Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 4881/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4881/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 02.12.2024, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Parte_1 C.F._1
De Vita, giusta procura depositata in data 28.10.2024
- opponente
CONTRO
(p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, giusta procura in calce all'atto di costituzione
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06 ottobre 2023, parte attrice proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Taranto avverso ingiunzione di pagamento ex Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 emessa dalla ( Controparte_2 CP_3
).
[...]
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava di essere vedova del 1° Maresciallo Persona_1
, Sottufficiale M.M., al quale, con Atto di Concessione n. 12258 di repertorio del 17 febbraio
[...]
2001, veniva assegnato un alloggio di servizio, sito in , Strada per Buffoluto, palazzina B, per CP_2 un canone annuo di £. 4.276.800, pari a £. 356.400 al mese, indicato nell'atto di concessione.
Rappresentava, inoltre, che a seguito del decesso del coniuge, concessionario dell'alloggio di servizio, il Comando Marittimo Sud – Ufficio supporto al personale – Sezione alloggi, in data 29.5.2018 comunicava alla odierna ricorrente il beneficio del differimento dell'alloggio in parola. Successivamente, in data 04.09.2023, con la ingiunzione opposta, la Parte_2
reclamava il pagamento della somma di euro 5.396,53.
[...]
1
- La nullità assoluta della ingiunzione opposta per difetto del cosiddetto visto di “esecutorietà
o esecutività”, posto che affinché la richiesta della P.A. possa ritenersi valida è necessario ed indispensabile che il funzionario apponga tale visto, in assenza del quale non è neppure possibile emettere la ingiunzione ex R.D. 639/1910;
- L'insussistenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità del credito asseritamente vantato, derivante, in particolare, dalla: a) Mancata specificazione dei cosiddetti “oneri di gestione” stante l'impossibilità di appurarne la natura, il periodo di riferimento, le voci cui si riferiscono;
b) Non debenza dell'aggiornamento dell'indice Istat;
c) Errato calcolo dei canoni di alloggio poiché il canone annuo pattuito – e mai variato – ammontava a £. 4.276.800, pari a £. 356.400 al mese, in euro 184,06, pertanto il dovuto annuo ammonterebbe ad euro 1.840,60; d) Indeterminatezza degli interessi maturati stante l'impossibilità di individuare su quale capitale, per quanto tempo e a quale tasso sia stato effettuato il calcolo.
Pertanto, alla luce delle suindicate ragioni, chiedeva testualmente: “Voglia l'On. Le Tribunale di Taranto adito, ritenuta la propria competenza, contrariis reiectis 1) in via preliminare emettere
Ordinanza di Sospensione degli effetti dell'atto di ingiunzione di pagamento impugnato;
2) Nel merito annullare e comunque dichiarare inefficace e privo di ogni giuridica valenza l'atto di ingiunzione impugnato e per lo effetto condannare la – Direzione di Commissariato Controparte_1 [...]
alla refusione delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, antistatario. 3) In via CP_2 subordinata ridurre al giusto e provato la richiesta di parte opposta. 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Mediante comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.02.2024, si costituiva in giudizio il in persona del in carica p.t., rappresentato e difeso per legge Controparte_4 CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, osservando in via preliminare che: come da Ordine di Trasferimento (Allegato 1) il Sottufficiale , coniuge della ricorrente, veniva Persona_1 trasferito presso altra Sede a far data dal 19 marzo 2018, conseguentemente, CP_6
(Allegato 2) formalizzava nei confronti del concessionario in parola, l'avviso di rilascio alloggio di servizio poiché, a far data dal 19 marzo 2018, non più in possesso del titolo idoneo alla concessione dell'ASI; inoltre, nella medesima comunicazione veniva fissato il termine (16 giugno 2018) entro il quale lasciare i locali. Inoltre, con il foglio prot. n. M_D Parte_3
MGMILTA0005506 del 26 marzo 2018 (Allegato 3), ai fini della determinazione del corrispettivo per l'occupazione dell'alloggio senza titolo, chiedeva all'interessato le dichiarazioni sostitutive per la certificazione dello stato di famiglia, per l'attestazione dei redditi annui lordi percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare e per comprovare eventuali ulteriori riconoscimenti;
inoltre, nella stessa comunicazione si segnalava che il corrispettivo dovuto per l'occupazione senza titolo dell'alloggio sarebbe stato aggiornato considerato la variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. In data 29 marzo 2018 avveniva il decesso del concessionario, già sine titulo, come da comunicazioni sopra riportate.
