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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona dei SI.ri magistrati: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di conSIlio e sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1074/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Lupinacci ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Brescia, viale Venezia n. 170 (BS); attori nei confronti di
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_4 C.F._4
atti, dagli avv.ti Giuliana Mariotti e Maurizio Barbieri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Aulla, via Della Resistenza n. 40 (MS); convenuta e
(c.f. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._5
giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuliana Mariotti e Maurizio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Aulla, via Della Resistenza n. 40 (MS); convenuto pagina 1 di 31 Oggetto: divisione ereditaria.
Conclusioni: per “Voglia l'Ill.mo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale adito, ogni contrariai stanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: verificate le circostanze di cui in narrativa, accertare la natura di donazioni dirette ex art. 769
c.c. rispetto a tutte le donazioni in denaro fatte in vita dalla RA in favore della Persona_1
RA e del SInor dichiarare la nullità di predette donazioni Parte_4 Controparte_1
dell'importo complessivo di € 468.584,88 per mancanza del requisito di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto: - dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità, da collezionarsi prima della divisione per la somma illegittimamente percepita dalla RA , così come ritenuta di Parte_4
giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare il SInor CP_1
alla restituzione delle somme dallo stesso illegittimamente percepite, così come ritenuta di
[...]
giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- all'esito disporre la divisione ereditaria con condanna della RA a corrispondere agli odierni attori la somma Parte_4
complessivamente accertata e corrispondente alla quota dovuta al coerede SInor Controparte_2
In via ulteriormente principale: -verificate le circostanze di cui in narrativa, accertare
[...]
l'illegittimità delle operazioni bancarie eseguite sui conti corrente della RA nel Persona_1
periodo compreso tra il 2007 ed il 2017 in favore della RA e del SInor Parte_4 CP_1
dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità e, per l'effetto, condannare la
[...]
RA ed il SInor alla restituzione della somma di € Parte_4 Controparte_1
468.584,88, secondo la quota a ciascuno imputabile, così come ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto illegittimamente sottratte all'asse ereditario;
- all'esito disporre la divisione ereditaria con condanna della RA a corrispondere agli Parte_4
odierni attori la somma complessivamente accertata e corrispondente alla quota dovuta al coerede SInor
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Controparte_2
giudicante non volesse accogliere le domande così come formulate dagli odierni attori in via principale, accertate e verificatele circostanze di cui in narrativa, procedere con la riunione fittizia della massa ereditario della de cuius dichiarare l'avvenuta lesione della quota di legittima Persona_1
spettante al SInor ordinare la reintegrazione dei suoi eredi legittimi nella Controparte_2
pagina 2 di 31 quota di legittima ad esso spettante mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni a causa donativa e del relictum che eccedono la quota disponibile e, per l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria della RA , per la quota ritenuta di giustizia ed Parte_4
assegnare in favore agli odierni attori la quota dei beni ereditari ad essi spettanti;
E fermo, il diritto di parte attrice di ottenere, anche dal SInor la restituzione delle somme percepite. In Controparte_1
ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di MASSA adito, ogni contraria istanza ed Parte_4
eccezione disattesa, così giudicare:
1- in via principale, nel merito: per le circostanze e le motivazioni di cui in narrativa, respingere le domande tutte formulate dai SInori Parte_1
e nella loro qualità di eredi legittimi del SInor Parte_2 Parte_3
poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
2- in Controparte_2
via riconvenzionale, nel merito: a)-accertare e dichiarare simulati e pertanto inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 cod. civ. l'atto di costituzione di società in nome collettivo stipulato tra i SInori e Persona_1 CP_2 Parte_5 [...]
in data 04 gennaio 1985, a rogito del Notaio con studio in Castelleone Parte_1 Persona_2
(CR), n. rep. 20916; l'atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori
e Persona_1 CP_2 Parte_5 Parte_1
in data 20 novembre 1985, a rogito del Notaio con studio in Castelleone (CR), n.
[...] Persona_2
rep. 22250 e l'atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori
e Persona_1 CP_2 Parte_5 Parte_1
in data 10 gennaio 1986, a rogito del Notaio con studio in Castelleone (CR), n.
[...] Persona_2
rep. 22699 in quanto dissimulanti una donazione dell'impresa individuale di Persona_1
e, comunque, delle quote di proprietà di della società “da
[...] Persona_1 Pt_5
di con sede legale in SI (CR), Via Barbò, 7 da parte di Controparte_3
quest'ultima nei confronti del figlio b)-accertare e dichiarare simulato e Controparte_2
pertanto inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 cod. civ. l'atto di compravendita con riserva di usufrutto stipulato in data 15 maggio 1987 tra i SInori e Parte_5
e il figlio a rogito del Notaio di Persona_1 Controparte_2 Per_3
pagina 3 di 31 SI (CR) n. rep. 13414/70934, in quanto dissimulante una donazione della porzione di fabbricato costituita da negozio con annessa autorimessa sito in SI (CR), via Barbò, 7-9 ed individuabile al NCEU di detto Comune al Foglio 18, mapp.li 923 sub.1 e 421 sub.1, da parte di quest'ultima nei confronti del figlio c)-accertare e dichiarare la natura Controparte_2
di donazioni dirette ex art. 769 cod. civ. rispetto a tutte le donazioni in denaro fatte in vita dalla RA in favore del figlio e, dichiaratane la Persona_1 Controparte_2
nullità per mancanza di requisito di forma ex art.782 cod. civ., accertare e dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità della de cuius, da collazionarsi prima della divisione per la somma illegittimamente percepita dal SInor così come verificata a seguito Controparte_2
dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e per gli effetti, in tesi, disporre all'esito, previa ulteriore collazione delle donazioni tutte ricevute in vita dal fratello anche attraverso atti negoziali simulati o Controparte_2
negozi misti con donazione, la divisione del patrimonio ereditario relitto della de cuius con condanna degli odierni attori, nella loro qualità di eredi legittimi del SInor alla Controparte_2
corresponsione alla RA della somma accertata come dovuta e corrispondente alla Parte_4
quota alla stessa spettantele, ai sensi dell'art.566 cod. civ. in qualità di erede legittima della madre in subordine, previa riunione fittizia del relictum al donatum e Persona_1
ricostituzione della massa ereditaria della de cuius dichiarare l'avvenuta Persona_1
lesione della quota di legittima spettante alla RA ordinando la reintegrazione Parte_4
della stessa nella quota di legittima spettantele mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni a causa donativa e del relictum che eccedano la quota disponibile e, conseguentemente, la riduzione della quota di eredità spettante al SInor e, quindi, ai suoi eredi legittimi, per Controparte_2
la quota ritenuta di giustizia. Assegnare in favore della RA la quota dei beni Parte_4
ereditari ad essa spettante. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”; per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di MASSA adito, ogni contraria Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1-in via principale, nel merito: per le circostanze e le motivazioni di cui in narrativa, respingere le domande tutte formulate dai SInori Parte_1
e nella loro qualità di eredi legittimi del SInor
[...] Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 31 poiché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
In Controparte_2
ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i SI.ri Parte_1 Pt_2
e rispettivamente moglie e figli di
[...] Parte_3 Controparte_2
deceduto in data 03.11.2018, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale adito la sorella di quest'ultimo e il di lei marito Parte_4 Controparte_1
rappresentando che: i) e erano divenuti eredi universali della Pt_4 CP_2
madre deceduta in data 06.07.2017; ii) in seguito all'apertura della Persona_1
successione, la SI.ra aveva riconosciuto in favore del fratello Parte_4 CP_2
la somma di € 23.500,00, riferendo che fosse la sola presente sul c/c n.
[...]
000002098610 intestato alla madre acceso presso Crédit Agricole;
iii) il SI. CP_2
dubitando che sui conti della madre fosse presente solo tale cifra, aveva
[...]
domandato ai vari istituti di credito interessati la documentazione bancaria facente capo al;
iv) sulla scorta di tale documentazione, il commercialista e revisore Persona_1
contabile dott. aveva accertato, mediante perizia contabile, che le uscite Persona_4
sospette dai conti correnti intestati alla SI.ra , in favore della SI.ra Persona_1 Pt_4
e del marito , erano pari ad € 468.584,88 derivanti da prelievi in
[...] Controparte_1
contanti o allo sportello, emissione di assegni, bonifici e giroconti;
iv) la SI.ra aveva disposto delle proprie sostanze in favore dei figli con gli atti di Persona_1
donazione a firma del Notaio del 27.12.2002 n. rep. 8317, del Persona_5
16.12.2003 n. rep. 8935, del 16.12.2003 n. rep. 8936; v) le uscite di denaro dai conti correnti della SI.ra in favore dei SI.ri e , Persona_1 Parte_4 Controparte_1
se poste in essere direttamente dalla stessa, erano inquadrabili come plurime donazioni dirette stante lo spirito di liberalità; vi) d'altra parte, era plausibile che i giroconti, i prelievi e i bonifici effettuati dal gennaio al luglio 2017, viste le condizioni di salute della SI.ra deceduta a 91 anni, fossero stati effettuati direttamente dai coniugi Persona_1
all'insaputa dell'intestataria dei conti, di guisa che le operazioni erano Persona_6
pagina 5 di 31 da ritenersi illegittime;
vii) ad ogni modo, la condotta posta in essere dalla SI.ra e, successivamente, dai SI.ri e aveva leso la quota di Persona_1 Parte_4 CP_1
legittima spettante al SI. CP_2
Pertanto, gli attori domandavano al Tribunale adito di volere: “In via principale e nel merito: verificate le circostanze di cui in narrativa, accertare la natura di donazioni dirette ex art. 769
c.c. rispetto a tutte le donazioni in denaro fatte in vita dalla RA in favore della Persona_1
RA e del SInor dichiarare la nullità di predette donazioni Parte_4 Controparte_1
dell'importo complessivo di € 468.584,88 per mancanza del requisito di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto: - dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità, da collezionarsi prima della divisione per la somma illegittimamente percepita dalla RA , così come ritenuta di Parte_4
giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare il SInor CP_1
alla restituzione delle somme dallo stesso illegittimamente percepite, così come ritenuta di
[...]
giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- all'esito disporre la divisione ereditaria con condanna della RA a corrispondere agli odierni attori la somma Parte_4
complessivamente accertata e corrispondente alla quota dovuta al coerede SInor Controparte_2
In via ulteriormente principale: - verificate le circostanze di cui in narrativa, accertare
[...]
l'illegittimità delle operazioni bancarie eseguite sui conti corrente della RA nel Persona_1
periodo compreso tra il 2007 ed il 2017 in favore della RA e del SInor Parte_4 CP_1
dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità e, per l'effetto, condannare la
[...]
RA ed il SInor alla restituzione della somma di € Parte_4 Controparte_1
468.584,88, secondo la quota a ciascuno imputabile, così come ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto illegittimamente sottratte all'asse ereditario;
- all'esito disporre la divisione ereditaria con condanna della RA a corrispondere agli Parte_4
odierni attori la somma complessivamente accertata e corrispondente alla quota dovuta al coerede SInor
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Controparte_2
giudicante non volesse accogliere le domande così come formulate dagli odierni attori in via principale, accertate e verificate le circostanze di cui in narrativa, procedere con la riunione fittizia della massa ereditario della de cuius dichiarare l'avvenuta lesione della quota di legittima Persona_1
pagina 6 di 31 spettante al SInor ordinare la reintegrazione dei suoi eredi legittimi nella Controparte_2
quota di legittima ad esso spettante mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni a causa donativa e del relictum che eccedono la quota disponibile e, per l'effetto, ordinare la riduzione proporzionale della quota ereditaria della RA , per la quota ritenuta di giustizia ed Parte_4
assegnare in favore agli odierni attori la quota dei beni ereditari ad essi spettanti;
E fermo, il diritto di parte attrice di ottenere, anche dal SInor la restituzione delle somme percepite. In Controparte_1
ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
2. In data 7.09.2021, si costituiva in giudizio la SI.ra contestando sia la Parte_4
ricostruzione fattuale operata dagli attori che la relazione peritale di parte redatta dal dott. e formulando domanda riconvenzionale. In particolare, la Persona_4
convenuta rappresentava che: i) la SI.ra era stata accolta dalla figlia Persona_1
presso l'abitazione sita in Castegnato, via Galilei n. 23, dopo un diverbio avuto col Pt_4
figlio sorto per motivi economici e sfociato nell'aggressione fisica di CP_2
quest'ultimo nei confronti della madre;
ii) la SI.ra era in ottima salute fino Persona_1
a poche settimane prima del decesso avvenuto in data 6.07.2017; iii) molte delle movimentazioni sui conti correnti intestati alla madre, descritte dagli attori come sospette, si erano verificate dal 2007 al 2012, periodo in cui la SI.ra aveva Persona_1
abitato presso la casa del figlio sita in SI e quest'ultimo era delegato ad CP_2
operare sugli stessi;
iv) la relazione peritale del dott. aveva erroneamente Per_4
considerato sia le movimentazioni fisiologiche, come il ritiro di somme di denaro di modica entità, sia i giroconti effettuati dalla SI.ra tra i propri conti correnti Persona_1
bancari; v) nessuna somma di denaro era mai stata sottratta dall'asse ereditario dalla SI.ra e dal di lei marito, poiché quanto ricevuto aveva costituito oggetto Parte_4
di donazioni legittime disposte dalla madre nei confronti della figlia;
vi) nel 1985, mediante atto notarile, la SI.ra aveva costituito con il figlio il Persona_1 CP_2
marito , la nuora la società Pt_5 Parte_1 Parte_6
vii) per coprire la quota di lire 91.000,00 di capitale sociale spettante alla
[...]
SI.ra , la stessa aveva conferito nella nuova società la ditta individuale Persona_1
pagina 7 di 31 facente capo alla stessa già corrente in SI e avente ad oggetto il commercio di maglieria;
viii) tale operazione aveva simulato una donazione effettuata nei confronti del figlio a discapito della quota di legittima spettante alla SI.ra CP_2 Parte_4
viii) e difatti, successivamente nello stesso anno 1985, mediante atto del Notaio rep. 22250 del 20.11.1985, la SI.ra aveva ceduto al figlio Persona_2 Persona_1
parte della sua quota di partecipazione alla s.n.c. pari a lire 25.000,00 e, con atto CP_2
rep. 22699 del 10.01.1986, aveva ceduto la restante parte pari a lire 65.000,00 ai coniugi ix) parimenti, la compravendita del diritto di nuda proprietà sul Persona_7
fabbricato sito in SI via Barbò n. 7-9, presso cui veniva svolta l'attività societaria, aveva simulato una donazione in favore del figlio x) pertanto, in vita, la SI.ra CP_2
aveva beneficiato il figlio di donazioni indirette per il valore Persona_1 CP_2
complessivo (all'epoca in cui le stesse erano state effettuate) di oltre € 286.860,00, costituite dalla cessione delle predette quote societarie e dalla vendita del fondo commerciale e dell'autorimessa; x) d'altra parte, aveva beneficiato di CP_2
donazioni dirette disposte dalla SI.ra per un importo complessivo di € Persona_1
389.500,00.
Pertanto, la SI.ra rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_4
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
1-in via principale, nel merito: per le circostanze e le motivazioni di cui in narrativa, respingere le domande tutte formulate dai SInori e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi legittimi del SInor poiché infondate in fatto ed in diritto e, Controparte_2
comunque, non provate;
2- in via riconvenzionale, nel merito: a)-accertare e dichiarare simulati e pertanto inefficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 cod. civ. l'atto di costituzione di società in nome collettivo stipulato tra i SInori Persona_1 CP_2 Pt_5
e in data 04 gennaio 1985, a rogito del Notaio con
[...] Parte_1 Persona_2
studio in Castelleone (CR), n. rep. 20916; l'atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori e Persona_1 CP_2 Parte_5
in data 20 novembre 1985, a rogito del Notaio con studio in Parte_1 Persona_2
pagina 8 di 31 Castelleone (CR), n. rep. 22250 e l'atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori e Persona_1 CP_2 Parte_5 [...]
in data 10 gennaio 1986, a rogito del Notaio con studio in Castelleone Parte_1 Persona_2
(CR), n. rep. 22699 in quanto dissimulanti una donazione dell'impresa individuale di e, comunque, delle quote di proprietà di della Persona_1 Persona_1
società “da con sede legale in SI (CR), Via Barbò, Parte_6 Controparte_3
7 da parte di quest'ultima nei confronti del figlio b)-accertare e Controparte_2
dichiarare simulato e pertanto inefficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 cod. civ. l'atto di compravendita con riserva di usufrutto stipulato in data 15 maggio 1987 tra i SInori Pt_5
e e il figlio a rogito del Notaio
[...] Persona_1 Controparte_2
di SI (CR) n. rep. 13414/70934, in quanto dissimulante una donazione della Per_3
porzione di fabbricato costituita da negozio con annessa autorimessa sito in SI (CR), via Barbò,
7-9 ed individuabile al NCEU di detto Comune al Foglio 18, mapp.li 923 sub.1 e 421 sub.1, da parte di quest'ultima nei confronti del figlio c)-accertare e dichiarare la Controparte_2
natura di donazioni dirette ex art. 769 cod. civ. rispetto a tutte le donazioni in denaro fatte in vita dalla RA in favore del figlio e, Persona_1 Controparte_2
dichiaratane la nullità per mancanza di requisito di forma ex art.782 cod. civ., accertare e dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità della de cuius, da collazionarsi prima della divisione per la somma illegittimamente percepita dal SInor così come verificata Controparte_2
a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e per gli effetti, in tesi, disporre all'esito, previa ulteriore collazione delle donazioni tutte ricevute in vita dal fratello anche attraverso atti Controparte_2
negoziali simulati o negozi misti con donazione, la divisione del patrimonio ereditario relitto della de cuius con condanna degli odierni attori, nella loro qualità di eredi legittimi del SInor
[...]
alla corresponsione alla RA della somma accertata come CP_2 Parte_4
dovuta e corrispondente alla quota alla stessa spettantele, ai sensi dell'art. 566 cod. civ. in qualità di erede legittima della madre in subordine, previa riunione fittizia del relictum Persona_1
al donatum e ricostituzione della massa ereditaria della de cuius dichiarare Persona_1
pagina 9 di 31 l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante alla RA ordinando la Parte_4
reintegrazione della stessa nella quota di legittima spettantele mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni a causa donativa e del relictum che eccedano la quota disponibile e, conseguentemente, la riduzione della quota di eredità spettante al SInor e, quindi, ai suoi Controparte_2
eredi legittimi, per la quota ritenuta di giustizia. Assegnare in favore della RA Parte_4
la quota dei beni ereditari ad essa spettante. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
3. In data 27.09.2021, si costituiva in giudizio il SI. chiedendo il Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate dagli attori nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. Segnatamente, il convenuto, formulando difese in linea con quelle svolte dalla moglie precisava di non Parte_4
essersi mai appropriato di somme di proprietà della SI.ra , se non con il Persona_1
consenso di quest'ultima e per far fronte alle sue necessità, ed evidenziava che la presenza del proprio nome nelle movimentazioni bancarie era riconducibile alla cointestazione del conto corrente con la moglie.
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
5. Con ordinanza del 20.03.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, rimetteva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. La nullità delle donazioni avanti ad oggetto beni mobili.
Nell'agire in rappresentazione di , quale erede di Controparte_2 [...]
gli attori hanno richiesto, in via principale, al Tribunale di “accertare la natura Persona_1
di donazioni dirette ex art. 769 c.c. rispetto a tutte le donazioni in denaro fatte in vita dalla RA in favore della RA e del SInor dichiarare la Persona_1 Parte_4 Controparte_1
nullità di predette donazioni dell'importo complessivo di € 468.584,88 per mancanza del requisito di forma ex art. 782 c.c. e, per l'effetto: - dichiarare la conseguente sussistenza di un credito dell'eredità,
pagina 10 di 31 da collezionarsi prima della divisione per la somma illegittimamente percepita dalla RA Pt_4
, così come ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-
[...]
condannare il SInor alla restituzione delle somme dallo stesso illegittimamente Controparte_1
percepite, così come ritenuta di giustizia all'esito della causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
In ordine alla nullità in rilievo la Cassazione ha chiarito che “ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, l'art. 783 c.c. non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione la cui ricorrenza, involgendo un giudizio di fatto ed imponendo il contemperamento di dati analitici, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se non ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante. Ne consegue che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante” (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 3858 del 17/02/2020). In senso conforme, più recentemente è stato ribadito che, “posto che il comma 2 dell'art. 783 cod. civ. stabilisce che la modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, ciò importa che, sulla base della varia potenzialità reddituale di quest'ultimo, può venire meno il carattere della modicità se quelle condizioni siano modeste, come, viceversa, può ricorrere quel carattere se quelle condizioni siano particolarmente prospere. Si tratta, in ogni modo, di indagine rimessa all'apprezzamento del giudice di merito la cui valutazione, involgendo un giudizio di fatto, ed imponendo un contemperamento di dati analitici, è sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 3858 del
2020; Cass. n. 7913 del 2011; Cass. n. 11304 del 1994; Cass. n. 1873 del 1989; Cass. n. 1134 del 1982; Cass. n. 1400 del 980; Cass. n. 967 del 1976)” (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 5488 del 18/02/2022).
Tanto premesso, la SI.ra a seguito della morte del marito, risulta aver Persona_1
vissuto per molti anni nella propria abitazione in SI (CR) via Barbò (località dove all'epoca abitava anche il figlio con la propria famiglia, poi trasferitosi, CP_2
probabilmente dopo la chiusura dell'attività commerciale condotta in loco, ad Annicco
pagina 11 di 31 che dista pochi chilometri da SI). Sennonché, a partire dal mese di maggio del
2012, la SI.ra si è trasferita a casa della figlia in Castegnato Persona_1 Parte_4
(BS), Via Galileo Galilei, 23, soggiornando però nei mesi estivi a Bagnone, dove possedeva una propria abitazione. Tanto, fino al momento del decesso, avvenuto in
Bagnone in data 6/7/2017.
Orbene, all'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico, dott. Persona_8
ha acclarato l'esistenza di ben 3 conti corrente riferibili alla SI.ra : i) il conto Persona_1
corrente n. 28 acceso in data 5/3/2008 presso la filiale del Banco di Brescia in
Castegnato (BS) ed estinto in data 03/02/2017. Delegati ad operare sul conto erano, oltre alla titolare RA , i SInori: dal 05/03/2008 al Persona_1 Parte_4
03/02/2017; dall'11/03/2008 al 6/03/2015; CP_2 Controparte_1
marito della RA dal 05/03/2008 al 3/02/2017; ii) il conto corrente n. Parte_4
8691/58 acceso in data 2/12/1992 e chiuso in data 24/07/2012, intestato unicamente alla RA con autorizzazione ad operare sul conto da parte di Persona_1
entrambi i figli;
iii) conto corrente n. 00247/02098610 in essere presso la filiale di
SI della (già Controparte_4 [...]
acceso nel lontano 1989 ed estinto in data 24/10/2017 Controparte_5
(quindi l'unico conto in essere al momento del decesso). Il conto era intestato unicamente alla RA ma erano autorizzati ad operare anche Persona_1
entrambi i figli, ovvero la figlia sin dall'apertura del conto ed il figlio fin dal Pt_4 CP_2
marzo 1997.
Ciò posto, relativamente al primo dei predetti conti, il CTU ha rilevato che: “nel periodo dal 1/1/2017 alla chiusura del conto in data 2/2/2017, le disponibilità liquide della RA
[...]
in essere presso il conto corrente n. 28 presso UBI Banco di Brescia ed il collegato deposito Persona_1
titoli, vengono pressoché completamente svuotati (salvo quanto diremo per alcuni titoli) mediante le suddette descritte operazioni di “BONIFICO A FAVORE "F" - per e Parte_7
soprattutto mediante le operazioni descritte come bonifico a favore di . Parte_4
pagina 12 di 31 In particolare, a venire in rilievo sono i seguenti bonifici: i) di € 7.000,00 operato in data
5/01/2017 a favore di ii) di € 8.000,00 operato in data 9/01/2017 a Parte_4
favore di iii) di € 9.000,00 operato in data 9/01/2017 a favore di Parte_4 [...]
iv) di € 10.000,00 operato in data 11/01/2017 a favore di v) di € Pt_4 Parte_4
20.000,00 operato in data 13.1.2017; vi) di € 27.000,00 operato in data 17/01/2017 a favore di vii) di € 25.000,00 operato in data 18/01/2017 a favore di Parte_4 [...]
Pt_4
Si tratta di bonifici di importi SInificativi, intervenuti qualche mese prima del decesso della de cuius, avvenuto il luglio seguente, allorquando il residuo patrimonio della SI.ra aveva una consistenza senz'altro più modesta che in passato, tanto per ciò Persona_1
che attiene le disponibilità monetarie (pressoché azzerate negli ultimi mesi di vita) che per quanto riguarda il valore dell'usufrutto relativo ai beni immobili (che, in considerazione della prossimità del decesso, risultava decresciuto).
Tali operazioni, pertanto, avrebbero necessitato la forma dell'atto pubblico. Da qui la loro nullità.
Mentre, per quanto riguarda le operazioni interessanti il conto 29 (identificato anche con “F”) sebbene questo risulti cointestato ad entrambi i coniugi e Pt_4 CP_1
in considerazione degli assunti difensivi della parte convenuta appare verosimile che la beneficiaria delle dazioni fosse la sola SI.ra non anche il coniuge. Pt_4
Al riguardo, il CTU - tenendo in considerazione anche il periodo ante 2012 - ha dato conto di una serie di bonifici di SInificativo importo per complessivi € 79.123,00
Non tutte tali donazioni appaiono nulle per difetto di forma. Ciò può dirsi per quanto riguarda i seguenti bonifici: i) di € 18.063,00 operato in data 13/02/2012; ii) di €
10.000,00 operato in data 9.10.2012. Mentre, per ciò che attiene i bonifici di importo inferiore, tenuto conto sia del dato oggettivo (l'entità) che del dato soggettivo (ovvero, la circostanza che si tratti di bonifici effettuati in tempo non prossimo al decesso, allorquando risultava cospicuo il patrimonio della de cuius) non è ravvisabile la fattispecie della nullità.
pagina 13 di 31 Analoghe considerazioni valgono, infine, circa le ulteriori operazioni di cui si dà conto nell'elaborato peritale. Ivi si legge che: “Le altre operazioni di prelevamento che hanno interessato il conto in commento nel periodo oggetto di analisi, riguardano n. 9 prelevamenti a mezzo bancomat (per un totale di euro 2250), n. 7 pagamenti/prelievi con assegno (per un totale di circa euro
6 Zmediante utilizzo di carta bancomat che, nell'arco dei 49 mesi che costituiscono il periodo di riferimento per l'Analisi A1, sono ammontati a circa euro 45 mila. Allo stato, nulla si può dire circa le operazioni di prelievo allo sportello se non segnalare al Giudicante che il loro complessivo importo, sommato alle operazioni di acquisto/spesa/prelevamento mediante bancomat ed ai prelievi/pagamenti mediante assegno, ammontano a circa euro 120 mila i quali, “spalmati” sui 49 mesi di durata del rapporto analizzato, (Analisi A1), corrispondono ad una spesa media di circa euro 2500 mensili
(utenze escluse il cui pagamento risulta appoggiato altra banca). A solo titolo indicativo il suddetto importo pare grosso modo in linea con la retta da corrispondersi per un ricovero in ASP (casa di riposo)”.
Con riguardo, invece, al conto corrente acceso presso filiale di Controparte_6
Casalmorano n. 8691/58 non vi sono operazioni bancarie comportanti trasferimento di denaro nella sfera patrimoniale dei convenuti, mentre per ciò che attiene i prelevamenti di denaro in contante il CTU ha dato conto che: “si tratta di n. 18 operazioni di prelevamento contanti relativamente alle quali non vi è alcuna ulteriore indicazione utile ai fini degli accertamenti demandatici. L'importo dei prelevamenti effettuati rapportato ai mesi di vigenza del rapporto documentato in atti (quindi il prelievo medio mensile) risulta pari a circa euro 465”. Alcuna nullità appare ravvisabile.
Venendo, infine, al conto corrente n. 00247/02098610 in essere presso la filiale di
SI della di SI (già Controparte_4 [...]
il CTU ha riscontrato una serie di bonifici effettuati in Controparte_5
favore del anche se – come si è visto sopra – l'effettivo destinatario degli CP_7
stessi appare essere la consorte Si tratta di bonifici di importo inferiore ad Parte_4
€ 10.000,00 di guisa che può ritenersi che – a livello oggettivo e soggettivo – assumano scarsa rilevanza nell'ottica che ne occupa, avendo modesta incidenza alla luce dell'entità
pagina 14 di 31 del patrimonio della de cuius (nei termini meglio descritti oltre con riguardo alle operazioni di collazione). Tanto, ad eccezione del bonifico di € 5.200,00 operato in data
28.6.2017, qualche giorno prima del decesso della de cuius, tenuto conto che in tale periodo gli importi presenti sui conti correnti della SI.ra sono stati oggetto Persona_1
di numerose operazioni che hanno assottigliato le residue disponibilità della stessa.
In definitiva, gli importi complessivi in rilievo ammontano ad € 139.263,00.
La sorte del denaro oggetto delle donazioni nulle deve essere regolata in accordo a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “qualora la donazione di danaro fatta in vita dal "de cuius" sia dichiarata nulla, la relativa somma diviene oggetto di un credito dal "de cuius" verso l'erede donatario, alla cui quota la somma stessa deve essere imputata, a norma dell'art. 724, secondo comma, cod. civ.” (cfr. Cass. civ. sez. 2, Sentenza n. 20633 del
30/09/2014).
