Articolo 264 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 263Articolo 265
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
Art. 264. Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea 1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le ((decisioni)) che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al ((giudice delegato)) ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l' articolo 2479-ter del codice civile .
Entrata in vigore il 1 settembre 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente