CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Torbini;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Alessandro Barbaro e Mario Anzà;
APPELLATA
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
proponeva, dinanzi al Tribunale di Siracusa, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso
[...] il precetto con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore di quale CP_2 procuratrice di – cessionaria del credito in virtù di operazione di Controparte_1 cartolarizzazione - dell'importo di €. 63.729,02 dovuto in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla non oggetto di Controparte_3 opposizione.
Assumeva l'opponente che l'intimante, “senza fare un riferimento specifico al contenuto di dette cessioni, i cui contratti non sono stati neanche allegati, né è stato allegato l'elenco recante le posizioni cedute, il quale non è stato neanche portato a conoscenza della stessa debitrice ceduta opponente” non aveva comprovato la dedotta cessione del credito oggetto di causa.
Eccepiva, poi, che la formula esecutiva era stata rilasciata in calce al titolo in favore della cedente , e non dell'intimante. Controparte_3
Costituitasi in giudizio, l'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 1871/2024 del 23 agosto 2024 il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto Parte_1 appello sulla base di due motivi.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta l'avere il primo giudice ritenuto sussistente la legittimazione sostanziale dell'opposta.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che in seno all'atto di opposizione a precetto Parte_1 assumeva che l'opposta non aveva allegato il contratto di cessione, né l'elenco recante le 2 posizioni cedute, sicché non vi era certezza circa la titolarità del diritto da parte della intimante.
Sul punto il Tribunale, dopo avere riportato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ai quali “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944)” ha ricordato come “La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito. In ragione di ciò si spiega dunque l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “la norma dell'art. 58, comma 2 T.U.B., se non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie”, sicché,
“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta” fornisca indicazioni, “senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione”, “detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (v. Cass. Civ. Sez. I 28.2.2020, n. 5617 cit., in cui ad essere censurata è unicamente la tesi che “assume un'automatica e istituzionale efficacia probatoria della legittimazione alla pubblicazione della notizia di cessione”)”.
Ha successivamente rilevato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente
3 infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.
U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n.
10200)”.
Il Tribunale ha infine osservato che “assume rilievo ai fini della prova della propria legittimazione sostanziale anche la disponibilità di documenti relativi alla posizione creditoria.
Ed infatti, in caso di cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario la documentazione concernente il credito.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
La disponibilità in capo al cessionario dell'estratto riepilogativo proveniente dal cedente è un forte elemento indiziario dell'acquisizione del credito, allorché non sussistano dubbi sul fatto che quest'ultimo abbia formato oggetto di trasferimento e non di semplice mandato all'incasso (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n.
7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n.
17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza – relativa al contratto”)”.
Ha quindi accertato il primo giudice che, nel caso di specie, la società opposta aveva
“già con il precetto notificato il 18.3.2023 prodotto l'avviso della cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 15.12.2020, in cui si legge che – di cui è oggi Controparte_1 procuratrice - ha acquistato il 4.12.2020 da CP_2 Controparte_3
“i crediti” che “siano vantati verso debitori classificati a sofferenza” e
[...] che “derivano da finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra 1960 e
2019. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitor ia dei debitor iceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alle ore 00:01 dal 1° gennaio 2020” (v. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, nonché l'all. 2 del precetto).
4 Ebbene, la posizione creditoria per cui la società intimante ha minacciato l'esecuzione si fonda sul contratto di apertura di credito del 7.3.2013 regolata in conto corrente a revoca n. 1669238 e sul contratto di prestito chirografario n. 139610233703 del
7.3.2013, come emerge dal ricorso monitorio poi culminato nel decreto ingiuntivo n.
1933/2020 (v. pag. 15 dell'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Tenuto conto poi dell'incontestato mancato pagamento dell'ingente importo precettato – pari ad €. 63.729,02 –, la posizione creditoria va indubbiamente qualificata come sofferenza”.
Ha indi valorizzato il Tribunale la “dichiarazione dell'8.6.2023 proveniente da
[...]
con cui quest'ultima ha esplicitamente Controparte_3 affermato di aver ceduto a – di cui è oggi procuratrice – “il Controparte_1 CP_2 credito vantato dalla Banca - derivante dal contratto di prestito n. 1391610/233703 e di conto corrente n. 1391330/1669238” (v. produzione del 12.6.2023), i cui numeri identificativi coincidono con quelli riportati nel ricorso monitorio culminato nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1933/2020 (v. pag. 15 dell'all. 4 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
La riconducibilità di tale comunicazione alla cedente non è stata contestata dall'odierno intimato, mentre – come si è sopra evidenziato (v. ancora Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200) – è del tutto irrilevante che essa sia stata redatta dopo la cessione”.
Infine, il Tribunale ha precisato come “Ad ulteriore riprova di come la società odierna intimante abbia comprovato di aver acquistato la posizione creditoria oggetto di causa, si rileva che la stessa dispone dell'estratto riepilogativo del debito redatto dalla
[...] per azioni ai sensi dell'art. 50 del decr. lgs. n. Controparte_3
385/1993 (c.d. T.U.B.; v. all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Ebbene, non può dubitarsi del fatto che disponga di tale Controparte_1 documento nella qualità di cessionaria”.
Ora, a fronte di tale compiuta motivazione, l'appellante assume che: “il Giudice di prime cure non ha preso in considerazione quanto ha contestato l'appellante ovvero che lo stesso aveva richiesto alla società appellata il contratto di cessione che non è stato prodotto né in seno al citato procedimento di mediazione né nel giudizio di primo grado”;
“la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo sufficiente da solo l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta;
Nel caso di specie, dato
5 che la stessa esistenza del contratto di cessione, è stato oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, detto contratto doveva certamente essere oggetto di prova”.
Deduce, inoltre, l'appellante che nessuna valenza probatoria poteva essere attribuita alla dichiarazione del giorno 8 giugno 2023, resa dalla cedente con la quale l'originaria creditrice ( ) affermava che il credito in questione era Controparte_3 ricompreso fra quelli ceduti. Invero, “anche a voler ritenere riconducibile detta dichiarazione alla Banca cedente, deve ritenersi che tale dichiarazione non possa in nessun caso assumere valenza sostitutiva del contratto di cessione, trattandosi di atto privo di efficacia confessoria in senso tecnico, siccome non proveniente dalla parte ma da un terzo, e risolvendosi, evidentemente in un atto predisposto appositamente per il giudizio”.
Epperò, partendo dal principio per il quale l'esistenza del contratto di cessione può essere provata anche a mezzo delle presunzioni, eccessivamente generico è il motivo, laddove non contesta propriamente la natura presuntiva attribuita agli elementi presi in considerazione dal primo giudice, né spiega le ragioni per le quali siffatti elementi non sarebbero sufficienti a ritenere avvenuta la cessione, posto che è un fatto del quale non dubita neppure il primo giudice, che non sia sufficiente la sola produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Né, del resto, può dirsi che la concessione del decreto ingiuntivo in favore di
[...]
in epoca successiva alla cessione avvenuta possa avere una Controparte_3 qualche rilevanza, dovendosi all'evidenza avere riguardo al momento della proposizione della domanda monitoria, che l'appellante si guarda bene dall'indicare.
Il secondo motivo è inammissibile, venendo con esso riproposta l'eccezione afferente l'irregolarità formale del titolo, che il primo giudice ha ricondotto all'opposizione ex art. 617
c.p.c., stante l'inappellabilità della sentenza sul punto, giusta il disposto dell'art. 618 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1871/2024 in data 23 agosto 2024 del Parte_1
Tribunale di Siracusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e
6 condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 7.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
7