Articolo 460 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 459Articolo 461
Versione
12 maggio 1963
Art. 460. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1946-47 quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti per la competenza propria dell'esercizio
medesimlo, sono stabilite in ................. L. 1.011.159.120,99 delle quali furono pagate .................... " 588.695.327,30
------------------ e rimasero da pagare ........................ L. 422.463.793,69
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963