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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/08/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26544/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Teppati David, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 636 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 25/9/2002 e il 12/10/2005. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.02.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, sita in Torino corso Montecucco 76, ed i relativi box siti in via Castellino Onorato 15, di proprietà del sig. , Parte_1 continueranno ad essere assegnati temporaneamente della signora quale residenza per le Pt_2 figlie e , non ancora economicamente autosufficienti, con gli arredi ivi Persona_2 Per_1 contenuti, fino a quando entrambe le figlie non avranno trovato una stabile occupazione ovvero un'autonomia patrimoniale propria. Durante tale periodo il sig. si accollerà l'intero Pt_1 ammontare delle spese condominiali e le eventuali tasse relative all'immobile, mentre le utenze saranno a carico della sig.ra Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale Pt_2 Pt_1 prelevando i propri effetti personali ancor prima del deposito della domanda di separazione congiunta.
2. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, entro il giorno 10 di ogni mese (e per dodici mensilità), la somma di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascuna figlia), fino a quando le figlie non avranno rispettivamente trovato una stabile occupazione ovvero un'autonomia patrimoniale propria. Tali somme sono annualmente indicizzabili secondo indici ISTAT;
3. DISPONE che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, riferibili alle figlie siano suddivise al 50% tra le parti e disciplinate secondo il Protocollo d'intesa del 15/03/2016 in uso pagina 2 di 3 presso il Tribunale di Torino;
4. DISPONE che il sig. versi a favore della sig.ra che si fa parte diligente nel Pt_1 Pt_2 procurarsi un'occupazione lavorativa, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese (e per dodici mensilità), la somma di € 800,00, e ciò solo nei periodi di disoccupazione della stessa sig.ra e previa presentazione da parte Pt_2 della sig.ra della documentazione comprovante lo stato di disoccupazione. Tale somma è Pt_2 annualmente indicizzabile secondo indici ISTAT;
5. DÀ ATTO che le parti concordano che, oltre alla predetta somma il sig. si farà carico Pt_1 del costo necessario, sino alla concorrenza di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00), onde permettere alla sig.ra l'adesione ad un fondo pensionistico;
Pt_2
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'importo relativo al mantenimento della moglie di cui al punto 4 del ricorso, così come integrato dalla somma una tantum di cui all'art.5, è stato concordemente determinato dalle parti e ritenuto dalle stesse congruo in commisurazione del reddito del sig. nell'ultimo decennio;
Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26544/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Teppati David, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 636 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 25/9/2002 e il 12/10/2005. Per_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 09.02.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile
[...] Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DÀ ATTO che le parti concordano che la casa coniugale, sita in Torino corso Montecucco 76, ed i relativi box siti in via Castellino Onorato 15, di proprietà del sig. , Parte_1 continueranno ad essere assegnati temporaneamente della signora quale residenza per le Pt_2 figlie e , non ancora economicamente autosufficienti, con gli arredi ivi Persona_2 Per_1 contenuti, fino a quando entrambe le figlie non avranno trovato una stabile occupazione ovvero un'autonomia patrimoniale propria. Durante tale periodo il sig. si accollerà l'intero Pt_1 ammontare delle spese condominiali e le eventuali tasse relative all'immobile, mentre le utenze saranno a carico della sig.ra Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale Pt_2 Pt_1 prelevando i propri effetti personali ancor prima del deposito della domanda di separazione congiunta.
2. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le figlie, entro il giorno 10 di ogni mese (e per dodici mensilità), la somma di Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascuna figlia), fino a quando le figlie non avranno rispettivamente trovato una stabile occupazione ovvero un'autonomia patrimoniale propria. Tali somme sono annualmente indicizzabili secondo indici ISTAT;
3. DISPONE che le spese straordinarie, ivi comprese quelle sanitarie, riferibili alle figlie siano suddivise al 50% tra le parti e disciplinate secondo il Protocollo d'intesa del 15/03/2016 in uso pagina 2 di 3 presso il Tribunale di Torino;
4. DISPONE che il sig. versi a favore della sig.ra che si fa parte diligente nel Pt_1 Pt_2 procurarsi un'occupazione lavorativa, a decorrere dal deposito del presente ricorso, a titolo di mantenimento, entro il giorno 10 di ogni mese (e per dodici mensilità), la somma di € 800,00, e ciò solo nei periodi di disoccupazione della stessa sig.ra e previa presentazione da parte Pt_2 della sig.ra della documentazione comprovante lo stato di disoccupazione. Tale somma è Pt_2 annualmente indicizzabile secondo indici ISTAT;
5. DÀ ATTO che le parti concordano che, oltre alla predetta somma il sig. si farà carico Pt_1 del costo necessario, sino alla concorrenza di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00), onde permettere alla sig.ra l'adesione ad un fondo pensionistico;
Pt_2
6. DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'importo relativo al mantenimento della moglie di cui al punto 4 del ricorso, così come integrato dalla somma una tantum di cui all'art.5, è stato concordemente determinato dalle parti e ritenuto dalle stesse congruo in commisurazione del reddito del sig. nell'ultimo decennio;
Pt_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3