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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/12/2024, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2277/2023, promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 P.IVA_1
MASCARUCCI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CAPPELLINI e dell'avv. GIULIA ALBINI
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le conclusioni di non comparsa all'udienza di PC, debbono intendersi come Parte_1 da come da prima memoria istruttoria, e, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, per essere competente territorialmente il Tribunale di Como o, in subordine, il Tribunale di Busto Arsizio;
dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta
[...]
in quanto non costituisce domanda nuova né è dipendente da domande e/o eccezioni CP_1 spiegate dall'opponente e comunque la sua improcedibilità per mancato preventivo esperimento della negoziazione obbligatoria, con condanna della alla rifusione di spese e Controparte_1 competenze in favore dell'opponente; in via ulteriormente preliminare: respingere, ove richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta costituita dai documenti prodotti da parte opposta nel pagina 1 di 8 procedimento monitorio, e di pronta soluzione, e non sussistendo comunque motivi di urgenza;
nel merito: accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'illegittimità e/o infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese monitoriamente azionate, revocare il decreto ingiuntivo
n. 922/2023 emesso in data 21.08.2023 dal Tribunale di Prato nel procedimento n. 1804/2023 R.G. in favore di , con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.529,98.=, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 oltre alle spese e competenze legali della procedura;
dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: con riserva di indicare mezzi di prova diretta e contraria e/o effettuare produzioni documentali nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle prove orali dedotte da parte convenuta in opposizione in quanto inammissibili, irrilevanti, vertenti su circostanze non demandabili a teste;
nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste per essere ammessi a prova diretta e contraria;
in punto spese: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge. Salvis juribus».
Il procuratore di all'udienza del 26 novembre 2024 ha concluso come Controparte_1 da foglio di PC depositato il 22.11.24, chiedendo, pertanto: «In via preliminare, respingere l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da controparte con l'atto di opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto con conferma della competenza del Tribunale di Prato adito. Sempre In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non appare fondata su prova scritta, e di pronta soluzione concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n.922/2023 (r.g. n.1804/2023) del
21.08.2023 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito in tesi, accertata la infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della ingiunta opponente, respingere ogni domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 922/2023 (R.g. n. 1804/2023) emesso dal Tribunale di Prato il 21.08.2023 ed in via riconvenzionale Voglia condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 1.674,59= a fronte della fattura n. 025547-VS del 26.06.2023 o comunque
[...] al pagamento di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria si spese funzioni
e onorari. Nel merito in ipotesi, si chiede comunque che il Tribunale Voglia condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di complessivi di Euro 14.499,98=
[...] Controparte_1
a fronte dei titoli di cui al Decreto Ingiuntivo n. 922/2023 (R.g. n. 1804/2023) o di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo ed in via riconvenzionale Voglia condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 1.674,59= a fronte della fattura Controparte_1
n. 025547-VS del 26.06.2023 o comunque al pagamento di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria si spese funzioni e onorari. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art.171-ter c.p.c. n.2 e n.3 anche in punto di opposizione alle richieste istruttorie avversarie. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e conclusioni nuove di controparte Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche della mediazione delegata n.193/2024 cui la controparte, sebbene invitata, non ha aderito». pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 14.529,98 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza indicata nelle fatture, spese della procedura liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: Controparte_1
- dio aver, per conto e su incarico della , curato varie spedizioni di merce Parte_1 dalla Cina all'Italia, nello specifico importazioni di dispositivi medici diagnostici in vitro e reagenti per la ricerca come evinto dalle bollette doganali e dalle fatture n.012148-VS del
29/03/2023, n.014871-VS del 18/04/2023, n.020708-VS del 25/05/2023, n.016842-VS del
28/04/2023, n.020032-VS del 22/05/2023, n. 017704-VS del 05/05/2023 e n.024713-VS del
20/06/2023, per un totale di € 14.499,98, iva inclusa;
- di aver sostenuto la spesa di € 30,00 per il rilascio dell'estratto notarile autentico;
- che non aveva avuto luogo il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione eccependo, pregiudizialmente, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Prato e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, a dedotto ed eccepito: Parte_1
- che non poteva ritenersi, in difetto di documentazione contrattuale da parte di
[...]
che l'obbligazione fosse sorta in Prato, né che questa fosse liquida, e dovesse CP_1 quindi adempiersi al domicilio del creditore, dovendosi, invece, ritenere che competente fosse il
Tribunale di Como, nel cui circondario aveva sede l'opponente o, in subordine, il Tribunale di
Busto Arsizio, ove ha sede l'aeroporto di Milano Malpensa;
- che il credito doveva ritenersi illiquido, non essendo stata offerta alcuna prova « dell'effettiva esistenza ed ammontare del credito vantato, né un ordine proveniente da né Parte_1 una convenzione tra le parti relativa alla quantificazione delle pretese spettanze dello spedizioniere»;
- che le pretese della controparte erano infondato, non avendo la pretesa creditrice fornito elementi da cui desumere l'esecuzione delle prestazioni, né l'indicazione delle merci oggetto del contratto di spedizione.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.674,59 portato dalla fattura 025547-VS del
26.06.2023 (nelle more scaduta) che ha esposto:
- che, ricevuti gli incarichi, erano stati formulati preventivi, la cui quotazione era stata confermata da , onde il credito era liquido e sussisteva la competenza del giudice adito, anche in Pt_1 ragione del luogo di stipula del contratto, da individuarsi nella sede di Controparte_1 ove era stata ricevuta l'accettazione dei preventivi;
pagina 3 di 8 - che la merce era stata consegnata alla , che non aveva fatto osservazioni;
Pt_1
- che aveva inviato l'8.6.23 una ricevuta di bonifico di € 5.076,99 «per il pagamento Pt_1 delle seguenti fatture n. Fatt. 14871 del 18/4 acconto di euro 3.145,14=, Fatt. 16842 del 28/4 acconto di Euro 1.551,44= e fatt 12148 del 29/3 saldo di Euro 380,41», bonifico, tuttavia, non ricevuto dall'opposta, indicando, nella medesima mail, che «il saldo rimanente della fatture
[sarebbe stato] saldato a fine mese»;
- le somme richieste con il decreto ingiuntivo sono fondate su fatture regolarmente registrate come attestato dall'estratto notarile ed avvalorate da produzione documentale certa e specifica che dimostrano la sussistenza e l'effettività del credito vantato
L'opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Rilevata d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale e scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, convenuta in riconvenzionale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto «secondo la più recente Giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cassaz. civ. III sez., ord. n. 32933/2023), il convenuto opposto può proporre una domanda nuova diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi,
a contrario, escludere che tale proposizione sia consentita quando la domanda riconvenzionale, che nel nostro caso è di pagamento di una fattura e quindi di adempimento, sia uguale a quella già posta a fondamento del ricorso monitorio», eccependone, altresì, l'improcedibilità per difetto del tentativo di negoziazione assistita.
Concessa la provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è stato svolto un tentativo di mediazione demandata dal giudice, cui l'opponente non ha partecipato.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, all'udienza del 26 novembre 2024, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, in quanto infondata.
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 1326, co. 1, c.c. «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte», conoscenza che si presume, ex art. 1335 c.c. «nel momento in cui [l'accettazione giunge] all'indirizzo del destinatario», salva la prova dell'impossibilità incolpevole di averne notizia. Il luogo ove il proponente riceve cognizione dell'accettazione è, dunque, il luogo in cui è concluso il contratto. Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto le comunicazioni via email che afferma trasmesse dall'opponente (circostanza non contestata), che recano l'accettazione delle quotazioni per le spedizioni richieste (doc. 10, 15, 20, 24, 29 fasc. CP_1 pagina 4 di 8 & PITIGLIANI): il contratto risulta, pertanto, concluso presso la sede di e, Controparte_1 essendo questo il luogo dove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento del prezzo, competente è, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Prato.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
2.1. Merita, invero, segnalare, che l'opponente mai ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, essendosi limitata, in sede di opposizione, ad eccepire il difetto di prova
— il che non è certamente equivalente alla specifica contestazione dell'allegazione, che, ove difetti, rileva ai sensi dell'art. 115 c.p.c. — e non essendosi poi adeguatamente confrontata né con le ulteriori allegazioni svolta in comparsa di costituzione, non specificamente contestate, né con la produzione dei preventivi accettati, con pattuizione dei corrispettivi, della documentazione doganale, né ancora delle ricevute di consegna della merce, che risultano sottoscritte senza alcuna riserva, né, infine, della comunicazione dell'8 giugno 2023, proveniente da (doc. 8 fasc. Pt_1 Controparte_1 con cui si «invi[a] in allegato il bonifico di euro 5.076,99 […] fatto con data 13/6 perché in tale data dobbiamo ricevere un nostro incasso, mentre il saldo rimanente delle fatture verrà saldato a fine mese», con promessa di pagamento la cui genuinità l'opponente non ha contestato.
2.2. D'altra parte, non ha neppure eccepito fatti impeditivi, modificativi o Parte_1 estintivi della pretesa, né con riferimento ad un qualche inadempimento della controparte, né dando la prova del fatto estintivo (parziale) rappresentato dal pagamento di € 5.076,99, come visto semplicemente ordinato l'8.6.23, la cui prova, ex art. 2697 c.c., difformemente da quanto sostenuto dall'opponente, incombeva sulla stessa, risultando agli atti come visto, unicamente l'inserimento, in data 8.6.23 di un ordine di bonifico da eseguirsi il 13.6.23, ma non la produzione della contabile di bonifico.
2.3. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non risultando la contestazione delle prestazione, né avendo l'opponente inteso confutare le prove offerte dell'opposta, l'opposizione deve essere rigettata, dal che consegue, ex art. 653 c.p.c., la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio.
3. costituendosi in giudizio, e introducendo domanda riconvenzionale, ha Controparte_1 chiesto altresì il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.674,58 in relazione alle prestazione di cui alla fattura n. 025547-VS del 26.06.2023, non oggetto del procedimento monitorio. La domanda è fondata, e deve pertanto essere accolta.
3.1. Anche su sollecitazione del giudice, le parti hanno dedotto in merito all'ammissibilità di una siffatta domanda riconvenzionale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e l'opponente ne ha eccepito l'inammissibilità. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la domanda risulti ammissibile.
Tale domanda, come correttamente prospettato da parte opponente, non può ritenersi “nuova”, ma non può condividersi l'assunto della medesima parte che, conseguentemente, essa sarebbe inammissibile, perché, secondo il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora pagina 5 di 8 tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023). A ben vedere, la circostanza che il giudice di legittimità abbia ritenuto ammissibile una domanda nuova, non può intendersi come escludente la facoltà delle parti di modificare le proprie domande, senza introduttore domande nuove, entro il primo termine per memorie integrative, secondo le ordinarie regole processuali. La Corte, in altri, ammettendo un plus, non ha inteso escludere il minus rappresentato dalla semplice modificazione della domanda (cfr. al riguardo Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024).
Siffatta ipotesi ricorre nel caso di specie, inscrivendosi la domanda riconvenzionale nella medesima vicenda sostanziale, e chiedendosi la condanna al pagamento di somme che, in quanto non esigibili al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, non avrebbero potuto farne oggetto.
3.2. Né può ritenersi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, come eccepito dall'opponente nella prima memorie integrativa, risultando condivisibile l'insegnamento del massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, pur affermato con riferimento all'esperimento del tentativo di mediazione, ma applicabile al caso di specie per identità di ratio, che siffatta condizione di procedibilità, finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (cfr. Cass. civ. Sez. U - , Sentenza n.
3452 del 07/02/2024).
3.3. Nel merito la domanda riconvenzionale è fondata, dovendosi richiamare le considerazioni sopra svolte con riferimento all'opposizione, non avendo l'opponente contestato il credito, né avendo eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Sulla somma di € 1.674,59, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi ex d.lgs.
231/02 dalla scadenza del pagamento indicata nella fattura (26 giugno 2023) al saldo, come da domanda.
4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono porsi a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie istruttorie, e della decisione a seguito di discussione orale.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri per la sola fase di attivazione, non avendo l'opponente aderito, non potendosi accordare il rimborso delle spese indicate dall'opposta in nota spese in quanto non documentate.
5. Ritiene il Tribunale che la condotta processuale dell'opponente rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al
pagina 6 di 8 riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione»
(Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, le difese della parte opponente — che si è limitata a contestare il difetto di prova, nonostante avesse promesso il pagamento ed addirittura trasmesso una richiesta di bonifico, che non ha dato prova essere stato effettivamente effettuato — così come la mancata partecipazione al giudizio, dopo la prima udienza, denunciano la pretestuosità dell'opposizione.
