Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/03/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09268/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9268 del 2020, proposto da
WE TA (Uk) IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caputi Iambrenghi, Stefano Cassamagnaghi e Claudio Volpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Caputi Iambrenghi in Roma, via Vincenzo Picardi 4/B;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Società IAna degli Autori ed Editori – IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Amendola e Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(i) del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 30 giugno 2020, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 195 del 5 agosto 2020, recante “Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”, nonché del relativo allegato tecnico e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi compresi:
- il Decreto del 15 luglio 2019 con il quale il Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore ha costituito la Commissione speciale incaricata degli aggiornamenti necessari all'aggiornamento delle tariffe da copia privata ai sensi dell'art. 71 septies, comma 2, l.d.a.;
- la relazione della Commissione speciale, a firma del Presidente della medesima, recante parere su proposta di revisione del Decreto Ministeriale del 20 giugno 2014, e sottoposta all'attenzione del Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo il 6 febbraio 2020, prot. n. 2761;
- la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 12835 del 25 maggio 2020 e la nota prot. n. 10676 del 22 giugno 2020 del Direttore Generale biblioteche e diritto d'autore, di trasmissione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e dell'allegato tecnico al decreto ministeriale, di cui alla nota prot. 10680 del 22 giugno 2020, pure impugnata;
- la nota del Ministero dell'febbraio 2020, prot. n. 3907, la comunicazione del 18 febbraio 2020, prot. n. 4672, e la comunicazione del 17 marzo 2020, prot. n. 7870;
- i Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 16 maggio 2019, del 3 luglio 2019 e del 27 novembre 2019;
- in quanto occorra, tutta l'attività istruttoria, ivi compresi i lavori condotti dal Tavolo di lavoro tecnico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 20 giugno 2014;
(ii) del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali rep. n. 576 del 4 settembre 2020, ed ogni atto allo stesso presupposto, connesso e/o conseguente, ivi comprese, in particolare:
- le indicazioni presenti sul sito web istituzionale di IA in relazione alle procedure di esenzione, ivi compresi, in particolare, il modulo di comunicazione delle cessioni esenti, le istruzioni per la compilazione del predetto modulo e il modulo di istanza, nonché in relazione alle procure di rimborso, ivi compresi, in particolare, il modulo di richiesta di rimborso destinato ai produttori/importatori di apparecchi e supporti di registrazione audio e video, e il modulo per la “Dichiarazione di responsabilità dell'acquirente-utilizzatore professionale”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (ora Ministero della cultura) e di Società IAna degli Autori ed Editori – IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La WE TA (Uk) IT è una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di supporti, sistemi e soluzioni per l’archiviazione di dati, sia in ambito professionale che per i consumatori e opera in IA anche quale importatore in relazione ai prodotti tecnologici.
Con l’odierno ricorso, esperito nei termini e forme di rito, la medesima ha impugnato il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo del 30 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 5 agosto 2020, recante “ Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi ” (di seguito anche “D.M. 2020”), con il quale, in attuazione del disposto di cui all’art. 71- septies , comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (cd “legge sul diritto d’autore”), sono state determinate le tariffe dell’equo compenso per “copia privata” da applicarsi alle vendite/importazioni di apparecchi e supporti di registrazione di fonogrammi o videogrammi (elencate nel relativo allegato tecnico), oltre ad essere stato disciplinato il sistema di esenzioni e rimborsi per le ipotesi di “uso manifestamente estraneo” alla realizzazione di copie ad uso privato, in recepimento dell’art. 5, par. 2, lett. b) , della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001.
È stato gravato anche il Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali rep. n. 576 del 4 settembre 2020, recante “ Modalità di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» ” (di seguito, anche “D.D. 2020”).
2. In particolare, premessi in narrativa cenni sulla disciplina dell’equo compenso ( i.e. , indennizzo spettante ai titolari del diritto d’autore per il pregiudizio scaturente dalla realizzazione di copie ad uso personale di opere audio o video coperte dal relativo diritto, che il privato - persona fisica che ha acquistato l’opera protetta - è facoltizzato ad effettuare: cd “eccezione per copia privata”), come attuata per effetto di diversi decreti ministeriali succedutisi negli anni (fatti anch’essi oggetto di impugnative dinanzi agli organi di giustizia amministrativa), la ricorrente è insorta avverso gli atti sopra citati, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
I. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 23, 25 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES E 71 OCTIES L. 633/41 ”;
II . “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES E 71 OCTIES L., 190 – 195 L. 633/41; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPCM DELL’8 GENNAIO 2015 E DELL’ART. 2 DEL DM 20 GIUGNO 2014; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, RAPPRESENTATIVITÀ, PUBBLICITÀ, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 41, 97 E 117 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
III. “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES E 71 OCTIES L. 633/41, DEL D.LGS. 68/2003, DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE, DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA COMUNITARI (ART. 5 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA), DEGLI ARTICOLI 3, 41, 97 E 117 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
IV . “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES E 71 OCTIES L. 633/41, DEL D.LGS. 68/2003, DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE, DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA COMUNITARI (ART. 5 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 102 E 107 DEL TFUE; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 41, 97 E 117 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
V . “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES, 71 OCTIES E 182 BIS L. 633/41, DEL D.LGS. 68/2003, DELL’ART. 5 DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE, DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E RAGIONEVOLEZZA COMUNITARI (ART. 5 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA); VIOLAZIONE DELLA SENTENZA CGUE C-110/15; VIOLAZIONE DELL’ART. 2687 C.C.; VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 23, 41, 97 E 117 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”;
VI . “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEGLI ARTT. 71 SEXIES, 71 SEPTIES, 71 OCTIES E 182 BIS L. 633/41, DEL D.LGS. 68/2003, DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE, DELLA SENTENZA DELLA CGUE 22/09/2016 NELLA CAUSA C-110/15, DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA COMUNITARI (ART. 5 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA) E COSTITUZIONALI, DELLA RISERVA DI LEGGE, DEGLI ARTICOLI 3, 23, 41, 97 E 117 COST., DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE DELL’ART. 2687 C.C E DEL PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA; ECCESSO DI POTERE: DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA ”.
È stata anche formulata, in conclusione di ricorso, istanza di rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE in merito alla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina in tema di esenzioni ex ante e rimborsi ex post dettata dai provvedimenti impugnati.
3. Si sono costituiti in giudizio sia il resistente Ministero, con atto di mero stile, sia la Società IAna degli Autori ed Editori – IA a mezzo degli avvocati Domenico Luca Scordino, Alessandra Amendola e Arianna Mariani, la quale ultima ha successivamente depositato atto di rinuncia al mandato difensivo (cfr. depositi del 16 novembre 2020 e 25 aprile 2021).
4. In vista dell’udienza di discussione del ricorso la IA ha depositato documentazione (nelle date 25 novembre 2024 e 27 dicembre 2024) e memoria illustrativa (cfr. deposito del 6 dicembre 2024), in cui eccepisce, in premessa, la “ sostanziale carenza di interesse o, se si preferisce, (l’)impossibilità giuridica del provvedimento di annullamento richiesto ”, considerato che: l’istituto della copia ad uso privato è una mera facoltà riconosciuta agli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE, e dunque risponde a principi eurounitari, e che i soggetti realmente incisi dalle tariffe non sarebbero i produttori o importatori di dispositivi di registrazione, bensì gli autori delle opere protette, ossia coloro che subiscono il pregiudizio che l’equo compenso è diretto ad indennizzare, rappresentando tale compenso la condizione di legalità della realizzazione di copie ad uso privato, altrimenti vietata; le tariffe di cui al D.M. impugnato risultano essere inferiori alla media europea. La controparte ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso in ragione della infondatezza di tutte le censure ivi sollevate, rappresentando, tra l’altro, che in materia di esenzioni e rimborsi è nelle more intervenuto un nuovo D.M., firmato in data 30 settembre 2024 e in corso di pubblicazione, di talché “ Non sussiste (…) alcun reale interesse concreto ed attuale (avversario) alla declaratoria di annullamento degli atti qui gravati ” (cfr. pag. 35 della memoria).
5. Anche la ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 cod. proc. amm. (cfr. deposito del 6 dicembre 2024), in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso anche alla luce di alcune sentenze, depositate nelle more, con il Consiglio di Stato ha annullato i previgenti decreti ministeriali (cfr. sentenze nn. 1183/2023, 10276/2023 e 10898/2023).
6. Nelle date 17 e 18 dicembre 2024 IA e WE TA hanno scambiato memorie di replica, insistendo nelle rispettive tesi difensive, evidenziando in particolare la ricorrente il suo perdurante interesse all’accertamento della illegittimità della disciplina sull’uso professionale ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.
7. In data 2 gennaio 2025 il Ministero della cultura ha depositato documentazione.
8. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso alle parti circa l’esistenza di profili di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In limine litis va rilevata d’ufficio la tardività della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa ministeriale in data 2 gennaio 2025, in quanto depositata in violazione del termine di 40 giorni liberi di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., con la conseguenza che non se ne terrà conto ai fini del decidere.
Si terrà invece conto, eccezionalmente, della documentazione depositata dalla IA in data 27 dicembre 2024, trattandosi di un Decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna in data 18 dicembre 2024 (e dunque solo una volta decorso il sopra richiamato termine processuale), che, disciplinando in parte qua la materia per cui oggi è causa in “sostituzione” del D.M. 2020, annullandolo, inevitabilmente incide sull’esito del presente contenzioso, come meglio si argomenterà infra .
2. In via preliminare si precisa che la giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata, in diverse occasioni, sull’istituto del cd equo compenso per copia privata, quale disciplinato agli artt. 71- sexies , 71- septies e 71- octies della legge sul diritto d’autore, introdotti con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, adottato in recepimento della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che regola la materia all’art. 5, par. 2, lett. b) (vedasi anche i Considerando 31, 35 e 38), essendo stati gravati, negli anni, i seguenti decreti ministeriali (aventi ad oggetto la determinazione delle tariffe dell’equo compenso e la disciplina in materia di esenzioni ex ante e rimborsi ex post ):
- D.M. del 30 dicembre 2009 (cd “Decreto Bondi”), impugnato con ricorso deciso dal Consiglio di Stato con sentenza non definitiva del 18 febbraio 2015, n. 823, e successiva sentenza definitiva del 25 ottobre 2017, n. 4938 (emessa a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che si è pronunciata con sentenza del 22 settembre 2016, causa C-110/15, cd sentenza “Nokia”);
- D.M. del 30 giugno 2014 (cd “Decreto Franceschini”), gravato con ricorso definito dal Consiglio di Stato, nelle more, con le sentenze del 18 dicembre 2023, n. 10898, e del 29 novembre 2023, n. 10276;
- D.M. del 18 giugno 2019 (cd “Decreto Bonisoli”) e relativo Decreto direttoriale attuativo del 30 agosto 2019, Rep. n. 778, impugnati con ricorso definito dal Consiglio di Stato, nelle more, con la sentenza del 3 febbraio 2023, n. 1183.
Il Collegio, giusta il disposto dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., rinvia, per quanto attiene all’illustrazione della ratio e delle funzioni assolte dall’istituto, alle suddette pronunce, che, in linea con la giurisprudenza comunitaria sviluppatasi in materia, hanno offerto al riguardo una ricostruzione puntuale ed esaustiva.
3. Ciò premesso, vengono oggi in decisione il D.M. del 30 giugno 2020 (cd “Decreto Franceschini bis”) e il correlato Decreto Direttoriale attuativo, che sono stati impugnati sia dalla WE TA sia da altri soggetti operanti nel settore della distribuzione e/o importazione di prodotti tecnologici, con separati ricorsi chiamati in discussione alla medesima udienza pubblica del 21 gennaio 2025.
Nello specifico, l’odierna ricorrente ha sollevato censure che si appuntano: a) per una parte, sull’intero impianto del decreto ministeriale, ivi comprese le misure tariffarie elencate nel relativo allegato tecnico (cfr. motivi I , II , III e IV ); b) per la restante parte, sulla disciplina in materia di esenzioni e rimborsi dettata dagli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 2020 e attuata con il D.D. 2020 (cfr. motivi V e VI ).
4. Pregiudiziale alla delibazione del merito è l’eccezione sollevata da IA nella sua memoria illustrativa, con cui è stata paventata l’inammissibilità dell’intero gravame per carenza di interesse.
Essa è incentrata sul rilievo che l’istituto del compenso per copia ad uso privato, rappresentando un’eccezione alle regole generali che riservano ai titolari del diritto d’autore la facoltà di utilizzo e sfruttamento delle proprie opere audio/video protette (dietro corresponsione di un corrispettivo) e trovando il proprio addentellato normativo nel diritto comunitario, andrebbe ad incidere negativamente solo su questi ultimi, e, rappresentando una condizione di legalità della realizzazione di una copia ad uso privato , altrimenti vietata, si sostanzierebbe di fatto in un ampliamento della sfera giudica dei produttori o importatori di supporti, che come tali non sarebbero titolati a dolersi della relativa disciplina.
Tale eccezione è destituita di fondamento.
I produttori e/o importatori di dispositivi idonei alla realizzazione di copie di opere audio e video coperte da diritto d’autore, infatti, sono i soggetti su cui grava ex lege l’obbligo di pagamento del compenso (giusta il disposto di cui all’art. 71- septies , comma 3, l. n. 633/1941), con la conseguenza che essi vantano un interesse concreto e attuale ad insorgere avverso il decreto ministeriale di determinazione delle relative misure tariffarie.
5. Tanto opportunamente chiarito, il primo “gruppo di censure” sub a) è infondato, per le ragioni che si passa a rassegnare, precisando – per inciso – che alcune di esse si sostanziano, essenzialmente, in una reiterazione dei motivi di impugnazione fatti valere, in passato, avverso le precedenti decretazioni ministeriali, e che sono stati già rigettati dal giudice amministrativo con alcune delle sopra citate pronunce.
6. Procedendo con ordine, con il primo mezzo la ricorrente, muovendo dal presupposto che il compenso per uso privato ha natura di prestazione patrimoniale imposta, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in materia (cfr. in tal senso anche Cons. Stato, n. 823/2015, cit.), lamenta che il D.M. 2020 sarebbe stato emanato in violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost, per avere il Ministero fatto uso di un criterio di “equità integrativa”, così arrogandosi una funzione “politica” e non meramente tecnica: il potere esecutivo sarebbe stato asseritamente esercitato “ sulla base di criteri arbitrari, equitativi, politici e di bilancio e non, invece, dando attuazione a parametri tecnici e oggettivi ”.
Innanzitutto va precisato che la doglianza è inammissibile laddove diretta a contestare il pronunciamento reso da questo Tribunale in relazione al previgente D.M. 2014, da cui l’attuale D.M. 2020 ha mutuato il citato criterio, e segnatamente laddove lamenta che “ Nel rigettare la censura di violazione dell’art. 23 Cost. in relazione al Decreto 2014, codesto TAR si è semplicemente rimesso alle precedenti sentenze in materia dimenticando che il Decreto 2014, a differenza del suo antecedente, aveva in realtà innovativamente fatto applicazione di un criterio di «equità integrativa» ” (cfr. pag. 5 del ricorso), atteso che un siffatto motivo di censura avrebbe semmai dovuto essere fatto valere con lo strumento dell’appello avverso la relativa sentenza del T.A.R.
Per il resto, il motivo è infondato.
Va precisato che analoga censura è stata già sollevata, in passato, nei ricorsi esperiti avverso i precedenti decreti ministeriali adottati in materia, ed è stata reiteratamente rigettata dal giudice amministrativo (sia in primo grado sia in appello), con la conseguenza che il Collegio non può che confermare le argomentazioni espresse sul tema.
Sicché, fermo restando che, in linea con tali precedenti, va ribadita la natura di “prestazione patrimoniale imposta” del compenso per copia privata, e tenuto conto che la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. ha natura relativa (essendo rimessa alla fonte sotto-ordinata la definizione di elementi di ordine prettamente tecnico, nel quadro della disciplina di base dettata dalla fonte legislativa), si osserva che l’art. 71- septies della l. n. 633/1941 rimette ad un decreto ministeriale la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, da aggiornarsi con cadenza triennale, predeterminando, in modo sufficientemente specifico e dettagliato, sia i criteri di base per l’adozione delle correlate tariffe (v. comma 1), sia l’iter procedimentale da seguire per l’emanazione dell’atto (cfr. il successivo comma 2).
In altri termini, la legge attribuisce al Ministero della cultura un potere di natura prettamente tecnico-discrezionale da esercitarsi nel quadro della disciplina di base dalla stessa dettata, nel rispetto della riserva (relativa) di legge di cui all’art. 23 Cost.
Risultano particolarmente esaustive, sul punto, le argomentazioni sviluppate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 823/2015 (vedasi segnatamente i capi 4.1.10 e ss., nonché ancora 4.2.12), in cui, in sintesi, si osserva che la decretazione ministeriale si limita ad individuare l’importo del compenso dovuto per copia privata, in applicazione di criteri determinati a monte dal legislatore in modo sufficientemente specifico e nel rispetto di una ben definita procedura, ed esercitando una discrezionalità tecnica “comunitariamente giustificata”.
Ciò precisato, il gravato D.M. 2020, in linea con quelli che lo hanno preceduto, è stato adottato nell’esercizio della delega di cui all’art. 71- septies , comma 2, l. n. 633/1941, limitandosi all’aggiornamento delle tariffe applicabili e alla definizione del relativo ambito oggettivo di applicazione (individuazione dei dispositivi e apparecchi da assoggettare a prelievo, in considerazione dell’evoluzione tecnologica e delle modificazioni dei costumi e abitudini dei consumatori), ed è stato emanato all’esito di un’istruttoria condotta con il coinvolgimento e la partecipazione degli organismi interessati (v. infra ).
Ne consegue che esso è espressione di un potere connotato da evidenti profili di discrezionalità tecnica, senza che siano ravvisabili sconfinamenti su un terreno prettamente “politico”.
La circostanza – invocata dalla ricorrente – che tale decreto, nella determinazione delle tariffe applicabili, abbia fatto applicazione di un criterio sostanzialmente “equitativo” (come chiaramente traspare dal relativo preambolo, che espressamente precisa che “ il compito demandato dalla norma primaria all’amministrazione, nell’esercizio della funzione di aggiornamento triennale (…) si connota di elementi di equità integrativa ”) non muta la natura del potere concretamente esercitato.
Invero, è la stessa Direttiva n. 2001/29 a connotare l’indennizzo spettante per la realizzazione di “copia privata” in termini di “equo compenso” (cfr. i Considerando 35 e 38, nonché l’art. 5, par. 2, lett. b ): in tale contesto, il concetto di “equità” allude alla necessità di trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, trattandosi di individuare una misura dell’indennizzo che possa considerarsi sostanzialmente “giusta”, proporzionata e ragionevole, nel senso, da un lato, di compensare adeguatamente il pregiudizio sofferto dai titolari del diritto d’autore per effetto della realizzazione di tale copia, e, dall’altro, di imporre, a carico del “consumatore” finale, una prestazione economica non eccessivamente gravosa e spropositata [cfr. da ultimo Corte di Giustizia, sentenza del 23 novembre 2023, causa C- 260/22, Seven.One Entertainment Group GmbH, par. 37: “Da una giurisprudenza consolidata risulta (…) che l’equo compenso nonché, pertanto, il sistema sul quale esso si basa e l’entità dello stesso devono essere connessi al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa della realizzazione di copie private. Infatti, qualsiasi equo compenso che non sia connesso al pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti a causa di tale realizzazione non sarebbe compatibile con l’esigenza, enunciata al considerando 31 della direttiva 2001/29, secondo cui occorre mantenere un giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti dei materiali protetti (…)”].
7. Con il secondo motivo la ricorrente censura il procedimento che ha condotto all’emanazione del D.M. 2020, che risulterebbe inficiato dai seguenti vizi: i) illegittima composizione del Comitato Permanente per il diritto d’autore (cd “CPDDA”), che nella sua attuale articolazione (come disciplinata con i Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 16 maggio 2019, del 3 luglio 2019 e del 27 novembre 2019) difetta della partecipazione di un rappresentante dei soggetti produttori degli apparecchi assoggettati a prelievo per equo compenso, in violazione del disposto di cui all’art. 191 l. n. 633/1941 (che prevede la partecipazione anche di quattro rappresentanti degli industriali coinvolti), di talché sarebbe stato “ impedito all’industria di rappresentare efficacemente e nella sede istituzionale prevista la propria posizione ”; ii) illogicità dei dati utilizzati dal Tavolo di lavoro tecnico istituito con il D.P.C.M. dell’8 gennaio 2015 ( i.e. , risultanze di un sondaggio commissionato all’ISTAT e svolto tra il maggio e il luglio 2017, rese note dal Ministero in data 12 aprile 2018), in quanto risalenti ad oltre tre anni addietro, e comunque non adeguata considerazione delle evidenze di detto studio statistico, avendo esso fotografato come, già nel corso del 2017, vi fosse una significativa riduzione della percentuale dei consumatori che realizzavano copie ad uso privato di opere audio e video; iii) violazione delle garanzie partecipative dei soggetti interessati, non essendo stati previamente condivisi con le associazioni di categoria gli studi citati nelle premesse del D.M. 2020, peraltro rimasti ignoti, né la relazione finale redatta dal CPDDA, in violazione dei principi di imparzialità, rappresentatività e trasparenza, quali corollari fondamentali del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Alle pagg. 30 e 31 del ricorso la ricorrente ha formulato un’istanza istruttoria finalizzata all’acquisizione “ di tutti e i documenti relativi al procedimento di formazione degli atti impugnati, ivi inclusi gli atti istruttori ”.
7.1. In via preliminare si rappresenta che, in data 26 novembre 2024, la IA ha prodotto in giudizio tutta la documentazione utilizzata in sede procedimentale (studi, analisi, parere della Commissione speciale individuata in seno al CPDDA, note di trasmissione, ecc.), sicché non vi è più luogo a procedere sulla predetta istanza istruttoria.
7.2. Ai fini di una migliore comprensione della censura si rappresenta, poi, che, come emerge dal preambolo del D.M. 2020, la Commissione Speciale istituita (giusta decreto del Presidente della Commissione del 15 luglio 2019) all’interno del Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore di cui all’art. 193 della l. n. 633/1941 ha formulato, all’esito di approfondimenti, uno schema di provvedimento, su cui l’Adunanza generale del medesimo CPDDA ha espresso parere favorevole nell’adunanza del 10 dicembre 2019 (parere poi trasmesso al Ministero resistente). Ai fini dell’aggiornamento delle misure tariffarie sono stati altresì considerati: i lavori del Tavolo di lavoro tecnico per il monitoraggio delle dinamiche degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo, istituito con d.P.C.M. dell’8 gennaio 2015 e composto da rappresentanti delle diverse associazioni di categoria, istituzioni ed enti interessati, che ha commissionato all’ISTAT un’apposita indagine conoscitiva (svolatasi nel 2017); ulteriori studi e indagini sul tema (v. la citata documentazione versata in atti da IA, docc. nn. 1-6); le osservazioni scritte presentate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata.
7.3. Ciò precisato, si osserva, quanto alla sotto-censura sub i) , che la medesima è reiterativa di analoga doglianza esperita avverso il precedente D.M. 2014, già esaminata dal TAR con le sentenze nn. 11651 e 11652 del 2019, che sul punto sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 10898/2023 e 10276/2023.
Ne consegue che, anche a questi fini, è possibile rinviare alle argomentazioni ivi rassegnate, che il Collegio reputa pienamente condivisibili, secondo cui “la partecipazione dei portatori di interesse all’organo collegiale in parola (i.e., Comitato Permanente per il diritto d’autore) è facoltativa e non obbligatoria: non si tratta di un collegio perfetto, ma di una semplice sede di consultazione e collaborazione intersoggettiva, a partecipazione facoltativa, per cui l’omessa presenza di uno dei soggetti facultati ad intervenirvi non inficia la legittimità dell’operato dell’Amministrazione”.
Peraltro, la normativa primaria impone che vengano previamente sentite “ le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 ” (cfr. art. 71- septies , comma 2), e, nel caso di specie, è comprovato che tali associazioni sono state interpellate in sede procedimentale: il preambolo del D.M. 2020, infatti, dà espressamente conto del fatto che sono state “ sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, attraverso una consultazione indetta con nota dell’11 febbraio 2020, prot. n. 3907 su uno schema di provvedimento (…) rinviata con comunicazione del 18 febbraio 2020, prot. n. 4672, ed infine condotta attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte come specificato nella comunicazione del 17 marzo 2020, prot. n. 7870, in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVIS-19 ”, e che “ sono pervenute osservazioni scritte ” da parte di svariati organismi di categoria (tra cui anche Confindustria TAe, Confindustria Cultura IA, Confcommercio, ecc.) – vedasi documentazione prodotta da IA.
Il gravato decreto, pertanto, è stato adottato previa acquisizione e analisi dei contributi scritti pervenuti dalle categorie interessate, con risultato che risultano essere state soddisfatte pienamente le esigenze partecipative previste ex lege .
7.4. Quanto alla doglianza sub ii) , è parimenti comprovato (vedasi ancora preambolo del D.M. 2020 e documentazione versata in atti da IA ai docc. nn. 1-6) che l’aggiornamento tariffario ha tenuto conto non soltanto degli esiti dell’indagine conoscitiva svolta dall’ISTAT nel 2017 (condotta su impulso del Tavolo di lavoro tecnico) e pubblicata nell’aprile 2018 (con il titolo “ Musica e video nelle abitudini dei cittadini ”), ma anche di una serie di contributi, studi e analisi “ volti ad approfondire la normativa che regola la materia del compenso sia in IA che nei principali Paesi dell’UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata ”, i quali hanno preso in considerazione il lasso temporale 2015-2017, nonché 2018 ove disponibile (vedasi ad es. lo studio di GPF Inspirig Research “ Modalità di copia privata, contenuti e supporti ”, lo studio condotto da Nielsen Online Survey, “Smart content”, ecc.).
In altri termini, il D.M. 2020 è frutto di un’istruttoria accurata e approfondita, supportata da una molteplicità di materiali e contributi, e dunque fondata su un sostrato di elementi e dati nutrito e variegato, tratto da svariate fonti conoscitive, che ha consentito di fotografare i trend di mercato e le abitudini di consumo riferite al periodo successivo a quello considerato ai fini dell’ultimo aggiornamento tariffario all’epoca disponibile (ossia quello approvato con il D.M. del 20 giugno 2014).
Ne consegue che non può avere pregio la deduzione con cui la ricorrente lamenta che (come desumibile dallo stesso studio statistico condotto dall’ISTAT nel 2017) si sarebbe ridotta, rispetto al passato, la percentuale di utenti finali che farebbero ricorso alla copia privata: precisato che tale censura, di fatto, investe la “sostanza”, e dunque il merito delle scelte ministeriali (profilo su cui si rinvia a quanto sarà diffusamente argomentato infra ), la parte cita soltanto una delle fonti considerate in sede istruttoria, laddove invece le determinazioni ministeriali scaturiscono da molteplici materiali di studio e indagine.
7.5. Da ultimo, con riferimento alla doglianza dedotta al punto iii) , non vi è motivo di dubitare su quanto riferito dalla difesa di IA a pag. 17 della propria memoria illustrativa, secondo cui “ tutta la documentazione afferente agli studi ed approfondimenti eseguiti a sostegno degli aggiornamenti tariffari resi con il Decreto 298/2020 (…) era stata opportunamente pubblicata sul sito MIC ed è ancora oggi nella pronta disponibilità di qualsivoglia interessato, risultando agevolmente fruibile sul sito internet della medesima Amministrazione resistente – Direzione generale biblioteche e diritto d’autore ( …)”, con la conseguenza che tali contributi sono stati resi pienamente noti, né può avere efficacia invalidante la circostanza che essi non siano stati previamente messi a disposizione dei soggetti/organismi interessati, atteso che la previsione di legge in merito alla necessità che questi ultimi siano “ sentiti ” appare sufficientemente soddisfatta mercé la preliminare condivisione, con i medesimi, dello schema di provvedimento.
8. Il terzo mezzo investe l’ammontare delle tariffe individuate nell’allegato tecnico annesso al D.M. 2020: in particolare, la ricorrente lamenta che l’atto impugnato avrebbe previsto un aumento delle stesse in misura ingente, sproporzionata e ingiustificata, come avvenuto, ad es., per gli smartphone e i tablet , in contrasto non soltanto con la natura e lo scopo dell’istituto, ma anche con le risultanze dello studio ISTAT condotto nel 2017 e di ulteriori indagini svolte (v. doc. 9 allegato al ricorso), da cui emergerebbe che la copia privata è un fenomeno ormai desueto e in progressiva flessione, in quanto sostituito da altre modalità di fruizione dei contenuti audio/video in costante crescita, quali soprattutto lo streaming .
La doglianza è infondata.
Occorre premettere che, come sopra accennato, la definizione delle tariffe è una scelta connotata da ampia discrezionalità, in quanto scaturente da valutazioni tese ad addivenire ad un congruo assetto degli interessi in gioco, funzionale a fissare un “giusto” (appunto “equo”) punto di equilibrio tra i contrapposti interessi dei produttori degli apparecchi e dispositivi, degli utenti, degli autori e dei produttori delle opere (vedasi anche le consolidate acquisizioni della giurisprudenza comunitaria), e come tale è sindacabile dal giudice amministrativo entro limiti stringenti e circoscritti.
Ciò posto, nel caso di specie la censura finisce per impingere direttamente sul merito delle scelte ministeriali, senza che siano stati offerti elementi che consentano di ritenere che le determinazioni relative alla misura delle tariffe siano manifestamente illogiche o palesemente irragionevoli.
Si ribadisce, infatti, che il D.M. 2020 è stato adottato all’esito di un iter istruttorio che ha visto l’acquisizione di molteplici studi, indagini conoscitive e contributi partecipativi, da cui sono emerse evidenze documentali che attestano il persistere delle abitudini degli utenti ad effettuare copie ad uso privato (vedasi, ad es., l’analisi eseguita da AR IA e citata dalla difesa di IA, la quale avrebbe messo in luce che i consumatori continuano a realizzare copie permanenti anche da fonte streaming , in considerazione dell’accertata convenienza di dette registrazioni, nonché ancora, lo studio Signoriello del 31 gennaio 2019, il quale conclude con la rilevazione che “ i comportamenti dei consumatori – con riferimento alla copia privata – risultano sempre attuali se non, addirittura, volgono verso un ampliamento, grazie alle tecnologie ed alle nuove modalità di fruizione dei contenuti audio/video ”). Da tali studi è emersa, altresì, una crescita della capacità di memoria (espressa in GB) di apparecchi e supporti tecnologici (vedasi sempre lo studio Signoriello).
Ne consegue che non può considerarsi, quale realtà fattuale assodata, che il ricorso alla copia privata sia divenuto un fenomeno obsoleto e oramai in fase di superamento.
In secondo luogo, come messo in evidenza sempre dalla difesa di IA, dai contributi acquisiti in sede istruttoria è emerso che i compensi per copia privata in IA risultano inferiori rispetto alla media europea e l’aggiornamento tariffario, pertanto, ha inteso adeguare la misura del prelievo rispetto alla media delle tariffe dei principali Paesi europei presi a riferimento (in particolare Francia, LA e Germania: vedasi ancora studio Signoriello), “ se pure con una sostanziale riduzione tariffaria (sia in termini di tariffe che di introduzione e ampliamento delle fasce di esenzione in particolare sui supporti) ”, in linea con l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalla direttiva 2001/29/CE. Trattasi di scelta che la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittima, argomentando che “La determinazione degli aumenti tariffari è stata effettuata sulla media europea (…) (criterio in tesi corretto) (…) il compenso è rimasto invariato su alcuni apparecchi, diminuito su altri e su altri ancora aumentato in ragione dell’evoluzione tecnologica, volendosi adeguare l’ammontare alla media europea, in ossequio al principio di armonizzazione della normativa eurocomunitaria, perseguito anche dalla Direttiva 2001/29/CE (…) questo Consiglio si è già espresso con sentenza n. 823 del 2015, le cui conclusioni si condividono laddove si precisa: «Non pare inutile rammentare e comunque ribadire che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale, di margine di manovra estesi per quanto attiene alla determinazione dell’entità dell’equo compenso per copia privata». Con la pronuncia, riferita al Decreto 2009, è stata ritenuta congrua e adeguata l’istruttoria svolta dall’Amministrazione, che ha orientato, per i parametri di riferimento impiegati, anche quella che ha portato all’adozione del Decreto 2014. La scelta dell’Amministrazione di prendere a riferimento i sistemi europei più vicini a quello italiano appare in linea con la necessità di armonizzazione della normativa a livello europeo” (cfr. Cons, Stato, sent. n. 10898/2023).
Peraltro, la censura è stata formulata in termini vaghi e generici, parlando indifferentemente di un aumento generalizzato delle tariffe.
Di contro, la IA ha dato diffusamente e analiticamente conto del reale ed effettivo trend di sviluppo delle misure del prelievo applicate sui diversi supporti e/o apparecchi di registrazione rispetto a quelle determinate con il precedente D.M. 2014 (cfr. pagg. 21-23 della memoria del 6 dicembre 2024), essendosi in realtà verificata: i) una cospicua riduzione (in misura pari al 50%) delle tariffe applicabili su alcuni prodotti (v. ad es. supporti quali CD, DVD, Blu Ray), in considerazione dell’abbassamento dei relativi prezzi di mercato; ii) la conferma, per altri, delle tariffe precedentemente determinate (v. ad es. televisori e decoder aventi funzioni di registrazione e non dotati di memoria integrata, o ancora i PC, per cui è stato confermato il compenso fisso di euro 5,20); iii) l’ampliamento e/o l’introduzione di fasce di esenzione (fino ad un certo numero di GB) per determinati device , oltre ad un’esenzione totale per i telefoni cellulari di vecchia generazione; iv) la rimodulazione delle tariffe applicabili per fasce di capacità, al fine di tenere conto dell’evoluzione tecnologica dei prodotti presenti sul mercato (v. ed es. i compensi per smartphone e tablet , per i quali vi è stata la diminuzione del compenso per i prodotti con capacità di memorizzazione fino a 16 GB, la conferma delle precedenti tariffe per i prodotti da 17 GB a 32 GB, l’introduzione di nuove fasce di capacità superiori, con un tetto massimo di euro 6,90 per capacità oltre i 128 GB), e, nel caso delle memorie trasferibili o rimovibili, l’introduzione di un meccanismo di versamento scalare inversamente proporzionale rispetto alla capacità di memoria, con un cap di euro 4,50 (in diminuzione rispetto a quello previsto con il D.M. 2014, che si era attestato a 5,00 euro).
In altri termini, non risponde al vero l’affermazione di parte per la quale si sarebbe verificato un incremento secco e sproporzionato delle tariffe, in maniera indifferenziata, essendo stata piuttosto operata una complessiva e articolata revisione delle stesse, anche al fine di calibrarne gli importi sulle nuove e più estese capacità di memoria dei device .
In conclusione, non è dato ravvisare macroscopici profili di illegittimità.
8.1. Né ha pregio quanto precisato dalla ricorrente nella memoria illustrativa del 6 dicembre 2024, nella quale, richiamate le pronunce nn. 10276/2023 e 10898/2023 intervenute nelle more, con cui il Consiglio di Stato ha annullato le tariffe approvate con il previgente D.M. 2014, si sostiene che “ L’illegittimità delle tariffe del 2014 non può dunque non riverberarsi sulle nuove tariffe che traggono la loro origine dalle prime quale punto di partenza ”, atteso che “ le tariffe del 2020 hanno rappresentato un aggiornamento di quelle del 2014 ” (cfr. pag. 5).
Premesso che le pronunce caducatorie di cui trattasi hanno fondato la propria ratio decidendi sull’illegittimità del ruolo svolto da IA nell’ambito del procedimento di determinazione delle tariffe, senza pronunciarsi sulla diversa questione dell’entità delle medesime (che è stata infatti assorbita), laddove analogo vizio non è riscontrabile in relazione all’attuale D.M. 2020 (che è stato adottato dal resistente Ministero all’esito dell’istruttoria di cui sopra si è dato conto), va chiarito che il potere di “aggiornamento” contemplato dall’ultimo alinea del comma 2 dell’art. 71- septies l. n. 633/1941 è da intendersi come revisione - da effettuarsi con cadenza periodica - delle misure del compenso, diversificate per tipologia di apparecchio di registrazione e/o supporto: trattasi, dunque, di una quantificazione da effettuarsi sulla scorta dell’evoluzione tecnologica e dei mutamenti nelle abitudini dei consumatori finali registrate nel lasso temporale di riferimento, senza necessariamente ancorarne il relativo ammontare alle misure previste dal decreto previgente.
9. Con l’ultima parte del terzo mezzo e con il quarto motivo di diritto la ricorrente ha paventato l’esistenza di una doppia imposizione, laddove il decreto prevede l’applicazione di un compenso per la riproduzione di uno stesso fonogramma o videogramma tanto sul device che ha la funzione di registrazione, quanto sul supporto che ingloba in sé la memoria (es: chiavetta USB, Solid State Drive interne, c.d. “SSD interne”, ecc.): ciò sarebbe particolarmente evidente nel caso dei c.d. “ wereables ”, e cioè gli smartwatch e i AK , che sarebbero stati illegittimamente assoggettati a prelievo, trattandosi di prodotti “accessori” rispetto ad un dispositivo principale ( smartphone ) che già di per sé sconta il compenso, e destinati a memorizzare gli stessi file audio già memorizzati sullo smartphone , sicché non si verificherebbe, in capo ai titolari del diritto d’autore, alcun danno aggiuntivo.
Ed ancora, la Società appunta i propri rilievi sulle tariffe applicabili agli hard-disk e alle SSD ( Solid State Drive ) interne, rispetto ai quali, con previsione che sostiene essere “innovativa”, è stato fissato un compenso variabile in base alla capacità di memoria, fino ad un massimo di euro 18,00, che risulterebbe illegittimo in ragione dei seguenti motivi: i) tali ultimi componenti sarebbero destinati ad ospitare anche il sistema operativo di un PC, e dunque trattasi di prodotti oggettivamente ad uso professionale, che come tali avrebbero dovuto essere automaticamente esentati dal compenso; ii) si verificherebbe un’ipotesi di doppia imposizione, in quanto per i PC è già previsto il pagamento di un importo in misura fissa (pari ad euro 5,20); iii) si tratterebbe di un compenso “illogico”, potendo esso giungere fino ad oltre 3 volte quello previsto per i PC, con ciò determinando un effetto distorsivo della concorrenza all’interno del mercato europeo, poiché “ i soggetti interessati non comprano più le SSD da produttori/importatori IAni, ma le acquistano direttamente all’estero, fruendo del fatto che la prima importazione di tutti i supporti in questione non è assoggettata al compenso, mentre lo è l’acquisto da un altro importatore ”, in contrasto sia con la Direttiva 2001/29/CE che con il TFUE.
Tali censure sono prive di pregio, alla luce della normativa che disciplina la materia.
L’art. 71- septies , comma 1, l. n. 633/1941 prevede l’assoggettamento a compenso sia degli “ apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi ” (cd “apparecchi monofunzionali” o “dedicati”), per il quale il compenso è costituito da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore (oltre a quelli “polifunzionali”, per i quali detta quota “ è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio ”), sia dei “ supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi ”, per i quali il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.
Pertanto, è la stessa fonte primaria a prevedere l’applicazione del compenso sia sul dispositivo (apparecchio quale PC, tablet , televisore, ecc.) dotato al suo interno di una funzionalità che consente la registrazione, e dunque la creazione della copia, sia sul supporto con funzioni di registrazione, conservazione e/o riproduzione della copia ( wareable , chiavetta USB, memoria, ecc.): il supporto, dunque, è un prodotto tecnologico distinto, dotato di un ciclo di vita autonomo e di un utilizzo disgiunto rispetto al device , e utilizzabile (anche) per la riproduzione di materiali protetti, con la conseguenza che il D.M. 2020 ha legittimamente previsto l’assoggettabilità di entrambi a tariffe distinte, determinate in modo autonomo tra loro in base alla diversa funzionalità di cui i prodotti sono dotati (in misura fissa e/o in percentuale rispetto al prezzo di vendita, da un lato, e in misura variabile in rapporto alla crescente capacità di memorizzazione, dall’altro).
Ciò è in linea anche con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria, che ha precisato che l’equo compenso è legittimamente imposto qualora siano messe a disposizione di persone fisiche quali utenti privati “apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale”, essendo sufficiente a giustificare il prelievo la loro semplice capacità di realizzare copie (cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 5 marzo 2015, causa C-463/12, Copydan Båndkopi, par. 25), argomentando che anche le “componenti integrate, come le memorie interne dei lettori MP3, (…) possono essere utilizzate per la riproduzione di materiali protetti a fini privati e causare, pertanto, un danno ai titolari del diritto d’autore”, fermo restando che spetta al giudice del rinvio accertare se esistano eventualmente altre circostanze che consentano di ritenere non sussistenti i requisiti connessi all’equo compenso (cfr. parr. 35-37).
Ciò esclude, pertanto, la paventata ipotesi di doppia imposizione, con specifico riferimento ad entrambe le tipologie di prodotti tecnologici – wereables e hard-disk/SSD interne – menzionate in ricorso, quali dotate di un’autonoma capacità di realizzare riproduzioni a scopo privato.
Peraltro, quanto ai dispositivi indossabili (cd wereables , quali ad es. gli smartwatch ), il parere reso dal Comitato consultivo permanente precisa che trattasi di “ device già soggetti – sin da quando sono stati introdotti sul mercato – al compenso per copia privata, in presenza di determinate caratteristiche, potendo essere ricompresi nell’attuale D.M. 20.6.2014 in una lettera di generica previsione (lettera x dedicata specificamente ai prodotti idonei di nuova commercializzazione) ”, laddove il D.M. 2020 contiene un mero aggiornamento tramite cui tali dispositivi sono stati specificamente inseriti in apposita lettera dedicata, ossia la nuova lettera p) dell’allegato tecnico, con previsione di una tariffa in misura variabile in funzione della capacità di memorizzazione e previsione di cap di euro 5,60 (di contro, il nuovo D.M. ha confermato la disposizione “residuale” – v. attuale lettera q) – che contempla un compenso variabile fino ad un importo massimo di euro 16,10).
Con riferimento, poi, al prelievo applicabile sugli hard-disk e SSD (Solid State Drive) interne, ricompresi nell’apposita lett. i) insieme agli analoghi supporti esterni [“ hard disk interno (destinato ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterno e SSD interna (destinata ad essere integrata in altro dispositivo) ed esterna ”, con previsione di una fascia di esenzione fino a 160 GB e, per capacità di memorizzazione superiori, di un compenso variabile, fino ad un massimo di 18 euro per unità], va aggiunto in primis che, come messo in evidenza dalla difesa di IA, la previsione è stata “ riformulata nella definizione per una maggiore chiarezza descrittiva, pur trattandosi di prodotti che rientravano nell’applicazione del compenso per copia privata sin dal DM 2009) ” (v. pag. 22, lett. vi della memoria del 6 dicembre 2024).
In secondo luogo, trattandosi di prodotti che svolgono funzioni di memoria, e dunque idonei a realizzare copie, indipendentemente dalla loro effettiva “destinazione”, essi sono legittimamente assoggettati all’equo compenso, ferma restando l’eventuale esenzione e/o rimborso se utilizzati esclusivamente per attività professionale, da dimostrarsi caso per caso: ancora una volta soccorrono i chiarimenti resi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ciò che conta ai fini della soggezione dell’obbligo di pagamento dell’equo compenso è che apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione siano idonei a essere utilizzati per realizzare copie private, potendo dunque causare un pregiudizio all’autore dell’opera protetta: per l’assoggettamento a prelievo – e, simmetricamente, per aversi equo compenso per copia privata – è sufficiente, insomma, la (mera) capacità, idoneità, potenzialità di realizzazione di copie private da parte di tali apparecchi” (cfr. Cons. Stato, n. 823/2015). Peraltro, con specifico riferimento alle SSD, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di argomentare che “Quanto alla legittimità del prelievo, (…) va rammentato che l’imposizione risponde alla corretta applicazione dell’art. 71 septies, norma di portata generale che trova applicazione (…) a qualsiasi apparecchio o dispositivo di registrazione, anche se poi a prelievo vengono sottoposti i supporti sui quali la riproduzione viene effettuata. Discorso analogo deve farsi anche con riferimento alle Solid State Device (SSD), le quali integrano comunque memorie di ‘nuova generazione’, e quindi naturalmente soggetti a prelievo ai sensi dell’art. 71 septies LDA.” (cfr. Cons. Stato, n. 10898/2023).
Né potrebbe considerarsi “illogica” e distorsiva della concorrenza la determinazione di un compenso variabile (a fronte di un prelievo applicabile ai PC in misura fissa), essendo esso ragionevolmente commisurato alla capacità di memorizzazione del supporto, in linea con il disposto dell’art. 71- septies , e del tutto conforme al diritto comunitario, trovando l’istituto dell’equo compenso la propria “genesi” nella direttiva 2001/29/CE, innervata dalla ratio di assoggettare a prelievo la prima immissione in commercio sul territorio di uno Stato membro di dispositivi di registrazione idonei alla realizzazione di copie private di contenuti protetti.
10. Con i motivi V e VI la ricorrente censura, sotto diversi aspetti, la disciplina in materia di esenzioni e rimborsi per cd “uso professionale”, quale risultante dal combinato disposto del D.M. 2020 - segnatamente artt. 2, 3 e 4 - e del Decreto del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali rep. n. 576 del 4 settembre 2020 (cd “D.D. 2020”).
10.1. Giova rammentare, brevemente, che la disciplina ministeriale, in linea con il disposto dell’art. 5, par. 2, lett. b) , della Direttiva 2001/29/CE, che assoggetta ad equo compenso unicamente le riproduzioni effettuate da una persona fisica “ per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali ”, e dunque per “scopi manifestamente estranei” a quelli della realizzazione di copie per uso privato (come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza comunitaria), dispone che il compenso di cui all’art. 71- septies l. n. 633/1941 non è dovuto in caso di “ uso manifestamente estraneo ” a quello di realizzazione di copie ad uso privato, “ ivi incluso l’uso esclusivamente professionale ” (cfr. art. 2, comma 1, D.M. 2020).
Il D.M. 2020, pertanto, disciplina: i) i casi di esenzione ex ante dal pagamento dell’equo compenso, con previsione di ipotesi cd “tipizzate” (tali sono quelle contemplate dal comma 2 del suddetto art. 2, riferite agli apparecchi e supporti esportati verso altri Paesi, a quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, o ancora a quelli ceduti alle amministrazioni pubbliche, ecc.) e fattispecie non predeterminate, per le quali il comma 3 dispone che “ Nei casi previsti dall’art. 2, comma 1, ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale, i soggetti interessati formulano alla IA un’istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali (...) da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 4 ” ( i.e ., comunicazione recante “ l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione (…), anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti (…) ”), prevedendo anche la possibilità di chiedere un parere preventivo alla IA “ circa la riconducibilità di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2 ” (cfr. comma 5); ii) il rimborso ex post dell’equo compenso, laddove versato nei casi in cui sarebbe spettata l’esenzione di cui all’art. 2 (cfr. art. 3); iii) i poteri di controllo e vigilanza spettanti alla IA (art. 4).
Il D.D. 2020, a sua volta, detta le “ Modalità di attuazione degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2 ”, del D.M. 2020, nell’esercizio della delega ivi conferita (le prefate disposizioni, infatti, rispettivamente prevedono che le modalità per la comunicazione e l’indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti e della relativa documentazione, nonché quelle inerenti le richieste di rimborso del compenso non dovuto, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso, sono individuate con decreto del Direttore Generale biblioteche e diritto d’autore).
10.2. Ciò precisato, in corso di causa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2024 il Decreto ministeriale del 30 settembre 2024, in materia di “ Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ”.
Per quanto qui specificamente rileva, l’art. 8, comma 1 del sopravvenuto decreto dispone che “ Il presente decreto annulla e sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» ”.
Il D.M. 2020 oggi gravato, pertanto, nella parte di cui trattasi, è stato annullato ad opera del D.M. 2024, che ridisciplina integralmente la materia (in tal senso cfr. anche il preambolo del nuovo D.M., in cui si precisa che “in ragione delle reiterate censure dedotte nei giudizi di impugnazione degli atti amministrativi generali sopraindicati, sussiste l’opportunità di procedere, ai sensi dell’articolo 21-novies della legge n. 241/1990, all’annullamento d’ufficio in autotutela degli articoli 2, 3 e 4 del vigente decreto ministeriale 30 giugno 2020 ”, dopo aver richiamato “ la doverosità di ottemperare al giudicato delle citate sentenze del Consiglio di Stato e di disciplinare i casi di esenzione dal versamento dell’equo compenso e le procedure di rimborso del compenso nei casi di destinazione di apparecchi e supporti a scopi manifestamente estranei all’effettuazione di copie private di fonogrammi e videogrammi, ovvero in ragione dell’uso esclusivamente professionale di detti apparecchi e supporti, previa introduzione di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti nonché previa individuazione della documentazione idonea a dimostrare «l’uso manifestamente estraneo alla copia privata» ”).
Di talché, come eccepito dalla difesa IA sia nella propria memoria illustrativa (cfr. pag. 35), che nella memoria di replica del 17 dicembre 2024 (cfr pag. 3), la revoca in autotutela del D.M. oggi gravato – limitatamente ai richiamati artt. 2, 3 e 4 – ha determinato il venir meno di un interesse concreto e attuale alla declaratoria di annullamento di tale parte della regolamentazione ministeriale.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse.
10.3. La ricorrente, nella propria memoria di replica, ha tuttavia dichiarato che, in ogni caso, sussiste l’interesse all’accertamento della illegittimità dell’impugnato D.M. 2020 “ in vista della proposizione di domanda risarcitoria ex art. 30, co. 5, c.p.a. ”.
Al riguardo giova precisare che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., “ (q)uando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”: sul punto soccorre il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria della sentenza del 13 luglio 2022, n. 8 (quale ribadito dalla giurisprudenza successiva: cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2024, n. 10450, nonché Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2024, n. 9132), secondo cui, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, con dichiarazione che “deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.”, e, una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l’atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell’azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda.
Ne deriva che, sulla base della dichiarazione resa dalla parte, il Collegio non può esimersi dallo scrutinare la legittimità o meno dei provvedimenti impugnati, alla luce della disposizione processuale di cui sopra, il che rende irrilevante, a tali fini, accertare se le disposizioni medio tempore annullate abbiano eventualmente già trovato applicazione (ad. es. con richieste di pagamento del compenso formulate nelle more dalla IA, dirette a contestare la spettanza dell’esenzione, o con dinieghi di rimborso), trattandosi invero di una questione che potrà in ipotesi assumere rilevanza in un’eventuale, futuro giudizio risarcitorio.
11. Tanto precisato, sono fondate le censure dedotte con il quinto e sesto motivo di diritto, con la conseguenza che va dichiarata l’illegittimità delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 2020, oltre a quelle dettate dal correlato D.D. 2020 attuativo (parimenti impugnate con l’odierno ricorso).
12. Procedendo con ordine, si condivide la prospettazione della ricorrente laddove diretta a censurare l’assenza, nel corpus del D.M. 2020, di criteri oggettivi, certi e generali per l’individuazione dei casi di esenzione/rimborso, in contrasto con quanto statuito sia dalla giurisprudenza comunitaria (v. sentenza Nokia del 22 settembre 2016), sia da quella amministrativa (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4938/2017).
Si rammenta che, secondo tale orientamento ermeneutico, l’esenzione ex ante dal pagamento dell’equo compenso per copia privata va disciplinata con “disposizioni di applicazione generale” e “in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti”, laddove il sistema deve “prevedere un diritto al rimborso del prelievo che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto”, anch’esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti.
Ciò premesso, l’art. 2, comma 3 del D.M. 2020 demanda alla IA il compito di determinare, su istanza da presentarsi preventivamente da parte del soggetto interessato, la documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata. A sua volta, gli artt. 1, comma 3, e 2, comma 2, del D.D. 2020 dispongono che “Ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale i soggetti interessati formulano alla IA un’istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 2” e “In relazione alle fattispecie concrete riconducibili alle ipotesi di esenzione di cui all’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale, la documentazione è individuata dalla IA all’esito dell’istanza di cui al precedente articolo 1, comma 3”.
Il sistema, dunque, è congegnato in modo tale che, da un lato, per le ipotesi cd “tipizzate” di esenzione la documentazione da allegare alle relative dichiarazioni è individuata puntualmente (v. sempre D.D. 2020, art. 2, comma 3), mente, dall’altro, nei casi “residuali” tale documentazione non è predeterminata a priori e in via generalizzata, essendo la relativa individuazione rimessa alla IA all’esito di un sub-procedimento istruttorio da attivarsi su istanza di parte.
Sostiene condivisibilmente la ricorrente che tale meccanismo non riflette le condizioni di legittimità delineate dalla giurisprudenza, trattandosi di un procedimento che di fatto subordina l’esenzione all’autorizzazione concessa dalla IA, ossia al soggetto titolare del monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, creditore e collettore delle somme per i propri associati, autori ed editori, e dunque in posizione di palese conflitto di interessi, demandando alla stessa IA l’individuazione, da effettuarsi caso per caso e dunque in assenza di criteri predeterminati a monte in maniera precisa, obiettiva e trasparente, della documentazione idonea a soddisfare le esigenze probatorie, e dunque attribuendo ad essa un potere discrezionale e un ruolo indebitamente “costitutivo” delle esenzioni ex ante (e non meramente applicativo o attuativo di criteri prestabiliti in via preventiva e generalizzata), in contrasto con i principi di certezza del diritto e parità di trattamento.
Le doglianze sono ribadite con i successivi scritti difensivi, dove si richiama la sentenza n. 1183 del 3 febbraio 2023 resa medio tempore dal Consiglio di Stato, con cui è stato annullato il previgente D.M. 2019, da cui quello odierno ha mutuato la disciplina in materia di esenzioni e rimborsi.
L’identità di contenuto e struttura dei citati decreti ministeriali consente al Collegio di fare proprie le condivisibili argomentazioni sviluppate nella sentenza appena menzionata, la quale ha accertato che la disciplina di cui al combinato disposto del prefato D.M. 2019 e del relativo Decreto Direttoriale attuativo del 30 agosto 2019 “si pone in contrasto con i principi enunciati nella sentenza 22/9/2016, in C-110/15 emessa dalla Corte di Giustizia U.E. (…), e nella (…) sentenza n. 4938/2017”, in quanto “l’uso «manifestamente estraneo alla realizzazione … di copie per uso privato ivi incluso l'uso esclusivamente professionale» non costituisce, di per sé, un criterio predefinito di esenzione sufficientemente preciso, oggettivo e trasparente, atteso che esso identifica, unicamente, l’ambito di operatività del diritto all’esenzione, ma non detta criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare, all’interno del detto ambito, le singole fattispecie concrete in cui è possibile beneficiare dell’esenzione dal versamento dell’equo compenso per copia privata. L’illegittimità risulta ancora più evidente se il citato art. 4, comma 1, viene letto alla luce norma contenuta nell’art. 1, comma 4, del gravato decreto direttoriale, che demanda alla IA il compito di individuare, caso per caso, e su preventiva istanza dell’interessato, la «documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale». E invero, attribuire alla IA il potere di stabilire attraverso quali documenti comprovare «l’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l’uso professionale», si traduce, in assenza di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per individuare le ipotesi di esenzione, nel rimettere a quest’ultima la fissazione dei presupposti costitutivi dello stesso diritto all’esenzione, il ché è, ovviamente, illegittimo, per una concorrente molteplicità di ragioni. Difatti, come si ricava dall’art. 71-septies, comma 2, della L. n. 633/1941, e come affermato dalla menzionata sentenza n. 4983/2017 «spetta al MICACT l’individuazione dei casi e modi di esenzione ex ante dalla copia privata per usi esclusivamente professionali». Il D.M. impugnato non ha proceduto all’individuazione di tali «casi e modi»”. Il sistema è stato dunque ritenuto illegittimo laddove “ha attribuito alla IA (…) la potestà di determinare la documentazione atta a comprovare il diritto all’esenzione e, quindi, in sostanza, lo si ribadisce, a determinare gli elementi costitutivi del diritto all’esenzione (…) i provvedimenti impugnati asseguano a quest’ultima non solo compiti di «gestione delle esenzioni», ma, sostanzialmente, poteri di individuare le stesse condizioni di insorgenza del diritto all’esenzione, attesa l’essenza nella normativa di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per la determinazione delle fattispecie esentate dal versamento dell’equo compenso per copia privata”.
È stato altresì precisato che “La mancanza, nella normativa, di criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti, per l’individuazione dei casi di esenzione ex ante dal versamento dell’equo compenso per copia privata, si riflette, inesorabilmente, sulla determinazione delle ipotesi in cui sorge il diritto al rimborso ex post, risultando anche la definizione di queste ultime caratterizzata, in assenza di criteri predefiniti e oggettivi, dall’aleatorietà che, come sopra rilevato, connota il diritto all’esenzione ex ante. La contestata disciplina risulta, altresì, viziata in quanto, come dedotto dalle appellanti, si caratterizza per la mancata previsione di un efficace sistema di rimborsi ex post, il quale dev’essere tale da non rendere eccessivamente difficoltosa la restituzione di quanto indebitamente corrisposto (Corte Giust. UE, 22/9/2016, in C- 110/15; 5/3/2015, in C- 463/12 e 11/7/2013, in C-521/11). Infatti, in assenza di vincoli normativi, sia primari, sia secondari, è, sostanzialmente, attribuito alla IA il potere di definire autonomamente le fattispecie rimborsabili, nonché quello di richiedere, a dimostrazione dell’uso manifestamente estraneo alla copia privata, ogni ulteriore, e non meglio definita, documentazione ritenuta utile”.
Ne consegue che anche la disciplina per cui oggi è causa risulta affetta dai medesimi profili di illegittimità già evidenziati dal Consiglio di Stato, ponendosi anch’essa in contrasto con la normativa comunitaria, come ripetutamente interpretata dalla Corte di Giustizia.
A tal proposito è emblematico anche quanto ulteriormente precisato da quest’ultima con la recente sentenza dell’8 settembre 2022, causa C-263/21, Ametic, in cui si argomenta che: “45. (…) il diritto al rimborso del prelievo per copia privata (…) deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo pagato. La portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C110/15, EU:C:2016:717, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale per la concessione dei certificati di esenzione, qualora la normativa nazionale preveda anche un siffatto strumento al fine di garantire che solo i debitori di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva sostengano effettivamente l’onere del compenso per copia privata (…) 52. Tali requisiti potrebbero essere disattesi qualora la normativa nazionale concedesse alla persona giuridica competente per la concessione dei certificati di esenzione o per il rimborso delle somme indebitamente pagate a titolo di compenso per copia privata un margine di discrezionalità che faccia dipendere da elementi di opportunità la sorte di ciascuna domanda presentata all’uno o all’altro di tali fini, di modo che tale persona giuridica possa, esercitando quest’ultima, limitare indebitamente il diritto all’esenzione o al rimborso di detto compenso. Infatti, l’esistenza di un siffatto margine di discrezionalità potrebbe finire per compromettere il giusto equilibrio tra i titolari di diritti e gli utenti di materiali protetti auspicato dal considerando 31 della direttiva 2001/29. La persona giuridica competente potrebbe altresì riservare, come ipotizza il giudice del rinvio, un trattamento discriminatorio a diverse categorie di operatori o di utenti che si trovano, invece, in situazioni di fatto e di diritto analoghe. 53. Per contro, una normativa nazionale che preveda che i certificati di esenzione e i rimborsi del compenso per copia privata debbano essere concessi in tempo utile e in base a criteri oggettivi che non comportino alcun margine di discrezionalità in capo al soggetto competente per l’esame delle domande presentate a tal fine è, in linea di principio, idonea a rispettare i requisiti esposti al punto 45 della presente sentenza”.
Anche tale pronuncia, dunque, ribadisce la necessità di prevedere, a monte, criteri oggettivi di esenzione, senza che residuino margini di discrezionalità, in capo al soggetto collettore del compenso, nella concessione dei “certificati di esenzione” o dei rimborsi: trattasi, dunque, di una precondizione irrinunciabile (cui si aggiunge, poi, la necessità, richiamata al par. 54 della stessa sentenza, di garantire che “le decisioni di detta persona giuridica che negano la concessione di un siffatto certificato o di un siffatto rimborso possano essere oggetto di un ricorso, non contenzioso o contenzioso, dinanzi a un organo indipendente”, e ciò “al fine di evitare qualsiasi rischio di parzialità da parte di una tale persona giuridica nella concessione dei certificati di esenzione e dei rimborsi e, di conseguenza, di evitare che venga compromesso il giusto equilibrio tra i titolari dei diritti e gli utenti di materiali protetti auspicato dal considerando 31 della direttiva 2001/29”).
Né risulta dirimente quanto controdedotto dalla parte resistente nella memoria del 6 dicembre 2024.
In particolare, quanto alla circostanza che l’onere della prova ex art. 2697 c.c. in merito alla sussistenza delle condizioni per usufruire dell’esenzione grava a carico non dei soggetti privati, bensì su coloro ( i.e . produttori/importatori) che sono per legge tenuti al versamento (cfr. punti da VII.5 a VII.9 della memoria), la prefata sent. n. 1183/2023 ha condivisibilmente argomentato che “Ugualmente irrilevante ai fini di causa è l’argomento, introdotto dalla IA, secondo cui «la dimostrazione del carattere della cessione per uso manifestamente estraneo alla copia privata grava su chi intende avvalersi della relativa esenzione, e quindi, grava sui soggetti che compiono la cessione degli apparecchi». Il punto controverso non riguarda, infatti, l’identificazione del soggetto su cui grava il suddetto onere probatorio, che non è contestato debba essere colui che cede apparecchi e strumenti atti alla riproduzione, bensì l’oggetto dell’onere in questione e le modalità con cui lo stesso dev’essere assolto”.
Ed ancora, quanto all’asserzione secondo cui la funzione rimessa a IA di individuare la specifica documentazione necessaria per la dimostrazione del diritto di esenzione rientrerebbe tra i poteri di controllo e di vigilanza di cui la medesima dispone ai sensi dell’art. 182- bis l .n. 633/1941, nella menzionata pronuncia è stato argomentato che “a) l’art. 182-bis della L. n. 633/1941, assegna alla IA un ruolo di mera vigilanza «sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'articolo 71-septies” (comma 1, lett. d-bis); b) la IA, quale soggetto titolare di un monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere e, quindi, quale ente creditore (o perlomeno collettore) del versamento delle somme dovute a titolo di equo compenso, che poi vengono ripartite tra gli autori ed editori, si trova in una posizione di evidente conflitto d’interessi, per la sua naturale tendenza a massimizzare gli introiti”, precisandosi ancora che “La norma che demanda alla IA il potere di individuare, caso per caso, la documentazione utile a comprovare il diritto all’esenzione ex ante dall’equo compenso per copia privata, sconta, inoltre, il medesimo vizio già riscontrato dalla Corte di Giustizia con riguardo al precedente sistema di cui al D.M. 30/12/2009, in quanto si pone in contrasto col principio di «parità di trattamento che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (citata Corte Giust. UE 22/9/2016 in C-110/15)”.
13. Con il sesto mezzo si denuncia, altresì, che la procedura prevista dalla disciplina di fonte ministeriale ai fini della fruizione dell’esenzione e/o del rimborso sarebbe “assolutamente impraticabile e incoerente”, essendo impossibile rispettare le tempistiche e le procedure ivi previste, atteso che: l’autorizzazione di IA non potrà che essere rilasciata a cessione già avvenuta, laddove l’operatore “ha bisogno di sapere con certezza se un prodotto è esente o meno al momento della vendita a terzi”; è oggettivamente insostenibile pretendere che un’azienda possa fornire la documentazione relativa alle esenzioni contestualmente alle dichiarazioni trimestrali, in quanto le fatture di vendita vengono emesse, di norma, alla fine di ogni mese, mentre i pagamenti, nel sistema italiano, vengono effettuati per lo più dopo molti mesi delle date di emissione delle corrispondenti fatture, sicché sia all’atto della presentazione dell’istanza, sia del modulo di rendicontazione trimestrale, molte delle fatture non saranno ancora state pagate; la previsione che pone a carico dei produttori/importatori l’onere di dimostrare, ai fini del rimborso, di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita costituisce una probatio diabolica , che renderebbe di fatto impossibile ottenere il rimborso, imponendo illegittimamente che sia offerta la prova negativa della mancata traslazione sull’utente finale, in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale; sempre in materia di rimborsi, sono contestate le tempistiche imposte per l’invio e l’evasione delle richieste, nonché gli ulteriori oneri procedurali consistenti nell’invio di una “ dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall’acquirente utilizzatore finale ”, trattandosi di documento sostanzialmente impossibile da ottenere da parte dell’azienda, in quanto estraneo alla relativa sfera di controllo, con ciò rendendo non effettivo il relativo diritto.
Fermo restando che le questioni relative agli adempimenti procedurali da espletarsi ai fini della fruizione dell’esenzione ex ante sono da ritenersi assorbite, in ragione dell’accoglimento delle censure dedotte con il quindi mezzo, le restanti doglianze colgono nel segno.
Soccorrono, ancora una volta, le statuizioni rese con la sopra citata sent. n. 1183/2023, con cui è stato chiarito che: “Il decreto direttoriale prevede (…) che alla domanda di rimborso sia allegata una «dichiarazione di responsabilità sottoscritta dall’acquirente utilizzatore finale con l’indicazione dei dati inerenti la partita IVA dell’interessato e dello specifico uso dell’apparecchio o supporto». Tale prescrizione, tuttavia, non tiene conto del fatto che l’acquisizione di tale documento fuoriesce dalla sfera di controllo dei fabbricanti o importatori di apparecchi o supporti atti alla riproduzione, sia perché le catena distributiva di tali prodotti prevede, generalmente, passaggi intermedi, che rendono difficile la possibilità di contatto tra costoro e l’utilizzatore finale, sia perché, comunque, la volontà di quest’ultimo di rendere la dichiarazione in parola non è coartabile da parte dell’avente tiolo al rimborso, per cui, in sostanza, il diritto al rimborso viene a dipendere dal volere di un terzo. Non è altresì compatibile col diritto euro unitario, la previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del decreto direttoriale impugnato, che fa ricadere sull’avente diritto al rimborso l’onere di dimostrare che la somma indebitamente pagata non sia stata traslata sull’utilizzatore finale, trattandosi di una modalità di prova che rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’ottenimento del rimborso di quanto indebitamente pagato (Corte Giust. UE, 9/2/1999, in C-343/96; 25/2/1988, in C-331/85, 376/85 e 378/85; 9/11/1983, in C-199/82). L’inversione dell’onere della prova disposta dalla norma da ultimo menzionata, non è conforme nemmeno al diritto interno. E’ vero che il diritto alla ripetizione può essere legittimamente escluso, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del solvens, allorché il peso economico di quanto indebitamente pagato sia stato da questi trasferito su altri soggetti anche mediante meccanismi di traslazione puramente economica. E’ onere, però, dell’accipiens opporre, in via di eccezione, l’avvenuta traslazione da parte del solvens di quanto indebitamente pagato, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla ripetizione (art. 2697 cod. civ.). L’avversata disposizione, invece, onerando il solvens della prova (negativa) della mancata traslazione, opera un’inversione legale dell'onere della prova lesiva del generale canone di ragionevolezza garantito dall'art. 3 della Costituzione. Tale inversione, infatti, attribuisce alla IA una posizione di particolare privilegio, in sede probatoria, del tutto ingiustificata ove si consideri che essa percepisce un pagamento, in thesi, non dovuto e che in quanto tale dov’essere, in base ai principi generali, restituito (Corte Cost., 9/7/2002, n. 332; Cass. Civ., Sez. Trib., 14/7/2004, n. 13054)”.
14. In conclusione, il ricorso va in parte rigettato, per le argomentazioni esposte ai capi da 6 a 9 della presente pronuncia, e, per la sola parte che si appunta sulla disciplina in tema di condizioni e modalità per conseguire l’esenzione ex ante e il rimborso ex post del compenso in ipotesi di uso manifestamente estraneo alla copia privata, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per i motivi di cui al capo 10, con accertamento della parziale illegittimità degli atti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., per le ragioni evidenziate ai capi 12 e 13.
15. Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in causa in relazione alla reciproca soccombenza (in parte virtuale).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) in parte lo rigetta;
b) per la restante parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
c) ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., dichiara la parziale illegittimità dei provvedimenti impugnati,
il tutto ai sensi e nei termini precisati in parte motiva.
Compensa le spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO