione tra le parti in causa, in via provvisoria ed urgente: dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre;
invita le parti a voler comunicare tra loro in modo per quanto possibile sereno e collaborativo in relazione alla gestione dei figli, dovendosi in futuro in assenza di ciò provvedere ad un affidamento dei figli all'Ente; il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre un pomeriggio alla settimana, previo accordo con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici dei figli, le vacanze natalizie e pasquali verranno dimidiate tra i genitori, con il giorno di e Pasqua ad anni alternati;
in particolare, durante le vacanze di Natale i minori Per_3 trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 con un genitore e quella del 25 con l'altro genitore;
i figli staranno quindi con un genitore dal 25 dicembre al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
- le vacanze estive verranno dimidiate tra i genitori;
i coniugi dovranno comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti;
anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dai figli con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno dei figli;
i figli trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà; tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze dei figli, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari dei figli e simili); pone a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli,
l'assegno mensile di euro 350,00 per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici istat, oltre al
50 % delle spese straordinarie;
ritenuto non necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria, dispone procedersi a precisazione delle conclusioni, fissa a tale scopo per il deposito di note di udienza la data del
28.1.25.
Con successiva ordinanza 22 11 24, veniva statuito:
pagina 4 di 8 alla luce delle opposte ragioni e valutate le conclusioni di cui alla relazione dei Servizi Sociali 15 10 24 che, da un lato, individua nel regime di collocamento paritario il traguardo da perseguire ma, dall'altro, reputa allo stato maggiormente competente la figura materna nel garantire un'integrazione dei vissuti dei figli tra i contesti paterno e materno, a parziale modifica della ordinanza 31 10 24, dispone che i figli rimangano con il padre per due pomeriggi alla settimana, ad esempio dalla fine dell'orario scolastico del martedì sino al mattino del giovedì, allorchè verranno riaccompagnati a scuola, osservato che a fronte di tale collocamento pressochè paritario non è più dovuto l'assegno da versare a titolo di contributo al mantenimento dei figli, revoca il relativo obbligo, ferme le altre condizioni.
Con provvedimento 29 1 25 la causa veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente.
Voglia il Tribunale di Sondrio Ecc.mo, contrariis rejectis, così giudicare: - NEL MERITO: pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto fra e , celebrato in Parte_1 Controparte_1 data 11/6/2011 in AL (SO) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AL
(SO) al n. 1 Parte II Serie A anno 2011, ordinandone all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affido in via esclusiva dei minori alla madre, con collocazione stabile e permanente anche ai fini anagrafici dei figli presso la di lei abitazione, sita in Mazzo di Valtellina (SO), via
Vione n. 56; - determinare modalità e tempi di permanenza dei minori presso il padre come da ordinanza
31/10/2024; -disporre che il padre versi alla madre a titolo di assegno di mantenimento per i figli un importo non inferiore ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il 10 di ogni mese e con rivalutazione annuale a decorrere dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in base agli indici Istat, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
- disporre che il padre contribuisca alle spese straordinarie, come elencate nel protocollo d'intesa siglato presso l'intestato Tribunale, da sostenere nell'interesse dei figli, nella misura del 50%, con obbligo per i coniugi di preventivamente concordate e adeguatamente documentate tali spese;
- assegnare in via definitiva la casa coniugale, sita in AL (SO),
Via Poz n. 8, al marito con tutti gli arredi che la compongono;
- accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e quindi nulla è dovuto l'uno all'altro a titolo di assegno divorzile e per qualsivoglia altro titolo;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, di sentenza e successivi, con TPF e ogni altro accessorio.
Per parte resistente.
Piaccia all'On.le Tribunale adìto, contrariis adversis reiectis: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AL (SO) in data 11.06.2011 dai signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la Controparte_1 Parte_1 relativa annotazione;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocazione sostanzialmente paritaria pagina 5 di 8 regolamentata come segue: - i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, oltre due pomeriggi alla settimana, ad esempio dalla fine dell'orario scolastico del martedì sino al mattino del giovedì, allorchè verranno riaccompagnati a scuola – l'esponente, alla luce delle attività extrascolastiche dei figli auspica che possano stare con lui un pomeriggio in più alla settimana a seconda delle esigenze contingenti;
- le vacanze natalizie e pasquali verranno dimidiate tra i genitori, con il giorno di Natale e
Pasqua ad anni alternati;
in particolare, durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del 24 con un genitore e quella del 25 con l'altro genitore;
i figli staranno quindi con un genitore dal 25 dicembre al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
il giorno di Pasqua i figli lo trascorreranno con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
- le vacanze estive verranno dimidiate tra i genitori;
- i genitori dovranno comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti;
anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dai figli con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno dei figli;
1/3 - i figli trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà - tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze dei figli, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari dei figli e simili); - stabilire, in ogni caso, che ciascun genitore, quando i figli si trovano presso la casa dell'altro genitore, potrà telefonare e parlare con i figli due volte al giorno, indicativamente dopo pranzo e dopo cena, senza che l'altro coniuge frapponga alcun ostacolo;
c) stabilire l'obbligo dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i minori (in via esemplificativa e non esaustiva: istruzione, educazione, salute, cura, attività formative ed extrascolastiche, ecc....) tenendo in prioritario conto i bisogni, le capacità, le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei figli, collaborando al fine di definire le modalità educative univoche e non disorientanti per gli stessi;
d) stabilire che le parti si dovranno astenere dal commentare con i figli eventuali ragioni di dissapore personale tra di loro, e dovranno scongiurare che soggetti altri (familiari e non) possano parlare con i minori di questioni che riguardano la coppia genitoriale, evitando qualsiasi contatto, anche casuale, tra i figli e i nuovi compagni dei genitori;
e) stabilire che le parti dovranno preservare reciprocamente l'immagine genitoriale nei confronti di e;
f) stante il collocamento sostanzialmente paritario, non disporre alcun contributo Per_1 Per_2 al mantenimento dei minori a carico dei genitori;
per quanto riguarda le spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate e documentate secondo quanto previsto dal Protocollo vigente in materia presso il
Tribunale di Sondrio, le stesse saranno equamente divise tra i genitori nella misura del 50%, con obbligo di rimborso all'altro coniuge entro 20 giorni dalla relativa richiesta documentata;
g) stabilire che ai genitori spetta la metà dell'Assegno Unico Universale;
h) come già disposto in sede di separazione personale, assegnare in via definitiva la casa coniugale sita in AL (SO), alla Via Poz n. 8, al signor con tutto quanto in essa CP_1 contenuto;
i) accertare e dichiarare che i signori e sono entrambi Controparte_1 Parte_1 economicamente indipendenti, stante che la ricorrente ha un reddito superiore ai 49.516,00 lordi annui (2021) ed il resistente di Euro 28.514,00 lordi annui (2023), di talché nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno pagina 6 di 8 divorzile;
- A tal proposito si chiede che la ricorrente depositi i documenti attestanti la propria capacità reddituale per gli anni 2022, 2023 e 2024; j) porre in capo alle parti l'obbligo di far conservare ai figli buoni rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale;
k) porre in capo ai coniugi l'obbligo di reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per le figlie minori.
Si chiede che il resistente, sia in considerazione del collocamento pressochè paritario dei figli, sia alla luce della minore capacità reddituale rispetto alla ricorrente, non sia tenuto a versare alcun assegno a controparte nemmeno per il mantenimento dei figli. L'esponente insiste affinchè la ricorrente depositi i documenti/dichiarazione redditi attestanti la propria capacità reddituale per gli anni 2022, 2023.
La domanda di divorzio viene accolta, in presenza dei requisiti di legge e nella acclarata possibilità di ricostruzione del legame coniugale.
Ritiene il collegio giudicante, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, di dover confermare le statuizioni dettate con le ordinanze 31 10 e 22 11 del 2024, tenuto conto in particolare delle condizioni economiche delle parti e del tempo di permanenza sostanzialmente paritario dei figli minori presso ciascuno dei genitori.
Va qui evidenziato che le due figure genitoriali appaiono entrambe competenti e che il rapporto con i figli è buono per entrambe, mentre le problematiche risiedono nella difficoltà di comunicazione tra di esse.
Le spese vengono compensate, data la natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
con rito concordatario in data 11 giugno 2011 in AL (SO) con atto trascritto in Italia nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di AL (SO) al n. 1 Parte II Serie A anno 2011alle seguenti condizioni: dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre, invita le parti a voler comunicare tra loro in modo per quanto possibile sereno e collaborativo in relazione alla gestione dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre due pomeriggi alla settimana, ad esempio dalla fine dell'orario scolastico del martedì sino al mattino del giovedì, allorchè verranno riaccompagnati a scuola, compatibilmente con i gli impegni di lavoro delle parti
e con quelli scolastici dei figli, le vacanze natalizie e pasquali verranno dimidiate tra i genitori, con il giorno di e ad anni Per_3 Per_4 alternati;
in particolare, durante le vacanze di Natale i minori trascorreranno, ad anni alterni, la giornata del
pagina 7 di 8 24 con un genitore e quella del 25 con l'altro genitore;
i figli staranno quindi con un genitore dal 25 dicembre al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio ad anni alterni;
il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ad anni alterni;
- le vacanze estive verranno dimidiate tra i genitori;
i coniugi dovranno comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti;
anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dai figli con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno dei figli;
i figli trascorreranno con la mamma il giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà; tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze dei figli, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari dei figli e simili), pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al 50 % alle spese straordinarie dei figli,
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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