Proseguendo nella disamina, domanda del medesimo tenore è stava avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta SI.ra con riguardo alle dazioni in denaro Parte_4
di cui avrebbe beneficiato il fratello allorquando in vita. Controparte_2
La domanda merita accoglimento in ordine al bonifico effettuato in 26.6.2017 per un importo pari ad € 23.500,00 in favore di e della moglie con Controparte_2
riguardo al conto corrente n. 00247/02098610 in essere presso la filiale di SI della di SI, tenuto conto che – alla luce dell'entità Controparte_4
dell'importo in rilievo e delle residue disponibilità della de cuius – tale trasferimento patrimoniale avrebbe necessitato la forma dell'atto pubblico.
La simulazione della compravendita di quote societarie.
La SI.ra ha domandato al Tribunale adito di voler accertare e dichiarare Parte_4
simulati: i) l'atto di costituzione di società in nome collettivo stipulato tra i SInori
e Persona_1 CP_2 Parte_5 Parte_1
in data 04 gennaio 1985, a rogito del Notaio con studio in
[...] Persona_2
Castelleone (CR), n. rep. 20916; ii) l'atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori Persona_1 CP_2 Pt_4
pagina 15 di 31 e in data 20 novembre 1985, a rogito del Notaio Pt_5 Parte_1
con studio in Castelleone (CR), n. rep. 22250; iii) l'atto di cessione di Persona_2
quote di società in nome collettivo stipulato tra i SInori Persona_1
e in data 10 gennaio CP_2 Parte_5 Parte_1
1986, a rogito del Notaio con studio in Castelleone (CR), n. rep. 22699 in Persona_2
quanto dissimulanti una donazione dell'impresa individuale di e, Persona_1
comunque, delle quote di proprietà di della società “da Persona_1
con sede legale in SI (CR), Via Barbò, Parte_6 Controparte_3
7 da parte di quest'ultima nei confronti del figlio . Controparte_2
Vale anzitutto evidenziare che l'azione di simulazione non può considerarsi prescritta
(anche a ritenere inammissibile il rilievo d'ufficio della tardività dell'eccezione di prescrizione operata da parte attrice solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c. e non invece nel corso dell'udienza di comparizione) in quanto, in accordo al consolidato orientamento di legittimità, qualora l'azione di simulazione venga esercitata nel contesto di una azione di riduzione (per tutelare la quota del legittimario) il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, e non dal compimento dell'atto simulato (cfr. Cassazione civ. sentenza del 6.3.2018 n. 5159; in senso conforme: Cass. civ. sentenza 31 luglio 2020, n. 16535 e, più recentemente, Cass. civ. sentenza n. 9364 del 2025, secondo cui: “il legittimario o l'erede ab intestato che agisca per la simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede. Nella successione ab intestato, in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettante ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria (art. 553 c.c.). Perciò, la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di pagina 16 di 31 erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa;
né possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c. (Cass. 16535/2020; Cass.
12317/2019)”.
Secondo la Cassazione, quindi, oltre a decorrere la prescrizione dal momento dell'apertura della successione, nel caso in cui – come nella specie – la domanda di accertamento della simulazione venga avanzata contestualmente a quella di riduzione, la natura simulata della compravendita può essere provata anche mediante presunzioni purché gravi precise e concordanti. In tale ottica, appare altresì conferente l'arresto della
Cassazione, secondo cui “qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simulazione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattandosi per l'acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto
(cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014)” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5372 del 2024).
Muovendo da tale dato esegetico, devono richiamarsi le risultanze della consulenza tecnica a firma del dott. Ivi si legge che: “Relativamente al punto in esame, Persona_8
riguardante il valore delle quote di partecipazione nella società “da Parte_8
, che parte convenuta asserisce essere state trasferite dalla de cuius senza il pagamento di alcun
[...]
corrispettivo, l'assoluta mancanza di documentazione relativa alla suddetta società partecipata, ed ancor prima alla ditta individuale che la IG aveva conferito ad inizio anno 1985 nella Persona_1
società medesima, non ha consentito di procedere ad una stima che riguardasse, in primo luogo, il valore di avviamento dichiarato nell'atto di conferimento del 20/11/1985, quindi, in definitiva, stante la pagina 17 di 31 mancanza di contestazioni relative alle altre attività indicate nella situazione patrimoniale allegata all'atto di conferimento suddetto, il valore delle suddette quote di partecipazione all'epoca del conferimento per poi attualizzarne il valore alla data di apertura della successione. Sul punto lo scrivente ha puntualizzato che il maggior valore di stima pari ad euro 220 milioni, attribuito (nella perizia di parte in atti) dal dott. all'avviamento dell'azienda individuale conferita Persona_9
dalla RA (in luogo dei 30 milioni che compaiono nella situazione patrimoniale Persona_1
allegata all'atto di conferimento), risulta non supportato da alcun riscontro documentale, fondandosi sostanzialmente su un dato di fatturato settimanale comunicatogli dalla propria cliente.
Conseguentemente, nel ritenere che l'unico dato oggettivo a disposizione sia la situazione patrimoniale allegata all'atto di conferimento del 20/11/1985, abbiamo assunto quale valore delle quote alla data del decesso della RA (6/7/2017), il dichiarato prezzo di cessione (pari al valore Persona_1
di lire 91 milioni attribuito in atto notarile all'azienda conferita) opportunamente rivalutato come da prospetto di calcolo che segue:
Il CTU, nel replicare alle osservazioni del tecnico di parte convenuta, ha poi aggiunto che: “in corso di consulenza non è stato fornito, da parte attrice alcun riscontro documentale circa l'effettività del pagamento del prezzo di trasferimento della suddetta quota di partecipazione. Si aggiunge che la complessiva operazione posta in essere (conferimento di ditta individuale e successiva cessione, a distanza di circa un anno, della partecipazione da parte della conferente al figlio ed alla nuora) può astrattamente configurarsi come un'operazione di passaggio generazionale che assai spesso, seppur formalizzata come atto di cessione a titolo oneroso, simula un negozio di trasferimento a titolo gratuito”.
pagina 18 di 31 Tali considerazioni appaiono condividibili e, tenuto conto dei rapporti di parentela tra le parti, della natura dell'operazione, dell'assenza di riscontro in ordine al pagamento del corrispettivo a dispetto della contestazione della parte convenuta, del contegno tenuto in seguito dalla SI.ra con riguardo agli altri diritti inerenti beni immobili Persona_1
(tutti oggetto di donazione ai figli) può effettivamente ritenersi che le operazioni negoziali in rilievo dissimulino una donazione.
Ancora, la SI.ra ha chiesto di voler accertare e dichiarare simulato l'atto di Parte_4
compravendita con riserva di usufrutto stipulato in data 15 maggio 1987 tra i SInori
e e il figlio a Parte_5 Persona_1 Controparte_2
rogito del Notaio di SI (CR) n. rep. 13414/70934, in quanto Per_3
dissimulante una donazione della porzione di fabbricato costituita da negozio con annessa autorimessa sito in SI (CR), via Barbò, 7-9 ed individuabile al NCEU di detto Comune al Foglio 18, mapp.li 923 sub. 1 e 421 sub.1, da parte di quest'ultima nei confronti del figlio . Controparte_2
Segnatamente, oggetto della compravendita sono la nuda proprietà di: i) unità immobiliare ad uso commerciale (negozio cat. C/1), piano terra, censito al N.C.E.U. di
SI al foglio 18, particella 923 sub. 1 (ad oggi censito al mappale 923 sub.503 e 421 sub. 502 graffati); ii) unità immobiliare ad uso garage (cat. C/6), piano terra, censito al
N.C.E.U. di SI al foglio 18, particella 421 sub. 1 (ad oggi diviso in due distinte unità sempre ad uso garage censite al mappale 421 sub.504 e mappale 421 sub. 505).
Anche tale negozio, reputa il Collegio, si inserisce nel contesto di cui sopra, atteso che ha ad oggetto l'immobile presso cui risultava esercitata l'attività oggetto dell'operazione societaria di cui sopra, e che manca inoltre riscontro dell'effettivo pagamento del corrispettivo, dovendosi ulteriormente evidenziare come, in seguito, sia stata donata in favore dell'attore anche la quota di usufrutto residuante in capo alla SI.ra Persona_1
Si tratta di presunzioni gravi, precisi e concordanti, apparendo inverosimile – anche tenuto conto della residenza all'epoca della SI.ra – che il figlio abbia Persona_1
pagina 19 di 31 corrisposto alcunché alla madre, discendendone dunque anche in questo caso la simulazione relativa inerente una donazione.
In tale ottica, deve darsi conto come all'esito della consulenza tecnica risulti acclarato che, al momento dell'apertura della successione, il valore dei cespiti era pari a complessivi € 136.000,00 (€ 40.800.00 quanto all'usufrutto, oggetto di altra successiva donazione in favore del SI. , ed € 95.200,00 quanto alla nuda Controparte_2
proprietà).
L'azione di riduzione.
Occorre a questo punto dar conto delle peculiarità dell'azione di riduzione.
Segnatamente, la legge riserva una quota di eredità, c.d. legittima, a favore degli eredi legittimari, vale a dire il coniuge, gli ascendenti, i figli, nonché ai discendenti dei figli in caso di rappresentazione. L'azione di riduzione, disciplinata dagli artt. 553 e ss. c.c., consente agli eredi legittimari di agire giudizialmente per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della propria quota di legittima, in quanto eccedenti la porzione di cui il de cuius poteva disporre (quota disponibile).
Il procedimento di calcolo per l'individuazione della quota spettante al legittimario presuppone la determinazione dell'ammontare della quota c.d. disponibile, di cui il defunto poteva liberamente disporre. Ai sensi dell'art. 556 c.c., si tratta di provvedere: i) alla formazione della massa di tutti i beni relitti che appartenevano al defunto al tempo della morte;
ii) alla detrazione da tale massa dei debiti e dei pesi ereditari;
iii) alla riunione fittizia dei beni di cui il de cuius abbia disposto a titolo di donazione. Sull'asse così determinato si calcola la quota disponibile, e conseguentemente si ricava la quota spettante a ciascun legittimario, secondo le indicazioni fornite dalla disciplina codicistica
(v. artt. 537 e ss. c.c.). In ordine al concreto atteggiarsi della riduzione, la Suprema Corte ha chiarito che “in una causa di riduzione per lesione di legittima, costituisce attività preliminare indispensabile l'accertamento dell'asse ereditario di riferimento. La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto,
pagina 20 di 31 costituiscono i necessari antecedenti logici dell'azione di riduzione. La modifica della massa, tramite l'inclusione o l'esclusione anche di un solo cespite, è idonea a modificare la determinazione della quota di riserva e, conseguentemente, l'esito della riduzione. In questo senso, qualsiasi documento, il quale sia idoneo a dare la prova dell'esistenza di beni ulteriori, da comprendere nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., è indispensabile per definizione. Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie;
successivamente si passa alle donazioni (art. 555 c.c., comma 2).
Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma "cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori" (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. L'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile: non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555, 558 e 559 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 2 dicembre 2022,
n. 35461; in senso conforme Cass. civ. 17296/2020).
Tanto premesso, le condizioni di esperibilità dell'azione di riduzione sono rappresentate: i) dall'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del legittimario;
ii) dall'imputazione ex se, vale a dire il meccanismo con cui il legittimario imputa alla propria porzione di legittima tutte le liberalità ricevute dal de cuius, siano esse donazioni, legati o lasciti testamentari a titolo universale. A tal proposito, nel caso di azione proposta dal rappresentante, l'art. 564 c.c. prevede l'imputazione delle donazioni e dei legati fatti a favore del suo ascendente.
Con particolare riferimento alla prima delle predette condizioni, è bene precisare che l'accettazione con beneficio di inventario è richiesta unicamente al legittimario chiamato all'eredità, non anche all'erede pretermesso che non ha beneficiato di alcuna disposizione testamentaria. L'accettazione con beneficio di inventario, inoltre, non è
pagina 21 di 31 necessaria anche nel caso in cui “le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi”, atteso quanto indicato dall'art. 564 c.c..
Per quanto attiene, invece, all'onere della prova gravante sul legittimario, la Suprema
Corte ha sottolineato che “la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent.
n. 17926/2020).
La collazione.
Dall'azione di riduzione deve essere tenuta distinta la c.d. collazione, regolata dall'art. 737 c.c., che impone ai figli, ai loro discendenti ed al coniuge, che concorrono alla successione, di conferire ai coeredi (che rivestano la medesima categoria) tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (producendo effetti la dispensa nei limiti della sola quota disponibile). La stessa, operante tanto nella successione legittima che in quella testamentaria, è funzionale, dunque, a garantire il mantenimento, tra gli aventi diritto, della proporzione stabilita dalla legge. Trattandosi di un istituto di diritto sostanziale, non è necessaria una apposita domanda giudiziale essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quale oggetto di pregressa donazione. In altri termini, al momento dell'apertura della successione la collazione opera automaticamente. E ben vero, in accordo al consolidato orientamento della Suprema Corte, “in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, e quindi garantire a ciascuno pagina 22 di 31 degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti” (cfr. Cass. civ. 15131\2005; in senso conforme Cass. civ. 1629\2007; Cass civ. 18625\2010; Cass. civ. 8507\2011; Cass. civ. 22721\2018).
Segnatamente, poi, quanto alla differenza tra azione di riduzione e collazione, ed al rapporto tra gli istituti, la Cassazione ha chiarito che, “mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile” (cfr. Cass. civ. n. 28196\2020).
Ancora, vale rilevare che “la collazione per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario;
sicché, ove il pagina 23 di 31 condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento” (cfr. Cass. civ., n. 9177/2018).
Ad ogni modo, deve comunque tenersi conto che “la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi” (cfr. Cass. civ., Sentenza n. 41132 del 21/12/2021; in senso conforme Cass. civ. Ordinanza n. 509 del 14/01/2021).
L'azione di divisione.
Una volta intervenute le statuizioni in punto di riduzione e collazione, il giudizio può proseguire per le operazioni divisionali volte allo scioglimento della comunione formatasi tra il beneficiario della disposizione lesiva e il legittimario. Quanto alla possibilità di far valere azione di riduzione e azione di divisione nel medesimo giudizio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile” (cfr. Cass. civ., Ord. 19284/2019). La medesima pronuncia precisa ulteriormente che “quando nel medesimo processo sono proposte congiuntamente l'azione di riduzione e la divisione, il giudice dovrà decidere pregiudizialmente sulla domanda di riduzione,
pagina 24 di 31 costituendo questa un prius rispetto a quella di divisione” (cfr. Cass. civ., Ord. 19284/2019; in senso conforme: Cass. civ. 18468\2020).
