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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/07/2024, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3181 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto "mantenimento figlio maggiorenne", vertente
TRA
(c.f.: , nato ad [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pasqualino Flammia e dom.to come in atti;
attore
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Michela Villanova e dom.to come in atti;
convenuto
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14.3.2024 e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 337 septies c.c. depositato il 22.8.2022, , nato ad Parte_1
Avellino il 21/10/2003, ha agito nei confronti del padre esponendo che: Controparte_1
- era nato in data [...] da una relazione more uxorio tra la madre Parte_2
e ed era stato riconosciuto da entrambi all'atto della nascita;
[...] Controparte_1
- con scrittura privata del 18.9.2016 i genitori si erano accordati sulle modalità riferibili al suo mantenimento e collocazione (collocazione presso l'abitazione della madre;
assegno in favore
1 della madre per il mantenimento del figlio di € 250,00 mensili, oltre spese extra-assegno al
50% in capo ad entrambi i genitori);
-in data 21.10.2021 esso istante aveva raggiunto la maggiore età, aveva conseguito il diploma di scuola superiore all'ITIS, ma non era economicamente autosufficiente ed intendeva proseguire negli studi;
-si era determinato a chiedere in via diretta l'assegno al padre per il suo mantenimento, atteso che quest'ultimo, dalla data della maggiore età raggiunta da esso ricorrente, si era limitato a ricaricare la sua poste pay con minimi acconti ascendenti a complessivi € 1.150,00.
Ha chiesto, dunque, l'istante, la condanna del padre al pagamento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile di € 500,00 in ragione delle sue mutate esigenze, vinte le spese.
Si è costituito il convenuto eccependo la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito ha dedotto che:
- era stato in passato appuntato dell'arma dei Carabinieri;
- si era sempre occupato del figlio ed era stato “presente” nella sua vita e rispettoso anche delle esigenze della madre;
- nell'anno 2016 era stato congedato dal servizio a causa di una grave forma di leucemia e gli era stato riconosciuto un reddito da pensione;
- il figlio non si era mai interessato delle sue condizioni di salute;
peraltro, non lo vedeva dal mese di maggio 2022;
- con accordo stragiudiziale era stato concordato con la madre un assegno mensile di € 250,0 per il mantenimento del figlio, oltre spese straordinarie al 50%;
- era venuto a conoscenza che il figlio lavorava saltuariamente presso l'autonoleggio di uno zio in Flumeri mentre la madre lavorava presso il fratello , titolare di una sartoria;
CP_2
- non vi erano i presupposti per la revisione in aumento dell'assegno come richiesta, in assenza di prova di una volontà effettiva del giovane di proseguire negli studi;
- in ogni caso, le condizioni economiche di esso convenuto erano mutate in peius rispetto alla data degli accordi, essendo stato collocato in pensione per malattia (reddito pregresso €
1.543,05 mensili;
reddito da pensione attuale € 1.226,73);
- sosteneva molte spese per le cure, a causa della malattia degenerativa che lo affliggeva ed aveva contratto un mutuo (rata mensile di € 316,85) per l'acquisto di un'automobile;
- gli importi inferiori corrisposti al figlio a mezzo ricarica poste pay erano stati concordati con la madre in ragione di tutte le esposte evenienze.
Ha chiesto, dunque, il convenuto le conseguenti declaratorie e, in via riconvenzionale, di riconoscere al figlio un assegno mensile non superiore ad € 150,00 , vinte le spese.
2 Con decreto del 9.9.2022 precedente istruttore disponeva procedersi con il rito ordinario.
Svolta una istruttoria solo documentale, alla udienza del 14.3.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata in decisione dalla scrivente, appena subentrata a diverso istruttore, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Correttamente il presente giudizio è stato trattato davanti al giudice monocratico nelle forme del rito ordinario, all'esito di mutamento del rito.
Per consolidata giurisprudenza, i provvedimenti aventi ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio sono di competenza del tribunale ordinario in composizione monocratica.
Va ulteriormente precisato che nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale (Cass. 2022,
n. 18451).
Ancora, come già esposto nel corso del giudizio, in riferimento alla dedotta nullità della citazione, l'aver spiegato difese nel merito, ivi compresa la proposizione di una domanda riconvenzionale ad opera del convenuto, ne comporta comunque la sanatoria (Cass. 2020 n.
28646).
3.L'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica (tra le tante Cass. 2014, n.
16657).
Dunque, il fatto stesso della nascita obbliga il genitore a occuparsi della prole, sia dal punto di vista morale che materiale, e ciò a prescindere da un progetto di genitorialità. Il supporto economico eventualmente prestato da terzi (nonni materni e/o altri) non manleva il genitore dall'obbligo del mantenimento.
Il mantenimento che il genitore è tenuto a versare al minore ed al maggiorenne non economicamente autosufficiente deve essere adeguato e proporzionale, in ragione della posizione lavorativa dell'onerato e tenuto conto della sua situazione reddituale.
