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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 486-2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 29.08.2024,
ricorrente
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_1
Resia n. 110 in 39100 Bolzano (BZ), codice fiscale C.F._1
convenuta contumace
pagina 1 di 6 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Via Resia n. 110 in 39100 Bolzano (BZ), codice fiscale al pagamento di € 1.719,00 o di quella somma maggiore o CodiceFiscale_2
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.08.2024 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di marzo 2024,
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.719,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
5.11.2024 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 28.02.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive il 19.11.2024.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della pagina 3 di 6 paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.719,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di marzo 2024. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.719,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
pagina 4 di 6 Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 486-2024 RGL promossa con ricorso depositato il 29.08.2024 dalla di Bolzano contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
1.719,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 28.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, dottoressa Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro nr. 486-2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Fabbrini e Alessandra Bacci,
giusta delega in calce al ricorso depositato il 29.08.2024,
ricorrente
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Controparte_1
Resia n. 110 in 39100 Bolzano (BZ), codice fiscale C.F._1
convenuta contumace
pagina 1 di 6 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.02.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
ricorso all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Bolzano affinché, premesse le formalità di legge,
condanni la ditta individuale , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Via Resia n. 110 in 39100 Bolzano (BZ), codice fiscale al pagamento di € 1.719,00 o di quella somma maggiore o CodiceFiscale_2
minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale,
rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.08.2024 la Parte_1
esponeva a questo Giudice che la associata non aveva provveduto al Controparte_1
pagina 2 di 6 pagamento dei contributi e degli accantonamenti relativi alle mensilità di marzo 2024,
concludendo che la convenuta era debitrice per il complessivo importo di euro 1.719,00.-.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo nonché delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria con la sanzione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale,
rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace. All'udienza del
5.11.2024 il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. Dopo assunzione di prova testimoniale questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del 28.02.2025 concedendo termine per il deposito di note.
Parte ricorrente depositava note difensive il 19.11.2024.
Il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla hanno l'obbligo di Parte_1
accantonare presso la stessa il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della pagina 3 di 6 paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa gestisce Pt_1
diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la Parte_1
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato che la ditta Parte_1
convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di € 1.719,00 per accantonamenti e contributi relativamente alle mensilità di marzo 2024. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 1.719,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del citato contratto integrativo provinciale e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c. decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
pagina 4 di 6 Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando nella causa 486-2024 RGL promossa con ricorso depositato il 29.08.2024 dalla di Bolzano contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € Pt_1
1.719,00 con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data
2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att. c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 1.310,00.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato,
oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle sulle voci gravate per legge.
Bolzano, 28.02.2025
pagina 5 di 6 Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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