Quanto alla rideterminazione del canone, parte opposta rappresentava che (Allegato CP_6
4), alla luce del fatto che l'alloggio continuasse ad essere occupato dalla SI.ra Parte_1
e dai suoi due figli nella posizione sine titulo non protetta, chiedeva a Parte_3 di provvedere alla rideterminazione del canone e a di richiedere Controparte_3 direttamente alla medesima il pagamento degli oneri di gestione. A seguito di ciò Parte_3
rispondeva a con il foglio prot. n. M_D MGMILTA0008970 del 07
[...] CP_6 maggio 2018 (Allegato 5) comunicando che, con decorrenza dalla data successiva al decesso del Sottufficiale, avrebbe assunto il computo del canone applicando l'art. 286 comma 3 (applicazione
2 equo canone) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.). E, successivamente, (Allegato 6) comunicava alla SI.ra l'avvio del procedimento di rideterminazione del Parte_1 canone in quanto occupante un alloggio per il quale non aveva alcun titolo, contestualmente chiedeva alla predetta di voler fornire la prevista documentazione ivi indicata;
specificando che il corrispettivo sarebbe stato oggetto di aggiornamento in considerazione della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT.
Rappresentava inoltre che , con foglio prot. n. M_D MARSUD RG18 0019356 del CP_6
29 maggio 2018 (Allegato 7), oltre a ribadire alla vedova la posizione di sine titulo non Pt_1 protetta, comunicava il differimento al recupero dell'alloggio ovvero esercitando la potestà di proroga ex art. 286 comma 3 del C.O.M. e art. 333 comma 6 del T.U.O.M., in considerazione del fatto che in quel momento non vi era necessità di quella tipologia di alloggio (A.S.I.) e di conseguenza si era potuto tener conto della condizione di difficoltà in cui il nucleo familiare del Sottufficiale deceduto era venuto improvvisamente a trovarsi.
Successivamente, non avendo ricevuto alcun riscontro dall'interessata Parte_3 in relazione a quanto chiesto con il foglio in Allegato 6, con foglio prot. n. M_D MGMILTA0021229 del 29 novembre 2018 (Allegato 8), comunicava alla ricorrente l'importo del canone mensile, in qualità di conduttore sine titulo, pari a Euro 527,74 da corrispondere con decorrenza 30 marzo 2018. Tuttavia, in data 02 dicembre 2019, la vedova consegnava a mano presso Pt_1 CP_6 la documentazione (assunta con protocollo MD_MARSUD RG 190040271) richiesta da con l'Allegato 6. A seguito della ricezione della suddetta Parte_3 documentazione, con foglio prot. n. M_ D MARSUD RG20 0004432 in data 05 febbraio 2020 (Allegato 11) comunicava alla SI.ra la conclusione del procedimento di CP_6 Pt_1 rideterminazione del canone, dettagliando i corrispettivi da pagare in relazione all'arco temporale specificato e aggiungendo che i canoni, fatti salvi eventuali conguagli e/o revisioni sarebbero stati aggiornati nella misura intera nella variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. con foglio prot. n. M_D CP_6
MARSUD0007288 in data 26 febbraio 2020 (Allegato 12) comunicava Controparte_3
e, per conoscenza, alla SI.ra , i canoni rideterminati che la stessa avrebbe dovuto versare. Pt_1
Alla data del 05 luglio 2023, non essendo pervenuto a alcun versamento Controparte_3
a cura dell'interessata, con foglio M_D MCOMTA prot. n. 0033114 del 05 luglio 2023 (Allegato 16) si provvedeva alla costituzione in mora della stessa per un importo pari a Euro 6.430,69, determinato a sua volta dall'importo oggetto dell'Allegato 15 oltre che dagli ulteriori canoni e oneri di gestione non pagati fino al 30 giugno 2023. Infine, rivelatasi infruttuosa anche la sopra dettagliata messa in mora, la Direzione di Commissariato con foglio M_D MCOMTA prot. n. 0041676 del 04/09/2023 inviava alla SI.ra l'ingiunzione di pagamento (Allegato 17) pari a Euro Parte_1
5.396,53, oggetto di opposizione.
Tanto premesso in fatto, parte opposta affermava la debenza delle somme richieste nonché la legittimità dell'ingiunzione opposta.
Assumeva essere il credito certo, liquido ed esigibile. Sulla scorta delle predette motivazioni, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di: “rigettare la domanda proposta da Parte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'impugnato provvedimento…Spese vinte”.
All'udienza del 04.03.2024 parte opponente impugnava ogni allegato versato in atti dalla difesa dell'Amministrazione resistente poiché copie sguarnite di attestazione di conformità e prive della fondamentale prova sia della avvenuta spedizione e, ancor di più della ricezione da parte della signora
. Il Giudice, all'esito della prima udienza, rilevato che la parte opponente non Parte_1
3 insisteva nella richiesta di sospensiva presentata con l'opposizione e rilevato che in ogni caso non venivano allegati concreti elementi idonei a rivelare un periculum in mora, rigettava la richiesta di sospensiva. Inoltre, parte opponente chiedeva rinvio per discussione e si rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.12.2024 ore 12.00, dispensando le parti dal deposito delle note ex art. 189 c.p.c., avendo le stesse rinunciato.
All'udienza del 02.12.2024 parte opposta in merito alle eccezioni tardive sollevate da controparte all'udienza del 4 marzo 2024, pur non sussistendo alcun obbligo di diffida, esibiva copia cartacea chiedendo di essere autorizzata al successivo deposito telematico, delle copie conformi delle ricevute delle raccomandate A/R relative agli allegati già in atti. Parte opponente si opponeva a qualsivoglia richiesta avversa, in quanto tardiva, precisando le conclusioni e riportandosi a tutti gli scritti difensivi.
Il Giudice essendo stata già fissata, su richiesta delle parti, udienza di precisazione delle conclusioni rigettava la richiesta di esibire e depositare la documentazione indicata dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato, riservando, pertanto, la decisione.
*****
Si deve subito precisare che la domanda proposta dalla SI.ra deve essere Parte_1 qualificata, a parere del Tribunale, come opposizione all'ingiunzione ex art. 32 del d.lgs 150/2011, in quanto la stessa ha proposto formale opposizione avverso un'ordinanza emessa dalla , Controparte_1
Direzione di Commissariato i ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910. CP_1 CP_2
*****
Nel merito l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare, si vuole osservare, considerato che è eccepito l'illegittimo utilizzo della procedura r.d. 1910 per tale tipologia di entrate, che il procedimento ingiuntivo ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, nr. 639., “… è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima pubblica amministrazione con il solo limite che il credito in base al quale sia emesso l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'amministrazione dispone di un mero potere di accertamento” (Cass. Nr. 16855 del 2004, Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 25.05.2009, nr. 11992).
La giurisprudenza di legittimità, confermando l'indirizzo di cui sopra, in un recente caso assimilabile a quello di specie ha affermato che: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910
è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso
l'ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti.” (Sez. U - , Ordinanza n. 2448 del 01/02/2025 (Rv. 673584 - 01).
Ciò posto, quanto alle peculiarità del giudizio di opposizione a tale forma di ingiunzione, sempre in via preliminare, si sottolinea che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “allorquando la P.A. sia convenuta in giudizio per effetto dell'impugnazione di un provvedimento impositivo (nella specie, un'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 R.D. n. 639 del 1910), e la relativa controversia
4 riguardi l'esistenza di un credito della stessa P.A. riconducibile nell'ambito dei rapporti obbligatori di diritto privato, la posizione sostanziale delle parti - sebbene l'iniziativa dell'azione provenga dal privato nei cui confronti la pretesa amministrativa sia stata esercitata in via esecutoria - vede la P.A. nella veste di attrice ed il privato in quella di convenuto sicché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'esistenza di cause modificative od estintive di tali fatti” (Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 1999, n. 7179; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 16 giugno 2006, n. 14051).
Ed allora, venendo ai fatti allegati, l'Amministrazione ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante dimostrando, nel caso di specie, i fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa ingiuntiva.
Si deve evidenziare infatti che la parte opponente non ha contestato specificamente i fatti introdotti da parte opposta, presupposti all'ingiunzione di pagamento, ovvero la occupazione dell'immobile per cui si richiedono i canoni e gli oneri anche dopo il decesso del coniuge concessionario, anzi ha riconosciuto tale situazione sostenendo solo di dover pagare un canone inferiore (ovvero quello inizialmente pattuito tra concedente e concessionario).
L'opponente ha poi solo contestato la documentazione depositata dalla controparte poiché priva di conformità e non essendovi prova che sia giunta alla opponente. Sulla mancanza di conformità all'originale la contestazione è generica e dunque inammissibile (Cassazione civile sez. I, 06/08/2024, n.22149); allo stesso modo, sulla mancata ricezione della documentazione, le doglianze sono generiche, senza alcun riferimento alle molteplici missive che si assumono inviate e con generica deduzione di assenza di prova della ricezione che non significa contestazione della ricezione (cfr.
Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Si deve osservare allora, che è incontestato e dunque provato ex art. 115 c.p.c. che la ricorrente continuava ad occupare l'immobile in quanto vedova del , – sottuff. al quale, Persona_1 CP_1 in data 17.1.2001 era stato concesso l'alloggio di servizio, giusto atto di concessione in data 17.1.2001
(Rep. 12258) – Reg.to in in data 30.1.2001 al n. 427 (allegato opponente). CP_2
Tuttavia, come da Ordine di Trasferimento prot. n. 16551/II DIP/4/1 di RI MA (Allegato
1 Comparsa) il predetto Sottufficiale veniva trasferito presso altra Sede a far data dal 19 marzo 2018
e, conseguentemente, con foglio prot. n. M_D MARSUD RG18 0010645 del 22 CP_6 marzo 2018 (Allegato 2) formalizzava nei confronti del concessionario in parola, l'avviso di rilascio alloggio di servizio poiché, a far data dal 19 marzo 2018, non più in possesso del titolo idoneo alla concessione dell'ASI. Pertanto, alla data del decesso avvenuto in data 29 marzo 2018 il concessionario era già sine titulo.
Tale posizione (di sine titulo non protetta) veniva comunicata alla ricorrente da con CP_6 foglio prot. n. RG18 0019356 del 29 maggio 2018 (Allegato 7) con il quale le veniva Parte_4 altresì comunicato il differimento al recupero dell'alloggio concesso mediante esercizio della potestà di proroga ex art. 286 comma 3 del C.O.M. e art. 333 comma 6 del T.U.O.M., in considerazione del fatto che in quel momento non vi era necessità di quella tipologia di alloggio (A.S.I.).
Ed allora, in seguito, al trasferimento e al decesso del Maresciallo la concessione è stata Per_1 revocata ex art. 6 e 7 dell'atto di concessione (come da provvedimenti del 26.3.2018 all. 3 parte opposta). Ed invero, l'art. 281 comma 3 d.lgs. 66/2010 ovvero il Codice dell'ordinamento militare
5 prescrive che gli alloggi di servizio connessi all'incarico, come quello concesso al CP_7 decadono alla cessazione dell'incarico.
L'occupazione è continuata, allora, sine titulo e quindi si è applicato per la determinazione del canone l'art. 286 comma 3 del d.lgs. 66/2010, il quale prescrive che
3. Agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, è applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a euro 30.987,00 e del cinquanta per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre detto importo.
L'amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità definite con il regolamento.
Il credito allora derivante per l'occupazione dell'immobile è certo in quanto il canone di alloggio è stato calcolato ai sensi dell'art. 286 comma 3 del C.O.M. nell'ambito di un procedimento amministrativo, diretto dall'amministrazione ingiungente in cui ha partecipato l'opponente anche con la produzione di documentazione reddituale, come emerge dai documenti allegati dall'opposta e come dalla stessa amministrazione allegato in atti e non specificamente contestato.
L'amministrazione osserva, invero, che l'importo del canone è stato modificato sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente (certificato di famiglia, redditi annui lordi, eventuali riconoscimenti), chiesta alla medesima con il foglio in Allegato 6. Il canone degli alloggi, come rappresentato dal resistente, è comunicato alla Direzione di Commissariato da parte di CP_6
, la quale lo ottiene mediante: l'applicazione di coefficienti tecnici la cui determinazione è
[...] rimessa all'Organo Tecnico, ; l'applicazione di coefficienti correlati al Parte_3 reddito allo stato di famiglia, acquisiti dalla stessa , rispettivamente attraverso CP_6
l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Residenza dell'assegnatario dell'alloggio. Non vi è stata contestazione specifica da parte dell'opponente di tali conteggi o non sono stati dedotti errori nella determinazione del canone secondo tali dati.
Il canone è stato quindi rideterminato all'esito di un procedimento concluso con il provvedimento del 26.2.2020 di cui all'allegato n. 12 ed è stato aggiornato secondo gli indici ISTAT in virtù di quanto prevede l'art. 286 comma 2 d.lgs. 66/2010.
Con l'ingiunzione è stata richiesta la somma per canoni alloggio di euro 4.740,40 dal 1.09.2022 al 30.06.2023 (ovvero 474,00 canone aggiornato Istat da settembre 2022 come indicato nella comunicazione del 19.10.2022 all. 14 per dieci mesi).
Quanto agli oneri di gestione, la lettera a dell'art. 339 “Spese e modalità di gestione” del T.U.O.M. DPR 90/2010 stabilisce che i concessionari degli alloggi, ai sensi dell'art. 288 del C.O.M. citato d.lgs. 66/2010, sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni. L'art. 288 “Altri oneri
a carico del concessionario dell'alloggio” del C.O.M., fornisce una precisa definizione degli oneri di gestione: 1. Oltre al canone mensile, sono a carico del concessionario dell'alloggio di cui al comma
1, lettere b) e c), dell'articolo 279 le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui sopra.
2. Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e montacarichi, della pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
6 Ora, gli oneri di gestione anno 2020/2021 si richiedono in conguaglio per euro 388,43 e sono stati calcolati in seguito al riparto spese dettagliato per ciascun servizio comune allegato da parte opposta e non contestato da parte opponente nell'allegato 13, che fa riferimento agli oneri di gestione 2020 e indica conguaglio di euro 278,97; mentre il dovuto a conguaglio per oneri 2021 è indicato dettagliatamente nell'allegato 15, neppure contestato, nella cui tabella risulta un dovuto a conguaglio di euro 109,46 (per un totale 2020-2021 pari a quello preteso nell'ingiunzione di 388,43).
Per quanto concerne l'aggiornamento dell'indice ISTAT, si pretende la somma di 201,86 dal 1.07.2019 al 31.08.2022 che è ben esplicitata nell'allegato 15 (tabella pag. 2) neppure contestato;
la somma è dovuta in quanto il comma 1 dell'art. 286 del C.O.M. stabilisce che “…omissis il canone è aggiornato, annualmente, in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente, con Decreto del Ministro della Difesa, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, o degli organi corrispondenti.”.
Infine, quanto agli interessi maturati si richiede la somma di euro 56,11 e la contestazione mossa dall'opponente è genericamente formulata, essendo dovuti per legge gli interessi sulle somme non corrisposte, quali canoni e oneri nelle periodicità stabilite, ed essendo incontestata per quanto innanzi osservato la ricezione delle diffide inviate all'ingiunta, per ogni singola pretesa.
L'importo ingiunto è dunque certo e determinato nel suo ammontare, in quanto da fonti e parametri obiettivi e predeterminati deriva la sussistenza di un credito di tale importo in favore di
[...]
. Il credito è quindi liquido, poiché determinabile secondo i parametri di legge suindicati, CP_1 ed esigibile.
Parte opponente contesta poi la illegittimità del provvedimento ingiuntivo per mancanza del visto di esecutorietà.
A tal proposito, si rileva che, come evidenziato da controparte, l'ingiunzione di pagamento opposta, inviata alla esponente con foglio M_D MCOMTA prot. n. 0041676 del 04/09/2023 costituisce atto esecutivo ex se ai sensi dell'art. art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n 51 il quale sancisce che “Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.”
La ricostruzione del quadro normativo consente di appurare che solo nella versione originaria del testo del 1910 era previsto che l'ingiunzione venisse vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque fosse la somma dovuta. Ai sensi dell'art.2, commi I° e II°, del R.D. n. 639/1910, era prescritto che “La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
ed
è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.” Tuttavia, per effetto dell'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51- norma che ha esplicitamente previsto che gli atti de quibus divengono esecutivi di diritto- la disposizione precedente risulta essere stata abrogata secondo il generale principio "lex posterior derogat priori”. Difatti, come è noto, in caso di antinomia tra due norme giuridiche in base al criterio cronologico prevale quella che è stata promulgata successivamente, ossia quella più recente.
Ed inoltre, come infatti dedotto dalla il funzionario che ha sottoscritto l'ingiunzione è il CP_6 direttore della direzione di i e quindi in virtù di tale qualifica, è titolare Controparte_1 CP_2 del potere di impegnare l'amministrazione ex art. 107 co. 2 d.lgs. 267/00.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
7 In conclusione, in adesione alle motivazioni sopra riportate, l'opposizione deve quindi essere rigettato e la ingiunzione confermata.
SPESE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente; si liquidano come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione al valore (euro 5.396,53) e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte- studio, introduttiva, decisionale- ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto, applicando parametri minimi.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dalla SI.ra
, nei confronti della , Direzione di Commissariato M.M. di Parte_1 Controparte_1 CP_2 avverso la ingiunzione ex R.D. 639/1910 del 6.9.2023, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto, CONFERMA l'ingiunzione opposta;
b) CONDANNA la SI.ra al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1 opposta, che liquida in 1.700,00 per onorari, oltre IVA, CAP e quanto altro dovuto per legge.
Taranto, 31.03.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
8