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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7956/2022, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e (C.F. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, giusta procure in atti, dall'Avv. Carlo Parisi, presso il cui studio, sito in alla via Silvio Baratta, n. 31, elettivamente domiciliano;
Pt_2
- PARTE APPELLANTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Fortunato Naddeo, presso il cui studio, sito in alla via Leopoldo Pt_2
Cassese, n. 30, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 28/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ed il Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2
1789/2022 del Giudice di Pace di , pubblicata il 20/5/2022 e mai Pt_2
notificata, con la quale veniva accolta, sulla base del principio della ragione più liquida, l'opposizione proposta dal sig. avverso CP_1
l'ingiunzione di pagamento n. 0002695 dell'1/9/2017 per somme relative ad una contravvenzione stradale, intimata dalla quale Parte_1
concessionaria della riscossione per conto del per il Parte_2
mancato pagamento del verbale n. 1330416/16V del 25/1/2016, assumendone l'erroneità in ogni sua statuizione e, segnatamente, nelle parti in cui ha accolto la domanda e condannato loro, in quanto soccombenti, al pagamento delle spese di lite.
Nel dettaglio, gli appellanti hanno impugnato le pagine da 1 a 2 della pronuncia definitoria del primo grado, deducendo: che la sentenza gravata sarebbe da ritenersi nulla, ingiusta, illegittima e lesiva dei loro diritti, oltre che violativa delle norme procedimentali e dei principi costituzionali e regolatori della materia della riscossione nella misura in cui il Giudice di prime cure, obliterando totalmente le eccezioni e le domande da loro formulate – reiterate in questa sede ai sensi dell'art. 346 c.p.c. – errando nella valutazione delle circostanze documentali ed applicando principi non applicabili alla vicenda in esame, oltre che superato dalla normativa vigente e, dunque, compiendo una ricostruzione inesatta della vicenda processuale, sarebbe incorso nella violazione degli artt. 112-116 c.p.c. e dei principi generali dell'ordinamento sostanziale e processuale;
che, difatti, il Giudice adito in primo grado non avrebbe potuto basare il proprio convincimento, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, sul solo presupposto – erroneo – dell'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1, co. 153, L. n. 244/2004, peraltro scongiurata dalle deduzioni formulate e dalla documentazione prodotta in primo grado, atteso che la decadenza prevista dalla sopracitata disposizione normativa riguarderebbe
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza esclusivamente la riscossione mediante ruolo e non anche l'ingiunzione fiscale oggetto di opposizione;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità e di merito avrebbe chiarito che al sistema di recupero dei crediti a mezzo ingiunzione non si applicano le norme dettate per la riscossione a mezzo ruolo, segnatamente quelle di cui agli artt. 17 e 25 D.P.R. n. 602/1973, in quanto l'equiparazione tra l'ingiunzione fiscale emessa ex R.D. n. 639/1910
e la cartella di pagamento atterrebbe alla sola impugnabilità degli atti, sulla base della funzione svolta, e non anche alla forma, ossia alla mancanza, quanto all'ingiunzione fiscale per cui è causa, del ruolo presupposto;
che al riguardo la Suprema Corte avrebbe evidenziato oltremodo che “il richiamo al
D.P.R. n. 602/73 in esso contenuto è subordinato alla “compatibilità”; e va da sé che non vi è alcuna compatibilità tra la necessità della previa notifica del ruolo e la struttura dell'ingiunzione fiscale” (cfr. Cass. Civ. n, 8366/21); che da quanto appena argomentato circa l'inapplicabilità alla fattispecie in esame delle norme dettate per la riscossione mediante ruolo e la pretermissione delle eccezioni formulate e delle risultanze agli atti si evincerebbe che il Giudice di Pace di ha, con la pronuncia gravata, Pt_2
violato i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., oltre che quelli imposti dagli artt. 112-116 c.p.c. sulla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonché l'art. 2697 c.c., il R.D. n. 639/1910, il Codice dell'Amministrazione Digitale e la normativa emergenziale COVID-19 in tema di sospensione della decadenza e della prescrizione, ossia quelle norme di ordine pubblico che stabiliscono regole le quali costituiscono, a loro volta, anche i principi informatori e regolatori della materia.
In virtù di quanto innanzi esposto la SO.G.E.T. S.P.A. ed il Parte_2
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e,
[...]
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1789/2022 del Giudice di Pace di
Salerno, rigettare l'opposizione proposta dal sig. ; disporre CP_1
la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza impugnata
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza e condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv.
CARLO PARISI, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio il sig. , deducendo: in via CP_1
preliminare, che l'appello sarebbe improcedibile per violazione del principio rinveniente nel combinato disposto degli artt. 339, co. 2 e 113, co. 2 c.p.c. della inappellabilità delle sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità nelle cause non eccedenti il valore di € 1.1000, qual è il caso di specie stante il valore, pari ad € 331,87, della domanda introdotta in primo grado;
che, nel merito, la fondatezza dell'appello sarebbe sconfessata dagli stessi motivi di opposizione del primo grado di giudizio, da intendersi richiamati in questa sede “per relationem”, accolti dal Giudice di Pace di con una sentenza giusta e conforme al diritto;
che, invero, il Pt_2
Giudice adito in primo grado avrebbe correttamente dichiarato l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la decadenza dell'Ente esattore dall'azione di riscossione nella misura in cui, da un lato, il verbale n. 1330416/16V del 25/1/2016 posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta sarebbe stato emesso ben oltre il termine decadenziale previsto dagli artt. 36, co. 2, D.L. n. 248/2007 e 1, co. 163, L. n. 296/2006
e, dall'altro lato, l'agente della riscossione non avrebbe dato prova di aver dato avvio alla fase esecutiva entro il termine di due anni dalla consegna del ruolo ad opera dell'Ente impositore, previsto a pena di decadenza dall'art. 1, co. 153, L. n. 244/2007.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le CP_1
seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto per l'inappellabilità della sentenza emessa in primo grado;
nel merito, rigettare l'appello perché infondato, in fatto ed in diritto,
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Giudice di Pace di Pt_2
impugnata; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28/2/2025, calendarizzata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo Giudice assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini (20+20 gg.) ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
1 - In via assolutamente preliminare, va rilevata l'inesatta indicazione, ad opera delle parti, del numero della sentenza 1789/2022 in luogo della sentenza n. 2692/2022 del Giudice di Pace di che, in quanto Pt_2
costituente mero errore materiale, non comporta alcuna conseguenza in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto.
Invero, per mere esigenze di completezza motivazionale si evidenzia che dall'applicazione alla fattispecie in esame del principio secondo cui “la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata
e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello(v. cass. n. 16921 del 2007)” (cfr. Cass. Civ., sez. trib., ordinanza n. 1935/2012) e dalla verifica in concreto della congruenza tra le deduzioni delle parti, la sentenza correttamente allegata dagli appellanti ed il contenuto del fascicolo di primo grado può evincersi, con sufficiente chiarezza, il riferimento alla sentenza n. 2692/2022 del Giudice di Pace di
. Pt_2
Sempre preliminarmente, va rilevato che l'appello è stato proposto entro il
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza termine “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
2 - In via ancora preliminare, va esaminata e respinta, in quanto infondata,
l'eccezione di asserita improcedibilità dell'atto di appello, sollevata dalla parte appellata con la comparsa di costituzione e risposta, in ordine alla inappellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità nelle cause non eccedenti il valore di € 1.100,00, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, co. 2 e 339, co. 2, c.p.c.
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che il tenore letterale dell'art. 6, co. 12, D.Ls. n. 150/2011 – il cui contenuto è peraltro identico al disposto del precedente art. 23, co. 11, L. n. 689/1981 – esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, qual è il caso in esame, il Giudice di Pace possa giudicare secondo equità ai sensi dell'art. 113, co. 2 c.p.c., a prescindere dal valore della causa, di talché l'appello eventualmente proposto non soggiace alle limitazioni dettate dall'art. 339 c.p.c. (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., sez. VI, ordinanze nn.
1712/2017, 26613/2018, 922/2022), non mancando di osservare che, del resto, “è del tutto logico che la materia dell'opposizione amministrativa […] sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico” (cfr., in questi termini, Cass. Civ., sez.
VI, ordinanza n. 17212/2017).
Ciò posto, l'appello proposto dalla e dal Parte_1 Parte_2
sarebbe comunque ammissibile anche in termini generali nella
[...]
misura in cui le doglianze di parte appellante circa la violazione di norme costituzionali e dei principi regolatori della materia integrano le ipotesi derogatorie previste dal comma terzo dell'art. 339 c.p.c.
Deve, difatti, rilevarsi al riguardo che, a seguito dalla novella legislativa operata dal D.Lgs. n. 40/2006, il principio della inappellabilità delle
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza sentenze pronunciate secondo equità di cui al secondo comma dell'art. 339
c.p.c., invocato dall'appellato, non opera in quelle ipotesi tassative, espressamente previste dal comma successivo, di violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia e che, anche in conformità alle previsioni dell'art. 342 c.p.c., gli appellanti hanno lamentato espressamente la violazione del principio costituzionale, di portata generale, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, oltre che dei principi regolatori della materia, riscontrabili nel caso di specie.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
3 - Fermo quanto innanzi esposto in ordine all'ammissibilità dell'appello proposto, può ora procedersi allo scrutinio della fondatezza nel merito dell'unico motivo di doglianza cui esso è affidato, consistente nella dedotta erroneità del convincimento del Giudice di Pace di che, facendo Pt_2
applicazione del principio della “ragione più liquida”, ha accolto l'opposizione proposta dal sig. sulla base del presupposto, CP_1
a sua volta erroneo, della intervenuta decadenza prevista dall'art. 1, co.
153, L. n. 244/2007, inapplicabile alla fattispecie per cui è causa.
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
La circostanza che oggetto dell'opposizione di primo grado sia l'ingiunzione di pagamento n. 0002695 del'1/9/2021, emessa ai sensi del R.D. n.
639/1910 dalla quale concessionaria della riscossione per Parte_1
conto del , occasiona la necessaria premessa che il Parte_2
procedimento a mezzo ruolo non costituisce l'unica ed esclusiva modalità di riscossione di cui l'Amministrazione può avvalersi al fine di ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada.
La Suprema Corte ha, difatti, chiarito sul punto che “[…] l'obbligo per le amministrazioni comunali di riscuotere le proprie entrate mediante ruolo, ed il
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza declassamento dell'ingiunzione fiscale da titolo esecutivo a mero atto
d'accertamento, ha avuto nel nostro ordinamento vita relativamente breve.
Introdotto nel 1988, quell'obbligo venne abrogato già nel 1997. Nè sarà irrilevante anticipare che il legislatore ha più volte ribadito la suddetta abrogazione.
1.2. L'obbligo di riscossione mediante ruolo delle entrate comunali venne introdotto dal combinato disposto del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43, artt. 67,68 e 130 ("Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"). Le prime due norme previdero l'obbligo di riscossione mediante ruolo;
la terza abrogò tutte le disposizioni previgenti che, per la riscossione dei tributi, rinviassero al R.D.
n. 639 del 1910. 1.3. Tale obbligo fu eliminato, per le amministrazioni comunali, dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 ("Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali"), il quale stabilì che la riscossione coattiva dei tributi comunali potesse avvenire, alternativamente, o mediante ruolo, o con ingiunzione fiscale, "se svolta in proprio dall'ente locale".
1.4. Che le amministrazioni comunali avessero la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorrere alla riscossione mediante ruolo fu ribadito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 2 ("Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo"), a norma del quale l'ente comunale "poteva", ma non già "doveva", procedere alla riscossione mediante ruolo delle entrate dei comuni.
1.5. L'obbligo per i Comuni di riscuotere le entrate comunali mediante ruolo venne quindi anche formalmente espunto dall'ordinamento dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 68 ("Riordino del servizio nazionale della riscossione"), mediante l'abrogazione espressa dell'intero testo normativo che lo aveva introdotto (e cioè, come s'è detto, il D.P.R. n. 43 del 1988). Contestualmente, e significativamente, tale testo normativo nell'abrogare la norma che aveva vietato ai comuni il ricorso
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza all'ingiunzione fiscale, ribadì che per gli enti locali "restano ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 53": vale a dire, come s'è accennato, le norme che consentivano il ricorso all'ingiunzione fiscale.
1.6. Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6 (il quale, come s'è detto, facoltizzò i Comuni alla riscossione dei tributi mediante ingiunzione fiscale) fu in seguito abrogato e sostituito da due diverse norme: l'una ambigua, l'altra
"correttiva" della prima e, per ciò solo, dimostrativa della totale infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente.
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 224 (legge finanziaria 2008, pubblicata sulla Gazz. uff. del 28.12.2007) abrogò infatti il D.Lgs. n. 446 del
1997, art. 52, comma 6: e tale abrogazione suscitò il dubbio che con essa il legislatore avesse inteso abolire la possibilità per gli enti locali di ricorrere alla riscossione mediante ingiunzione fiscale.
Tali dubbi tuttavia furono prontamente fugati dal legislatore nello spazio di tre giorni: ed infatti con il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art.
