Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 45 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
( rappresentato in proprio ex art. 86 Parte_1 CodiceFiscale_1
c.p.c.;
Opponente
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV) alla via Vittorio Alfieri n. 1, capitale sociale €. 10.000,00 i.v., iscritta al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e P.I. ai sensi della legge P.IVA_1
130/1999 iscritta al n. 35892.9, rappresentata da in forza di procura Controparte_2 speciale a rogito Notaio Dott. di Pordenone del 20.04.2022 Rep. Persona_1
33134 – Racc. 22224, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 1031
1000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, rappresentata e difesa dall'avv.
Vincenzo Fedele;
Opposta
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo;
contratto di mutuo;
cessione crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previo assolvimento della condizione di procedibilità a carico della convenuta opposta ex art. 5 del Decreto legislativo, 04/03/2010 n° 28: in via preliminare l'esponente chiede di essere autorizzato ex art. 221-
1
-in via preliminare: dichiarare nullo e/o annullabile o affetto da inefficacia il decreto, per carenza del requisito della prova scritta;
-sempre in via preliminare dichiarare la nullità della certificazione ex art. 50 TUB, con ogni conseguenza in capo alla
anche per carenza di prova del credito azionato;
-ancora in via preliminare, che il credito di CP_3
controparte non è certo né liquido né esigibile, alla luce dei gravi motivi in atti revocare la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, attesa l'importanza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, alle motivazioni esposte, al periculum in mora rappresentato anche dalla sola segnalazione alla Centrale Rischi, al rischio di vedere perpetrata la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia, sospendere l'efficacia esecutoria del titolo. -In subordine che il Giudice disponga al creditore di versare idonea cauzione, attesa la documentata incapienza della convenuta. -Nel merito, previa declaratoria di vessatorietà e conseguente nullità delle clausole disciplinate agli articoli 4, 5, 8 del contratto di mutuo, previo accertamento e conseguente declaratoria: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa ed in ogni caso rigettare tutte le domande avversarie, anche in forza della indeterminatezza della pattuizione relativa al calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo oggetto di causa, ivi incluse quelle di pagamento somme a favore della convenuta per le causali in atti, con rimessione in bonis del contratto di mutuo bancario 27.05.2011 e determinazione di un piano di ammortamento per
l'eventuale saldo ancora maturando e che risultasse dovuto in ragione dell'interesse legale, dedotte tutte le spese addebitate e non dovute richiamate in narrativa, per il tramite di apposita CTU. -In via subordinata dichiarata la nullità ex art. 1284 c.c. per indeterminatezza della pattuizione relativa al calcolo degli interessi contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa, calcolare: le somme pagate e non dovute in ragione degli interessi applicati per il tramite di apposita CTU, le spese non dovute indicate in atti, con condanna dell'opponente al pagamento della sola somma che residuasse come dovuta a favore della convenuta;
-in via ulteriormente subordinata: accertare che il credito vantato dalla ammonta (su sua Parte_2
autonoma certificazione in Centrale rischi a partire da Aprile 2022) attualmente ad € 180.615,00, che
l'esponente non è decaduto del beneficio del termine per il contratto di finanziamento a causa delle nullità indicate in narrativa, che il finanziamento è supportato da un proprio piano di ammortamento, che alla luce
2 delle osservazioni in atti, dei pagamenti eseguiti e delle somme accertate come non dovute, lo stesso corrisponde, alla rata n° 267 del 10.10.2033, disporre che il tasso di interesse pattuito venga sostituito con il tasso minimo BOT vigente nel trimestre di sottoscrizione del contratto, che gli importi pagati per: assicurazione danni, assicurazione vita, imposta sostitutiva, che andavano ricompresi nell'indice ISC del contratto in applicazione delle sanzioni ex art. 117 TUB, vengano espunti, previa rivalutazione, dall'importo massimo che risulterà dovuto alla convenuta opposta, disponendo che tale somma inizi ad essere corrisposta secondo il predetto nuovo piano di ammortamento, al netto delle somme per spese di cui sopra, successivamente alla rata 267 originariamente prevista o ad altra rata accertanda. -In ogni caso condannare, ex art. 96 c.p.c., la convenuta opposta al risarcimento del danno subito dall'attore, in via equitativa, liquidato d'ufficio. -Con condanna alle spese di giudizio comprensive dei diritti ed onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA e rimborso forfetario. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale
e/o giuramento decisorio sulla certificazione ex art. 50 TUB;
si insta per la nomina di CTU tecnica sulla certificazione ex art. 50 TUB, si insta per la nomina di CTU contabile atta a verificare le problematiche legate al tasso di ammortamento applicato, si formula istanza, ex art. 210 c.p.c, affinchè il Giudice voglia ordinare alla convenuta la produzione della documentazione (contratto di cessione) relativa al credito azionato in odio al deducente”;
per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le argomentazioni esposte: in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed all'esito concedere termine per poter esperire nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della spiegata opposizione e rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. premettendo di essere creditrice, Controparte_1
Cont quale cessionaria del credito, nei confronti di , , CP_4 Parte_1
3 per il pagamento della somma capitale di € 487.219,52, a titolo di restituzione CP_6
di quote residue di finanziamento erogato con contratto di mutuo stipulato per atto pubblico in data 27.05.2011 (rep. 21938, racc. 14407) con ha Controparte_7
chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma suddetta oltre agli interessi nella misura contrattuale pattuita sino al saldo.
In data 21.11.2023, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1255/2023 provvisoriamente esecutivo, ingiungendo il pagamento della somma richiesta.
ha proposto opposizione, contestando le pretese creditorie poste alla Parte_1
base del procedimento.
Si è costituita contestando integralmente la fondatezza dell'avversa Controparte_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 06.06.2024 è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
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In via preliminare il presente giudizio ed in particolare l'originaria domanda monitoria deve essere dichiarata proseguibile, avendo la parte opposta introdotto il procedimento di mediazione ai sensi D.lgs. 28/2010, definito con esito negativo, così come previsto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. 19596/2020).
Venendo al merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta, dovendo essere confermato il contenuto dell'ordinanza con la quale è stata accolta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., non avendo la parte opposta offerto diversi argomenti e soprattutto prodotto ulteriore documentazione per poter giungere a diverse conclusioni.
Risulta, invero, carente la prova in capo alla società opposta dell'avvenuta cessione del credito oggetto del contratto di mutuo, con conseguente fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
La società ha agito in giudizio per il recupero del credito in qualità di Controparte_1
4 successore a titolo particolare del creditore originario, Intesa San Paolo, in virtù di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, conclusa con atto del
19.04.2022 oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993.
L'opponente, nell'ambito delle plurime contestazioni svolte e per quel che rileva in via assolutamente dirimente, ha eccepito da un lato l'assenza di prova in giudizio del contratto di cessione in forza del quale la società opposta ha promosso l'azione monitoria e, dall'altro, ha contestato in ogni caso che la società non ha Controparte_1
fornito la prova dell'inclusione del credito controverso nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa con Intesa San Paolo.
La società opposta non ha fornito adeguata prova volta a superare entrambe le contestazioni.
Appare opportuno premettere la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio.
Invece, l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. tra le tante Cass. sentenza n. 6132/2008).
Nel caso in esame non viene in rilievo una divergenza tra la “titolarità affermata” del diritto fatto valere in sede monitoria e il soggetto che ha proposto la domanda
5 (qualificandosi come rappresentante del titolare del diritto), di talché non si pone una questione pregiudiziale, bensì un problema di legittimazione attiva in senso sostanziale, cioè di esistenza, in capo alla del potere di disporre efficacemente Controparte_1
dello stesso diritto.
In virtù delle considerazioni che seguono deve ritenersi che, nel caso di specie, non vi sia prova della sussistenza del suddetto potere in capo all'odierna convenuta.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 2951 del 16.02.2016; Cass. civ. Sez. III, Ord., 27-11-2018, n. 30606; Cass. civ. Sez. III, Ord., 13-09-2018, n. 22261).
Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021; cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 2951 del 16.02.2016).
Facendo applicazione dei predetti principi, la società opposta avrebbe dovuto fornire la prova da un lato dell'esistenza del contratto di cessione e, dall'altro, dimostrare che nell'ambito del suddetto contratto rientri anche il credito sulla base della quale ha promosso l'azione monitoria.
Con riguardo alla prima questione (prova del contratto di cessione), la giurisprudenza abbia chiarito che, sebbene il contratto non sia soggetto a vincoli di forma per cui la sua esistenza può essere provata con ogni mezzo anche indiziario, non può ritenersi sufficiente a tale scopo una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
6 Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco (cfr. Cass. 1794 del 18.05.2023; Cass. 7866 del
05.03.2024; Cass. 3405 del 07.11.2023).
In particolare, è stato ulteriormente puntualizzato che tale avviso potrà eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione e unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione;
si pensi al caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria (cfr. Cass. 1794 cit.).
Nel caso di specie, la parte opposta, a fronte della specifica contestazione spiegata dalla controparte nell'atto introduttivo del giudizio, non ha prodotto copia del contratto, limitandosi al deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.04.2022.
Tale carenza probatoria deve condurre all'accoglimento dell'opposizione.
Del pari, anche laddove si volesse giungere a ritenere dimostrata la sussistenza del contratto cessione, attraverso elementi che, giova ribadire, potrebbero assumere al più valore indiziario comunque sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., la società opposta non ha comunque fornito la prova dell'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa.
In proposito, la Suprema Corte con orientamento assolutamente consolidato ha affermato come la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass. sez. 6 -1, ordinanza n. 20495 del
29.09.2020; Cass. sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
7 L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, infatti, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella
Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, senza tuttavia far venire meno l'obbligo per il cessionario di fornire la prova che il credito sia stato compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
In altri termini, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l'esistenza (Cass., 13/9/2018, n. 22268; Cass., 31/1/2019, n.
2780; Cass., 28/2/2020, n. 5617).
La Suprema Corte, nel ribadire i predetti principi, hanno osservato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n.
385/1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
8 quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Di conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. Corte Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866; Cass.
n. 17944/2023 e n. 9412/2023).
Nel caso in esame, la società opposta si è limitata a produrre esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.04.2022, il cui tenore non determina né rende determinabili i crediti oggetto della cessione.
Giova riportare il contenuto testuale dell'avviso (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio):
“La società società unipersonale con sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Controparte_1
Conegliano (TV), Italia (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da con Controparte_7
sede legale in Piazza San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino n. , partita IVA (la "Cedente"), taluni P.IVA_2 P.IVA_3
crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi Controparte_7
debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”.
Dalla lettura dell'avviso, pubblicato dalla società si evince come la Controparte_1
cessione di crediti perfezionatasi tra Intesa San Paolo e abbia avuto ad Controparte_1
9 oggetto soltanto “taluni crediti” e non tutti, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio
1950 e il 1° gennaio 2022.
La delimitazione dell'oggetto della cessione, derivante dall'utilizzo della locuzione
“taluni”, non consente di giungere ad affermare con ragionevole certezza che il credito per cui è causa sia stato effettivamente incluso nel novero dei crediti ceduto in locco da
Intesa San Paolo nell'ambito dell'operazione di cessione conclusa con Controparte_1
in data 19.04.2022.
Con particolare riguardo all'utilizzo della suddetta locuzione nell'avviso di cessione, la
Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella per cui è causa, ha escluso la legittimazione sostanziale del creditore assumendo che “in base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla ricorrente
(nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli.
Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso”.
A differenti conclusioni non può condurre l'esame della certificazione ex art. 50 T.U.B., sottoscritta da in data 13.09.2023 (prodotta come doc. 2.9), tenuto Controparte_7
conto che il documento non contiene alcun riferimento all'operazione di cessione ma si limita a riportare la situazione debitoria di Parte_3 Parte_1 [...]
in relazione al mutuo contrassegnato dall'identificativo 8600060984744, alla CP_8
data del 10.04.2022.
A fronte della genericità del contenuto dell'avviso di cessione, aveva lo Controparte_1
specifico onere di provare la propria legittimazione sostanziale, producendo idonea documentazione quale, a titolo meramente esemplificativo, il contratto di cessione
10 concluso con Intesa San Paolo corredato dall'elenco dei crediti ceduti oppure una dichiarazione della cedente ricognitiva dell'avvenuta cessione del credito controverso
(n.d.r. documento che possiede un rilevante valore indiziario, trattandosi di atto sfavorevole al dichiarante;
cfr. Corte di Appello Milano n. 220 del 24.01.2023; Cass. n.
10200 del 11.12.2020).
La suddetta prova avrebbe ben potuto essere fornita senza particolari difficoltà, tenuto conto del principio di vicinanza (o prossimità) della prova, adempimento che non appare oltremodo gravoso e non concretamente esigibile.
Stante la lacuna probatoria sopra evidenziata, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1255 del 21.11.2023 deve essere revocato.
Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della società opposta e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende, della decisione in forma ex art. 281 sexies c.p.c. e del valore del giudizio.
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio.
Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od
11 addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico- sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, l'azione monitoria spiegata dalla parte opposta non appare in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultata infondata sotto il profilo del riparto dell'onere della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
45/2024 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da , per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1255/2023 del 21.11.2023 emesso dal Tribunale di Ivrea;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opponente;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
11.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e C.P.A. come per legge ed € 634,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 27 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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