Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14600 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ALESSANDRO BENELLI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato MARTINA BARTOLI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/03/2025):
1
- affidare i figli in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni più importanti nell'interesse dei figli in materia di salute e istruzione;
- collocare i figli presso la madre;
- assegnare la casa coniugale a Parte_1
- disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio, i quali dovranno anche avviare incontri protetti tra padre e figli, previa preparazione dei minori;
- disporre la vigilanza del giudice tutelare;
- incaricare di offrire ai figli minori supporto psicologico, e di valutare i CP_2
genitori;
- prevedere che intraprenda un percorso al C.A.M.; CP_1
- prevedere che il padre possa telefonare ai figli i giorni di martedì e giovedì tra le ore
18,30 e le ore 19,30;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a con effetto CP_1 Parte_1
a decorrere da aprile 2025 compreso, la somma complessiva mensile di € 400,00 (€
200,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole;
- disporre che percepisca integralmente l'assegno unico per entrambi i figli Parte_1
(la stessa chiederà che l'importo venga accreditato su una PostePay personale);
- prevedere che entrambi i coniugi continuino a versare al 50% ciascuno le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
le rate continueranno ad essere pagate tramite il conto cointestato presso Banca di Cambiano, sul quale ciascun coniuge corrisponderà l'importo dovuto;
il marito si impegna a chiedere alla Banca di Cambiano la variazione del conto corrente di addebito del mutuo a lui soltanto intestato e del premio dell'assicurazione sulla vita a lui intestata;
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie mediche (non coperte dal SSN), scolastiche (come da linee guida CNF) e sportive, necessarie per i figli;
- spese di lite compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio chiedendo, in via CP_1
preliminare, di verificare la sussistenza dei presupposti per pronunciare la separazione tra i coniugi, in particolare di verificare la presenza di atti di certificato di matrimonio tradotto e legalizzato, e in caso di assenza dichiarare improcedibile il giudizio.
1. Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la separazione dei coniugi, ancorché gli stessi abbiano cittadinanza straniera, giacché la vita matrimoniale si è svolta prevalentemente in Italia, dove essi vivono dall'anno 2008.
2. Nel merito, si osserva che dall'atto di matrimonio ritualmente munito di apostille, prodotto dalla ricorrente il 19/3/2025, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in
Albania il 30/4/2007.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale tra i coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da più di un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3. La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori nata il Persona_1
10/05/2008, e nato il [...], i quali, come previsto dalle parti, Persona_2
devono essere affidati in via super-esclusiva alla madre, la quale si sta da sola prendendo cura della prole da dicembre 2023, tenuto anche conto della misura cautelare custodiale disposta nei confronti del padre, successivamente sostituita con il divieto di avvicinamento da parte di quest'ultimo a madre e figli (v. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto).
3 La madre potrà dunque adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per la prole ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti ai minori, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
Considerato il contesto di vita dei minori, deve essere disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio, i quali dovranno anche avviare incontri protetti tra padre e figli, previa preparazione dei minori. Occorre, inoltre, incaricare l' di riferimento di avviare un percorso psicologico di CP_2
sostegno ai minori e di valutare le parti nell'esercizio della genitorialità. È poi necessario che il resistente intraprenda un percorso presso il C.A.M., in considerazione delle accuse di maltrattamenti mosse dalla moglie nei suoi confronti, e di quanto emerso in sede di incidente probatorio (v. verbale di audizione dei minori allegato al ricorso).
Al fine di monitorare detti percorsi, si dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi e l dovranno relazionare periodicamente. CP_2
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
5. Deve infine precisarsi che, in difetto di dedotta e comprovata trascrizione dell'atto di matrimonio presso l'ufficio anagrafe dello Stato Italiano, non è possibile ordinare l'annotazione della presente pronuncia, essendo stato il matrimonio celebrato in
Albania.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
4 - pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Lezhe Parte_1
(ALBANIA), il 06/05/1985, e , n. a Velce Vlore (ALBANIA), il CP_1
09/04/1981 (matrimonio contratto a Vlore (ALBANIA) il 30/04/2007, non trascritto in
Italia);
- affida e in via super-esclusiva alla madre, la quale potrà adottare in Per_1 Per_2
autonomia anche le decisioni più importanti nell'interesse dei figli in materia di salute e istruzione;
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, i quali provvederanno ad organizzare incontri protetti tra padre e figli, previa preparazione dei minori;
- incarica di offrire ai figli minori supporto psicologico, e di valutare le parti CP_2 nell'esercizio della genitorialità;
- dispone che intraprenda un percorso presso il C.A.M. competente;
CP_1
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali e l' CP_2
dovranno relazionare periodicamente;
- dispone per il resto in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
5