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento, per un verso, in favore della controparte, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura pari al compenso professionale liquidato per il giudizio, e, per altro verso, in favore della delle ammende, CP_2 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.500,00 tenuto conto del dispendio di risorse
(notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa la cui introduzione rappresenta un abuso del processo, vale a dire la deviazione di quello dallo scopo caratteristico di sede dell'accertamento dei diritti, per il perseguimento di fini ulteriori.
6. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p)
d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone,, tra l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2) e «nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione» (comma 3).
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione — non discrezionale, a tenore dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010 — alla parte opponente della sanzione pecuniaria sopra indicata in quanto, per un verso, l'esperimento del tentativo di mediazione, in quanto demandato dal giudice, costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 quater, co. 2, d.lgs. 28/2010 e, per altro verso, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto dall'opposta con nota del 26.9.24, risulta la mancata partecipazione dell'opponente al primo incontro, che la parte, non comparsa alle successive udienze, non ha in alcun modo giustificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
pagina 7 di 8 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 922/23, pronunciato il 21 agosto 2023;
- condanna l pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.674,59 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 26 giugno 2023 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano, in € 3.387,00 compensi di avvocato per il giudizio di merito, in € 441,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.387,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
- condanna l pagamento in favore della cassa delle ammende, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.500,00;
- condanna al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi Parte_1 dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, della somma di € 237,00.
Così deciso in Prato il giorno 13 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2277/2023, promossa da:
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. BARBARA Parte_1 P.IVA_1
MASCARUCCI
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 P.IVA_2
CAPPELLINI e dell'avv. GIULIA ALBINI
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le conclusioni di non comparsa all'udienza di PC, debbono intendersi come Parte_1 da come da prima memoria istruttoria, e, pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, per essere competente territorialmente il Tribunale di Como o, in subordine, il Tribunale di Busto Arsizio;
dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte opposta
[...]
in quanto non costituisce domanda nuova né è dipendente da domande e/o eccezioni CP_1 spiegate dall'opponente e comunque la sua improcedibilità per mancato preventivo esperimento della negoziazione obbligatoria, con condanna della alla rifusione di spese e Controparte_1 competenze in favore dell'opponente; in via ulteriormente preliminare: respingere, ove richiesta, l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta costituita dai documenti prodotti da parte opposta nel pagina 1 di 8 procedimento monitorio, e di pronta soluzione, e non sussistendo comunque motivi di urgenza;
nel merito: accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'illegittimità e/o infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese monitoriamente azionate, revocare il decreto ingiuntivo
n. 922/2023 emesso in data 21.08.2023 dal Tribunale di Prato nel procedimento n. 1804/2023 R.G. in favore di , con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma Controparte_1 Parte_1 di € 14.529,98.=, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 oltre alle spese e competenze legali della procedura;
dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via istruttoria: con riserva di indicare mezzi di prova diretta e contraria e/o effettuare produzioni documentali nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.; ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle prove orali dedotte da parte convenuta in opposizione in quanto inammissibili, irrilevanti, vertenti su circostanze non demandabili a teste;
nella denegata ipotesi di ammissione, si insiste per essere ammessi a prova diretta e contraria;
in punto spese: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge. Salvis juribus».
Il procuratore di all'udienza del 26 novembre 2024 ha concluso come Controparte_1 da foglio di PC depositato il 22.11.24, chiedendo, pertanto: «In via preliminare, respingere l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata da controparte con l'atto di opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto con conferma della competenza del Tribunale di Prato adito. Sempre In via preliminare:
considerato che
l'opposizione non appare fondata su prova scritta, e di pronta soluzione concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n.922/2023 (r.g. n.1804/2023) del
21.08.2023 ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel merito in tesi, accertata la infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della ingiunta opponente, respingere ogni domanda avanzata da nei Parte_1 confronti di e conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 922/2023 (R.g. n. 1804/2023) emesso dal Tribunale di Prato il 21.08.2023 ed in via riconvenzionale Voglia condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 1.674,59= a fronte della fattura n. 025547-VS del 26.06.2023 o comunque
[...] al pagamento di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria si spese funzioni
e onorari. Nel merito in ipotesi, si chiede comunque che il Tribunale Voglia condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di complessivi di Euro 14.499,98=
[...] Controparte_1
a fronte dei titoli di cui al Decreto Ingiuntivo n. 922/2023 (R.g. n. 1804/2023) o di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs.