In definitiva, per quanto concerne il quantum del mantenimento, va richiamato l'art. 316 bis
c.c., in base al quale entrambi i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, e l'art. 337 ter c.c il quale dispone di seguire come criteri di calcolo per la somma
3 dell'assegno le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando anche il valore economico del tempo dedicato da ciascun genitore alla cura ed assistenza dei figli.
Con specifico riferimento poi al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la giurisprudenza, in linea generale, così si è espressa.
Cass. 2020 n. 17183
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e
(purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Cass. ord. 2012, n. 2171
L'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;
il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di 800 euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario.
Nel caso in esame,l'attore ha solo 20 anni e non vi è prova certa di una sua autosufficienza economica;
si è diplomato all'I.T.I.S. ed ha manifestato l'intenzione di continuare gli studi (si
è iscritto alla università degli studi Parthenope, Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro per l'anno 2022-2023; ha preso in locazione un alloggio per studenti universitari); intende frequentare il corso per un migliore accesso al mondo del lavoro consono e/o corrispondente alla formazione.
L'attore è ancora molto giovane e ben può migliorare la formazione e trovare un'occupazione soddisfacente e consona rispetto agli studi fatti. Peraltro, l'oggettiva e notoria situazione del mercato del lavoro, con tassi di disoccupazione elevatissimi tra i giovani fa presuntivamente ritenere che la mancanza di lavoro sia incolpevole. Inoltre, le condizioni economiche del
4 padre (carabiniere in pensione) consentono al predetto di far fronte al suo mantenimento per il tempo necessario.
Concorde giurisprudenza di legittimità afferma che il figlio maggiorenne ha il dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, impegnandosi con profitto negli studi, ma è compito dei genitori assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio stesso (Cass. 2017 n. 10207, chiara nell'esporre che, in tema di mantenimento per il figlio maggiorenne studente, il diritto del figlio si giustifica se esiste
l'obbiettivo di realizzare di un progetto educativo e un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori. Rilevano, inoltre, l'età e la volontà del figlio di conseguire un livello professionale e tecnico per inserirsi nel mondo del lavoro;
vedi da ultimo Cass. 2023, n.
26875: In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Non muta i termini della questione l'evenienza che il giovane lavori saltuariamente presso l'autonoleggio dello zio, trattandosi di lavoro occasionale;
né mutano i termini della questione le fotografie, tardivamente depositate dal convenuto, riferibili ad un'asserita attività commerciale di vendita on line in capo al giovane. Si tratta al più della manifestazione della volontà dell'attore di affacciarsi a mondo del lavoro che non dimostra autosufficienza economica, soprattutto laddove si consideri che il giovane ha solo 20 anni ed ha bisogno del tempo necessario a ricercare una collocazione adeguata.
Quanto ai redditi dei genitori (al fine di determinare la misura dell'assegno), va evidenziato che il figlio chiede di porre a carico del padre un assegno mensile di € 500,00; va anche sottolineato che i genitori avevano concordato, nell'anno 2016, quando il figlio era ancora minore di età, un assegno mensile di € 250,00.
La madre è disoccupata ed al più svolge saltuari.
5 Il resistente ha chiesto di ridurre l'assegno ad € 150,00 in ragione della diminuzione del proprio reddito e delle sue problematiche di salute.
Vero è che, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità assume che l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
nel caso in esame l'importo concordato di 250,00 mensili risale all'anno 2016 allorquando il ricorrente era ancora minore di età.
Di contro, va anche considerato che l'incremento del contributo deve in astratto rientrare nella capacità economica dell'obbligato. Non può non considerarsi che il resistente ha documentato una contrazione dei redditi (reddito pregresso, come appuntato dei CC, € 1.543,05 mensili;
reddito da pensione attuale, in conseguenza del collocamento a riposo per malattia, €
1.226,73); di talché l'assegno concordato può essere suscettibile solo di un lieve aumento ed ascendere ad € 300,00 mensili.
Non vi è prova, infatti, di una drastica riduzione dei redditi del resistente a sostegno della diminuzione dell'assegno, tale da incidere sulla sua misura in modo sostanziale, atteso che l'attuale reddito consente comunque di sostenere l'assegno sopra determinato.
In definitiva, alla luce della giovane età del figlio e delle sue esigenze, stimasi che gli scopi illustrati negli arresti della Suprema Corte sopra riportati possano ritenersi soddisfatti ponendo a carico del convenuto un contributo per il mantenimento dell'attore di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno, per la cui individuazione si rimanda al protocollo in uso presso questo Tribunale.
4.La natura della lite, il suo esito e la qualità delle parti, integrano gravi motivi per compensare interamente le spese di lite, anche alla luce della disciplina della soccombenza, siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore del figlio Controparte_1 Pt_1
la somma mensile di € 300,00, oltre le spese extra assegno nella misura del 50%,
[...]
disponendo che tale importo venga versato in suo favore entro il giorno 5 di ciascun mese, a decorrere da quello successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
la somma sopra indicata andrà rivalutata di anno in anno a partire dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza in misura pari all'aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al
6 consumo per famiglie di operai ed impiegati, prendendo come base di calcolo l'importo come sopra fissato, oltre alle maggiorazioni di volta in volta maturate;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 10.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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