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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4837/2021 R.G. promossa da:
, (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli AVV.TI BORRELLO ANTONIA e CodiceFiscale_2
GIULIA LICITRA
contro rappresentato e difeso dagli AVV.TI ZANNI VALENTINA Controparte_1 P.IVA_1
e VITTORIO COLOMBA
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31/03/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n° 2007/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 5
agosto 2021 i Sigg.ri e hanno citato in giudizio per sentir dichiarare Pt_1 Parte_2 Controparte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n° 1272/2021 per l'insussistenza del credito azionato attesa la mancata titolarità del credito di cui al contratto di finanziamento concesso nel 2008 ai sigg.ri Pt_1
e da parte di Neos Finance. Si costituiva la deducendo che gli opponenti Parte_2 Controparte_1
hanno concluso con la società Neos Finance S.p.A. – a far data dall'aprile 2013, integrata in Intesa Sanpaolo
Personal Finance S.p.A., società di riferimento delle filiali del per l'erogazione di Controparte_2
prestiti personali e cessioni del quinto per il tramite dell'intermediario FidiLine S.p.A., il contratto di finanziamento oggetto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs. 385/1993 in favore di NPL Management S.p.A.; in data 10/12/2014, CP_3
successivamente denominata a seguito di fusione per incorporazione di in Controparte_4 CP_5
oggi ha acquistato da NPL Management S.p.A. le ragioni di credito CP_3 Controparte_1
vantate dalla stessa in relazione alla predetta operazione intercorsa con Intesa San Paolo Personal Finance
S.p.A., tra le quali anche quella della sig.ra e del sig. . Pt_1 Parte_2
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, preliminarmente si deve rilevare che l'opposizione da parte del non è fondata e non ha motivo Parte_2
di esistere, poiché a lui non era mai stato notificato alcun decreto ingiuntivo, invero, l'ingiunzione si rivolgeva unicamente alla e non anche al . Pt_1 Parte_2
Inoltre, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della opposta è infondata, poiché il Controparte_1
contratto di cessione è stato regolarmente prodotto. Veniva prodotto anche l'estratto dell'elenco A allegato alla cessione, redatto su carta intestata della cessionaria e siglato in calce dalla cedente, recante il nominativo ed il credito vantato nei confronti della sig.ra con efficacia dall'01/03/2015, la società a Pt_1 CP_3
seguito di atto di fusione per incorporazione di variava la propria denominazione sociale in CP_5 [...]
che, a far data dal 22/06/2017, modificava la denominazione sociale in CP_4 Controparte_1
pagina 2 di 4 Il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo,
unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (ex multis Cass. n. 21277/2019;
Cass. n. 4713/2019; Cass. n. 12616/2017).
La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c. costituisce un atto a forma libera che, come tale,
può concentrarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può
essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione di giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio
(Corte di Cassazione, sentenza n. 1684/2012, Tribunale di Catania, 18/08/2023 n. 3487).
La più recente Cassazione, sul punto, ribadisce che: “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264
c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.” (Cass. civ. n. 12734/2021). In ossequio al richiamato principio della libertà delle forme, le intervenute successioni nel credito sono infatti divenute opponibili alla sig.ra in occasione della notifica alla medesima del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa. Pt_1
La mediazione e segnatamente il verbale negativo è stato regolarmente prodotto in atti per cui è da rigettare l'eccezione di improcedibilità.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo
P.Q.M
pagina 3 di 4 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della spese che Controparte_1
liquida in complessivi Euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed i.v.a.,
come per legge.
Siracusa, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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