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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8002 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7545/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7545/2023 r.g.a.c. TR
.F. e P. IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1 ssimo RE OPPONENTE E in persona del legale rapp.te p.t. (CF: Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Umberto Morelli e P.IVA_2 tti OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 15/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TTO E DI DIRITTO La ropone opposizione Parte_1 gi sto ed ottenuto dalla CP_1 con il quale veniva intimato il pagamento de
[...]
6,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professio- nali svolte in suo favore dall'opposta. Premessa l'inidoneità delle fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale, a costituire prova dell'esistenza del cre- dito azionato, ha dedotto a sostegno della propria domanda l'ine- sistenza del credito azionato, per essere gli importi ingiunti non conformi a quanto concordato. Ha quindi concluso chiedendo:
“1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, invalidare, annullare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1181/23, R.G. 2532/23 emesso il 04.02.2023 dal Tribunale di Napoli, XI sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo Pappalardo e notificato in data
1 06.02.2023, per tutte le ragioni e dei motivi dedotti e deducibili;
2. Rigettare ogni pretesa di parte opposta per tutte le ragioni ed i motivi dedotti e deducibili;
3. Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta”; con attribuzione. Si è costituita la che ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, con dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Il rapporto professionale tra le parti è documentalmente provato e non è seriamente contestato, essendone implicito il ri- conoscimento nelle contestazioni dell'opponente, che resiste all'avversa pretesa creditoria sostenendo che il corrispettivo ri- chiesto sia non dovuto in quanto non conforme agli accordi già intervenuti tra le parti. Giova in contrario rilevare che il titolo azionato in questa sede è rappresentato dall'accordo del 10/12/2021, nel quale – in via transattiva, a seguito di contrasti insorti tra le parti – il nso dovuto era determinato in euro 120.000,00, oltre Iva e CP_2
previdenza.
[..
Risulta documentalmente provato e non è contestato che l'opponente abbia versato esclusivamente la somma di euro 120.000,00, omettendo il pagamento del residuo dovuto per gli accessori (IVA e Cassa previdenza), pari ad € 32.256,00. Di tale somma l'opponente è quindi debitrice, onde il reso decreto ingiuntivo non può che essere confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai costituiti avv.ti Umberto Morelli e Fabrizia Minetti – in misura del 50% ciascuno – per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo-
2 sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai costituiti avv.ti Umberto Morelli e Fabrizia Minet- ti – in misura del 50% ciascuno – per dichiarato anticipo. Napoli, 15/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7545/2023 r.g.a.c. TR
.F. e P. IVA , rappresentata Parte_1 P.IVA_1 ssimo RE OPPONENTE E in persona del legale rapp.te p.t. (CF: Controparte_1
e difesa dagli avv.ti Umberto Morelli e P.IVA_2 tti OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 15/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. TTO E DI DIRITTO La ropone opposizione Parte_1 gi sto ed ottenuto dalla CP_1 con il quale veniva intimato il pagamento de
[...]
6,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni professio- nali svolte in suo favore dall'opposta. Premessa l'inidoneità delle fatture, in quanto documenti di provenienza unilaterale, a costituire prova dell'esistenza del cre- dito azionato, ha dedotto a sostegno della propria domanda l'ine- sistenza del credito azionato, per essere gli importi ingiunti non conformi a quanto concordato. Ha quindi concluso chiedendo:
“1. Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, invalidare, annullare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1181/23, R.G. 2532/23 emesso il 04.02.2023 dal Tribunale di Napoli, XI sezione civile, nella persona del dott. Vincenzo Pappalardo e notificato in data
1 06.02.2023, per tutte le ragioni e dei motivi dedotti e deducibili;
2. Rigettare ogni pretesa di parte opposta per tutte le ragioni ed i motivi dedotti e deducibili;
3. Dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente nei confronti dell'opposta”; con attribuzione. Si è costituita la che ha contestato le Controparte_1 avverse deduzioni, con dell'opposizione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. Il rapporto professionale tra le parti è documentalmente provato e non è seriamente contestato, essendone implicito il ri- conoscimento nelle contestazioni dell'opponente, che resiste all'avversa pretesa creditoria sostenendo che il corrispettivo ri- chiesto sia non dovuto in quanto non conforme agli accordi già intervenuti tra le parti. Giova in contrario rilevare che il titolo azionato in questa sede è rappresentato dall'accordo del 10/12/2021, nel quale – in via transattiva, a seguito di contrasti insorti tra le parti – il nso dovuto era determinato in euro 120.000,00, oltre Iva e CP_2
previdenza.
[..
Risulta documentalmente provato e non è contestato che l'opponente abbia versato esclusivamente la somma di euro 120.000,00, omettendo il pagamento del residuo dovuto per gli accessori (IVA e Cassa previdenza), pari ad € 32.256,00. Di tale somma l'opponente è quindi debitrice, onde il reso decreto ingiuntivo non può che essere confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai costituiti avv.ti Umberto Morelli e Fabrizia Minetti – in misura del 50% ciascuno – per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo-
2 sta delle spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai costituiti avv.ti Umberto Morelli e Fabrizia Minet- ti – in misura del 50% ciascuno – per dichiarato anticipo. Napoli, 15/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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