36, comma 2 (convertito nella L. 28 febbraio 2008, n. 31) si (ri)stabilì che "la riscossione coattiva dei tributi (...) degli enti locali continua a potere essere effettuata con (...) la procedura dell'ingiunzione di cui al
R.D. 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui al d.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, art. 52, comma 5, lett. b)".
1.7. Per completezza, sebbene si tratti di norma non applicabile al presente giudizio, va ricordato che anche il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, successivo art. 7, comma 2, lett. gg-quater
(recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), ha stabilito che dal 1 gennaio 2012 i Comuni avrebbero dovuto esigere le entrate tributarie "sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 14
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili (...) se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico", e ricorrere invece "esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 5". Il suddetto termine, tuttavia, venne prorogato otto volte, da ultimo dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 18. Infine, la L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 792 (ovviamente anch'esso inapplicabile al presente giudizio) parrebbe aver posto fine alla storia secolare dell'ingiunzione fiscale, estendendo dal 1° gennaio 2020 anche agli atti c.d. di accertamento esecutivo adottati dalle amministrazioni comunali l'efficacia di titolo esecutivo, senza la necessità della previa notifica della cartella o dell'ingiunzione fiscale.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 8366/2021).
In altri termini, occorre muovere dal tenore letterale dell'art. 52, co. 6,
D.Lgs. n. 446/1997, a mente del quale la riscossione dei tributi e delle
“altre entrate” di spettanza delle Province e dei Comuni doveva essere effettuata con la procedura indicata dal R.D. n. 639/1910 “se svolta in proprio dall'ente o affidata ad altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4”, nonché dall'esegesi all'uopo offerta dalla Suprema Corte che, nell'interpretare la norma, aveva esteso la possibilità per gli Enti locali di avvalersi della procedura appena richiamata anche per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Come evidenziato poc'anzi, sebbene la succitata disposizione sia stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 244/2007, chiari riferimenti normativi depongono per l'applicabilità dell'ingiunzione di pagamento c.d. “fiscale” ai fini della riscossione delle sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada. Assume rilievo preminente, in tal
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza senso, l'art. 1, co. 477, della Legge finanziaria per il 2006 che, ai fini del potenziamento della riscossione delle entrate degli Enti pubblici, ha conferito ai concessionari iscritti all'albo ministeriale di cui all'art. 53 D.Lgs.
n. 446/1997 la possibilità di procedere ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli Enti pubblici, ivi incluse, pertanto, le sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, avvalendosi della procedura di ingiunzione discale di cui al R.D. n.
639/1910. Tanto, senza omettere di considerare che la non esclusività del sistema del ruolo può desumersi anche dal disposto dell'art. 17, co. 2, D. lgs. n. 46/1999, in virtù del quale “può (e non deve) essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali”.
Ciò posto, può ora procedersi ad esaminare il motivo di appello nei termini dell'applicabilità o meno dell'istituto previsto dall'art. 1, co. 153, L. n.
244/2007 all'ingiunzione fiscale legittimamente emessa – nei termini sopra precisati – dalla S.P.A. per conto del . Parte_1 Parte_2
Va rilevato al riguardo che, nello stabilire che le somme dovute per una sanzione per violazione del Codice della Strada non possono essere incassate dall'agente di riscossione se sono trascorsi più di due anni dalla ricezione del ruolo da parte del che ha irrogato la multa, il tenore Pt_2
letterale della disposizione di cui all'art. 1, co. 153, L. n. 244/2007 si riferisce esclusivamente alla procedura di riscossione tramite concessionario attraverso la notifica della cartella di pagamento e non
a quella messa in atto direttamente dall'Ente attraverso l'ordinanza ingiunzione emessa ex art. 2 R.D. N. 639/1910.
Soccorre, di nuovo, in tal senso, la giurisprudenza di legittimità sopra citata nella misura in cui l'osservazione secondo cui “il richiamo al d.p.r. 602/73 in esso contenuto è subordinato alla “compatibilità”; e va da sé che non vi è
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza alcuna compatibilità tra la necessità della previa notifica del ruolo e la struttura dell'ingiunzione fiscale” depone “a fortiori” anche in relazione all'istituto della decadenza.
Né tantomeno può ritenersi applicabile alla vicenda in esame la decadenza, invocata dal sig. con la comparsa di costituzione e risposta CP_1
in appello, di cui agli artt. 36, co. 2, D.L. n. 248/2007 e 1, co. 163, L. n.
296/2006.
