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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 983/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, assistite e difese dall'avv. CERULLI NICOLA
[...]
attrici e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. DI LALLO MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza dell' 08.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale Parte_2
, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti da esse attrici a seguito dell' aggressione subita dalla detta convenuta in Santa Croce di Magliano in data 16.06.2012.
Precisavano nell' atto introduttivo le attrici che la convenuta era stata citata in giudizio per rispondere del fatto appena richiamato dinanzi al Giudice penale del Tribunale di Larino (procedimento n. 1663/12 R.G.N.R e n.
101/13 R.G. Trib. ) , che aveva emesso in data 11.01.2019 sentenza di condanna per il reato di cui agli artt 582 – 585 cp alla pena detentiva di pag. 2/9 mesi sei e giorni dieci di reclusione , poi annullata dalla Corte d' Appello di
Campobasso , che aveva ritenuto il fatto non punibile in ragione della particolare tenuità dello stesso ( proc. n. 272/2019 R.G. , sentenza n.
242/2020 del 7.7.2020, depositata il 16.7.2020).
Aggiungevano poi le ricorrenti che il fatto posto in essere dalla CP_1
comportava una responsabilità della stessa ai sensi dell' art 2043 cc per i danni da essa prodotti e che tale responsabilità non poteva essere esclusa dalla sentenza della Corte d' Appello, essendo stata la stessa emessa ai sensi dell' art 131 cpp ed in quanto tale non idonea a ritenere insussistente il fatto – e cioè l' aggressione ed il danno che ne è conseguito – accertato dalla sentenza di primo grado.
Sulla base di tale premessa la e la chiedevano all' Pt_1 Parte_2
intestato Tribunale di condannare la convenuta a risarcire loro i danni subiti a seguito del fatto descritto nella domanda, tra i quali includevano anche le spese sostenute nei giudizi penali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_2
risposta in cui contestava l' esistenza dei danni lamentati dalle attrici , evidenziando l' assenza “ di riscontro dal punto di vista medico legale “ per quelli di natura fisica e la non risarcibilità di quelli rappresentati dalle spese di costituzione di parte civile nei due giudizi penali, e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva trattenuto per la decisione all' udienza dell' 08.11.2024 sulla base delle sole produzioni documentali.
pag. 3/9 Va premesso che il fatto per cui è causa deve essere inquadrato – sotto il profilo della responsabilità civile che ne deriva – nell' ambito di applicazione dell' art 2043 cc, non essendovi alcun dubbio circa la natura volontaria della condotta addebitata alla convenuta e circa l' ingiustizia del danno che ne è conseguito.
Sotto il profilo dell' accertamento della responsabilità della si CP_1
osserva che l' esistenza dell' evento posto alla base della domanda – ossia l' aggressione posta in essere dalla nei confronti della e CP_1 Pt_1
dalla e le lesioni conseguentemente riportate dalle seconde – è Parte_2
stata accertata nei giudizi penali sopra richiamati e non può essere messa in discussione dalla formula assolutoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto adottata dalla Corte d' Appello di Campobasso, attesa l' inidoneità di tale formula ad escludere che il fatto sia stato in effetti commesso, come peraltro la stessa sentenza di secondo grado espressamente riconosce alle pagg 4 e 5.
Costituisce infatti principio noto e consolidato quello per cui ( cfr ex aliis
Cass SS UU n. 4549/2010 ) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
In sede civile deve invece essere indagata l' esistenza del c d danno conseguenza e cioè l' esistenza del nesso di causalità tra la condotta contra ius e le sue conseguenze pregiudizievoli ex art 1223 cc.
Al fine dell' accertamento dei danni subiti da e da Parte_1 Parte_2
a seguito dell' aggressione posta in essere dalla sono di
[...] CP_1
aiuto le prove raggiunte nel giudizio penale , la cui ammissibilità nel giudizio civile è incontestata ( cfr ex aliis Cass n. 8459 / 2020 ) , non pag. 4/9 esistendo nell' ordinamento civile alcuna norma di chiusura circa la tassatività dei mezzi di prova.
Ritiene lo scrivente giudice che nel caso di specie non sussistano elementi che possano in qualche modo mettere in dubbio quanto accertato dal giudice penale , e cioè che la convenuta minacciò ed insultò le attrici , colpendole con il manico di una scopa e procurando loro in tal modo delle lesioni ( cfr su tale ultimo particolare la testimonianza dell' agente di P.G.
, che ha fatto riferimento a “segni visibili sul collo e sulle braccia“, Tes_1
sentenza dell' 11.01.2019 del Tribunale di Larino ).
A tanto si aggiunge che le lesioni indicate nel referto medico prodotto da parte attrice appaiono del tutto compatibili con l' aggressione – così come descritta nella sentenza penale – e con quanto ha constatato l' agente di
P.G. nell' immediatezza dei fatti.
Dovendosi procedere alla quantificazione dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito della condotta violenta posta in essere dalla convenuta e ritenuta l' inutilità di disporre ctu medico legale sulla persona delle attrici a causa del notevole tempo trascorso dall' evento per cui è causa, si ritiene che il danno fisico possa essere liquidato sulla base di quello (5 giorni di prognosi sia per la che per la ) accertato nel giudizio penale e che Pt_1 Parte_3
viene quantificato, trattandosi di danno biologico di lieve entità , in base alle previsioni del d.m. 22.07.2019 , e quindi nella misura di euro 47,49 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Conseguentemente spettano euro 237,45 sia alla che alla Pt_1
. Parte_2
Circa la richiesta , formulata dalle attrici , di condanna della convenuta al risarcimento del c d danno morale, si richiama il noto principio per cui la c.
pag. 5/9 d. personalizzazione del danno non consegue, in automatico , all' accertamento dell' esistenza del danno stesso , ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san RT “ (Cass. nn. 26972-26976/08). Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo
(e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa, si rileva che le attrici non hanno dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quelle da esse riportate.
pag. 6/9 Conseguentemente non è dovuta , a titolo di personalizzazione del danno , alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata , pari ad euro
237,45.
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di Cass. n. 1712/95.
Per effetto di tali operazioni la somma dovuta a ciascuna delle attrice ascende ad euro 330,46.
A tale somma deve essere aggiunta quella dovuta per il risarcimento del danno rappresentato dalle ingiurie e dalle minacce rivolte dalla convenuta alle attrici.
Tale condotta è indubbiamente lesiva dell' onore e della reputazione, che sono aspetti fondamentali della persona umana e come tali sono tutelati all' interno dell' ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale che civile.
La liquidazione di tale danno sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e rimane affidata al criterio equitativo ( cfr ex plurimis
Cass III n. 25171/2007) ed in definitiva – tenendo presente l' evidenza pag. 7/9 della condotta lesiva ( tenuta in un luogo pubblico ) ed il rapporto parentale esistente tra l' autrice della condotta e coloro che l' hanno subita – viene quantificata in euro 500 per ciascuna delle attrici, e conseguentemente l' importo dovuto dalla convenuta a ciascuna delle attrici ascende ad euro
830,36.
Non può infine essere riconosciuto alla ed alla il Pt_1 Parte_2
rimborso delle spese di costituzione di parte civile nei giudizi penali, difettando il presupposto per l' attribuzione dell' importo in questione, ossia la condanna alla rifusione di tali spese emessa dal giudice penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum , con applicazione dei valori medi del relativo scaglione di cui al d.m. n. 55/2014 ( ad eccezione della fase di istruzione/trattazione in cui vengono applicati i minimi in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale ) e con distrazione in favore del difensore delle attrici, dichiaratosi antistatario .
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di così provvede: Controparte_1
accoglie parzialmente la condanna e conseguentemente condanna
[...]
al pagamento dell' importo di euro 830,36 in favore di CP_1 Parte_1
e di euro 830,36 in favore di , oltre agli interessi
[...] Parte_2
nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici – che si liquidano in euro 2537, di cui 2300 per compenso e 237 per pag. 8/9 spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Cerulli Nicola,dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
Così deciso in data 19/02/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Larino
R.G. 983/2022
Il Tribunale di Larino , in persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, assistite e difese dall'avv. CERULLI NICOLA
[...]
attrici e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. DI LALLO MICHELE convenuto
CONCLUSIONI: all' udienza dell' 08.11.2024, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc , le parti rassegnavano le rispettive conclusioni a mezzo di note depositate in via telematica , che si richiamano integralmente .
In via preliminare si rileva che , ai sensi degli artt 132 cpc e 118 disp att cpc come modificati dalla legge n. 62 / 2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte . La motivazione , inoltre , è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art 19 d l 83 / 2015 , che modifica il d l n. 179 / 2012 , nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU n. 64 /
15 .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi l' intestato Tribunale Parte_2
, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti da esse attrici a seguito dell' aggressione subita dalla detta convenuta in Santa Croce di Magliano in data 16.06.2012.
Precisavano nell' atto introduttivo le attrici che la convenuta era stata citata in giudizio per rispondere del fatto appena richiamato dinanzi al Giudice penale del Tribunale di Larino (procedimento n. 1663/12 R.G.N.R e n.
101/13 R.G. Trib. ) , che aveva emesso in data 11.01.2019 sentenza di condanna per il reato di cui agli artt 582 – 585 cp alla pena detentiva di pag. 2/9 mesi sei e giorni dieci di reclusione , poi annullata dalla Corte d' Appello di
Campobasso , che aveva ritenuto il fatto non punibile in ragione della particolare tenuità dello stesso ( proc. n. 272/2019 R.G. , sentenza n.
242/2020 del 7.7.2020, depositata il 16.7.2020).
Aggiungevano poi le ricorrenti che il fatto posto in essere dalla CP_1
comportava una responsabilità della stessa ai sensi dell' art 2043 cc per i danni da essa prodotti e che tale responsabilità non poteva essere esclusa dalla sentenza della Corte d' Appello, essendo stata la stessa emessa ai sensi dell' art 131 cpp ed in quanto tale non idonea a ritenere insussistente il fatto – e cioè l' aggressione ed il danno che ne è conseguito – accertato dalla sentenza di primo grado.
Sulla base di tale premessa la e la chiedevano all' Pt_1 Parte_2
intestato Tribunale di condannare la convenuta a risarcire loro i danni subiti a seguito del fatto descritto nella domanda, tra i quali includevano anche le spese sostenute nei giudizi penali.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e di Controparte_2
risposta in cui contestava l' esistenza dei danni lamentati dalle attrici , evidenziando l' assenza “ di riscontro dal punto di vista medico legale “ per quelli di natura fisica e la non risarcibilità di quelli rappresentati dalle spese di costituzione di parte civile nei due giudizi penali, e chiedeva conseguentemente il rigetto della domanda.
Il giudizio veniva trattenuto per la decisione all' udienza dell' 08.11.2024 sulla base delle sole produzioni documentali.
pag. 3/9 Va premesso che il fatto per cui è causa deve essere inquadrato – sotto il profilo della responsabilità civile che ne deriva – nell' ambito di applicazione dell' art 2043 cc, non essendovi alcun dubbio circa la natura volontaria della condotta addebitata alla convenuta e circa l' ingiustizia del danno che ne è conseguito.
Sotto il profilo dell' accertamento della responsabilità della si CP_1
osserva che l' esistenza dell' evento posto alla base della domanda – ossia l' aggressione posta in essere dalla nei confronti della e CP_1 Pt_1
dalla e le lesioni conseguentemente riportate dalle seconde – è Parte_2
stata accertata nei giudizi penali sopra richiamati e non può essere messa in discussione dalla formula assolutoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto adottata dalla Corte d' Appello di Campobasso, attesa l' inidoneità di tale formula ad escludere che il fatto sia stato in effetti commesso, come peraltro la stessa sentenza di secondo grado espressamente riconosce alle pagg 4 e 5.
Costituisce infatti principio noto e consolidato quello per cui ( cfr ex aliis
Cass SS UU n. 4549/2010 ) la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
In sede civile deve invece essere indagata l' esistenza del c d danno conseguenza e cioè l' esistenza del nesso di causalità tra la condotta contra ius e le sue conseguenze pregiudizievoli ex art 1223 cc.
Al fine dell' accertamento dei danni subiti da e da Parte_1 Parte_2
a seguito dell' aggressione posta in essere dalla sono di
[...] CP_1
aiuto le prove raggiunte nel giudizio penale , la cui ammissibilità nel giudizio civile è incontestata ( cfr ex aliis Cass n. 8459 / 2020 ) , non pag. 4/9 esistendo nell' ordinamento civile alcuna norma di chiusura circa la tassatività dei mezzi di prova.
Ritiene lo scrivente giudice che nel caso di specie non sussistano elementi che possano in qualche modo mettere in dubbio quanto accertato dal giudice penale , e cioè che la convenuta minacciò ed insultò le attrici , colpendole con il manico di una scopa e procurando loro in tal modo delle lesioni ( cfr su tale ultimo particolare la testimonianza dell' agente di P.G.
, che ha fatto riferimento a “segni visibili sul collo e sulle braccia“, Tes_1
sentenza dell' 11.01.2019 del Tribunale di Larino ).
A tanto si aggiunge che le lesioni indicate nel referto medico prodotto da parte attrice appaiono del tutto compatibili con l' aggressione – così come descritta nella sentenza penale – e con quanto ha constatato l' agente di
P.G. nell' immediatezza dei fatti.
Dovendosi procedere alla quantificazione dei danni subiti dalle ricorrenti a seguito della condotta violenta posta in essere dalla convenuta e ritenuta l' inutilità di disporre ctu medico legale sulla persona delle attrici a causa del notevole tempo trascorso dall' evento per cui è causa, si ritiene che il danno fisico possa essere liquidato sulla base di quello (5 giorni di prognosi sia per la che per la ) accertato nel giudizio penale e che Pt_1 Parte_3
viene quantificato, trattandosi di danno biologico di lieve entità , in base alle previsioni del d.m. 22.07.2019 , e quindi nella misura di euro 47,49 per ogni giorno di inabilità assoluta.
Conseguentemente spettano euro 237,45 sia alla che alla Pt_1
. Parte_2
Circa la richiesta , formulata dalle attrici , di condanna della convenuta al risarcimento del c d danno morale, si richiama il noto principio per cui la c.
pag. 5/9 d. personalizzazione del danno non consegue, in automatico , all' accertamento dell' esistenza del danno stesso , ma richiede l'individuazione dell' esistenza nel caso concreto di specifiche circostanze che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
È cioè necessario che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale, come evidenziato dalle note “sentenze di san RT “ (Cass. nn. 26972-26976/08). Ne deriva, pertanto, che l'incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico , restando però inteso che , in presenza di una lesione della salute , potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e
"conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze , indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale , resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo
(e maggior) pregiudizio sofferto".
Dovendo applicare le coordinate giuridiche appena richiamate al caso che ci occupa, si rileva che le attrici non hanno dato prova di avere subito un danno ulteriore e particolare rispetto a quello che normalmente patiscono coloro che riportano una menomazione simile a quelle da esse riportate.
pag. 6/9 Conseguentemente non è dovuta , a titolo di personalizzazione del danno , alcuna somma ulteriore rispetto a quella sopra indicata , pari ad euro
237,45.
Si verte in ipotesi di debito di valore , e quindi sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui il sinistro si è verificato .
La rivalutazione , come è noto, ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all' evento dannoso , mentre il nocumento finanziario da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi che vanno calcolati non sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione , ma invece vanno computati sulla somma devalutata alla data del sinistro e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, e tanto secondo l' insegnamento di Cass. n. 1712/95.
Per effetto di tali operazioni la somma dovuta a ciascuna delle attrice ascende ad euro 330,46.
A tale somma deve essere aggiunta quella dovuta per il risarcimento del danno rappresentato dalle ingiurie e dalle minacce rivolte dalla convenuta alle attrici.
Tale condotta è indubbiamente lesiva dell' onore e della reputazione, che sono aspetti fondamentali della persona umana e come tali sono tutelati all' interno dell' ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale che civile.
La liquidazione di tale danno sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e rimane affidata al criterio equitativo ( cfr ex plurimis
Cass III n. 25171/2007) ed in definitiva – tenendo presente l' evidenza pag. 7/9 della condotta lesiva ( tenuta in un luogo pubblico ) ed il rapporto parentale esistente tra l' autrice della condotta e coloro che l' hanno subita – viene quantificata in euro 500 per ciascuna delle attrici, e conseguentemente l' importo dovuto dalla convenuta a ciascuna delle attrici ascende ad euro
830,36.
Non può infine essere riconosciuto alla ed alla il Pt_1 Parte_2
rimborso delle spese di costituzione di parte civile nei giudizi penali, difettando il presupposto per l' attribuzione dell' importo in questione, ossia la condanna alla rifusione di tali spese emessa dal giudice penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al decisum , con applicazione dei valori medi del relativo scaglione di cui al d.m. n. 55/2014 ( ad eccezione della fase di istruzione/trattazione in cui vengono applicati i minimi in ragione dell' assenza di istruzione orale e documentale ) e con distrazione in favore del difensore delle attrici, dichiaratosi antistatario .
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di così provvede: Controparte_1
accoglie parzialmente la condanna e conseguentemente condanna
[...]
al pagamento dell' importo di euro 830,36 in favore di CP_1 Parte_1
e di euro 830,36 in favore di , oltre agli interessi
[...] Parte_2
nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici – che si liquidano in euro 2537, di cui 2300 per compenso e 237 per pag. 8/9 spese, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap – e con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Cerulli Nicola,dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc.
Così deciso in data 19/02/2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
pag. 9/9