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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/02/2024, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1504/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1504/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Toni, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pistoia, via Cavour n. 6 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , nata il [...], a [...], residente in CP_1 C.F._2
Prato, via Giulio Braga, n. 51, contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Ricorrente: (…) insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.; in particolare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - previa revoca dell'ordinanza emessa dal Presidente f.f. in data 25.10.2021 con cui disponeva circa i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e della resistente, segnatamente quelli economici, atteso che, sia la Sig.ra sia i figli CP_1
maggiorenni, e , risultano economicamente autosufficienti e sono venuti Per_1 Per_2 meno i presupposti previsti dalla normativa per disporre a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento a favore dei figli e della moglie, come meglio precisato in parte motiva;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e Parte_1
la Sig.ra a Prato il 21.10.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CP_1
Prato, anno 1995, atto n. 450, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni: - assegnare definitivamente la casa coniugale, posta in Prato, Via Giulio Braga, n. 51, alla Sig.ra CP_1
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e
[...] CP_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondere in suo favore da parte del ricorrente;
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte dei figli maggiorenni
e e dichiarare che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in Per_2 Per_1
loro favore da parte del ricorrente;
- accertare e dichiarare che, da un lato il Sig. Parte_1 dall'altro lato la Sig.ra unitamente ai figli, e , non vantano CP_1 Per_1 Per_2 alcuna pretesa e/o diritto l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o diritto e/o ragione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 24/11/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2021, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 21/10/1995 a Prato con dalla quale si è separato con sentenza di questo Tribunale n. 284/2012 del CP_1
20/02/2012, unione dalla quale sono nati i figli in data 11/04/1996 e in data Per_2 Per_1
22/04/1998. Con lo stesso ricorso ha inoltre proposto domande analoghe a quelle sopra trascritte, di accertamento negativo del diritto della convenuta e dei figli maggiorenni economicamente indipendenti, rispettivamente, all'assegno di divorzio e all'assegno di mantenimento.
Al riguardo il ricorrente ha allegato di avere una capacità reddituale ridotta rispetto al passato, allorquando godeva di un reddito annuo da lavoro dipendente, al netto di imposte e contributi, di
€ 33.750,00, in quanto da qualche anno svolge l'attività di imprenditore agricolo con la ditta
” , da cui sono derivati negli anni 2018 e 2019 redditi annui di € Org_1 Org_2
pagina 2 di 5 2.868,00 e nell'anno 2020 di € 3.000,00; d'altra parte, sia la moglie che i figli, da anni, sarebbero economicamente indipendenti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 21/10/2021, alla quale la convenuta non è comparsa, il Presidente del Tribunale, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ha ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie da € 500,00 a € 100,00 mensili e il contributo per il mantenimento dei figli a complessivi da € 700,00 a € 500,00 mensili e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
pur comparendo personalmente all'udienza ex art. 183 c.p.c., non si è costituita CP_1
mediante difensore ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nella comparsa conclusionale il ricorrente ha allegato di avere cessato la propria attività lavorativa e di percepire dall' un trattamento pensionistico di circa € 1.350,00 mensili, CP_2
producendo un nuovo documento al riguardo.
***
1. La domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso la sentenza n. 284/2012 del 20702/2012, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e allegato di non vedere né sentire la moglie da molti anni, e tenuto conto del comportamento della convenuta la quale, non costituendosi in giudizio, ha manifestato evidente disinteresse al processo e – si presume – alla conservazione del matrimonio.
2. Quanto alle questioni accessorie, non possono essere accolte le domande di accertamento negativo del diritto di all'assegno ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dei figli CP_1 al mantenimento in quanto il ricorrente non ha assolto all'onere di provare l'insussistenza dei fatti costitutivi di tali diritti (cfr. Cass., n. 16917 del 04/10/2012 secondo cui «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo»).
pagina 3 di 5 In primo luogo, la condotta processuale della convenuta, di per sé neutra, non è idonea a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti della mancanza dei presupposti dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento dei figli: costituisce, infatti, un principio granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il silenzio conseguente alla contumacia della parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio (ex plurimis: Cass., n. 14372 del 24/05/2023; n. 42035 del 30/12/2021; n. 3765 del
12/02/2021; Sez. Unite, n. 2951 del 16/02/2016).
In secondo luogo, la mera riduzione dei redditi di rispetto all'epoca della Parte_1
separazione non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza dei diritti a contenuto patrimoniale dei familiari, tanto più che il ricorrente non ha fornito chiarimenti circa il contrasto tra quanto dichiarato all'udienza presidenziale - «posso contare su un reddito di circa € 1.500,00-€
1.600,00 al mese» - e le risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, che attestano unicamente redditi fondiari nell'ordine di € 3.000,00 annui (per esempio facendo riferimento alla sussistenza dei requisiti per la detassazione a fini Irpef dei redditi dominicali e agrari prevista da varie leggi di bilancio succedutesi nel tempo a partire dal 2017). L'avvenuto pensionamento del ricorrente di cui si dà atto della comparsa conclusionale non muta i termini della questione.
In ogni caso, l'accertamento richiesto, se riferito all'insussistenza assoluta e sine die dei diritti di e dei figli, sarebbe inammissibile perché la definitività dei provvedimenti in tema CP_1
di mantenimento dei figli o di assegno divorzile nei rapporti familiari va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", suscettibile di revisione in caso di fatti sopravvenuti alla formazione dello stesso.
Al contempo, in mancanza di domande da parte di o dei figli maggiorenni per la CP_1
corresponsione, rispettivamente, di un assegno divorzile e di contributo al mantenimento perché non economicamente indipendenti, non vi è spazio neppure per una pronuncia che ponga a carico di l'obbligo di pagare i suddetti emolumenti. Pertanto, poiché la sentenza di Parte_1
separazione produce effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, fino a quel momento il ricorrente sarà ancora obbligato a corrispondere alla convenuta e ai figli gli assegni stabiliti con la pronuncia n. 284/2012, come rimodulati in questo giudizio nella fase presidenziale;
invece, quando la presente sentenza diverrà definitiva, anche quegli obblighi verranno meno, mancando la fonte (giudiziale) da cui discendevano (cfr. ex plurimis: Cass., n.
3852 del 15/02/2021).
3. Quanto alla casa coniugale, posto che la sentenza di separazione non ne aveva previsto l'assegnazione – il Tribunale aveva infatti disposto «(…) che il godimento della casa coniugale
pagina 4 di 5 segua il titolo di proprietà» -, in mancanza di una domanda di e non essendo CP_1 provati i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la domanda del ricorrente dev'essere rigettata.
4. Le spese processuali, considerata la parziale soccombenza reciproca, previa compensazione per metà, sono poste a carico della convenuta nella restante quota del 50%. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), nella misura minima per le quattro fasi del giudizio, tenuto conto del ridotto numero e della non complessità delle questioni trattate, dell'istruttoria solo documentale e della contumacia di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato il 21/10/1995 tra e come da atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 460, parte II, serie A, anno 1995;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) rigetta la domanda del ricorrente di assegnazione della casa coniugale a CP_1
4) rigetta le altre domande di accertamento del ricorrente;
5) dichiara le spese processuali compensate per metà e condanna a rifondere a CP_1
il restante 50% che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.904,50 per Parte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/02/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Raffaella Brogi Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1504/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Elena Toni, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pistoia, via Cavour n. 6 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. , nata il [...], a [...], residente in CP_1 C.F._2
Prato, via Giulio Braga, n. 51, contumace;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Ricorrente: (…) insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.; in particolare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - previa revoca dell'ordinanza emessa dal Presidente f.f. in data 25.10.2021 con cui disponeva circa i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e della resistente, segnatamente quelli economici, atteso che, sia la Sig.ra sia i figli CP_1
maggiorenni, e , risultano economicamente autosufficienti e sono venuti Per_1 Per_2 meno i presupposti previsti dalla normativa per disporre a carico del ricorrente l'obbligo di mantenimento a favore dei figli e della moglie, come meglio precisato in parte motiva;
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e Parte_1
la Sig.ra a Prato il 21.10.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di CP_1
Prato, anno 1995, atto n. 450, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni: - assegnare definitivamente la casa coniugale, posta in Prato, Via Giulio Braga, n. 51, alla Sig.ra CP_1
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e
[...] CP_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondere in suo favore da parte del ricorrente;
- accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte dei figli maggiorenni
e e dichiarare che nessun assegno di mantenimento è da corrispondersi in Per_2 Per_1
loro favore da parte del ricorrente;
- accertare e dichiarare che, da un lato il Sig. Parte_1 dall'altro lato la Sig.ra unitamente ai figli, e , non vantano CP_1 Per_1 Per_2 alcuna pretesa e/o diritto l'uno nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo e/o diritto e/o ragione;
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 24/11/2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/05/2021, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 21/10/1995 a Prato con dalla quale si è separato con sentenza di questo Tribunale n. 284/2012 del CP_1
20/02/2012, unione dalla quale sono nati i figli in data 11/04/1996 e in data Per_2 Per_1
22/04/1998. Con lo stesso ricorso ha inoltre proposto domande analoghe a quelle sopra trascritte, di accertamento negativo del diritto della convenuta e dei figli maggiorenni economicamente indipendenti, rispettivamente, all'assegno di divorzio e all'assegno di mantenimento.
Al riguardo il ricorrente ha allegato di avere una capacità reddituale ridotta rispetto al passato, allorquando godeva di un reddito annuo da lavoro dipendente, al netto di imposte e contributi, di
€ 33.750,00, in quanto da qualche anno svolge l'attività di imprenditore agricolo con la ditta
” , da cui sono derivati negli anni 2018 e 2019 redditi annui di € Org_1 Org_2
pagina 2 di 5 2.868,00 e nell'anno 2020 di € 3.000,00; d'altra parte, sia la moglie che i figli, da anni, sarebbero economicamente indipendenti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 21/10/2021, alla quale la convenuta non è comparsa, il Presidente del Tribunale, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, ha ridotto l'assegno di mantenimento per la moglie da € 500,00 a € 100,00 mensili e il contributo per il mantenimento dei figli a complessivi da € 700,00 a € 500,00 mensili e ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
pur comparendo personalmente all'udienza ex art. 183 c.p.c., non si è costituita CP_1
mediante difensore ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nella comparsa conclusionale il ricorrente ha allegato di avere cessato la propria attività lavorativa e di percepire dall' un trattamento pensionistico di circa € 1.350,00 mensili, CP_2
producendo un nuovo documento al riguardo.
