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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/12/2025, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2041 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Filippo Mancino ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.03.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità ex l. n. 222/1984, negate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria l'8.03.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 16.03.2024, ossia nel
1 rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che anche all'esito del rinnovo delle operazioni peritali disposto nella presente fase di opposizione, risulta confermato che la ricorrente è affetta da “Elefantiasi arti inferiori in soggetto affetto da incipiente artrosi polidistrettuale, obesità e cardiopatia ipertensiva borderline.
Posta tale diagnosi potremo pertanto affermare che l'insieme di queste patologie, pur incidendo sulla funzionalità di organi ed apparati interessati dell'assicurato, NON riduca, né ora né all'epoca della domanda amministrativa del 27/08/2020, né all'epoca dell'atp, la capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini del soggetto in modo permanente a meno di 1/3 ai sensi della Legge 222/84” (cfr. conclusioni ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente argomentata (né ulteriormente e specificamente contestata) ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
Riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del CP_ giudizio vanno compensate tra le parti, mentre restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio. CP_ c) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza.
S.M.C.V., 27.12.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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