n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo ed in via riconvenzionale Voglia condannare Parte_1 al pagamento in favore di della somma di Euro 1.674,59= a fronte della fattura Controparte_1
n. 025547-VS del 26.06.2023 o comunque al pagamento di quella minore e/o diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria, in ogni caso sempre oltre interessi come da D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria si spese funzioni e onorari. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art.171-ter c.p.c. n.2 e n.3 anche in punto di opposizione alle richieste istruttorie avversarie. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni e conclusioni nuove di controparte Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche della mediazione delegata n.193/2024 cui la controparte, sebbene invitata, non ha aderito». pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 14.529,98 oltre interessi ex d.lgs 231/2002 dalla scadenza indicata nelle fatture, spese della procedura liquidate in € 567,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, a allegato e dedotto: Controparte_1
- dio aver, per conto e su incarico della , curato varie spedizioni di merce Parte_1 dalla Cina all'Italia, nello specifico importazioni di dispositivi medici diagnostici in vitro e reagenti per la ricerca come evinto dalle bollette doganali e dalle fatture n.012148-VS del
29/03/2023, n.014871-VS del 18/04/2023, n.020708-VS del 25/05/2023, n.016842-VS del
28/04/2023, n.020032-VS del 22/05/2023, n. 017704-VS del 05/05/2023 e n.024713-VS del
20/06/2023, per un totale di € 14.499,98, iva inclusa;
- di aver sostenuto la spesa di € 30,00 per il rilascio dell'estratto notarile autentico;
- che non aveva avuto luogo il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione eccependo, pregiudizialmente, l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Prato e chiedendo, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
A fondamento dell'opposizione, a dedotto ed eccepito: Parte_1
- che non poteva ritenersi, in difetto di documentazione contrattuale da parte di
[...]
che l'obbligazione fosse sorta in Prato, né che questa fosse liquida, e dovesse CP_1 quindi adempiersi al domicilio del creditore, dovendosi, invece, ritenere che competente fosse il
Tribunale di Como, nel cui circondario aveva sede l'opponente o, in subordine, il Tribunale di
Busto Arsizio, ove ha sede l'aeroporto di Milano Malpensa;
- che il credito doveva ritenersi illiquido, non essendo stata offerta alcuna prova « dell'effettiva esistenza ed ammontare del credito vantato, né un ordine proveniente da né Parte_1 una convenzione tra le parti relativa alla quantificazione delle pretese spettanze dello spedizioniere»;
- che le pretese della controparte erano infondato, non avendo la pretesa creditrice fornito elementi da cui desumere l'esecuzione delle prestazioni, né l'indicazione delle merci oggetto del contratto di spedizione.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta formulando domanda Controparte_1 riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.674,59 portato dalla fattura 025547-VS del
26.06.2023 (nelle more scaduta) che ha esposto:
- che, ricevuti gli incarichi, erano stati formulati preventivi, la cui quotazione era stata confermata da , onde il credito era liquido e sussisteva la competenza del giudice adito, anche in Pt_1 ragione del luogo di stipula del contratto, da individuarsi nella sede di Controparte_1 ove era stata ricevuta l'accettazione dei preventivi;
pagina 3 di 8 - che la merce era stata consegnata alla , che non aveva fatto osservazioni;
Pt_1
- che aveva inviato l'8.6.23 una ricevuta di bonifico di € 5.076,99 «per il pagamento Pt_1 delle seguenti fatture n. Fatt. 14871 del 18/4 acconto di euro 3.145,14=, Fatt. 16842 del 28/4 acconto di Euro 1.551,44= e fatt 12148 del 29/3 saldo di Euro 380,41», bonifico, tuttavia, non ricevuto dall'opposta, indicando, nella medesima mail, che «il saldo rimanente della fatture
[sarebbe stato] saldato a fine mese»;
- le somme richieste con il decreto ingiuntivo sono fondate su fatture regolarmente registrate come attestato dall'estratto notarile ed avvalorate da produzione documentale certa e specifica che dimostrano la sussistenza e l'effettività del credito vantato
L'opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale.
Rilevata d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale e scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente, convenuta in riconvenzionale, ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto «secondo la più recente Giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cassaz. civ. III sez., ord. n. 32933/2023), il convenuto opposto può proporre una domanda nuova diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi,
a contrario, escludere che tale proposizione sia consentita quando la domanda riconvenzionale, che nel nostro caso è di pagamento di una fattura e quindi di adempimento, sia uguale a quella già posta a fondamento del ricorso monitorio», eccependone, altresì, l'improcedibilità per difetto del tentativo di negoziazione assistita.
Concessa la provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è stato svolto un tentativo di mediazione demandata dal giudice, cui l'opponente non ha partecipato.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, all'udienza del 26 novembre 2024, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, in quanto infondata.
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 1326, co. 1, c.c. «il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte», conoscenza che si presume, ex art. 1335 c.c. «nel momento in cui [l'accettazione giunge] all'indirizzo del destinatario», salva la prova dell'impossibilità incolpevole di averne notizia. Il luogo ove il proponente riceve cognizione dell'accettazione è, dunque, il luogo in cui è concluso il contratto. Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto le comunicazioni via email che afferma trasmesse dall'opponente (circostanza non contestata), che recano l'accettazione delle quotazioni per le spedizioni richieste (doc. 10, 15, 20, 24, 29 fasc. CP_1 pagina 4 di 8 & PITIGLIANI): il contratto risulta, pertanto, concluso presso la sede di e, Controparte_1 essendo questo il luogo dove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, avente ad oggetto il pagamento del prezzo, competente è, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il Tribunale di Prato.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere disattesa.
2.1. Merita, invero, segnalare, che l'opponente mai ha specificamente contestato l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'opposta, essendosi limitata, in sede di opposizione, ad eccepire il difetto di prova
— il che non è certamente equivalente alla specifica contestazione dell'allegazione, che, ove difetti, rileva ai sensi dell'art. 115 c.p.c. — e non essendosi poi adeguatamente confrontata né con le ulteriori allegazioni svolta in comparsa di costituzione, non specificamente contestate, né con la produzione dei preventivi accettati, con pattuizione dei corrispettivi, della documentazione doganale, né ancora delle ricevute di consegna della merce, che risultano sottoscritte senza alcuna riserva, né, infine, della comunicazione dell'8 giugno 2023, proveniente da (doc. 8 fasc. Pt_1 Controparte_1 con cui si «invi[a] in allegato il bonifico di euro 5.076,99 […] fatto con data 13/6 perché in tale data dobbiamo ricevere un nostro incasso, mentre il saldo rimanente delle fatture verrà saldato a fine mese», con promessa di pagamento la cui genuinità l'opponente non ha contestato.
2.2. D'altra parte, non ha neppure eccepito fatti impeditivi, modificativi o Parte_1 estintivi della pretesa, né con riferimento ad un qualche inadempimento della controparte, né dando la prova del fatto estintivo (parziale) rappresentato dal pagamento di € 5.076,99, come visto semplicemente ordinato l'8.6.23, la cui prova, ex art. 2697 c.c., difformemente da quanto sostenuto dall'opponente, incombeva sulla stessa, risultando agli atti come visto, unicamente l'inserimento, in data 8.6.23 di un ordine di bonifico da eseguirsi il 13.6.23, ma non la produzione della contabile di bonifico.
2.3. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, non risultando la contestazione delle prestazione, né avendo l'opponente inteso confutare le prove offerte dell'opposta, l'opposizione deve essere rigettata, dal che consegue, ex art. 653 c.p.c., la definitiva esecutorietà del provvedimento monitorio.
3. costituendosi in giudizio, e introducendo domanda riconvenzionale, ha Controparte_1 chiesto altresì il pagamento dell'ulteriore somma di € 1.674,58 in relazione alle prestazione di cui alla fattura n. 025547-VS del 26.06.2023, non oggetto del procedimento monitorio. La domanda è fondata, e deve pertanto essere accolta.
3.1. Anche su sollecitazione del giudice, le parti hanno dedotto in merito all'ammissibilità di una siffatta domanda riconvenzionale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e l'opponente ne ha eccepito l'inammissibilità. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la domanda risulti ammissibile.
