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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n. 458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Susanna Mantovani Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.210/2025 del Tribunale di
VI ( est. Ferrari) , e promossa da l , con Sede in Parte_1
Roma Via Ciro il Grande, in persona del Presidente pro tempore Cod.Fisc. , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio i quali eleggono domicilio ai fini di causa in Milano, via Savarè 1 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 CodiceFiscale_1
ED IN, elettivamente domiciliato presso il Suo Studio in Milano, via
Teodosio n. 83
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di VI in funzione di Giudice del
Lavoro n. 210/2025 pubblicata il 10/04/2025 e pertanto rigettare integralmente il ricorso avanti al Tribunale.
1 PER L' APPELLATO
Accertare e dichiarare esatta l'interpretazione giuridica delle norme eseguite dal Giudice di primo grado.
2) Per l'effetto accertare e dichiarare la corretta applicazione delle norme nel riconoscimento del diritto soggettivo dell'appellato.
3) Accertare e dichiarare il fondamento del principio giuridico applicato dal Giudice di primo grado nel riconoscimento dell'obbligazione dell' Pt_1
4) Per l'effetto l'applicabilità del diritto alla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione separata con le contribuzioni versate nella cassa professionale Pt_1
. Parte_2
5) Accertare e dichiarare l'infondatezza della rilevanza nella finanza pubblica dei contributi versati dal lavoratore a proprio favore negli anni nella gestione separata, trattandosi di mero versamento quale deposito fiduciario di gestione.
6) Accertare e dichiarare infondati i motivi di appello e quindi provvedere al rigetto dello stesso.
In ogni caso:
1) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge, del presente procedimento. Tutti con distrazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di VI in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro l' ha Parte_3 Pt_1
accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a ottenere il ricongiungimento dei versamenti contributivi nella gestione separata presso la cassa previdenziale professionale di appartenenza e ha condannato l' a porre in essere tutte le procedure Pt_1
necessarie per la ricongiunzione.
Il giudice di prime cure ha rilevato, in punto fatto, che l'odierno appellato era stato iscritto dal 1 Gennaio 1998 al 31 Dicembre 2014, quale lavoratore autonomo nelle gestioni speciali che in data 21 febbraio 2022 aveva chiesto la ricongiunzione dei Pt_1
contributi ivi versati alla propria cassa professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990 n.
45 e che la domanda era stata respinta, avendo l' ritenuto che tale possibilità fosse Pt_1
preclusa.
In punto di diritto, richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che nell'attuale complesso normativo il contribuente possa
2 avvalersi non solo degli istituti del cumulo e della totalizzazione ma anche di quello della ricongiunzione, quest'ultima senza dubbio particolarmente onerosa ma altrettanto più vantaggiosa.
Ha perciò riconosciuto il diritto di alla ricongiunzione, presso la cassa Parte_3 professionale di appartenenza di quest'ultimo, dei contributi versati nella gestione separata con conseguente condanna dell'ente previdenziale al ricalcolo della Pt_1
posizione pensionistica.
Ha invece respinto la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto fondata sul presupposto di un intendimento vessatorio dell' di cui non vi era Pt_1
traccia in atti, e priva di allegazioni in ordine al danno asseritamente patito dal ricorrente.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' . Pt_1
Con unico e articolato motivo censura la sentenza per aver ritenuto fondata l'interpretazione della normativa vigente operata dal ricorrente così riconoscendo il diritto alla ricongiunzione presso dei contributi versati presso la gestione Parte_2
separata , in base ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 45 del 1990, e ritenendo Pt_1
conseguentemente illegittima l'interpretazione data alla norma da parte dell' che Pt_1
esclude tale facoltà.
Rileva parte appellante che, ben diversamente, l'interpretazione è fondata sul chiaro dato testuale il quale richiama esplicitamente le forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, specificando sia pubblici che privati, o per lavoratori autonomi.
Precisa che la Gestione Separata ha sue specifiche peculiarità e natura residuale ed è pertanto per sua natura disomogenea rispetto alla gestione lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi cosicché la trasposizione della citata norma in tale contesto non può avere nessun automatismo.
Lamenta che il primo giudice si sia limitato testualmente a richiamare, dichiarando di voler dare al medesimo continuità, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 3653/2023, nonché a richiamare, altrettanto sinteticamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, senza affrontare la complessa fattispecie e senza esprimere un'idonea motivazione sui punti controversi evidenziati dall'ente previdenziale nella propria memoria.
