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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4762/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
Pt_1 contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, l' proponeva opposizione avvero il precetto Pt_1 notificatole in data 6.11.2024, recante l'intimazione a pagare in favore di l'importo CP_1 complessivo di euro 11.269,64 a titolo di ratei di assegno sociale in forza della sentenza n.
578/2021, resa dal Tribunale di Latina a definizione del procedimento iscritto al n. RG
1270/2020.
A sostegno dell'opposizione l' eccepiva unicamente l'insussistenza del requisito CP_2 reddituale per beneficiare della prestazione precettata in relazione alle annualità 2023 e
2024, questione rispetto alla quale non poteva ritenersi esteso il giudicato della sentenza n.
578/2021.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte. Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte opposta costituita e non avendo prodotto il difensore di parte opponente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 5 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 04/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4762/2024 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
Pt_1 contro
; CP_1
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, l' proponeva opposizione avvero il precetto Pt_1 notificatole in data 6.11.2024, recante l'intimazione a pagare in favore di l'importo CP_1 complessivo di euro 11.269,64 a titolo di ratei di assegno sociale in forza della sentenza n.
578/2021, resa dal Tribunale di Latina a definizione del procedimento iscritto al n. RG
1270/2020.
A sostegno dell'opposizione l' eccepiva unicamente l'insussistenza del requisito CP_2 reddituale per beneficiare della prestazione precettata in relazione alle annualità 2023 e
2024, questione rispetto alla quale non poteva ritenersi esteso il giudicato della sentenza n.
578/2021.
Veniva pertanto fissata l'udienza di cui in epigrafe -da celebrarsi con trattazione cartolare- per la quale però non venivano depositate dalle parti le relative note scritte. Agli atti non vi è prova nemmeno della notifica non essendosi parte opposta costituita e non avendo prodotto il difensore di parte opponente il ricorso ritualmente notificato.
Deve pertanto ritenersi il ricorso improcedibile.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, in consapevole contrasto col precedente orientamento, l'omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo non
è equiparabile all'ipotesi di nullità della notificazione, che, a norma dell'art. 291 c.p.c., può essere eventualmente sanata attraverso l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio (Cass. SSUU 20604/2008).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso;
nulla sulle spese.
Latina, 5 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume