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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1944/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] – C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Michele Cattadori del Foro di Piacenza (pec Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in via Santa Franca n. 19 in
Piacenza (PC)
APPELLANTE
CONTRO
nata in [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli del Foro di Piacenza (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore, sito in Via Melchiorre Gioia n. 14 in Piacenza (PC)
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 766/2024 di cui al n. rg. 1645/2021 del Tribunale di
Piacenza, emessa in data 19/11/2024 e depositata in cancelleria in data 22/11/2024 pagina 1 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Piacenza, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1
, con sentenza n. 766/2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi, a suo Parte_1
tempo unitisi in matrimonio in data 28.12.2005 e ha regolato le condizioni della separazione dichiarando la separazione addebitabile al marito e ponendo a suo carico il versamento della Parte_1
somma mensile di Euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022, nonché il contributo di euro
300,00 mensili per il mantenimento figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia. Ha rigettato la domanda della avente ad CP_1
oggetto il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale e, da ultimo, ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito dell' sulla Parte_1
violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona e di solidarietà familiare.
Segnatamente, ha accertato che l'intollerabilità della convivenza è stata determinata dalle condotte di natura prevaricatoria adottate dall' nell'ambito della famiglia, il quale ha reiteratamente Parte_1
esercitato violenza psicologica e verbale, sovente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, oltre ad aver perpetrato condotte di trascuratezza;
che viò ha trovato conferma sia nella richiesta di supporto della ricorrente, del mese di maggio 2021, presso il centro antiviolenza di Piacenza, cui è seguito il procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. a carico dell' sia nelle plurime Parte_1
relazioni dei Servizi Sociali ove emerge un clima di intollerabile prevaricazione attuato dal marito nei confronti della moglie, tale da generare nella stessa e nella figlia una condizione di fragilità e insicurezza. Inoltre, a seguito della pronuncia dei provvedimenti presidenziali non ha Parte_1
adempiuto a quanto tenuto, così violando gli obblighi di assistenza familiare per aver lasciato pagina 2 di 18 in condizione di grave difficoltà. CP_1
Di contro, ha rigettato la domanda di addebito formulata dall' perché genericamente dedotta Parte_1
e sfornita di riscontro probatorio.
Sugli aspetti economici e, in primo luogo, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, ha accertato la mancata autosufficienza della stessa, la quale nelle more del giudizio di primo grado aveva appena raggiunto la maggiore età, circostanza provata altresì dalla relazione dei
Servizi dalla quale è emerso che stesse frequentando un istituto scolastico superiore. Per_1
Pertanto, ha confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento nella misura disposta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, non sussistendo i presupposti per prevedere una riduzione, in ragione delle maggiori esigenze della figlia alla luce del progredire dell'età e dell'esistenza di un divario tra le condizioni economiche delle parti, con obbligo di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del 50%.
Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per confermare a carico dell' l'assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo di Parte_1
euro 200,00, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, della circostanza pacifica per cui la durante gli anni di matrimonio non ha svolto attività extrafamiliare e che il tenore di vita CP_1
matrimoniale è stato alimentato in via esclusiva dal marito, proprietario anche della casa familiare,
considerata altresì la condizione di fragilità della e la mancanza di attività lavorativa stabile CP_1
della stessa.
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 25.12.2024 deducendo:
- l'erroneità della sentenza per non aver ammesso le istanze istruttorie e per aver fondato il proprio convincimento su mere presunzioni e congetture, omettendo di considerare il “quadro psichiatrico dell'appellata”, richiamando, a sostegno delle proprie deduzioni, il decreto definitivo del Tribunale per pagina 3 di 18 i Minorenni datato 14.11.2023 e la relazione dei Servizi Sociali datata 15.4.2022. Ha dunque concluso per l'inattendibilità intrinseca del narrato di controparte ed ha censurato la sentenza per aver omesso di vagliare la credibilità soggettiva dell'appellata ed omesso di motivare in merito ad una ponderazione dell'efficacia probatoria delle asserzioni avversarie sulle violenze e minacce rispetto alle provate dichiarazioni di fantasia;
- l'erroneità della pronuncia di addebito in capo all'appellante, sostenendo che difetti la prova delle violenze, delle violazioni ex art. 143 c.c., dell'incidenza delle medesime sull'intollerabilità della convivenza e del nesso causale;
- difetto di efficacia probatoria dei richiami fatti in sentenza che non corroborerebbero le conclusioni dell'impugnata sentenza;
- mancanza degli elementi essenziali delle condotte ascritte, in quanto non sussisterebbe alcuna prova dell'elemento soggettivo della condotta, ovvero della volontarietà e consapevolezza di umiliare la persona al precipuo scopo di danneggiare e distruggere la persona medesima. Parimenti non è provato il nesso causale tra gli asseriti addebiti e la crisi coniugale, né l'incidenza effettiva delle violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza;
- mancato accertamento e motivazione in relazione alle condotte della moglie contrarie ai doveri ex art. 143 c.c. – inosservanza e/o erronea applicazione della normativa di riferimento: ha rappresentato che il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo, costituisca, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare (specialmente se investe, come nel caso di specie, la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa), un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza. Ha poi rappresentato che la stessa non abbia accompagnato il marito al funerale del fratello;
era negligente in relazione alla cura della casa e della figlia;
non si è mai recata alle udienze della figlia;
rifiutava di intrattenere rapporti sessuali con il marito.
pagina 4 di 18 - mancato assolvimento da parte del giudice del merito al dovere di comparazione delle condotte dei due coniugi;
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la debenza dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellata ed il contributo di mantenimento in favore della figlia;
- erronea statuizione in punto di condanna alle spese di lite.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i motivi di riconoscimento o quantificazione o termine temporale del contributo al mantenimento in favore della e della figlia e, in riforma della sentenza CP_1
gravata, in punto della statuizione dell'assegno in favore della per tutte le motivazioni CP_1
in fatto e diritto, elidere l'obbligo di corresponsione a suo favore;
sempre in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi dedotti l'appello; in via gradata, rideterminare la quantificazione del contributo al mantenimento in via temporale e-o quantitativa, tenuto conto dei motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa, nella minor somma che la Corte riterrà liberamente e secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
2.1 - Si è costituita l'appellata contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto. In via preliminare parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione degli artt. 473bis.30 cpc e 342 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ha domandato disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive e conseguentemente adottare ogni provvedimento ripetuto opportuno. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avversarie e, per l'effetto, ha concluso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado di giudizio.
2.2 – All'udienza del 3.4.2025 la Corte ha ordinato di depositare la documentazione aggiornata reddituale rispettivamente dell'appellante, dell'appellata e della figlia, con l'indicazione del luogo dell'abitazione di queste ultime, nonché di depositare copia degli atti penali sopravvenuti, in particolare pagina 5 di 18 l'eventuale sentenza penale che dovesse essere emanata e copia delle risultanze istruttorie, rinviando per ogni ulteriore provvedimento all'udienza del 26.06.2025. Entrambi i procuratori delle parti hanno dato corso al deposito della documentazione rispettivamente in data 19-20.6.2025.
2.3 – All'udienza del 26.6.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il procuratore dell'appellata ha riferito che madre e figlia sono state avviate a due soluzioni abitative di semiautonomia ed entrambe occupano i rispettivi alloggi gratuitamente e che l'appellata svolge lavori di pulizia ed il proprio reddito è immutato rispetto all'anno precedente,
eccependo la mancata produzione della dichiarazione fiscale aggiornata di controparte. Il procuratore dell'appellante ha precisato di aver prodotto il cedolino della pensione, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione del 730. All'esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Preliminarmente non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta violazione degli artt. 473bis.30 c.p.c. e 342 c.p.c.
