Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE CITTADINI UE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dr. Michele Guarnotta Giudice nel procedimento iscritto al n. R.G. 10613 dell'anno 2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10613/2024 R.G.
PROMOSSO DA
nato in [...] il [...] (Avv. Parte_1
GABRIELE LIPANI);
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo); Controparte_2
Controparte_3
;
[...]
-resistente-
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza cartolare del 6 maggio 2025 e memoria del depositata il 1° aprile 2025. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c.,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Parte_1
Palermo (CAT. A.12/lug-2024/prot. 19149/ 4^sez.) dell'11 luglio 2024 notificato all'interessato a mezzo pec in data 11 agosto 2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di Palermo che esaminati i pareri negativi emessi dalla in data 6 Controparte_3 dicembre 2023 e 20 giugno 2024 , non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del suddetto permesso e ha chiesto, in via principale, il riconoscimento del diritto al rilascio di un pemesso di soggiorno per protezione speciale o, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a tutelare il ricorrente dal pregiudizio subito e subendo.
Il si è costituito in giudizio con memoria depositata il 1° aprile 2024 deducendo CP_2
l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione del 6 maggio 2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta parte, con le quali ha insistito nelle domande formulate nel ricorso, depositando documentazione integrativa.
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2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
In punto di diritto il Collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs.
286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
È stato, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d.l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento,
l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine). Il comma 1.2., aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un Controparte_3
permesso di soggiorno per protezione speciale, e che nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi
1 e 1.1, il Questore, previo parere della Controparte_3 , rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
[...]
Il combinato delle norme modificate, in forza del disposto dell'art. 15 delle disposizioni transitorie del D.L. 130/2020, subentra alla precedente disciplina introdotta con il D.L.
113/2018 convertito nella legge 132/2018, sicché deve ritenersi la stessa applicabile a decorrere dalla data nella quale, alla stregua dei principi affermati dalle stesse SS.UU. n.
29460/2019 del 13.11.2019 e condivisi dal Tribunale, non può più ritenersi operante l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, vale a dire per domande di protezione internazionale formalizzate in data anteriore al 5 ottobre 2018 le quali rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in vigore ancora prima del citato D.L. 113/2018.
Nel caso in esame, la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata presentata in data 15 febbraio 2023, pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, abrogato tuttavia per il tramite della novella legislativa esaminata, di cui al D.L 130/2020, che deve pertanto ritenersi applicabile al caso in esame.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite, posto che ha dato prova di integrazione sociale e lavorativa nel nostro territorio, nel quale si trova da tempo significativo, ossia dal mese di maggio 2022.
Infatti, al fine di provare l'avvenuta integrazione il ricorrente ha documentato di avere costituito tre rapporti di lavoro a tempo determinato, con le mansioni di lavapiatti, alle dipendenze dell'impresa "Caltagirone Simone" avente sede legale in alla Via CP_1
Ignazio Testa Secca n. 3 rispettivamente dal 7 giugno 2023 all' 8 gennaio 2024, dal 12 giugno
2024 al 7 gennaio 2025 e dal 9 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 (cfr. Comunicazioni Unilav e buste paga dal mese di giugno 2023 luglio al mese di settembre 2023, busta paga del mese di novembre 2023, buste paga dal mese di giugno 2024 al mese di ottobre 2024, busta paga del mese di dicembre 2024 e del mese di aprile 2025 , in atti); nonché di essersi adoperato per imparare l'italiano iscrivendosi ad un corso di apprendimento della lingua italiana al livello “A 2” la cui frequenza è iniziata per parte ricorrente il 17 ottobre 2024 e che si concluderà il 15 giugno 2025 (cfr. certificato i iscrizione e frequenza rilasciato dal C.P.I.A “Nelson Mandela” di il 2 maggio 2025, in atti). CP_1
Alla luce di quanto appena evidenziato deve quindi acclararsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 comma 1.1. D.L. 286/98, applicabili alla presente fattispecie nella formulazione vigente ratione temporis – tenuto conto della data di presentazione della domanda di rinnovo e/o di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale- prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del D.L. n. 20/2023 cd
“Decreto Cutro”, comma 1 lettera c, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023, che ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19. co.
1.1 del Decreto
Legislativo n. 286/1998, poiché esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione della vita privata del ricorrente tenuto conto del suo effettivo inserimento sociale in Italia e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale in quanto l'allontanamento determinerebbe uno sradicamento e affievolimento dei legami sociali e culturali instaurati.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da ormai tre anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata e della integrazione documentale effettuata in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara che il ricorrente , ut supra generalizzato, ha il Parte_1 diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, il 14\5\25
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Angela Lo Piparo Dr. Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.