Sul punto, risulta decisivo osservare che, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada non si applica la decadenza stabilita per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, bensì la sola prescrizione quinquennale dettata, in via generale, dall'art. 28 L. n.
689/1981, e dall'art. 209 CdS, con specifico riguardo alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, a mente del quale “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della L. 24 novembre 1981, n. 689”, ossia entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e l'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. I,
n. 5828/2005; Cass. Civ., sez. II, nn. 26424/2014, 10372/2018).
Ciò trova, del resto, conferma nella differenza strutturale dei due procedimenti, atteso che la riscossione dei tributi giustifica l'esigenza di un regime di decadenza, funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, che non ha ragion d'essere nel caso delle sanzioni amministrative.
È, a ben vedere, il medesimo principio posto alla base dell'orientamento avviato dalle Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 9591/2006) che, nel rispetto del principio di specialità, hanno escluso l'applicabilità al procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza del termine di trenta giorni di conclusione del procedimento previsto in via generale dall'art. 2 L. n 241/1990 di talché, in assenza di altri termini specifici previsti dalla legge speciale, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 L. n. 689/1981.
Orbene, in applicazione dei principi di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c., in assenza di ulteriori specifiche contestazioni e non avendo il sig. CP_1
proposto appello incidentale avverso le parti della sentenza
[...]
gravata in cui il Giudice di Pace di ha accertato la prova Pt_2
documentale della notifica del verbale di contestazione posto a fondamento dell'ingiunzione opposta, nonchè del preavviso bonario di pagamento del
26/11/2020, giova evidenziare che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/1981 non può ritenersi perfezionata neppure in ragione dell'applicabilità “ratione temporis” alla vicenda in esame della disciplina emergenziale da COVID-19 di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, che ha prodotto l'effetto sospensivo della riscossione, anche delle entrate locali, nel periodo intercorrente tra l'8/3/2020 ed il 31/8/2021.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2692/2022 del Giudice di
Pace di , l'opposizione proposta dal sig. va Pt_2 CP_1
rigettata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma dell'ingiunzione di pagamento n. 0002695 dell'1/9/2021 oggetto di opposizione.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la riforma della sentenza gravata relativamente al capo sulle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c., là dove esse sono state poste dal Giudice di Pace di , in virtù del Pt_2
criterio generale della soccombenza – sulla base dell'erroneo presupposto dell'accoglimento dell'opposizione spiegata dal sig. – a CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza carico della e del , in solido tra loro. Parte_1 Parte_2
Il rigetto dell'opposizione in conseguenza dell'accoglimento del gravame comporta che, in ossequio al criterio generale della soccombenza ex art. 91
c.p.c., le spese del primo grado di giudizio vadano, invece, poste a carico del sig. e, tenuto conto della natura della CP_1
controversia, del valore (€ 331,87, pari all'ammontare dell'ingiunzione di pagamento opposta) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, esse si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato con D.M. n. 37/2018 “ratione temporis” applicabile) in complessivi € 180,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 33,00 per la fase di studio;
€ 33,00 per la fase introduttiva;
€ 46,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 68,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. CARLO PARISI, dichiaratosi anticipatario.
Inoltre, come oggetto di espressa domanda da parte degli appellanti, per effetto della riforma della sentenza impugnata, il sig. va CP_1
condannato alla restituzione delle somme versate in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'appello, sono, quindi, poste a carico del sig. e, tenuto conto della CP_1
natura della controversia, del valore (€ 508,87 come dichiarato dagli appellanti) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n.
55/2014 (come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 332,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 66,00 per la fase di studio;
€ 66,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
100,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 91,50 (di
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza cui € 64,50 a titolo di C.U. ed € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. CARLO PARISI, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2692/2022 del Giudice di Pace di , rigetta l'opposizione Pt_2
proposta dal sig. , e conferma l'ingiunzione di CP_1
pagamento impugnata;
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
2692/2022 del Giudice di Pace di , condanna il sig. Pt_2 CP_1
alla refusione, in favore della e del
[...] Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_2
che si liquidano in complessivi € 180,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. CARLO PARISI, dichiaratosi anticipatario e condanna, altresì, il sig. CP_1
alla restituzione, in favore della e del Parte_1 Parte_2
, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza
[...]
impugnata;
3) Condanna il sig. alla refusione, in favore della CP_1
e del , delle spese di lite del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre spese vive pari ad € 91,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A, da distrarsi in favore dell'Avv. CARLO PARISI, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 12/5/2025
Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza Proc. N.R.G.A.C. 7956/2022 – Sentenza
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo