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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3887/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3887 dell'anno 2020 avente ad oggetto: ripetizione somme
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Aristide De Vivo e Angelo Puzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno, alla via Marietta Gaudiosi n. 6
- ATTORE -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale don , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Fabio Moliterno ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via F.
Crispi n.1/30
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
5.11.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.5.2020, Parte_2
conveniva in giudizio l' , in persona del Controparte_1
procuratore speciale don , al fine di sentirla condannare al pagamento di € Controparte_2
85.952,63, derivante da somme che l'attore avrebbe anticipato in svariate occasione nei quindici anni di ministero - precisamente dal 1980 al 1995 - svolti presso la Parrocchia di San
Michele Arcangelo in Solofra.
A sostegno di tale pretesa l'attore deduceva che: dal quadro economico della parrocchia risultava che aveva anticipato personalmente la somma di £ 124.427.5000, per spese autorizzate dall'Ordinario Diocesano, e di £ 42.000.000, per spese straordinarie, per un totale di £ 166.427.5000, oggi pari a € 85.952,63; in data 27-28 febbraio 1995, in occasione delle operazioni di consegna e riconsegna della Parrocchia svolte a seguito delle dimissioni presentate dall'attore su invito dell'Arcivescovo di Salerno, aveva depositato presso l'
[...]
i libretti bancari e postali contenenti un importo complessivo di Controparte_3
£ 264.5000.000, in cui rientrava la somma di £ 166.427.500 di sua proprietà; in quella stessa occasione veniva stabilito che l'intera parte amministrativa fosse rimandata ad un ulteriore incontro presso la i cui sarebbe Controparte_4
stato redatto apposito verbale;
da quel momento iniziava una fitta corrispondenza con l' avente ad oggetto la formalizzazione del quadro economico e la conseguente CP_1
restituzione delle somme anticipate, mai effettivamente restituite.
Alla luce di tali considerazioni, formulava le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: 1) in accoglimento delle richieste
enunciate dall'Attore, condannare l' convenuta al pagamento in favore dell'Attore della CP_1
somma di €85.952,63, ovvero quella diversa accertata di Giustizia;
2) Condannare, altresì,
l' Convenuta al pagamento di spese e compenso professionale.” CP_1
2 Con comparsa depositata in data 27 novembre 2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del procuratore speciale don , la Controparte_1 Controparte_2
quale eccepiva: - il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto l'attività svolta da un
Parroco nell'esercizio del proprio ministero è materia regolata dal diritto canonico e, per tali ragioni, di esclusiva competenza degli organi ecclesiastici, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo
tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato dalla legge n. 121 del 1985; -
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, per avere l'attore preventivamente adito la giurisdizione del Tribunale della Sacra Rota, con il procedimento n. 23238/2016 (rep.
319/2016), conclusosi col decreto del 18 luglio 2019, con il quale veniva sancita l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore della;
- il Controparte_5
difetto di legittimazione passiva dell' , trattandosi Controparte_1
di un presunto credito vantato dall'attore nei confronti della Controparte_6
ente ecclesiastico autonomo e distinto dall' -
[...] CP_1
l'infondatezza della domanda attorea, non essendo stato provato il credito vantato dall'attore, essendo stati depositati solo due documenti: il primo, denominato “verbale di consegna e riconsegna”, regolarmente sottoscritto, nel quale non vi sarebbe alcun riferimento alle presunte somme oggetto di ripetizione;
il secondo, denominato “Quadro
economico”, privo di data, sottoscrizione, timbri o quant'altro utile ad attribuire allo stesso valore probatorio.
