Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA responsabilità civile CP_ dell' per omessa
In nome del Popolo italiano riliquidazione d'ufficio di trattamento pensionistico,
giurisdizione della Corte dei Conti TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 8/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Angelo Ranchino) Parte_1
- ricorrente contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
24.1.2025, la seguente
[...]
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_2
CP_ 3.1.2024, al fine di sentir dichiarare che l le ha versato somme inferiori al dovuto a titolo di pensione superstiti liquidata a seguito del decesso del coniuge limitatamente al periodo corrente fra il 18.10.2013 e il Persona_1
28.2.2018 ed ha chiesto la condanna dell'istituto al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di Euro 44.834,53.
La ricorrente ha riferito di essere titolare del diritto di percepire la pensione ai superstiti “Cat. Socpdel n. 05465989 n. iscrizione 0046-60491040”, liquidata a seguito del decesso del coniuge , occorso in data 2.1.1990, con Persona_1 decorrenza dal giorno successivo. Ha precisato che riceveva un trattamento mensile minimo pari a 573,00 euro visto che percepiva anche “…redditi lavoro autonomo quale dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, ed in presenza di ulteriore erogazione a favore del figlio a carico, che
1.230,74 oltre arretrati maturati nel quinquennio. Ha, dunque, spiegato di avere richiesto il risarcimento dei danni, argomentando che l'istituto avrebbe dovuto procedere d'ufficio alla riliquidazione della pensione, in ragione del compendio normativo vigente in tema di controllo delle posizioni reddituali dei pensionati e delle proprie circolari, secondo le quali gli oneri dell'interessato si esauriscono nella trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi. Ha precisato di avere subito un pregiudizio economico a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza per omesso ricalcolo d'ufficio dell'importo della prestazione, che le è stata correttamente versata solamente a decorrere dal rateo spettante per la mensilità di marzo 2018 ed ha precisato che, avendo interrotto il termine di prescrizione ordinario decennale con atto ricevuto dal debitore il 18.10.2023, ha limitato la richiesta di ristoro al periodo corrente dal 18.10.2013 al 28.2.2018. CP_ Costituitosi con memoria depositata in data 14.1.2025, l ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti poiché si discute di diritti che riguardano un trattamento pensionistico posto a carico della gestione ex
Inpdap e precisamente della Cassa pensioni lavoratori dipendenti degli enti locali. Ha eccepito la prescrizione del diritto vantato, asserendo che il termine CP_ deve considerarsi quinquennale ed ha negato che abbia il dovere e/o il
22 potere di provvedere d'ufficio, in assenza, cioè, di un'istanza dell'interessato, alla riliquidazione di una prestazione. Da ultimo, ha contestato la quantificazione del risarcimento invocato, deducendo che l'importo del trattamento pensionistico varia in relazione ad una serie di fattori (l'entità della perequazione automatica, i redditi complessivamente percepiti dall'interessato ecc.), sicché la determinazione del pregiudizio subìto non può basarsi, per l'intero periodo, sul valore della pensione del 2018. CP_ Il ricorso è inammissibile perché, come correttamente eccepito dall la giurisdizione in materia appartiene alla Corte dei Conti. L'art. 13, ultimo comma, del r.d. n. 1214/1034, prevede, infatti, che la Corte dei Conti “Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri
Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;”. La giurisdizione è, in tal modo, attribuita alla Corte dei Conti sull'intera materia delle pensioni poste a carico dello Stato
(ma anche delle prestazioni poste a carico della per gli enti locali, cfr ex CP_2 multis, Cass., sez. unite, 920/1999) ed abbraccia, quindi, non soltanto le controversie che riguardano l'accertamento del diritto di percepire la pensione e/o la liquidazione del giusto trattamento, ma anche le azioni finalizzate a conseguire il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni traenti origine dal rapporto previdenziale, come più volte affermato dalla pluriconsolidata giurisprudenza del S.C.: “La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo le controversie aventi ad oggetto il diritto o la quantificazione della prestazione, ma anche le domande di risarcimento del danno per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto.” (Cass., sez. unite, ord. n. 153/2013); “La giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonché quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale
33 rapporto (fattispecie relativa a dipendenti della Regione Sicilia).” (Cass., sez. unite, 2298/2008; cfr anche, id, 762/1995, cfr anche id, 23731/2007). CP_ Nella fattispecie in esame, la NA ha chiesto che venga condannato a risarcirle il danno cagionatole per non avere riliquidato d'ufficio una prestazione pensionistica indiretta posta a carico della gestione dipendenti pubblici dell'ente (c.d. ex Inpdap) e precisamente della prestazione “SOCPDEL 05465989 PERUGIA”, liquidata a carico della CPDEL e cioè della Cassa dei dipendenti Enti locali, confluita nell'Inpdap (art. 4 d.lgs. CP_ 479 1994) e da qui nella gestione precedentemente menzionata (art. 21
d.l. 201/2011, conv. con modificazioni nella legge n. 214/2011), azionando, sulla base dei principi ricordati, un diritto che rientra nella giurisdizione in materia di pensioni pubbliche spettante alla Corte dei Conti.
In carenza di una valutazione di merito della fattispecie oggetto di lite, si dispone l'integrale compensazione delle spese fra le parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore della
Corte dei Conti;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti in causa.
Perugia, 24.1.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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