Tale domanda, come correttamente prospettato da parte opponente, non può ritenersi “nuova”, ma non può condividersi l'assunto della medesima parte che, conseguentemente, essa sarebbe inammissibile, perché, secondo il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora pagina 5 di 8 tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023). A ben vedere, la circostanza che il giudice di legittimità abbia ritenuto ammissibile una domanda nuova, non può intendersi come escludente la facoltà delle parti di modificare le proprie domande, senza introduttore domande nuove, entro il primo termine per memorie integrative, secondo le ordinarie regole processuali. La Corte, in altri, ammettendo un plus, non ha inteso escludere il minus rappresentato dalla semplice modificazione della domanda (cfr. al riguardo Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024).
Siffatta ipotesi ricorre nel caso di specie, inscrivendosi la domanda riconvenzionale nella medesima vicenda sostanziale, e chiedendosi la condanna al pagamento di somme che, in quanto non esigibili al momento della richiesta del decreto ingiuntivo, non avrebbero potuto farne oggetto.
3.2. Né può ritenersi l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, come eccepito dall'opponente nella prima memorie integrativa, risultando condivisibile l'insegnamento del massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, pur affermato con riferimento all'esperimento del tentativo di mediazione, ma applicabile al caso di specie per identità di ratio, che siffatta condizione di procedibilità, finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali (cfr. Cass. civ. Sez. U - , Sentenza n.
3452 del 07/02/2024).
3.3. Nel merito la domanda riconvenzionale è fondata, dovendosi richiamare le considerazioni sopra svolte con riferimento all'opposizione, non avendo l'opponente contestato il credito, né avendo eccepito fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Sulla somma di € 1.674,59, trattandosi di transazione commerciale, sono dovuti gli interessi ex d.lgs.
231/02 dalla scadenza del pagamento indicata nella fattura (26 giugno 2023) al saldo, come da domanda.
4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono porsi a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e dei valori minimi della fase istruttoria e decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie istruttorie, e della decisione a seguito di discussione orale.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione, liquidate sulla base dei medesimi criteri per la sola fase di attivazione, non avendo l'opponente aderito, non potendosi accordare il rimborso delle spese indicate dall'opposta in nota spese in quanto non documentate.
5. Ritiene il Tribunale che la condotta processuale dell'opponente rilevi ai fini dell'art. 96 c.p.c. Al
pagina 6 di 8 riguardo deve rammentarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere
a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione»
(Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022). Nel caso di specie, le difese della parte opponente — che si è limitata a contestare il difetto di prova, nonostante avesse promesso il pagamento ed addirittura trasmesso una richiesta di bonifico, che non ha dato prova essere stato effettivamente effettuato — così come la mancata partecipazione al giudizio, dopo la prima udienza, denunciano la pretestuosità dell'opposizione.
Ne consegue la condanna dell'opponente al pagamento, per un verso, in favore della controparte, di una somma che, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., può equitativamente determinarsi in misura pari al compenso professionale liquidato per il giudizio, e, per altro verso, in favore della delle ammende, CP_2 ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.500,00 tenuto conto del dispendio di risorse
(notoriamente scarse) dello Stato impiegate per la trattazione di una causa la cui introduzione rappresenta un abuso del processo, vale a dire la deviazione di quello dallo scopo caratteristico di sede dell'accertamento dei diritti, per il perseguimento di fini ulteriori.
6. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p)
d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone,, tra l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2) e «nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione» (comma 3).
Sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione — non discrezionale, a tenore dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010 — alla parte opponente della sanzione pecuniaria sopra indicata in quanto, per un verso, l'esperimento del tentativo di mediazione, in quanto demandato dal giudice, costituiva condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 quater, co. 2, d.lgs. 28/2010 e, per altro verso, dal verbale del procedimento di mediazione, prodotto dall'opposta con nota del 26.9.24, risulta la mancata partecipazione dell'opponente al primo incontro, che la parte, non comparsa alle successive udienze, non ha in alcun modo giustificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
pagina 7 di 8 definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 922/23, pronunciato il 21 agosto 2023;
- condanna l pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 1.674,59 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 26 giugno 2023 al saldo;
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano, in € 3.387,00 compensi di avvocato per il giudizio di merito, in € 441,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 3.387,00 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
- condanna l pagamento in favore della cassa delle ammende, ai sensi Parte_1 dell'art. 96, co. 4, c.p.c., della somma di € 1.500,00;
- condanna al pagamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi Parte_1 dell'art. 12 bis, co. 2, d.lgs. 28/2010, della somma di € 237,00.
Così deciso in Prato il giorno 13 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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