Accoglimento
Sentenza breve 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 02/05/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03704/2025REG.PROV.COLL.
N. 02861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2861 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del signor GI Olando, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I bis, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto e udito per l’appellante l’avvocato Salvatore Pesce in delega dell’avvocato Michela Scafetta;
Sentite le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’appellante, già volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito Italiano, appella la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso introduttivo ed un primo ricorso per motivi aggiunti dal medesimo - prodotti, rispettivamente, avverso l’esclusione dalla rafferma biennale e dalla immissione in servizio permanente nella medesima Amministrazione - nonché un secondo ricorso per motivi aggiunti, con il quale l’interessato aveva impugnato il provvedimento relativo all’approvazione della graduatoria di merito con cui erano stati immessi nel ruolo dei volontari in ferma permanente i primi 141 candidati giudicati idonei.
2. Premette in fatto l’interessato di aver prestato servizio quale, per l’appunto, VFP4 dal 2016 al 2020 e di aver prodotto, in costanza di servizio, distinte istanze finalizzate ad ottenere la rafferma biennale e l’immissione in servizio permanente nell’Esercito Italiano, ma di essere stato escluso dalla prima procedura essendo stato rinviato a giudizio per delitto non colposo nell’ambito di un procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Napoli – e conseguentemente posto in congedo illimitato a far data dal 30 dicembre 2020 – in quanto ritenuto non in possesso del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.m. 23 aprile 2015, il quale prevede quale condizione di ammissione alla procedura il “ non avere riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi ”.
Detta condizione determinava poi l’esclusione del predetto anche dalla (ulteriore e distinta) procedura di immissione in servizio permanente in quanto non più in servizio al momento dell’esame della relativa istanza da parte dell’Amministrazione.
Riferisce l’interessato di essere stato successivamente assolto con formula piena, come da sentenza irrevocabile depositata in primo grado – e che altri colleghi che erano rimasti coinvolti nel medesimo procedimento penale erano stati riammessi in servizio a seguito di contenziosi definitisi con esito favorevole innanzi al medesimo Tribunale.
3. L’appellante, affidandosi ad un unico ed articolato motivo, impugna deducendo, in estrema sintesi, eccesso di potere e manifesta ingiustizia derivante dalla mancata interpretazione delle disposizioni del citato decreto ministeriale in senso costituzionalmente orientato da parte del giudice di prime cure secondo i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost.
In particolare, il requisito richiesto dall’Amministrazione all’atto della rafferma sarebbe in aperto contrasto con il principio costituzionale che postula la presunzione di innocenza sino alla condanna definitiva; in più occasioni la stessa giurisprudenza amministrativa avrebbe rilevato l’illegittimità del requisito in parola, che sarebbe asseritamente richiesto esclusivamente in sede di (primo) reclutamento ai sensi dell’art. 635 c.o.m., laddove applicato (anche) con riferimento a coloro che già rivestono lo status di militare, i quali sarebbero soggetti ad una diversa e più garantista disciplina – in ragione, in estrema sintesi, di quanto disposto dagli artt. 704, 954, comma 2, 1357 e 866 c.o.m. –, che in ogni caso escluderebbe l’automatismo previsto, per l’appunto, dal citato art. 635 c.o.m.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025 la causa è stata ritualmente discussa ed è stato dato avviso alle parti presenti che il Collegio, anche in considerazione della natura della controversia, si riservava di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Ciò posto, l’appello è fondato e, come tale, merita accoglimento.
7. Il Collegio non ignora che la giurisprudenza, occupandosi di questioni analoghe a quelle sottese alla fattispecie in esame, ha avuto occasione di affermare che, se, per un verso, l’ammissione alla rafferma biennale non integra una fattispecie di immissione in servizio permanente ma rientra piuttosto nel concetto di “reclutamento”, con conseguente applicazione del citato art. 635 c.o.m., per altro verso il passaggio al “servizio permanente” può farsi ragionevolmente rientrare nell’omogeneo, ma diverso, concetto di “immissione nel ruolo”, con conseguente non applicabilità delle ipotesi automatiche di esclusione previste dall'art. 635, comma 1, lett. g), c.o.m., “ in quanto ‘per chi ha già lo status di militare arruolato non possono applicarsi le cause di esclusione automatiche, in quanto sarebbe irragionevole per tali militari precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto situazioni quali la gravità dei fatti e la definitività dell'accertamento (cfr. Cons. Stato, IV, n. 5012 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2284 del 2018; Cons. Stato, IV, n. 2753 del 2016; Cons. Stato, IV, n. 4495 del 2014)’ (così Cons. Stato, sez. IV, n. 652/2019, cit.; sul punto cfr. anche, della stessa sezione, n. 7229/2019) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 4939/2022).