In considerazione di ciò, l' concludeva chiedendo: Controparte_1
1) in via preliminare e in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione – incompetenza del
Tribunale di Salerno;
2) in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda in virtù del principio “electa una via non datur recursus ad
alteram”; 3) nel merito, rigettare ogni domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire in favore del difensore antistatario.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita in via meramente documentale e, con ordinanza del 21 settembre 2021, veniva rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 7.2.2023.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, la causa veniva, infine, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, in limine litis va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in quanto l'oggetto della domanda proposta nel presente giudizio riguarda un diritto soggettivo inerente alla sfera economica propria dell'attore, non rientrante nella giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Dalla lettura sistematica del
Canone 1401 con l'art.2, L. 25 marzo 1985, n. 121 si deduce che la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa la libertà di organizzazione della giurisdizione in materia ecclesiastica,
la quale è esclusiva nelle cause che riguardano cose spirituali e annesse alla spiritualità e in quelle relative alla violazione delle leggi ecclesiastiche. In questo contesto a nulla rileva la competenza della , il quale è uno dei 16 dicasteri della Curia Controparte_5
romana e, ai sensi degli artt. 93 ss. del Pastor Bonus, si occupa di definire quanto concerne l'attività e la disciplina del clero secolare diocesano (presbiteri e diaconi che non appartengono a ordini religiosi particolari e non seguono una Regola), vigilando sull'osservanza di quanto disposto.
La domanda proposta dall'attore è, inoltre, ammissibile, dal momento che la stessa non viola il principio electa una via non datur recursus ad alteram.
Il procedimento instaurato dinanzi alla Sacra Rota (Rep. n. 319/2016), infatti, riguardava il risarcimento dei danni arrecati a don mentre era parroco della Chiesa di Parte_2
San Michele Arcangelo in Solofra e si concludeva con una pronuncia in rito, cui non è stato dato seguito nel merito.
Da rigettare, infine, è anche il difetto di legittimazione passiva eccepita dalla convenuta, in quanto le somme oggetto di ripetizione in tale sede sarebbero state versate su libretti bancari
4 e postali depositati presso l' er cui l'Arcidiocesi è, Controparte_3
evidentemente, il soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto di ottenere dal giudice, in base alla prospettazione dei fatti dallo stesso offerta, una decisione sulle domande proposte.
2. Passando all'esame nel merito, oggetto della domanda del presente giudizio è la richiesta di restituzione delle somme versate dall'attore a titolo di anticipo per spese ordinarie e straordinarie autorizzate dall'Ordinario Diocesano, dallo stesso effettuate durante i quindici anni di ministero - precisamente dal 1980 al 1995 - presso la Parrocchia di San Michele
Arcangelo in Solofra.
La doglianza non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, la pretesa restitutoria azionata nel presente giudizio è riconducibile allo schema del contratto di mutuo il quale, non richiedendo alcuna forma particolare, può
essere concluso anche verbalmente perfezionandosi con la consegna della somma pattuita.
L'onere della prova segue la regola generale statuita dall'art. 2697 c.c., secondo cui il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate a favore di un'altra persona deve dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della propria pretesa.
Pertanto, per ottenere la restituzione della somma data in prestito è necessario provare non solo che vi sia stata la dazione di denaro, ma occorre anche allegare il titolo in forza del quale tale somma sia stata erogata.
Il dettato normativo viene rafforzato dal consolidato principio della Suprema Corte secondo cui: “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, con la consegna del
denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa
a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade
necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non
valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo
implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso
5 sostanziale” (Cass. n. 11190/2024; Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 9541/2010;
Cass. n. 9209/2001).
Nel caso di specie, in relazione alla domanda di restituzione avanzata dall'attore, in mancanza di un accordo scritto concluso tra le parti, la prova è stata resa solo attraverso la produzione di documenti relativi ai pagamenti effettuati dall'attore.
La Suprema Corte ha precisato che in mancanza di atto scritto, il mutuo tra privati si considera donazione, ma sarà più semplice provare il contrario se il prestito si sia realizzato tramite bonifico bancario e nella causale sia specificata la natura del trasferimento di denaro
(Cass. 27372/21). Infatti, colui che dice di aver prestato il denaro, per far valere il suo diritto di restituzione, dovrebbe adottare il metodo di trasferimento del denaro tracciabile, avendo cura di indicare nella relativa causale una formula in grado di giustificare l'operazione patrimoniale posta in essere.
Nel caso di specie parte attrice ha depositato ricevute di pagamento e matrici di assegni idonei a confermare le spese indicate nel documento definito “quadro economico” ma non sufficienti a dimostrare né il titolo, né la causa dell'anticipo, né, tanto meno, il conto corrente da cui proveniva il denaro utilizzato per i pagamenti.
L'onere probatorio gravante su don è, inoltre, inasprito dal ruolo che lo Parte_2
stesso ricopre nell'ambito dell'Arcidiocesi, di guisa che non è sufficiente la sola prova del pagamento, ma è necessario dimostrare che la cifra richiesta giudizialmente sia stata pagata a titolo personale e non in qualità di rappresentante legale della . CP_6
Per quanto riguarda le spese di straordinaria amministrazione, inoltre, la funzione di sacerdote, nonché la natura pubblicistica dei beni ecclesiastici, imponeva all'attore di fornire la prova circa la preventiva autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano, come stabilito nel “decreto di determinazione atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche
soggette all'Arcivescovo di Salerno - Campagna- Acerno” n. 66 del 2019, nonché dal diritto canonico.
6 Alla luce dell'analisi fin qui svolta, non si ritiene sufficientemente provato né l'esatto importo richiesto dall'attore né il titolo giuridico da cui deriverebbe l'obbligo di restituzione. Inoltre,
non sono state fornite altre prove idonee a dimostrare la veridicità dei fatti assunti dall'attore, stante l'assoluta genericità della prova testimoniale articolata dallo stesso nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. afferente, in ogni caso, circostanze per le quali andava fornita idonea prova documentale.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo come da D.M. n. 147/2022, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Moliterno per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3887 dell'anno 2020 avente ad oggetto: ripetizione somme
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Aristide De Vivo e Angelo Puzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Salerno, alla via Marietta Gaudiosi n. 6
- ATTORE -
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale don , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2
dall'avv. Fabio Moliterno ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via F.
Crispi n.1/30
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
5.11.2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.5.2020, Parte_2
conveniva in giudizio l' , in persona del Controparte_1
procuratore speciale don , al fine di sentirla condannare al pagamento di € Controparte_2
85.952,63, derivante da somme che l'attore avrebbe anticipato in svariate occasione nei quindici anni di ministero - precisamente dal 1980 al 1995 - svolti presso la Parrocchia di San
Michele Arcangelo in Solofra.
A sostegno di tale pretesa l'attore deduceva che: dal quadro economico della parrocchia risultava che aveva anticipato personalmente la somma di £ 124.427.5000, per spese autorizzate dall'Ordinario Diocesano, e di £ 42.000.000, per spese straordinarie, per un totale di £ 166.427.5000, oggi pari a € 85.952,63; in data 27-28 febbraio 1995, in occasione delle operazioni di consegna e riconsegna della Parrocchia svolte a seguito delle dimissioni presentate dall'attore su invito dell'Arcivescovo di Salerno, aveva depositato presso l'
[...]
i libretti bancari e postali contenenti un importo complessivo di Controparte_3
£ 264.5000.000, in cui rientrava la somma di £ 166.427.500 di sua proprietà; in quella stessa occasione veniva stabilito che l'intera parte amministrativa fosse rimandata ad un ulteriore incontro presso la i cui sarebbe Controparte_4
stato redatto apposito verbale;
da quel momento iniziava una fitta corrispondenza con l' avente ad oggetto la formalizzazione del quadro economico e la conseguente CP_1
restituzione delle somme anticipate, mai effettivamente restituite.
Alla luce di tali considerazioni, formulava le seguenti conclusioni: Parte_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, così provvedere: 1) in accoglimento delle richieste
enunciate dall'Attore, condannare l' convenuta al pagamento in favore dell'Attore della CP_1
somma di €85.952,63, ovvero quella diversa accertata di Giustizia;
2) Condannare, altresì,
l' Convenuta al pagamento di spese e compenso professionale.” CP_1
2 Con comparsa depositata in data 27 novembre 2020, si costituiva in giudizio l'
[...]
, in persona del procuratore speciale don , la Controparte_1 Controparte_2
quale eccepiva: - il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto l'attività svolta da un
Parroco nell'esercizio del proprio ministero è materia regolata dal diritto canonico e, per tali ragioni, di esclusiva competenza degli organi ecclesiastici, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo
tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, ratificato dalla legge n. 121 del 1985; -
l'inammissibilità e improcedibilità della domanda, per avere l'attore preventivamente adito la giurisdizione del Tribunale della Sacra Rota, con il procedimento n. 23238/2016 (rep.
319/2016), conclusosi col decreto del 18 luglio 2019, con il quale veniva sancita l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore della;
- il Controparte_5
difetto di legittimazione passiva dell' , trattandosi Controparte_1
di un presunto credito vantato dall'attore nei confronti della Controparte_6
ente ecclesiastico autonomo e distinto dall' -
[...] CP_1
l'infondatezza della domanda attorea, non essendo stato provato il credito vantato dall'attore, essendo stati depositati solo due documenti: il primo, denominato “verbale di consegna e riconsegna”, regolarmente sottoscritto, nel quale non vi sarebbe alcun riferimento alle presunte somme oggetto di ripetizione;
il secondo, denominato “Quadro
economico”, privo di data, sottoscrizione, timbri o quant'altro utile ad attribuire allo stesso valore probatorio.
In considerazione di ciò, l' concludeva chiedendo: Controparte_1
1) in via preliminare e in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione – incompetenza del
Tribunale di Salerno;
2) in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda in virtù del principio “electa una via non datur recursus ad
alteram”; 3) nel merito, rigettare ogni domanda attorea, perché infondata in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuire in favore del difensore antistatario.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita in via meramente documentale e, con ordinanza del 21 settembre 2021, veniva rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 7.2.2023.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e mutato il giudice, la causa veniva, infine, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell'8.11.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti processuali salienti, in limine litis va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione in quanto l'oggetto della domanda proposta nel presente giudizio riguarda un diritto soggettivo inerente alla sfera economica propria dell'attore, non rientrante nella giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Dalla lettura sistematica del
Canone 1401 con l'art.2, L. 25 marzo 1985, n. 121 si deduce che la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa la libertà di organizzazione della giurisdizione in materia ecclesiastica,
la quale è esclusiva nelle cause che riguardano cose spirituali e annesse alla spiritualità e in quelle relative alla violazione delle leggi ecclesiastiche. In questo contesto a nulla rileva la competenza della , il quale è uno dei 16 dicasteri della Curia Controparte_5
romana e, ai sensi degli artt. 93 ss. del Pastor Bonus, si occupa di definire quanto concerne l'attività e la disciplina del clero secolare diocesano (presbiteri e diaconi che non appartengono a ordini religiosi particolari e non seguono una Regola), vigilando sull'osservanza di quanto disposto.
La domanda proposta dall'attore è, inoltre, ammissibile, dal momento che la stessa non viola il principio electa una via non datur recursus ad alteram.
Il procedimento instaurato dinanzi alla Sacra Rota (Rep. n. 319/2016), infatti, riguardava il risarcimento dei danni arrecati a don mentre era parroco della Chiesa di Parte_2
San Michele Arcangelo in Solofra e si concludeva con una pronuncia in rito, cui non è stato dato seguito nel merito.
Da rigettare, infine, è anche il difetto di legittimazione passiva eccepita dalla convenuta, in quanto le somme oggetto di ripetizione in tale sede sarebbero state versate su libretti bancari
4 e postali depositati presso l' er cui l'Arcidiocesi è, Controparte_3
evidentemente, il soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto di ottenere dal giudice, in base alla prospettazione dei fatti dallo stesso offerta, una decisione sulle domande proposte.