Vero è che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024,
n.18309).
Nel caso di specie le doglianze avverso la sentenza impugnata, seppur in maniera prolissa e in parte affastellata, risultando nel complesso sufficientemente comprensibili e correlate alla motivazione della decisione impugnata per cui questo Collegio è stato posto in grado di avere conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono.
pagina 6 di 18 È stato infatti contestato l'accoglimento della domanda di addebito in capo all'appellante (sub I, II, III,
IV, V e VI), nonché il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della e del contributo al mantenimento in favore della figlia (sub VII), oltre al CP_1 Per_1
regolamento delle spese di lite (sub VIII). Le argomentazioni formulate consentono poi di cogliere la proposta di modifica invocata dall'appellante ricapitolata nelle rassegnate conclusioni.
3.1 – Sempre in via preliminare occorre evidenziare che l'appellata ha lamentato la natura offensiva delle seguenti espressioni contenute nell'atto di citazione a sé riferite: “psichiatrica” e “refertata
psicopatica che non capisce neppure bene l'italiano” e, previo accertamento del carattere offensivo e/o sconveniente ex art. 89 c.p.c., ha domandato disporne la cancellazione, con adozione di ogni provvedimento opportuno.
All'udienza di prima comparizione del 3.4.2025 l'appellante non ha preso posizione sulla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla convenuta.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “non possono essere qualificate offensive dell'altrui
reputazione le parole che, rientrando (seppure in modo graffiante) nell'esercizio del diritto di difesa,
non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale della controparte” (Cass.
26195/2011 e 21031/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la frase utilizzata dall'appellante, segnatamente “una
refertata psicopatica che non comprende bene l'italiano” di cui a pagina 17, righe 4 e 5, e 20, riga 2,
dell'atto di citazione risulti oltremodo sgradevole e non conferente al fine di esporre i fatti e le considerazioni in diritto ad esse correlate, come tale non funzionale al diritto di difesa e ne va quindi ordinata la cancellazione.
Tanto basta, del resto le frasi sono state scritte nell'ambito di un giudizio civile e quindi non sono state rivolte ad una platea indeterminata.
Non costituisce, invece, espressione offensivo in sé il termine “psichiatrica”, evidentemente non dettata dalla volontà di offendere o denigrare l'appellata, nè avulsa dalle questioni sottese al giudizio, essendo pagina 7 di 18 emersa dall'istruttoria una situazione psicofisico precaria sostenuta anche a livello psichiatrico (in tal senso cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 14.11.2023).
3.2 - In punto di addebito l'impugnazione non può essere accolta, risultando pienamente logiche e coerenti con il complessivo materiale probatorio le argomentazioni del Tribunale al riguardo.
Va in primo luogo respinta la doglianza assai generica circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori,
neppure riportati nell'atto di appello e nelle conclusioni, per cui non è dato comprendere quali sarebbero state le prove indispensabili ai fini del decidere di cui peraltro ha omesso la Parte_1
riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 marzo 2024, salvo ora lamentarne la mancata ammissione.
Ciò premesso, deve osservarsi che i primi sei motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono tutti tesi a censurare l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del marito, sia pur ognuno articolato su deduzioni diverse.
Segnatamente, così sinteticamente, nel primo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'omesso rilievo del quadro patologico di controparte che ne inficerebbe la credibilità, a tal fine eccependo che sarebbero prive di valore probatorio le deduzioni avversarie circa le violenze e minacce poste in essere dall' e ha censurato la sentenza per aver omesso di ponderare tali asserzioni Parte_1
con il comprovato quadro psicologico e le provate narrazioni di fantasia della CP_1
Nel secondo motivo ha sostenuto che difetti la prova delle violenze, delle violazioni ex art. 143 c.c.,
dell'incidenza delle medesime sull'intollerabilità della convivenza e del nesso causale. A tal fine ha insistito nel rappresentare che le narrazioni di controparte non possono essere assunte a rango di prova,
in ragione delle refertate patologie psichiatriche dell'appellata e del fatto che non sono corroborate da altri indizi o prove. Ha evidenziato che la denuncia del 13.5.2021 è una mera dichiarazione unilaterale,
ove non sarebbero stati circostanziati gli eventi dalla stessa narrati, non corroborati da alcuna prova,
peraltro smentiti da quanto riferito a sommarie informazioni dalla figlia in data 8.6.2021. Per_1
Con il terzo motivo parte appellante ha ribadito che manca la prova delle condotte perpetrate pagina 8 di 18 dall' evidenziando che negli asseriti sedici anni di violenza parte appellata non abbia mai Parte_1
richiesto aiuto ai Carabinieri o ai Servizi Sociali, né fatto alcuna confidenza ad un'amica o conoscente.
Ha, inoltre, aggiunto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare integralmente le dichiarazioni della minore resa sentita a sommarie informazioni, limitandosi ad estrapolarne una sola parte, così come avrebbe omesso di tenere in considerazione le dichiarazioni dei Carabinieri, uniche altre persone che hanno assistito direttamente ai fatti. Con il quarto motivo ha lamentato la mancanza degli elementi essenziali delle condotte a lui ascritte. Con il quinto motivo ha eccepito il mancato accertamento e l'omessa motivazione in relazione alle condotte della moglie contrarie ai doveri ex art. 143 c.c. e con il sesto motivo ha eccepito la mancata comparazione delle condotte dei due coniugi.
Le doglianze sono infondate.
3.3 - In primis, in punto ad addebito è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'articolo 151 c.c. “La
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o
di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Questa Corte ritiene che il Tribunale di Piacenza abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione all' essendo emersa dagli atti del giudizio l'esistenza Parte_1
di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale da ricondursi alle condotte di prevaricazione poste in essere dall'appellante, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In tal senso depongono le risultanze del procedimento penale a carico dell' originato dalla Parte_1
denuncia querela della conclusosi con sentenza del Tribunale penale di Piacenza emessa in CP_1
data 29 maggio 2025 R.G. NR 1589/21 R.G. TRIB con la quale, pur riqualificato il fatto a lui ascritto nel reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 2, c.p.c., concesse le attenuanti generiche, il predetto è
pagina 9 di 18 stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 2.000,00 con beneficio della non menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena, sentenza che (pur in difetto di prova circa la sua definitività) costituisce elemento qualificato a sostegno della grave condotta dell'appellante.