Deve tuttavia rammentarsi che più di recente la Sezione ha sancito, in un caso del tutto analogo a quello in esame, l’orientamento – al quale il Collegio intende dare continuità – secondo cui “ indipendentemente dalle fasi in cui si articola l’accesso alla carriera militare, della normativa di riferimento debba darsi una lettura costituzionalmente compatibile con il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all’art. 27 della Costituzione, nonché con il principio di innocenza di cui all’art. 6, comma 2, CEDU. 10.1. Questa Sezione, con decisione 8 aprile 2022, n. 2606, pronunciandosi sull’art. 3 d.m. 23.4.2015, ha affermato che la funzione del requisito de quo, in una lettura costituzionalmente orientata e coerente con gli articoli 3, 27, e 97 della Costituzione, è proteggere il reclutamento da seri ed effettivi rischi connessi alla personalità dell’arruolando, sicché detto requisito deve considerarsi efficace entro i limiti della propria ratio di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale e non oltre, giacché, in ogni caso, l’inizio d’un procedimento penale di per sé non consente all’amministrazione di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento. Alle disposizioni costituzionali innanzi richiamate, occorre inoltre aggiungere il riferimento all’art. 51 Cost., che prevede la possibilità di accesso agli uffici pubblici di tutti o cittadini “in condizioni di eguaglianza”, essendo evidente come limitare tale possibilità di accesso al cittadino non condannato ma solo imputato – e senza che ciò sia sorretto dall’esigenza di preservare altri valori costituzionalmente tutelati – incida in via diretta ed immediata sul suddetto principio. 10.2. Orbene, se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, come accaduto nel caso di specie a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fatto di reato, poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato. L’automatismo attuato dall’amministrazione ha vanificato, quindi, il principio di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione, tramutandolo in una presunzione di colpevolezza in grado d’incidere definitivamente sull’accesso al servizio militare (…) Al contrario, la corretta soluzione della vicenda è immanente nei principi generali dell’ordinamento, sicché, essendo il requisito escludente, sia sul piano strutturale che sul piano funzionale, sottoposto – in ossequio ai richiamati principi generali immanenti nell’ordinamento giuridico, dotati di forza espansiva in ogni suo ambito – a condizione risolutiva, l’intervenuta definitiva assoluzione dell’odierno appellante, alla stregua delle consuete regole sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato avveramento della condizione, elide in radice la funzione protettiva della clausola in esame, in assenza d’una diversa e più specifica scelta del legislatore in ordine al termine massimo della sua vigenza e di una differente graduazione delle sue modalità estintive ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 1727/2023).
7.1. Ciò premesso, deve rilevarsi che nel caso in esame l’Amministrazione ha rigettato la domanda di rafferma biennale dell’odierno appellante “ tenuto conto dell’art. 954, co. 3-bis, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 3, co. 1, lett. d) del Decreto del Ministro della Difesa 23 aprile 2015 (…) ” senza in alcun modo procedere ad un’autonoma valutazione del caso concreto e limitandosi, quindi, ad applicare in forma automatica la disposizione innanzi richiamata.
Ebbene, sulla scorta del citato orientamento espresso in casi analoghi dalla Sezione, che come detto il Collegio condivide, deve rilevarsi l’illegittimità dell’esclusione automatica del candidato dalla procedura di rafferma biennale senza riserve e con carattere di definitività, dal momento che la norma regolamentare in parola va applicata in coerenza con i principi costituzionali già innanzi richiamati e, in particolare, della presunzione di non colpevolezza e del buon andamento dell’amministrazione, di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, oltre che ai principi espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 1727/2023, cit.).
Come già chiarito da questo Consiglio di Stato, infatti, “ l’inizio d’un procedimento penale di per sé solo non consente alla P.A. di emettere un giudizio definitivo circa la moralità e/o la professionalità del candidato al reclutamento ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3997/2015, richiamata dall’ulteriore decisione di questa sezione n. 2606/2022).
E ciò in quanto l’attribuzione di un significato dirimente ed ostativo al c.d. “carico pendente” si infrange contro il principio di presunzione di non colpevolezza di cui al richiamato art. 27 Cost., di talché un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra richiamata induce a ritenere che la definitiva esclusione dall’arruolamento non possa avvenire che in esito alla definizione – eventualmente sfavorevole all’interessato – del relativo procedimento penale.
In altri termini, come pure condivisibilmente osservato dalla Sezione, “ un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. induce a ritenere che il requisito escludente previsto dalla norma regolamentare sia sottoposto alla condizione risolutiva della definitiva assoluzione del militare, con la conseguenza che è illegittima l’automatica esclusione del candidato, senza riserve e con carattere di definitività, e che l’intervenuto esito del giudizio penale favorevole al militare, alla stregua delle regole generali sull’efficacia retroattiva dell’avveramento o del mancato verificarsi della condizione, elimini la preclusione contemplata dalla norma (…) ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4915/2023).
Ritenendo il Collegio di aderire a tale orientamento, ne consegue l’illegittimità del provvedimento con il quale era stata disposta la non ammissione dell’interessato alla prima rafferma biennale.
7.2. Da ciò deriva necessariamente anche l’illegittimità dell’esclusione dell’odierno appellante dall’ulteriore procedura di immissione in servizio permanente sul presupposto che potessero essere a tal fine scrutinati soltanto i volontari (ancora) in servizio, essendo così acclarato che questi ne era stato escluso illegittimamente.
Di conseguenza, l’Amministrazione si dovrà autonomamente rideterminare anche con riferimento a detta procedura tenendo conto di quanto sin qui osservato, valutando ora per allora la posizione dell’odierno appellante ed eventualmente integrando, ove ne ricorrano i presupposti, la graduatoria dei candidati giudicati idonei all’immissione in servizio permanente.
8. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolti il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti originariamente impugnati nei sensi e nei termini innanzi indicati.
9. La circostanza che l’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato è relativamente recente e che l’assoluzione dell’appellato è sopravvenuta rispetto all’adozione dei provvedimenti impugnati giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti e conseguentemente annulla i provvedimenti originariamente avversati nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Carmelo Pezzuto | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.