All'interposto appello ha resistito con memoria del 24.09.2025 . Parte_3
All'udienza del 16 luglio 2025, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3 ^^^^
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La questione oggetto dell'appello è già stata affrontata e decisa da questa Corte con esito favorevole al contribuente con sentenze 1623/2021, 97/2022,399/2023 che richiamano ampiamente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 26039/2019.
Nel presente giudizio l'appellante non propone argomenti nuovi e il Collegio non trova ragione di discostarsi dall'orientamento sul punto, già adottato da questa Corte sulla scorta della pronuncia di legittimità richiamata, cui si è aggiunta, nello stesso senso,
l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3635/2023 del 7.2.2023.
Si richiama pertanto anche si sensi dell'art. 118 Disp. Att. Cpc, la sentenza 97/2002 di questa Corte.
<<in ordine al primo motivo si osserva che l'art. 1, comma legge 5 marzo 1990 n. 45 < i>
dispone che “al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”.
Il successivo comma 2 stabilisce che “analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1999 n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, secondo modalità legislativamente previste.
Con la pronuncia suindicata la Corte costituzionale ha dunque delineato la ricongiunzione ex art. 1 legge 5 marzo 1990 n. 45 come strumento alternativo rispetto ad altri istituti (quali la totalizzazione dei periodi assicurativi) che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione.
4 Coerentemente con tale impostazione la Corte di Cassazione, in fattispecie identica alla presente, ha ritenuto sussistere il diritto del libero professionista iscritto ad una cassa professionale di avvalersi - in alternativa agli istituti del cumulo e della totalizzazione - dell'istituto della ricongiunzione presso la predetta cassa dei contributi versati nella gestione separata ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45 (cfr. Pt_1
Cass., 15 ottobre 2019 n. 26039).
Il Collegio ritiene di uniformarsi all'orientamento espresso da detta pronuncia – richiamata anche dal giudice di primo grado – in quanto conforme alla lettera e alla ratio della disposizione di legge, nonché ai principi espressi dalla Corte costituzionale, alla luce dei quali, come accennato, l'istituto della ricongiunzione si configura come una delle opzioni a disposizione dell'assicurato per l'utilizzo della contribuzione versata.
Da qui la necessità di adottare un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, legge 5 marzo
1990 n. 45 “che rifletta l'assenza di limiti” nel ricorso a tale opzione, in particolare di
“quelli che deriverebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo” (così Cass., 15 ottobre 2019 n. 26039, cit.).
Alla luce dei principi enunciati si ritiene non colga nel segno l'argomento dell' Pt_1
secondo cui la facoltà di ricongiunzione onerosa non potrebbe essere riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, in quanto – si deduce - in tale ipotesi dovrebbero trovare applicazione i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione dei contributi versati dal lavoratore presso le varie gestioni e casse professionali.
L'argomento si risolve invero in una petizione di principio, che appare tuttavia priva di riscontro normativo.
L'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45, infatti, espressamente attribuisce la facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e per i lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista.
Tale facoltà è riconosciuta senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni (di provenienza e di destinazione).
Non trova, dunque, fondamento nel contenuto della norma la tesi dell' secondo cui Pt_1
sarebbero esclusi dalla facoltà di ricongiunzione i contributi versati nella gestione separata, per essere il relativo trattamento pensionistico soggetto al calcolo meramente
5 contributivo: come evidenziato, infatti, la non omogeneità delle contribuzioni versate non costituisce fattore ostativo alla ricongiunzione.
Per altro verso, il fatto che l'art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1990 n. 45 non menzioni la contribuzione versata alla gestione separata è agevolmente spiegabile considerando che la gestione separata è stata istituita in un momento successivo, dalla legge 8 agosto
1995 n. 335.
Nondimeno, tenuto conto che la norma ha una formulazione ampia ed elastica (facendo riferimento indistintamente a “forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, senza alcuna elencazione tassativa), la stessa deve ritenersi applicabile anche alla gestione separata, essendo quest'ultima riconducibile all'ampio spettro delle forme previdenziali obbligatorie in essa contemplate.>>
L'appello deve pertanto essere integralmente respinto, con conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e i relativi importi, considerato il valore indeterminabile della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n.210/2025 del Tribunale di VI;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in €.
3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avvocato antistatario.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Milano,28.10.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Susanna Mantovani
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