Ove, infatti, in costanza di matrimonio un coniuge abbia tenuto nei confronti dell'altro condotte violente, (anche di tipo verbale), tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti l'intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Ed ancora, le circostanze riferite dall'appellata hanno trovato conferma nelle prove orali assunte in sede penale e, in particolare, nella testimonianza di. (psicologo e psicoterapeuta dell'ASL Testimone_1
di Piacenza), sentito all'udienza del 20.6.24, il quale ha infatti riferito che nel corso del colloquio con la quest'ultima rappresentò i motivi dell'allontanamento dalla casa coniugale, riferendo delle CP_1
difficoltà di rapporti con il marito che erano andate aumentando nel corso degli ultimi anni (ha parlato di toni di voce alti, rimproveri, definiti “sgridate”) e che l'avevano portata a rivolgersi ai servizi ed anche al Telefono Rosa, per poter avere un sostegno rispetto alle decisioni da prendere circa l'allontanarsi dalla casa coniugale. Parimenti dicasi avuto riguardo alla testimonianza di Testimone_2
(assistente sociale) del 20.6.2024 la quale ha riferito di essere stata contattata l'11 di maggio del 2021
dal Telefono Rosa dalla Tombolaza, la quale lamentava una situazione di maltrattamento prettamente psicologico e verbale rappresentando di essere esposta a continue minacce e squalifiche da parte dell' raccontando in dettaglio tre episodi: uno di minacce di morte nei propri confronti;
uno Parte_1
di minaccia di essere seppellita insieme alla figlia e uno ultimo nel corso del quale, durante il tragitto di rientro a casa, l'aveva minacciata di uscire di strada con la macchina. Parte_1
La testimone ha riferito che gli insulti erano avvenuti anche alla presenza della figlia, la quale aveva infatti confermato all'assistente sociale di aver assistito alle squalifiche rivolte verso la madre “in cui
gli veniva detto che era una malata di mente, che non sapeva niente e che era una cogliona, ricordo
pagina 10 di 18 proprio questo termine, che veniva citato anche dalla minore”. Dalle deposizioni in sede penale è
Tes_ emersa altresì una coerenza dei narrati della tant'è che la testimone ha precisato che CP_1
“nella prima giornata abbiamo calendarizzato tre colloqui diversi alla presenza di tre operatori diversi
e di figure professionali diversi: Io, la dottoressa che allora era responsabile del servizio e Per_2
l'allora Comandante dei Carabinieri del Comando di Bettola. E uno degli elementi su Persona_3
cui ci eravamo confrontati era la coerenza dei racconti che teneva durante tutta la giornata, in
momenti separati diversi”. La stessa testimone ha poi rappresentato l'atteggiamento dell' Parte_1
durante le presa in carico dei Servizi dal 2021 al 2023 riferendo che “ci sono stati dei momenti in cui ha
mostrato, almeno nei confronti dell'operato dei servizi e degli operatori, delle operatrici del servizio,
atteggiamenti comunque di squalifica, di aggressività verbale, alcuni colloqui sono stati sospesi e
rinviati per una non condizione comunque di adeguatezza, nemmeno del contesto istituzionale”.
Alla medesima udienza è stata sentita anche la testimone , ex moglie dell'appellante, Testimone_3
la quale riferì che il matrimonio terminò “Perché lui mi maltrattava, era anche offensivo e non mi dava
neanche i soldi per fare spesa, quello che mi serviva”.
Il clima di intollerabile prevaricazione dell' ha trovato puntuale riscontro anche nelle relazioni Parte_1
dei Servizi Sociali, ove emerge che ha assistito ad alcuni episodi conflittuali e verbalmente Per_1
aggressivi (nella relazione depositata l'11 aprile 2023 si legge “ ha raccontato, nel tempo di Per_1
presa in carico, agli operatori di essere stata in diverse occasioni 'spettatrice” di situazioni
conflittuali, accuse, offese, mosse dal padre nei confronti della madre”) e, dopo che aver saputo del possibile ampliamento degli incontri con il padre, ha riferito “ho detto che ero d'accordo, Per_1
perché so che lui è questo che vuole e poi così smette di comportarsi male con voi, io ho paura che se
gli dico cosa desidero, poi lui inizia ad urlare come faceva quando eravamo a casa”. Ha, inoltre,
descritto la madre come una persona buona, aggiungendo “non voglio farla sentire sbagliata come
quando a casa il papà diceva che era matta” (relazione depositata il 16 gennaio 2023). Inoltre, gli operatori dei Servizi Sociali hanno precisato che “la ragazza ha sempre appoggiato la scelta della
pagina 11 di 18 madre d'intraprendere il percorso separativo perché riconosce che gli atteggiamenti ed i
comportamenti del padre si erano fatti sempre più svalutanti nei confronti della stessa” (relazione depositata il 16 gennaio 2023). Tale quadro trova ulteriore conferma – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – nelle dichiarazioni della figlia che, sentita a sommarie informazioni l'8.6.2021, Per_1
ha raccontato di sgradevoli epiteti (“cogliona”) e che “…In quest'ultimo anno hanno cominciato a
litigare piò spesso, più volte durante la settimana e a volte mi capitava di essere presente durante i
loro litigi. Provavo un po' di paura a causa delle forti urla di mio papà…”.
In definitiva, le prove documentali ed orali sono pienamente coerenti e idonee a riscontrare le deduzioni della ricorrente e, alla stregua di dedotto contesto probatorio, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte del marito fossero state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio
intende convintamente ribadire, “la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente
grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i
coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile
frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n.
31351/2022; Cass. n. 31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.21086/2017; Cass.
n. 433/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale di Piacenza si è attenuto ai suesposti principi e condivisibilmente ha richiamato il principio di diritto consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui “le reiterate
violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei
doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione
pagina 12 di 18 della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal
dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile, Sez. I,
07/08/2024, n. 22294; Cassazione civile Sez. I, 08/06/2023 n. 16262; Cassazione, Sez. I, Ordinanza del
18/12/2023, n. 35249; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2018, n. 3925).
In applicazione di tali principi, deve quindi concludersi per l'infondatezza del quinto e sesto motivo di appello, atteso che la gravità di tali condotte esonera finanche il Giudice dal dovere di procedere alla comparazione di tali comportamenti con quelli del coniuge vittima delle violenze, peraltro solo genericamente dedotti e privi di riscontro probatorio (in tesi dell'appellante non avrebbe CP_1
accompagnato il marito al funerale del fratello e avrebbe assunto condotte d'astensione e assenza da qualsiasi sensibilità e contribuzione ai fabbisogni familiari non provvedendo alle faccende domestiche).
Ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
3.4 – Venendo alle questioni economiche, con il settimo motivo di appello, ha Parte_1
censurato le statuizioni della sentenza in punto di assegno di mantenimento a favore della e di contributo al mantenimento a favore della figlia . CP_1 Per_1
Segnatamente, quanto all'assegno di mantenimento a favore dell'appellata, si duole dell'insussistenza dei presupposti idonei a fondarne il riconoscimento e ne contesta l'entità, a tal fine rappresentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dal 31 agosto 2024 percepisce un emolumento pensionistico mensile di euro 1.072,23 netti, con conseguente diminuzione di reddito di circa 600,00
euro rispetto al tempo dell'udienza presidenziale del 23 novembre 2011 allorquando percepiva redditi da lavoro dipendente per euro 1.600,00/1.700,00. Ha, inoltre, aggiunto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'umile tenore di vita goduto dal nucleo in costanza di matrimonio e di una sostanziale equipollenza della situazione economica delle parti.
pagina 13 di 18 Sul punto la decisione del Tribunale di Piacenza deve essere condivisa, sia in relazione al diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento (tenuto conto del diritto del coniuge separato cui non sia addebitabile la separazione ed economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo con la separazione il dovere della solidarietà
economica) , sia per quanto concerne il quantum dell'assegno di mantenimento (molto modesto, ma in relazione al quale non è stata proposta impugnazione).
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Ed invero, dalle risultanze processuali è effettivamente emerso tra le parti un divario reddituale tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'appellata.
Difatti, è stata ampiamente dimostrata la situazione di precarietà economica della Dalla CP_1
Certificazione Unica aggiornata è emerso che per il 2024 l'appellata ha avuto un reddito disponibile di soli euro 3.706,67.
Non v'è dubbio che, di contro, le condizioni dell il quale si è peraltro limitato a produrre il Parte_1
cedolino relativo al mese di luglio 2025 dal quale risulta un rateo pensionistico mensile netto di
1.157,23 euro, siano comunque assai più floride di quelle dell'appellata, risultando inoltre dalle precedenti dichiarazioni fiscali che egli è proprietà di immobili, in particolare della casa familiare in cui ancora oggi vive.
Al quadro sulla capacità economica di entrambi le parti si aggiunge che, come correttamente statuito dal Tribunale, è indubbio che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia stato garantito esclusivamente dai redditi del marito, percettore di una retribuzione di euro 1.600,00-1.700,00 mensili,
essendo l'appellata dedita all'accudimento della minore e della suocera.
Deve poi rilevarsi che, dalla relazione dei Servizi Sociali dell' Parte_2
pervenuta il 16 gennaio 2023, è emerso che durante la presa in carico dei Servizi Sociali la CP_1
pagina 14 di 18 ha svolto un tirocinio di inserimento lavorativo da ottobre 2021 a marzo 2022 presso una cooperativa sociale dedita ad attività di pulizia e, all'esito, ha reperito un'occupazione, per sostituzione di una lavoratrice in maternità per la durata di sei mesi, presso un ente di formazione, quale addetta alle pulizie in una struttura per anziani, mesi tuttavia durante i quali sono emersi aspetti di fragilità
importanti che hanno comportato la presa in carico dell'appellata presso il Centro di Salute Mentale per l'avvio di un percorso di sostegno e monitoraggio. Tale stato di salute sarebbe, inoltre, peggiorato dal mese di novembre, ove sono state riscontrate difficoltà della stessa di svolgere le azioni della vita quotidiana, tremori, umore deflesso e disturbi del sonno ed è stato, pertanto, incrementato il supporto da parte del Servizio di Salute Mentale.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi,
quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione
della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini
di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni
concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”
(Cassazione civile sez. I, 07/01/2025, (ud. 04/12/2024, dep. 07/01/2025), n. 234; Cass. n. 5817 del
09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021). Il Tribunale, dunque, condivisibilmente ha tenuto conto della effettiva e attuale capacità lavorativa dell'appellata, sulla quale incide inevitabilmente la sua condizione di fragilità psicofisica.
È evidente, pertanto, che, alla luce della disparità delle posizioni economiche tra i coniugi, dell'età
dell'appellata (52 anni), della durata del matrimonio (16 anni), della possibilità concreta dell'appellata di accedere al mercato del lavoro, ricorrano ampiamente i presupposti per riconoscere e confermare a carico dell' il versamento di un assegno di mantenimento nella modesta misura riconosciuta, Parte_1
pari a euro 200,00 mensili.
3.5 - Venendo al contributo di mantenimento a favore della figlia , deve osservarsi che Per_1
entrambi difensori hanno documentato la circostanza che la stessa, divenuta maggiorenne nelle more pagina 15 di 18 del giudizio di primo grado, a decorrere da marzo 2025, ha reperito un'occupazione alle dipendenze dell'impresa SUPERGOTICO S.R.L., con sede in Piacenza, stipulando un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi (sino all'1.3.2028), quale addetta alle funzioni ausiliarie della vendita, da cui percepisce una retribuzione lorda di € 960,26. Tale contratto si pone in linea di continuità con il tirocinio formativo dalla stessa avviato il 2 settembre 2024 e concluso il 1° marzo 2025.
A prescindere dall'adeguatezza all'autosufficienza della retribuzione oggi percepita da appena Per_1
diciannovenne (la stessa infatti soltanto dallo scorso marzo ha sottoscritto un contratto di apprendistato part-time grazie al quale percepisce un reddito lordo di 960,00 euro), si osserva che è emerso all'udienza che ella non vive più con la madre, avendo il Servizio sociale provveduto a reperire per lei un alloggio condiviso con altri giovani, mentre la madre è ospitata altrove.
Va escluso allora che quest'ultima abbia ormai titolo per ricevere – qualora ve ne siano i presupposti –
un contributo da parte del padre per il mantenimento della figlia, maggiorenne, la quale potrebbe,
qualora ritenga ne sussistano i presupposti, far valere autonomamente il proprio diritto nei confronti del padre.
Alla luce di quanto emerso va, pertanto, disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Per_1
3.6 – Parimenti infondato è l'ottavo motivo di appello col quale ha censurato il regolamento Parte_1
delle spese di lite, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Giova rammentare infatti che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis
vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
Dalla lettura della sentenza emerge, poi, incontrovertibilmente che l'importo liquidato dal Tribunale sia pagina 16 di 18 in linea con i criteri e parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento, di tutte le fasi svolte e della concreta attività difensiva spiegata ( le tabelle per i parametri forensi di cui al predetto DM prevedono per i giudizi dinanzi al Tribunale quanto allo scaglione indeterminato basso da 26.000,01 € a 52.000€ valori medi per complessivi 7.616,00 €, per cui l'importo di euro 7.000,00 liquidato in favore dello Stato risulta senz'altro corretto e conforme ai parametri suddetti).
4 - Alla sostanziale soccombenza dell'appellato in punto di addebito, di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie (mentre la cessazione dell'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento della figlia appena maggiorenne viene meno non già per effetto dell'accoglimento dell'appello, ma del sopravvenuto mutamento delle circostanze), consegue la condanna di lla rifusione delle spese di lite a . Parte_1 CP_1
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia,
secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e, per il grado d'appello, dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria e andranno versate in favore dell'Erario, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in primo grado con delibera del COA di Piacenza del 7 luglio 2021 (valida in ogni grado, ad eccezione che per l'ipotesi di cui all'art. 120 DPR 115/2002, che non ricorre nella fattispecie, non avendo l'appellata proposto appello incidentale).
Alla liquidazione al difensore si provvederà, sulla base dei criteri di legge, all'esito dell'istanza di parte.
5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. Controparte_1
766/2024, così provvede:
1) dichiara non tenuto a corrispondere un contributo al mantenimento della Parte_1 figlia in favore del madre con decorrenza dal mese Per_1 Controparte_1 successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
2) ORDINA la cancellazione delle frasi di cui a pag. 17, righe 4 e 5, e a pagina 20, riga 2, dell'atto di citazione
2) ferma nel resto la sentenza impugnata condanna l'appellante a rifondere Parte_1 all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro Controparte_1
6.000 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1944/2024 promosso da
, nato il [...] in [...] – C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Michele Cattadori del Foro di Piacenza (pec Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in via Santa Franca n. 19 in
Piacenza (PC)
APPELLANTE
CONTRO
nata in [...] il [...] – C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli del Foro di Piacenza (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2 difensore, sito in Via Melchiorre Gioia n. 14 in Piacenza (PC)
APPELLATA
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 766/2024 di cui al n. rg. 1645/2021 del Tribunale di
Piacenza, emessa in data 19/11/2024 e depositata in cancelleria in data 22/11/2024 pagina 1 di 18 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Tribunale di Piacenza, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1
, con sentenza n. 766/2024, ha pronunciato la separazione dei coniugi, a suo Parte_1
tempo unitisi in matrimonio in data 28.12.2005 e ha regolato le condizioni della separazione dichiarando la separazione addebitabile al marito e ponendo a suo carico il versamento della Parte_1
somma mensile di Euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022, nonché il contributo di euro
300,00 mensili per il mantenimento figlia , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal novembre 2022, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia. Ha rigettato la domanda della avente ad CP_1
oggetto il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale e, da ultimo, ha condannato Parte_1
al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva
e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito dell' sulla Parte_1
violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona e di solidarietà familiare.
Segnatamente, ha accertato che l'intollerabilità della convivenza è stata determinata dalle condotte di natura prevaricatoria adottate dall' nell'ambito della famiglia, il quale ha reiteratamente Parte_1
esercitato violenza psicologica e verbale, sovente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, oltre ad aver perpetrato condotte di trascuratezza;
che viò ha trovato conferma sia nella richiesta di supporto della ricorrente, del mese di maggio 2021, presso il centro antiviolenza di Piacenza, cui è seguito il procedimento penale per il reato di cui all'art. 572 c.p.c. a carico dell' sia nelle plurime Parte_1
relazioni dei Servizi Sociali ove emerge un clima di intollerabile prevaricazione attuato dal marito nei confronti della moglie, tale da generare nella stessa e nella figlia una condizione di fragilità e insicurezza. Inoltre, a seguito della pronuncia dei provvedimenti presidenziali non ha Parte_1
adempiuto a quanto tenuto, così violando gli obblighi di assistenza familiare per aver lasciato pagina 2 di 18 in condizione di grave difficoltà. CP_1
Di contro, ha rigettato la domanda di addebito formulata dall' perché genericamente dedotta Parte_1
e sfornita di riscontro probatorio.
Sugli aspetti economici e, in primo luogo, quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, ha accertato la mancata autosufficienza della stessa, la quale nelle more del giudizio di primo grado aveva appena raggiunto la maggiore età, circostanza provata altresì dalla relazione dei
Servizi dalla quale è emerso che stesse frequentando un istituto scolastico superiore. Per_1
Pertanto, ha confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento nella misura disposta in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, non sussistendo i presupposti per prevedere una riduzione, in ragione delle maggiori esigenze della figlia alla luce del progredire dell'età e dell'esistenza di un divario tra le condizioni economiche delle parti, con obbligo di contribuire al mantenimento straordinario nella misura del 50%.
Il Giudice di prime cure ha poi ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti per confermare a carico dell' l'assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo di Parte_1
euro 200,00, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, della circostanza pacifica per cui la durante gli anni di matrimonio non ha svolto attività extrafamiliare e che il tenore di vita CP_1
matrimoniale è stato alimentato in via esclusiva dal marito, proprietario anche della casa familiare,
considerata altresì la condizione di fragilità della e la mancanza di attività lavorativa stabile CP_1
della stessa.
*
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in Parte_1
data 25.12.2024 deducendo:
- l'erroneità della sentenza per non aver ammesso le istanze istruttorie e per aver fondato il proprio convincimento su mere presunzioni e congetture, omettendo di considerare il “quadro psichiatrico dell'appellata”, richiamando, a sostegno delle proprie deduzioni, il decreto definitivo del Tribunale per pagina 3 di 18 i Minorenni datato 14.11.2023 e la relazione dei Servizi Sociali datata 15.4.2022. Ha dunque concluso per l'inattendibilità intrinseca del narrato di controparte ed ha censurato la sentenza per aver omesso di vagliare la credibilità soggettiva dell'appellata ed omesso di motivare in merito ad una ponderazione dell'efficacia probatoria delle asserzioni avversarie sulle violenze e minacce rispetto alle provate dichiarazioni di fantasia;
- l'erroneità della pronuncia di addebito in capo all'appellante, sostenendo che difetti la prova delle violenze, delle violazioni ex art. 143 c.c., dell'incidenza delle medesime sull'intollerabilità della convivenza e del nesso causale;
- difetto di efficacia probatoria dei richiami fatti in sentenza che non corroborerebbero le conclusioni dell'impugnata sentenza;
- mancanza degli elementi essenziali delle condotte ascritte, in quanto non sussisterebbe alcuna prova dell'elemento soggettivo della condotta, ovvero della volontarietà e consapevolezza di umiliare la persona al precipuo scopo di danneggiare e distruggere la persona medesima. Parimenti non è provato il nesso causale tra gli asseriti addebiti e la crisi coniugale, né l'incidenza effettiva delle violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza;
- mancato accertamento e motivazione in relazione alle condotte della moglie contrarie ai doveri ex art. 143 c.c. – inosservanza e/o erronea applicazione della normativa di riferimento: ha rappresentato che il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo, costituisca, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare (specialmente se investe, come nel caso di specie, la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa), un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per sé stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza. Ha poi rappresentato che la stessa non abbia accompagnato il marito al funerale del fratello;
era negligente in relazione alla cura della casa e della figlia;
non si è mai recata alle udienze della figlia;
rifiutava di intrattenere rapporti sessuali con il marito.
pagina 4 di 18 - mancato assolvimento da parte del giudice del merito al dovere di comparazione delle condotte dei due coniugi;
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la debenza dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellata ed il contributo di mantenimento in favore della figlia;
- erronea statuizione in punto di condanna alle spese di lite.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i motivi di riconoscimento o quantificazione o termine temporale del contributo al mantenimento in favore della e della figlia e, in riforma della sentenza CP_1
gravata, in punto della statuizione dell'assegno in favore della per tutte le motivazioni CP_1
in fatto e diritto, elidere l'obbligo di corresponsione a suo favore;
sempre in via principale e nel merito,
accogliere per i motivi dedotti l'appello; in via gradata, rideterminare la quantificazione del contributo al mantenimento in via temporale e-o quantitativa, tenuto conto dei motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa, nella minor somma che la Corte riterrà liberamente e secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
*
2.1 - Si è costituita l'appellata contestando l'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto. In via preliminare parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, in violazione degli artt. 473bis.30 cpc e 342 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., ha domandato disporre la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive e conseguentemente adottare ogni provvedimento ripetuto opportuno. Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze avversarie e, per l'effetto, ha concluso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese del presente grado di giudizio.
2.2 – All'udienza del 3.4.2025 la Corte ha ordinato di depositare la documentazione aggiornata reddituale rispettivamente dell'appellante, dell'appellata e della figlia, con l'indicazione del luogo dell'abitazione di queste ultime, nonché di depositare copia degli atti penali sopravvenuti, in particolare pagina 5 di 18 l'eventuale sentenza penale che dovesse essere emanata e copia delle risultanze istruttorie, rinviando per ogni ulteriore provvedimento all'udienza del 26.06.2025. Entrambi i procuratori delle parti hanno dato corso al deposito della documentazione rispettivamente in data 19-20.6.2025.
2.3 – All'udienza del 26.6.2025 i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Il procuratore dell'appellata ha riferito che madre e figlia sono state avviate a due soluzioni abitative di semiautonomia ed entrambe occupano i rispettivi alloggi gratuitamente e che l'appellata svolge lavori di pulizia ed il proprio reddito è immutato rispetto all'anno precedente,
eccependo la mancata produzione della dichiarazione fiscale aggiornata di controparte. Il procuratore dell'appellante ha precisato di aver prodotto il cedolino della pensione, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione del 730. All'esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Preliminarmente non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per dedotta violazione degli artt. 473bis.30 c.p.c. e 342 c.p.c.
Vero è che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile sez. II, 04/07/2024,
n.18309).
Nel caso di specie le doglianze avverso la sentenza impugnata, seppur in maniera prolissa e in parte affastellata, risultando nel complesso sufficientemente comprensibili e correlate alla motivazione della decisione impugnata per cui questo Collegio è stato posto in grado di avere conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono.
pagina 6 di 18 È stato infatti contestato l'accoglimento della domanda di addebito in capo all'appellante (sub I, II, III,
IV, V e VI), nonché il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della e del contributo al mantenimento in favore della figlia (sub VII), oltre al CP_1 Per_1
regolamento delle spese di lite (sub VIII). Le argomentazioni formulate consentono poi di cogliere la proposta di modifica invocata dall'appellante ricapitolata nelle rassegnate conclusioni.
3.1 – Sempre in via preliminare occorre evidenziare che l'appellata ha lamentato la natura offensiva delle seguenti espressioni contenute nell'atto di citazione a sé riferite: “psichiatrica” e “refertata
psicopatica che non capisce neppure bene l'italiano” e, previo accertamento del carattere offensivo e/o sconveniente ex art. 89 c.p.c., ha domandato disporne la cancellazione, con adozione di ogni provvedimento opportuno.
All'udienza di prima comparizione del 3.4.2025 l'appellante non ha preso posizione sulla domanda di cancellazione ex art. 89 c.p.c. formulata dalla convenuta.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione “non possono essere qualificate offensive dell'altrui
reputazione le parole che, rientrando (seppure in modo graffiante) nell'esercizio del diritto di difesa,
non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale della controparte” (Cass.
26195/2011 e 21031/2016).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la frase utilizzata dall'appellante, segnatamente “una
refertata psicopatica che non comprende bene l'italiano” di cui a pagina 17, righe 4 e 5, e 20, riga 2,
dell'atto di citazione risulti oltremodo sgradevole e non conferente al fine di esporre i fatti e le considerazioni in diritto ad esse correlate, come tale non funzionale al diritto di difesa e ne va quindi ordinata la cancellazione.
Tanto basta, del resto le frasi sono state scritte nell'ambito di un giudizio civile e quindi non sono state rivolte ad una platea indeterminata.
Non costituisce, invece, espressione offensivo in sé il termine “psichiatrica”, evidentemente non dettata dalla volontà di offendere o denigrare l'appellata, nè avulsa dalle questioni sottese al giudizio, essendo pagina 7 di 18 emersa dall'istruttoria una situazione psicofisico precaria sostenuta anche a livello psichiatrico (in tal senso cfr. decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna emesso in data 14.11.2023).
3.2 - In punto di addebito l'impugnazione non può essere accolta, risultando pienamente logiche e coerenti con il complessivo materiale probatorio le argomentazioni del Tribunale al riguardo.
Va in primo luogo respinta la doglianza assai generica circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori,
neppure riportati nell'atto di appello e nelle conclusioni, per cui non è dato comprendere quali sarebbero state le prove indispensabili ai fini del decidere di cui peraltro ha omesso la Parte_1
riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 marzo 2024, salvo ora lamentarne la mancata ammissione.
Ciò premesso, deve osservarsi che i primi sei motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono tutti tesi a censurare l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a carico del marito, sia pur ognuno articolato su deduzioni diverse.
Segnatamente, così sinteticamente, nel primo motivo di impugnazione, parte appellante ha lamentato l'omesso rilievo del quadro patologico di controparte che ne inficerebbe la credibilità, a tal fine eccependo che sarebbero prive di valore probatorio le deduzioni avversarie circa le violenze e minacce poste in essere dall' e ha censurato la sentenza per aver omesso di ponderare tali asserzioni Parte_1
con il comprovato quadro psicologico e le provate narrazioni di fantasia della CP_1
Nel secondo motivo ha sostenuto che difetti la prova delle violenze, delle violazioni ex art. 143 c.c.,
dell'incidenza delle medesime sull'intollerabilità della convivenza e del nesso causale. A tal fine ha insistito nel rappresentare che le narrazioni di controparte non possono essere assunte a rango di prova,
in ragione delle refertate patologie psichiatriche dell'appellata e del fatto che non sono corroborate da altri indizi o prove. Ha evidenziato che la denuncia del 13.5.2021 è una mera dichiarazione unilaterale,
ove non sarebbero stati circostanziati gli eventi dalla stessa narrati, non corroborati da alcuna prova,
peraltro smentiti da quanto riferito a sommarie informazioni dalla figlia in data 8.6.2021. Per_1
Con il terzo motivo parte appellante ha ribadito che manca la prova delle condotte perpetrate pagina 8 di 18 dall' evidenziando che negli asseriti sedici anni di violenza parte appellata non abbia mai Parte_1
richiesto aiuto ai Carabinieri o ai Servizi Sociali, né fatto alcuna confidenza ad un'amica o conoscente.
Ha, inoltre, aggiunto che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare integralmente le dichiarazioni della minore resa sentita a sommarie informazioni, limitandosi ad estrapolarne una sola parte, così come avrebbe omesso di tenere in considerazione le dichiarazioni dei Carabinieri, uniche altre persone che hanno assistito direttamente ai fatti. Con il quarto motivo ha lamentato la mancanza degli elementi essenziali delle condotte a lui ascritte. Con il quinto motivo ha eccepito il mancato accertamento e l'omessa motivazione in relazione alle condotte della moglie contrarie ai doveri ex art. 143 c.c. e con il sesto motivo ha eccepito la mancata comparazione delle condotte dei due coniugi.
Le doglianze sono infondate.
3.3 - In primis, in punto ad addebito è appena il caso di ricordare che ai sensi dell'articolo 151 c.c. “La
separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o
di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne
ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Questa Corte ritiene che il Tribunale di Piacenza abbia correttamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto addebitabile la separazione all' essendo emersa dagli atti del giudizio l'esistenza Parte_1
di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale da ricondursi alle condotte di prevaricazione poste in essere dall'appellante, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In tal senso depongono le risultanze del procedimento penale a carico dell' originato dalla Parte_1
denuncia querela della conclusosi con sentenza del Tribunale penale di Piacenza emessa in CP_1
data 29 maggio 2025 R.G. NR 1589/21 R.G. TRIB con la quale, pur riqualificato il fatto a lui ascritto nel reato di minaccia di cui all'art. 612, comma 2, c.p.c., concesse le attenuanti generiche, il predetto è
pagina 9 di 18 stato condannato alla pena di due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni liquidati in via equitativa in euro 2.000,00 con beneficio della non menzione della condanna e della sospensione condizionale della pena, sentenza che (pur in difetto di prova circa la sua definitività) costituisce elemento qualificato a sostegno della grave condotta dell'appellante.
Ove, infatti, in costanza di matrimonio un coniuge abbia tenuto nei confronti dell'altro condotte violente, (anche di tipo verbale), tale violazione dei doveri derivanti dal matrimonio è talmente grave da fondare di per sé non solo la pronuncia di separazione, in quanto cause determinanti l'intollerabilità
della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Ed ancora, le circostanze riferite dall'appellata hanno trovato conferma nelle prove orali assunte in sede penale e, in particolare, nella testimonianza di. (psicologo e psicoterapeuta dell'ASL Testimone_1
di Piacenza), sentito all'udienza del 20.6.24, il quale ha infatti riferito che nel corso del colloquio con la quest'ultima rappresentò i motivi dell'allontanamento dalla casa coniugale, riferendo delle CP_1
difficoltà di rapporti con il marito che erano andate aumentando nel corso degli ultimi anni (ha parlato di toni di voce alti, rimproveri, definiti “sgridate”) e che l'avevano portata a rivolgersi ai servizi ed anche al Telefono Rosa, per poter avere un sostegno rispetto alle decisioni da prendere circa l'allontanarsi dalla casa coniugale. Parimenti dicasi avuto riguardo alla testimonianza di Testimone_2
(assistente sociale) del 20.6.2024 la quale ha riferito di essere stata contattata l'11 di maggio del 2021
dal Telefono Rosa dalla Tombolaza, la quale lamentava una situazione di maltrattamento prettamente psicologico e verbale rappresentando di essere esposta a continue minacce e squalifiche da parte dell' raccontando in dettaglio tre episodi: uno di minacce di morte nei propri confronti;
uno Parte_1
di minaccia di essere seppellita insieme alla figlia e uno ultimo nel corso del quale, durante il tragitto di rientro a casa, l'aveva minacciata di uscire di strada con la macchina. Parte_1
La testimone ha riferito che gli insulti erano avvenuti anche alla presenza della figlia, la quale aveva infatti confermato all'assistente sociale di aver assistito alle squalifiche rivolte verso la madre “in cui
gli veniva detto che era una malata di mente, che non sapeva niente e che era una cogliona, ricordo
pagina 10 di 18 proprio questo termine, che veniva citato anche dalla minore”. Dalle deposizioni in sede penale è
Tes_ emersa altresì una coerenza dei narrati della tant'è che la testimone ha precisato che CP_1
“nella prima giornata abbiamo calendarizzato tre colloqui diversi alla presenza di tre operatori diversi
e di figure professionali diversi: Io, la dottoressa che allora era responsabile del servizio e Per_2
l'allora Comandante dei Carabinieri del Comando di Bettola. E uno degli elementi su Persona_3
cui ci eravamo confrontati era la coerenza dei racconti che teneva durante tutta la giornata, in
momenti separati diversi”. La stessa testimone ha poi rappresentato l'atteggiamento dell' Parte_1
durante le presa in carico dei Servizi dal 2021 al 2023 riferendo che “ci sono stati dei momenti in cui ha
mostrato, almeno nei confronti dell'operato dei servizi e degli operatori, delle operatrici del servizio,
atteggiamenti comunque di squalifica, di aggressività verbale, alcuni colloqui sono stati sospesi e
rinviati per una non condizione comunque di adeguatezza, nemmeno del contesto istituzionale”.
Alla medesima udienza è stata sentita anche la testimone , ex moglie dell'appellante, Testimone_3
la quale riferì che il matrimonio terminò “Perché lui mi maltrattava, era anche offensivo e non mi dava
neanche i soldi per fare spesa, quello che mi serviva”.
Il clima di intollerabile prevaricazione dell' ha trovato puntuale riscontro anche nelle relazioni Parte_1
dei Servizi Sociali, ove emerge che ha assistito ad alcuni episodi conflittuali e verbalmente Per_1
aggressivi (nella relazione depositata l'11 aprile 2023 si legge “ ha raccontato, nel tempo di Per_1
presa in carico, agli operatori di essere stata in diverse occasioni 'spettatrice” di situazioni
conflittuali, accuse, offese, mosse dal padre nei confronti della madre”) e, dopo che aver saputo del possibile ampliamento degli incontri con il padre, ha riferito “ho detto che ero d'accordo, Per_1
perché so che lui è questo che vuole e poi così smette di comportarsi male con voi, io ho paura che se
gli dico cosa desidero, poi lui inizia ad urlare come faceva quando eravamo a casa”. Ha, inoltre,
descritto la madre come una persona buona, aggiungendo “non voglio farla sentire sbagliata come
quando a casa il papà diceva che era matta” (relazione depositata il 16 gennaio 2023). Inoltre, gli operatori dei Servizi Sociali hanno precisato che “la ragazza ha sempre appoggiato la scelta della
pagina 11 di 18 madre d'intraprendere il percorso separativo perché riconosce che gli atteggiamenti ed i
comportamenti del padre si erano fatti sempre più svalutanti nei confronti della stessa” (relazione depositata il 16 gennaio 2023). Tale quadro trova ulteriore conferma – contrariamente a quanto sostiene l'appellante – nelle dichiarazioni della figlia che, sentita a sommarie informazioni l'8.6.2021, Per_1
ha raccontato di sgradevoli epiteti (“cogliona”) e che “…In quest'ultimo anno hanno cominciato a
litigare piò spesso, più volte durante la settimana e a volte mi capitava di essere presente durante i
loro litigi. Provavo un po' di paura a causa delle forti urla di mio papà…”.
In definitiva, le prove documentali ed orali sono pienamente coerenti e idonee a riscontrare le deduzioni della ricorrente e, alla stregua di dedotto contesto probatorio, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto dimostrato, con motivazione congrua, che le condotte del marito fossero state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio
intende convintamente ribadire, “la violenza fisica e psicologica costituisce una violazione talmente
grave dei doveri nascenti dal matrimonio, dei doveri di assistenza coniugale e di solidarietà fra i
coniugi, da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, per aver causato una insanabile
frattura del rapporto coniugale e aver determinato l'intollerabilità della convivenza, ma anche la
dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, unico responsabile di aver sconvolto definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona. (Cass. n.
31351/2022; Cass. n. 31901/2018; Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n.21086/2017; Cass.
n. 433/2016).
Nel caso di specie, il Tribunale di Piacenza si è attenuto ai suesposti principi e condivisibilmente ha richiamato il principio di diritto consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui “le reiterate
violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei
doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione
personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione
pagina 12 di 18 della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal
dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col
comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro
estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cassazione civile, Sez. I,
07/08/2024, n. 22294; Cassazione civile Sez. I, 08/06/2023 n. 16262; Cassazione, Sez. I, Ordinanza del
18/12/2023, n. 35249; Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2018, n. 3925).
In applicazione di tali principi, deve quindi concludersi per l'infondatezza del quinto e sesto motivo di appello, atteso che la gravità di tali condotte esonera finanche il Giudice dal dovere di procedere alla comparazione di tali comportamenti con quelli del coniuge vittima delle violenze, peraltro solo genericamente dedotti e privi di riscontro probatorio (in tesi dell'appellante non avrebbe CP_1
accompagnato il marito al funerale del fratello e avrebbe assunto condotte d'astensione e assenza da qualsiasi sensibilità e contribuzione ai fabbisogni familiari non provvedendo alle faccende domestiche).
Ne consegue la conferma dell'addebito della separazione al marito.
3.4 – Venendo alle questioni economiche, con il settimo motivo di appello, ha Parte_1
censurato le statuizioni della sentenza in punto di assegno di mantenimento a favore della e di contributo al mantenimento a favore della figlia . CP_1 Per_1
Segnatamente, quanto all'assegno di mantenimento a favore dell'appellata, si duole dell'insussistenza dei presupposti idonei a fondarne il riconoscimento e ne contesta l'entità, a tal fine rappresentando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che dal 31 agosto 2024 percepisce un emolumento pensionistico mensile di euro 1.072,23 netti, con conseguente diminuzione di reddito di circa 600,00
euro rispetto al tempo dell'udienza presidenziale del 23 novembre 2011 allorquando percepiva redditi da lavoro dipendente per euro 1.600,00/1.700,00. Ha, inoltre, aggiunto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'umile tenore di vita goduto dal nucleo in costanza di matrimonio e di una sostanziale equipollenza della situazione economica delle parti.
pagina 13 di 18 Sul punto la decisione del Tribunale di Piacenza deve essere condivisa, sia in relazione al diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento (tenuto conto del diritto del coniuge separato cui non sia addebitabile la separazione ed economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, permanendo con la separazione il dovere della solidarietà
economica) , sia per quanto concerne il quantum dell'assegno di mantenimento (molto modesto, ma in relazione al quale non è stata proposta impugnazione).
Come noto, ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
Ed invero, dalle risultanze processuali è effettivamente emerso tra le parti un divario reddituale tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell'appellata.
Difatti, è stata ampiamente dimostrata la situazione di precarietà economica della Dalla CP_1
Certificazione Unica aggiornata è emerso che per il 2024 l'appellata ha avuto un reddito disponibile di soli euro 3.706,67.
Non v'è dubbio che, di contro, le condizioni dell il quale si è peraltro limitato a produrre il Parte_1
cedolino relativo al mese di luglio 2025 dal quale risulta un rateo pensionistico mensile netto di
1.157,23 euro, siano comunque assai più floride di quelle dell'appellata, risultando inoltre dalle precedenti dichiarazioni fiscali che egli è proprietà di immobili, in particolare della casa familiare in cui ancora oggi vive.
Al quadro sulla capacità economica di entrambi le parti si aggiunge che, come correttamente statuito dal Tribunale, è indubbio che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia stato garantito esclusivamente dai redditi del marito, percettore di una retribuzione di euro 1.600,00-1.700,00 mensili,
essendo l'appellata dedita all'accudimento della minore e della suocera.
Deve poi rilevarsi che, dalla relazione dei Servizi Sociali dell' Parte_2
pervenuta il 16 gennaio 2023, è emerso che durante la presa in carico dei Servizi Sociali la CP_1
pagina 14 di 18 ha svolto un tirocinio di inserimento lavorativo da ottobre 2021 a marzo 2022 presso una cooperativa sociale dedita ad attività di pulizia e, all'esito, ha reperito un'occupazione, per sostituzione di una lavoratrice in maternità per la durata di sei mesi, presso un ente di formazione, quale addetta alle pulizie in una struttura per anziani, mesi tuttavia durante i quali sono emersi aspetti di fragilità
importanti che hanno comportato la presa in carico dell'appellata presso il Centro di Salute Mentale per l'avvio di un percorso di sostegno e monitoraggio. Tale stato di salute sarebbe, inoltre, peggiorato dal mese di novembre, ove sono state riscontrate difficoltà della stessa di svolgere le azioni della vita quotidiana, tremori, umore deflesso e disturbi del sonno ed è stato, pertanto, incrementato il supporto da parte del Servizio di Salute Mentale.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi,
quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione
della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini
di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni
concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche”
(Cassazione civile sez. I, 07/01/2025, (ud. 04/12/2024, dep. 07/01/2025), n. 234; Cass. n. 5817 del
09/03/2018; Cass. n. 24049 del 06/09/2021). Il Tribunale, dunque, condivisibilmente ha tenuto conto della effettiva e attuale capacità lavorativa dell'appellata, sulla quale incide inevitabilmente la sua condizione di fragilità psicofisica.
È evidente, pertanto, che, alla luce della disparità delle posizioni economiche tra i coniugi, dell'età
dell'appellata (52 anni), della durata del matrimonio (16 anni), della possibilità concreta dell'appellata di accedere al mercato del lavoro, ricorrano ampiamente i presupposti per riconoscere e confermare a carico dell' il versamento di un assegno di mantenimento nella modesta misura riconosciuta, Parte_1
pari a euro 200,00 mensili.
3.5 - Venendo al contributo di mantenimento a favore della figlia , deve osservarsi che Per_1
entrambi difensori hanno documentato la circostanza che la stessa, divenuta maggiorenne nelle more pagina 15 di 18 del giudizio di primo grado, a decorrere da marzo 2025, ha reperito un'occupazione alle dipendenze dell'impresa SUPERGOTICO S.R.L., con sede in Piacenza, stipulando un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi (sino all'1.3.2028), quale addetta alle funzioni ausiliarie della vendita, da cui percepisce una retribuzione lorda di € 960,26. Tale contratto si pone in linea di continuità con il tirocinio formativo dalla stessa avviato il 2 settembre 2024 e concluso il 1° marzo 2025.
A prescindere dall'adeguatezza all'autosufficienza della retribuzione oggi percepita da appena Per_1
diciannovenne (la stessa infatti soltanto dallo scorso marzo ha sottoscritto un contratto di apprendistato part-time grazie al quale percepisce un reddito lordo di 960,00 euro), si osserva che è emerso all'udienza che ella non vive più con la madre, avendo il Servizio sociale provveduto a reperire per lei un alloggio condiviso con altri giovani, mentre la madre è ospitata altrove.
Va escluso allora che quest'ultima abbia ormai titolo per ricevere – qualora ve ne siano i presupposti –
un contributo da parte del padre per il mantenimento della figlia, maggiorenne, la quale potrebbe,
qualora ritenga ne sussistano i presupposti, far valere autonomamente il proprio diritto nei confronti del padre.
Alla luce di quanto emerso va, pertanto, disposta la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Per_1
3.6 – Parimenti infondato è l'ottavo motivo di appello col quale ha censurato il regolamento Parte_1
delle spese di lite, sotto il profilo dell'an e del quantum.
Giova rammentare infatti che, in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse;
mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione (ex multis
vedi Cassazione civile sez. II, 07/03/2012, n. 3595; Cassazione civile 06/10/2011 n. 20457).
Dalla lettura della sentenza emerge, poi, incontrovertibilmente che l'importo liquidato dal Tribunale sia pagina 16 di 18 in linea con i criteri e parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento, di tutte le fasi svolte e della concreta attività difensiva spiegata ( le tabelle per i parametri forensi di cui al predetto DM prevedono per i giudizi dinanzi al Tribunale quanto allo scaglione indeterminato basso da 26.000,01 € a 52.000€ valori medi per complessivi 7.616,00 €, per cui l'importo di euro 7.000,00 liquidato in favore dello Stato risulta senz'altro corretto e conforme ai parametri suddetti).
4 - Alla sostanziale soccombenza dell'appellato in punto di addebito, di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie (mentre la cessazione dell'obbligo di versare alla moglie un contributo al mantenimento della figlia appena maggiorenne viene meno non già per effetto dell'accoglimento dell'appello, ma del sopravvenuto mutamento delle circostanze), consegue la condanna di lla rifusione delle spese di lite a . Parte_1 CP_1
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia,
secondo i valori minimi dei parametri del D.M. n. 147/2022 e, per il grado d'appello, dell'assenza di istruttoria (se non documentale) e di memorie conclusionali nella fase decisoria e andranno versate in favore dell'Erario, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in primo grado con delibera del COA di Piacenza del 7 luglio 2021 (valida in ogni grado, ad eccezione che per l'ipotesi di cui all'art. 120 DPR 115/2002, che non ricorre nella fattispecie, non avendo l'appellata proposto appello incidentale).
Alla liquidazione al difensore si provvederà, sulla base dei criteri di legge, all'esito dell'istanza di parte.
5 - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
pagina 17 di 18
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. Controparte_1
766/2024, così provvede:
1) dichiara non tenuto a corrispondere un contributo al mantenimento della Parte_1 figlia in favore del madre con decorrenza dal mese Per_1 Controparte_1 successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
2) ORDINA la cancellazione delle frasi di cui a pag. 17, righe 4 e 5, e a pagina 20, riga 2, dell'atto di citazione
2) ferma nel resto la sentenza impugnata condanna l'appellante a rifondere Parte_1 all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro Controparte_1
6.000 per compensi, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
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