Ciò posto, l'istituto della divisione comprende tutte le operazioni giuridiche volte allo scioglimento della comunione formatasi sui beni ereditari tra due o più eredi, attraverso l'attribuzione a ciascuno dei condividenti dei valori corrispondenti alla quota spettante.
La divisione determina, quale effetto, la trasformazione dei diritti in comproprietà in diritti di proprietà esclusiva in capo a ciascuno.
Tanto evidenziato, onde addivenire al procedimento divisionale, occorre: i) individuare i beni caduti in comunione;
ii) determinare le quote;
iii) attribuire le stesse in favore dei singoli condividenti.
L'assegnazione delle quote può avvenire con modalità differenti, in quanto i) se i lotti sono equivalenti l'assegnazione è effettuata tramite l'estrazione a sorte;
ii) se le porzioni sono diseguali si procede all'assegnazione mediante attribuzione, con eventuale possibilità di disporre conguagli in denaro, volti a perequare al valore delle singole quote ove i beni assegnati non permettano una perfetta corrispondenza (cfr. Cass. civ.
19284/2019).
Il valore delle donazioni effettuate in vita dalla SI.ra . Persona_1
Occorre a questo punto richiamare le condivisibili risultanze dell'elaborato peritale a firma del geom. Questi ha rappresentato che: “Con Atto di Donazione a rogito Per_10
notaio in data 27/12/2002 Rep. 118465 (vedi Doc. 7 prodotto nel fascicolo Persona_5
di parte Attrice), la RA dona al figlio (già Nudo Persona_1 CP_2
Proprietario) il proprio diritto di Usufrutto per la quota pari ad 1/1 sui seguenti immobili in Comune di SI (CR): - Unità immobiliare ad uso “Negozio” catastalmente identificato al N.C.E.U. del
Comune di SI (CR) al foglio 18, particella 923, sub.
1 - cat. C/1- Cl. 5 – mq. 95 - rendita €
873,33 (vedi scheda immobile 1); - Unità immobiliare ad uso “Garage” catastalmente identificato al
N.C.E.U. del Comune di SI (CR) al foglio 18, particella 421 sub.
1 - cat. C/6 - Mq 28 – rendita € 36,15 (vedi scheda immobile 4). Stante l'età che la donante SI.ra Persona_1
aveva al momento del rogito (pari ad anni 76) il valore del diritto di Usufrutto donato (ricavato dalle pagina 25 di 31 tabelle ministeriali di cui al Decreto del 4 dicembre 2009 –MEF) è pari al 30% rispetto al valore della piena proprietà. Con Atto di Donazione a rogito notaio in data Persona_5
16/12/2003 Rep. 8935 (vedi Doc. 8 prodotto nel fascicolo di parte Attrice), la RA dona al figlio (già Proprietario per la quota di 1/6) Persona_1 CP_2
il proprio diritto di Proprietà per la quota pari a 4/6, riservandosi sulla stessa parte donata il diritto
Generale Vitalizio di Usufrutto, sui seguenti immobili in Comune di SI (CR): - Unità immobiliare ad uso residenziale (appartamento) catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di
SI (CR) al foglio 18, particella 421 sub. 2 e 923 sub.3 (graffati) - cat. A/2- Cl. 4 – vani 8 – rendita € 599,09 (vedi scheda immobile 2); - Unità immobiliare ad uso residenziale (appartamento) catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di SI (CR) al foglio 18, particella 923 sub.
2 - cat. A/2- Cl. 4 – vani 7,5 – rendita € 567,65 (vedi scheda immobile 3). Stante l'età che la donante SI.ra aveva al momento del rogito (pari ad anni 77) il valore del Persona_1
diritto di proprietà pari a 4/6 donato che con la riserva dell'usufrutto diventa Nuda proprietà
(ricavato dalle tabelle ministeriali di cui al Decreto del 4 dicembre 2009 è pari al 70% CP_8
rispetto al valore dei 4/6 della piena proprietà”. Il valore dei diritti reali in rilievo, al momento delle donazioni, è stato quantificato dal CTU rispettivamente in € 40.800,00 (valore del diritto di usufrutto con riguardo ai primi due cespiti) ed € 175.933,33 (valore del diritto di proprietà relativo agli altri cespiti).
Quanto, invece, alle donazioni effettuate in favore della SI.ra si legge in Parte_4
perizia che: “Con Atto di Donazione a rogito notaio in data 16/12/2003 Persona_5
Rep. 8936 (vedi Doc. 9 prodotto nel fascicolo di parte Attrice), la RA Persona_1
dona alla figlia (già Proprietaria per la quota di 1/6) il proprio diritto di Parte_4
Proprietà per la quota pari a 4/6, riservandosi sulla stessa parte donata il diritto Generale Vitalizio di Usufrutto, sui seguenti immobili in Comune di Bagnone (MS): - Unità immobiliare ad uso residenziale (appartamento) catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Bagnone (MS) al foglio 61, particella 590 sub.
1 - cat. A/2 – Cl. 3 – vani 5 - rendita € 258,23 (vedi scheda immobile
5); - Unità immobiliare ad uso residenziale (appartamento) catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Bagnone (MS) foglio 61, particella 590 sub.
2 - cat. A/2 – Cl. 4 – vani 7 - rendita €
pagina 26 di 31 433,82 (vedi scheda immobile 6); - Unità immobiliare ad uso garage catastalmente identificato al
N.C.E.U. del Comune di Bagnone (MS), foglio 61, particella 590 sub.
3 - cat. C/6 – Cl. 3 – Mq.
20 - rendita € 47,51 (vedi scheda immobile 7); - Unità immobiliare (Terreno) catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Bagnone (MS) foglio 61, particella 546 – Semin. – Cl.1 –
Mq. 400 – rd. € 1,65 (vedi scheda immobile 8-9); - Unità immobiliare (Terreno) catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Bagnone (MS), foglio 61, particella 547 – Sem. Arb. – Cl.1 –
Mq. 600 – rd. € 2,79 (vedi scheda immobile 8-9); Stante l'età che la donante SI.ra aveva al momento del rogito (pari ad anni 77) il valore del diritto di Persona_1
proprietà pari a 4/6 donato che con la riserva dell'usufrutto diventa Nuda proprietà (ricavato dalle tabelle ministeriali di cui al Decreto del 4 dicembre 2009 è pari al 70% rispetto al valore dei CP_8
4/6 della piena proprietà”. Tanto, per un valore di complessivi € 116.666,66.
Ciò posto, all'esito dell'attività volta all'aggiornamento del valore al momento dell'apertura della successione, il CTU ha concluso che: “Relativamente al valore dei beni
“Immobili” di cui il de cuius SI.ra ha disposto a titolo di donazione ovvero Persona_1
al corrispondente valore dei diritti reali donati al figlio (dante causa di parte CP_2
Attrice), il sottoscritto CTU, ha stimato un valore complessivo pari ad €. 216.733,33 (nuda proprietà) che alla data di apertura della successione (06/07/2017), venendo meno il diritto di usufrutto, diventa pari al diritto di piena proprietà per un valore complessivo degli stessi immobili pari ad €. 513.000,00 (Euro Cinquecentotredicimila/00); Relativamente al valore dei beni “Immobili” di cui il de cuius SI.ra ha disposto a titolo di donazione ovvero al Persona_1
corrispondente valore dei diritti reali donati alla figlia (parte Convenuta), il Parte_4
sottoscritto CTU, ha stimato un valore complessivo pari ad €. 116.666,66 (nuda proprietà) che alla data di apertura della successione (06/07/2017), venendo meno il diritto di usufrutto, diventa pari al diritto di piena proprietà per un valore complessivo degli stessi immobili pari ad €. 250.000,00 (Euro
Duecentocinquantamila/00).
In relazione alla posizione di , il Collegio fa proprie tali Controparte_2
conclusioni, con la precisazione che, per quanto riguarda i beni siti nel Comune di
SI (CR) al foglio 18, particella 923, sub. 1 e particella 421 sub.1, il valore pagina 27 di 31 complessivo di € 136.000,00 al momento dell'apertura della successione, è dato dalla sommatoria del valore del diritto di usufrutto (oggetto di donazione) e di quello della nuda proprietà (oggetto di pregressa compravendita dissimulante donazione). E' invece pienamente condivisibile il percorso logico operato dal CTU con riguardo agli altri diritti reali oggetto di donazione in favore di , il cui valore Controparte_2
all'apertura della successione (e l'estinzione del diritto di usufrutto) risulta indicato in €
377.000,00.
Per ciò che attiene, invece, le dazioni aventi ad oggetto denaro, qualificabili alla stregua di donazioni non richiedenti la forma pubblica, il CTU ha quantificato quelle complessive di cui ha beneficiato la SI.ra in € 98.149,00 (vale a dire Parte_4
l'importo complessivo delle donazioni pari ad € 237.412,00 a cui deve essere sottratto l'importo di quelle nulle pari ad € 139.263,00) oltre rivalutazione.
L'esito delle operazioni di collazione e divisione.
A questo punto occorre individuare l'esatta entità della massa ereditaria procedendo alle operazioni di collazione.
Vi concorrono, anzitutto, l'importo di € 162.848,00 (ovvero la sommatoria delle donazioni in denaro di cui è stata dichiarata la nullità € 139.263,00 e 23.500,00, e della somma di € 85,00 in essere al momento del decesso sul conto corrente n.
00247/02098610 intrattenuto presso la banca filiale di SI) oltre Controparte_4
rivalutazione, nonché quello di € 113.532,00, già rivaluto, relativo alle quote societarie oggetto di donazione in favore di . Vengono poi in rilievo gli Controparte_2
ulteriori importi riguardanti: i) diritti reali oggetto di donazione in favore del SI.
pari a complessivi € 513.000,00 già rivaluti;
ii) beni mobili Controparte_2
donati in favore della SI.ra pari ad € 98.149,00 oltre rivalutazione;
iii) Parte_4
diritti reali donati a di valore pari ad € 250.000,00 già rivalutati. Parte_4
Infine, devono essere decurtati i debiti ovvero le spese sostenute dalla SI.ra Pt_4
nell'interesse della massa ereditaria, inerenti: i) rinnovo della concessione d'uso
[...]
della tomba della SI.ra n nel cimitero comunale di Pieve di Bagnone (€ Persona_1
pagina 28 di 31 689,44); ii) trasporto funebre della salma (€ 1.800,00); iii) spese di tumulazione (€
372,00). Tanto, per complessivi € 2.861,44.
Orbene, il valore della massa ereditaria della SI.ra – tenuto conto anche Persona_1
della rivalutazione per le donazioni di cui all'allegato 9 della consulenza, tale da portare gli importi in rilievo ad € 239.915,5 con riguardo alla SI.ra ed € 23.500,00 Parte_4
con riguardo a – è di complessivi € 1.137.171,06, di guisa che, Controparte_2
stante la presenza di 2 figli, e l'assenza di dispensa da collazione, la quota in favore di ciascuno ex art. 566 c.c. risulta di entità pari ad € 568.585,53.
Considerato che, nella specie, è imputabile al SI. la percezione Controparte_2
di donazioni (comprese quelle nulle) di valore pari ad € 650.032,00 e che lo stesso è tenuto a concorrere nella metà dei debiti, per un importo pari ad € 1.430,72, mentre alla SI.ra – la quale si è fatta carico per intero dei debiti ereditari – è Parte_4
imputabile la percezione donazioni di valore pari ad 489.915,50, quest'ultima – all'esito della collazione (che, nella specie, surroga l'azione di riduzione) – ha diritto a conseguire dagli eredi del fratello, nelle more deceduto, un conguaglio di complessivi € 80.100,75 oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Le stesse in applicazione dei parametri di cui al DM 55\2014, ed alla luce della natura e del valore della controversia
(correlato alle plurime domande in rilievo) nonché della complessità della stessa e dell'attività svolta, si quantificano in € 19.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
A dispetto dell'esito della lite devono compensarsi integralmente le spese di lite con riguardo alla posizione di , ex art. 92 c.p.c., considerato che solo a Controparte_1
fronte delle difese della SI.ra è risultato possibile escludere che questi non Parte_4
sia stato l'effettivo beneficiario delle donazioni operate in vita dalla de cuius, transitate su conti correnti riferibili ai coniugi Controparte_9
pagina 29 di 31 Mentre, per ciò che attiene le altre parti del giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, il Collegio ritiene congruo compensare per 2\3 le spese di lite.
Analogamente, le spese di consulenza tecnica, in quanto funzionali nell'ottica dello scrutinio sotteso alle domande avanzate dalle parti, alla luce dell'esito della lite devono essere regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara nulle per mancanza di forma ex art. 782 c.c. le donazioni effettuate in vita dalla SI.ra in favore di Persona_1 Controparte_2
e , nei termini di cui in parte motiva, per un corrispettivo pari, Parte_4
rispettivamente, a € 23.500,00 ed € 139.263,00, conseguendone un credito in favore della massa ereditaria nei termini di cui in parte motiva;
2) accerta che le operazioni interessanti i conti correnti bancari della SI.ra nei termini meglio descritti in parte motiva, per Persona_1
complessivi € 98.149,00, costituiscono donazioni di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c. in favore di;
Parte_4
3) rigetta le domande avanzate da parte attrice nei confronti di CP_1
;
[...]
4) accerta la natura simulata, in quanto dissimulante donazione da parte di in favore di , Persona_1 Controparte_2
relativamente ai seguenti negozi: i) atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato in data 20 novembre 1985, a rogito del Notaio con Persona_2
studio in Castelleone (CR), n. rep. 22250; ii) atto di cessione di quote di società in nome collettivo stipulato in data 10 gennaio 1986, a rogito del Notaio Persona_2
con studio in Castelleone (CR), n. rep. 22699; iii) atto di compravendita con riserva di usufrutto stipulato in data 15 maggio 1987 a rogito del Notaio di Per_3
SI (CR) n. rep. 13414/70934; pagina 30 di 31 5) all'esito delle operazioni di collazione e divisione della massa ereditaria, nei termini meglio descritti in parte motiva, condanna , Parte_1 Pt_2
e , in solido tra loro, quali eredi di
[...] Parte_3 [...]
a corrispondere in favore di l'importo di CP_2 Parte_4
€ 80.100,75, oltre interessi legali dalla data della proposizione della domanda giudiziale;
6) compensa integralmente le spese di lite tra , Parte_1 Pt_2
, e;
[...] Parte_3 Controparte_1
7) compensa per 2\3 le spese di lite tra le altre parti processuali e per l'effetto condanna , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
a rifondere in favore di l'importo di € 6.500,00 per
[...] Parte_4
compensi, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
8) pone le spese di consulenza già liquidate con separati decreti per 1\3 in capo a e per 2\3 in capo a , Parte_4 Parte_1 Pt_2
e in solido tra loro.
[...] Parte_3
Così deciso in Massa, nella camera di conSIlio del 4.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la dott.ssa Virginia
Badano, in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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