2. Passando all'esame nel merito, oggetto della domanda del presente giudizio è la richiesta di restituzione delle somme versate dall'attore a titolo di anticipo per spese ordinarie e straordinarie autorizzate dall'Ordinario Diocesano, dallo stesso effettuate durante i quindici anni di ministero - precisamente dal 1980 al 1995 - presso la Parrocchia di San Michele
Arcangelo in Solofra.
La doglianza non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, la pretesa restitutoria azionata nel presente giudizio è riconducibile allo schema del contratto di mutuo il quale, non richiedendo alcuna forma particolare, può
essere concluso anche verbalmente perfezionandosi con la consegna della somma pattuita.
L'onere della prova segue la regola generale statuita dall'art. 2697 c.c., secondo cui il soggetto che agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme versate a favore di un'altra persona deve dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della propria pretesa.
Pertanto, per ottenere la restituzione della somma data in prestito è necessario provare non solo che vi sia stata la dazione di denaro, ma occorre anche allegare il titolo in forza del quale tale somma sia stata erogata.
Il dettato normativo viene rafforzato dal consolidato principio della Suprema Corte secondo cui: “il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, con la consegna del
denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa
a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade
necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non
valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo
implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso
5 sostanziale” (Cass. n. 11190/2024; Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 30944/2018; Cass. n. 9541/2010;
Cass. n. 9209/2001).
Nel caso di specie, in relazione alla domanda di restituzione avanzata dall'attore, in mancanza di un accordo scritto concluso tra le parti, la prova è stata resa solo attraverso la produzione di documenti relativi ai pagamenti effettuati dall'attore.
La Suprema Corte ha precisato che in mancanza di atto scritto, il mutuo tra privati si considera donazione, ma sarà più semplice provare il contrario se il prestito si sia realizzato tramite bonifico bancario e nella causale sia specificata la natura del trasferimento di denaro
(Cass. 27372/21). Infatti, colui che dice di aver prestato il denaro, per far valere il suo diritto di restituzione, dovrebbe adottare il metodo di trasferimento del denaro tracciabile, avendo cura di indicare nella relativa causale una formula in grado di giustificare l'operazione patrimoniale posta in essere.
Nel caso di specie parte attrice ha depositato ricevute di pagamento e matrici di assegni idonei a confermare le spese indicate nel documento definito “quadro economico” ma non sufficienti a dimostrare né il titolo, né la causa dell'anticipo, né, tanto meno, il conto corrente da cui proveniva il denaro utilizzato per i pagamenti.
L'onere probatorio gravante su don è, inoltre, inasprito dal ruolo che lo Parte_2
stesso ricopre nell'ambito dell'Arcidiocesi, di guisa che non è sufficiente la sola prova del pagamento, ma è necessario dimostrare che la cifra richiesta giudizialmente sia stata pagata a titolo personale e non in qualità di rappresentante legale della . CP_6
Per quanto riguarda le spese di straordinaria amministrazione, inoltre, la funzione di sacerdote, nonché la natura pubblicistica dei beni ecclesiastici, imponeva all'attore di fornire la prova circa la preventiva autorizzazione da parte dell'Ordinario Diocesano, come stabilito nel “decreto di determinazione atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche
soggette all'Arcivescovo di Salerno - Campagna- Acerno” n. 66 del 2019, nonché dal diritto canonico.
6 Alla luce dell'analisi fin qui svolta, non si ritiene sufficientemente provato né l'esatto importo richiesto dall'attore né il titolo giuridico da cui deriverebbe l'obbligo di restituzione. Inoltre,
non sono state fornite altre prove idonee a dimostrare la veridicità dei fatti assunti dall'attore, stante l'assoluta genericità della prova testimoniale articolata dallo stesso nella seconda memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. afferente, in ogni caso, circostanze per le quali andava fornita idonea prova documentale.
3. Le spese processuali, liquidate in dispositivo come da D.M. n. 147/2022, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, sono poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) rigetta integralmente la domanda attorea;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio a favore di controparte che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Moliterno per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 23 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
7