***
1. La domanda per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di un anno dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso la sentenza n. 284/2012 del 20702/2012, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo il ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e allegato di non vedere né sentire la moglie da molti anni, e tenuto conto del comportamento della convenuta la quale, non costituendosi in giudizio, ha manifestato evidente disinteresse al processo e – si presume – alla conservazione del matrimonio.
2. Quanto alle questioni accessorie, non possono essere accolte le domande di accertamento negativo del diritto di all'assegno ex art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 e dei figli CP_1 al mantenimento in quanto il ricorrente non ha assolto all'onere di provare l'insussistenza dei fatti costitutivi di tali diritti (cfr. Cass., n. 16917 del 04/10/2012 secondo cui «In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo»).
pagina 3 di 5 In primo luogo, la condotta processuale della convenuta, di per sé neutra, non è idonea a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti della mancanza dei presupposti dell'assegno divorzile e dell'assegno di mantenimento dei figli: costituisce, infatti, un principio granitico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il silenzio conseguente alla contumacia della parte non vale a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né altera la ripartizione dell'onere probatorio (ex plurimis: Cass., n. 14372 del 24/05/2023; n. 42035 del 30/12/2021; n. 3765 del
12/02/2021; Sez. Unite, n. 2951 del 16/02/2016).
In secondo luogo, la mera riduzione dei redditi di rispetto all'epoca della Parte_1
separazione non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza dei diritti a contenuto patrimoniale dei familiari, tanto più che il ricorrente non ha fornito chiarimenti circa il contrasto tra quanto dichiarato all'udienza presidenziale - «posso contare su un reddito di circa € 1.500,00-€
1.600,00 al mese» - e le risultanze delle dichiarazioni dei redditi prodotte, che attestano unicamente redditi fondiari nell'ordine di € 3.000,00 annui (per esempio facendo riferimento alla sussistenza dei requisiti per la detassazione a fini Irpef dei redditi dominicali e agrari prevista da varie leggi di bilancio succedutesi nel tempo a partire dal 2017). L'avvenuto pensionamento del ricorrente di cui si dà atto della comparsa conclusionale non muta i termini della questione.
In ogni caso, l'accertamento richiesto, se riferito all'insussistenza assoluta e sine die dei diritti di e dei figli, sarebbe inammissibile perché la definitività dei provvedimenti in tema CP_1
di mantenimento dei figli o di assegno divorzile nei rapporti familiari va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", suscettibile di revisione in caso di fatti sopravvenuti alla formazione dello stesso.
Al contempo, in mancanza di domande da parte di o dei figli maggiorenni per la CP_1
corresponsione, rispettivamente, di un assegno divorzile e di contributo al mantenimento perché non economicamente indipendenti, non vi è spazio neppure per una pronuncia che ponga a carico di l'obbligo di pagare i suddetti emolumenti. Pertanto, poiché la sentenza di Parte_1
separazione produce effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, fino a quel momento il ricorrente sarà ancora obbligato a corrispondere alla convenuta e ai figli gli assegni stabiliti con la pronuncia n. 284/2012, come rimodulati in questo giudizio nella fase presidenziale;
invece, quando la presente sentenza diverrà definitiva, anche quegli obblighi verranno meno, mancando la fonte (giudiziale) da cui discendevano (cfr. ex plurimis: Cass., n.
3852 del 15/02/2021).
3. Quanto alla casa coniugale, posto che la sentenza di separazione non ne aveva previsto l'assegnazione – il Tribunale aveva infatti disposto «(…) che il godimento della casa coniugale
pagina 4 di 5 segua il titolo di proprietà» -, in mancanza di una domanda di e non essendo CP_1 provati i presupposti di cui all'art. 337-sexies c.c., la domanda del ricorrente dev'essere rigettata.
4. Le spese processuali, considerata la parziale soccombenza reciproca, previa compensazione per metà, sono poste a carico della convenuta nella restante quota del 50%. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, in base al valore indeterminabile della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), nella misura minima per le quattro fasi del giudizio, tenuto conto del ridotto numero e della non complessità delle questioni trattate, dell'istruttoria solo documentale e della contumacia di CP_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Prato il 21/10/1995 tra e come da atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 460, parte II, serie A, anno 1995;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) rigetta la domanda del ricorrente di assegnazione della casa coniugale a CP_1
4) rigetta le altre domande di accertamento del ricorrente;
5) dichiara le spese processuali compensate per metà e condanna a rifondere a CP_1
il restante 50% che liquida in € 49,00 per esborsi ed € 1.904,50 per Parte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 21/02/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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