Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2444/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.2.2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 17/11/1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Stefano Spagnuolo e Alessandro Lenti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a: Napoli il 20/11/1979 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Stefano Spagnuolo e Alessandro Lenti presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Pogatschnig n. 32, codice fiscale , cittadino italiano C.F._3
FATTO
26.2.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre.
2) Il padre potrà visitare e tenere con sè il figlio minore: almeno un giorno a settimana con pernottamento e riaccompagno a scuola;
a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31/5 di ogni anno;
per un pari periodo rispetto alla madre durante le vacanze natalizie e pasquali con alternanza rispetto alla madre del giorno di Natale e di
Pasqua; il diritto di visita che precede potrà essere modulato dai genitori diversamente avuto a riguardo il primario interesse del minore.
3) La casa familiare, sita a Milano alla Via Giuseppe Pogatschnig n. 32, viene assegnata alla IG che ivi vi abiterà con il figlio minore;
si dà atto che, di comune accordo tra le parti, il padre Pt_1 ha già rilasciato la casa familiare;
4) Il Signor verserà alla IG a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
5) L'assegno unico, ed ogni altra provvidenza sociale, verrà percepito di comune accordo dalla madre al 100%.
6) I genitori terranno a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
E di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) La IG s'impegna ad acquistare la quota del 30% della casa familiare di proprietà di Pt_1
. Parte_2
Il prezzo convenuto è pari ad euro 114.929,77 che verrà corrisposto come segue:
- quanto ad € 64.929 mediante accollo della quota di mutuo fondiario (mutuo Ubi n. 1469482 erogato in data 27.9.19 in occasione dell'acquisto della casa familiare) residua gravante su al mese di febbraio 2025; Parte_2
- quanto ad € 50.000 a mezzo bonifico/ assegno circolare da corrispondere in nn. 3 rate aventi scadenza: 28.2.25, 30.4.25 e 31.7.25; con la precisazione che la prima rata sarà pari ad € 20.000 e le restanti due ad € 15.000 ciascuna.
Il contratto di compravendita verrà stipulato alle superiori condizioni entro il 31 luglio 2025 dinanzi a Notaio scelto dalla parte acquirente che ne sosterrà i relativi oneri.
La IG s'impegna ad estinguere anticipatamente il mutuo in essere, liberando così il Pt_1
Signor dalle obbligazioni derivanti dal citato contratto di mutuo: ove la IG non Pt_2 Pt_1 riuscisse ad estinguere anticipatamente il mutuo ciò, in ogni caso, non comporterà nessuna conseguenza risarcitoria in capo alla stessa.
8) La rata di mutuo e le spese condominiali relative alla casa familiare, a far data dal febbraio 2025, saranno integralmente a carico della IG Parte_1
9) Le spese legali sono interamente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai