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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5113 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IC ST,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17735/2024, promosso da:
nata in [...] in data [...]; Parte_1
, nato in [...] in data [...]; Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti Valeria Beggin e Ana Caroline Azevedo Michelon
RICORRENTI
contro
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
1 nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] ed espongono quanto segue: CP_2
i) il Sig. nasceva a Sustinente (MN) in data 26.9.1851 (doc. 1) e, una volta emigrato CP_2 in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_1
ii) dall'unione matrimoniale tra il Sig. e la Sig.ra nasceva il Sig. CP_2 Persona_1 in data 18.9.1894 (doc. 3); Persona_2
iii) in data 22.9.1923, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (doc. 3) Persona_2 Parte_3
e dall'unione coniugale nasceva la Sig.ra in data 20.1.1938; Persona_3 iv) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data Persona_3 Persona_4
7.12.1957 (doc. 4) e dall'unione coniugale nasceva la Sig.ra il 26.6.1961 Parte_4
(doc. 5);
v) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data Parte_4 Persona_5
3.12.1983 (doc. 5) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti, in Parte_1 data 30.5.1986 (doc. 6) e in data 1.12.1989 (doc. 7). Parte_2
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). CP_2
1. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso/decreto, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 24.3.2025, si è limitato a prenderne visione.
4. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025 i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_5
2 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT AN II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
3 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
4 Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
4. Ritiene il Tribunale che la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis avanzata dai ricorrenti non possa essere accolta per carenza di prova dei relativi presupposti, dovendosi, in particolare, evidenziare che, essendo l'avo della ricorrente nato nel 1851 – dunque prima dell'Unità
d'Italia del 1861 e dell'annessione al Regno d'Italia della provincia di Mantova risalente al 1866 – ed essendo emigrato in data non precisata dall'allora UN (Lombardo-Veneto) CP_3 in Brasile, ove successivamente, in data sempre imprecisata, contraeva matrimonio (agli atti non risulta depositato il relativo certificato), la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, nel caso di specie, potrebbe non essersi mai avviata.
Se, infatti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza dall'avo, gli stessi non hanno fornito sufficienti elementi atti a dimostrare che il signor avesse acquistato la CP_2 cittadinanza italiana prima dell'espatrio in Brasile, avvenuto, come visto, in data imprecisata.
I ricorrenti hanno, invero, unicamente allegato che il signor nasceva a Sustinente CP_2
(MN) in data 26.9.1851 (doc. 1) - dunque prima dell'Unità d'Italia (1861) e dell'annessione al
Regno d'Italia della provincia lombarda di Mantova (1866) - e, una volta emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la signora in data, ancora una volta, imprecisata. Persona_1
Ebbene, l'avo non sembra aver potuto mantenere la cittadinanza austriaca all'esito dell'espatrio, essendo emigrato in Brasile palesemente senza intenzione di ritorno, essendosi addirittura sposato in Brasile ed avendo in quel luogo fondato il proprio nucleo familiare. Né diversamente è stato allegato e provato dalla parte ricorrente, a ciò onerata.
Al riguardo, va osservato che, in seno al codice civile austriaco (ABGB) – esteso a tutto l'Impero austroungarico, pertanto anche alle province lombardo-venete – vigeva la norma in base alla quale la cittadinanza austriaca veniva persa “per causa d'emigrazione” (vedasi Allegato 1-“ABGB”, par.
32, pag. 22 del documento).
Poiché, inoltre, l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei precedenti Stati preunitari
5 non può estendersi a coloro i quali di tali Stati preunitari non fossero né abitanti, né, ormai, cittadini
(per aver perso tale cittadinanza per causa d'espatrio), difetta nel caso in esame la prova del presupposto in base al quale l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato e mantenuto la cittadinanza italiana.
Né a diverso risultato si perviene richiamando le norme del Codice Albertino del Regno di
Sardegna del 1837, che all'art. 34 prevedeva: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Da ultimo, va considerato che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del Codice Albertino del 1837, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza, nel caso in esame, parte ricorrente, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
Né vale a concludere diversamente il rilievo secondo cui spetta al convenuto la prova dei CP_1 fatti idonei all'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, giacché, nel caso in esame, l'acquisto della cittadinanza non è impedito da un evento estintivo/interruttivo, ma dal difetto di prova circa il mancato acquisto all'origine, ossia dall'omessa dimostrazione da parte dei ricorrenti del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
A conforto delle considerazioni che precedono si vedano i seguenti pronunciamenti di questo tribunale:
- “Come evidenziato dal resistente nella propria comparsa di costituzione, parte CP_1 ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio che l'avo italiano sarebbe nato a
Treviglio nel 1844. Nel caso in cui ciò fosse vero, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la data di emigrazione dell'avo è successiva al 1861, data di unificazione del Regno d'Italia: in caso diverso, l'ascendente, all'epoca della migrazione, sarebbe stato cittadino austriaco e avrebbe perso la cittadinanza “per causa d'emigrazione”, come previsto dall'ABGB all'epoca vigente nel Lombardo-Veneto al paragrafo 32” (Trib. Brescia, sent. n. 2152/2025 del 22/05/2025);
- “Passando al merito dal ricorso, l'avo di parte ricorrente sarebbe nato ventidue anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta naturalizzazione italiana. Sul punto è possibile fare riferimento, per la loro completezza e articolazione, alle considerazioni svolte dal
resistente, ricche di puntuali riferimenti normativi, e non oggetto di alcuna critica da CP_1 parte dei ricorrenti” (Trib. Brescia, sent. n. 3052/2025 del 10/07/2025).
In termini, v. anche Trib. Brescia, sent. n. 4127/2025 e Trib. Brescia, sent. n. 5077/2025.
6 Un ultimo accenno va svolto in riferimento all'irrilevanza, nel caso in esame, del certificato negativo di naturalizzazione, ossia l'attestazione da parte dell'Autorità brasiliana della mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo.
È al riguardo evidente che non essere divenuto cittadino brasiliano non significa essere rimasto cittadino italiano (in difetto della prova del previo status di cittadino italiano); il pubblico ufficiale brasiliano, invero, può attestare con fede privilegiata soltanto la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana e non certo il mantenimento di una cittadinanza straniera.
5. Nulla sulle spese in mancanza della costituzione del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta da e;
nulla Parte_1 Parte_2 sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 24.11.2025
Il Giudice
IC ST
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. IC ST,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 17735/2024, promosso da:
nata in [...] in data [...]; Parte_1
, nato in [...] in data [...]; Parte_2 con il patrocinio degli avv.ti Valeria Beggin e Ana Caroline Azevedo Michelon
RICORRENTI
contro
, contumace Controparte_1
CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 28.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/2017 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n.
206/2022 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di
1 nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/2011
(«Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] ed espongono quanto segue: CP_2
i) il Sig. nasceva a Sustinente (MN) in data 26.9.1851 (doc. 1) e, una volta emigrato CP_2 in Brasile, contraeva matrimonio con la Sig.ra Persona_1
ii) dall'unione matrimoniale tra il Sig. e la Sig.ra nasceva il Sig. CP_2 Persona_1 in data 18.9.1894 (doc. 3); Persona_2
iii) in data 22.9.1923, il Sig. contraeva matrimonio con la Sig.ra (doc. 3) Persona_2 Parte_3
e dall'unione coniugale nasceva la Sig.ra in data 20.1.1938; Persona_3 iv) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data Persona_3 Persona_4
7.12.1957 (doc. 4) e dall'unione coniugale nasceva la Sig.ra il 26.6.1961 Parte_4
(doc. 5);
v) la Sig.ra contraeva matrimonio con il Sig. in data Parte_4 Persona_5
3.12.1983 (doc. 5) e dall'unione matrimoniale nascevano gli odierni ricorrenti, in Parte_1 data 30.5.1986 (doc. 6) e in data 1.12.1989 (doc. 7). Parte_2
L'avo non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 2). CP_2
1. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso/decreto, non si è Controparte_1 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 24.3.2025, si è limitato a prenderne visione.
4. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025 i ricorrenti hanno tempestivamente depositato note scritte, con cui si sono riportati al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava Parte_5
2 una definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT AN II lo
Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del
Lazio; il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata
3 all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le
23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del
13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
4 Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter,
d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025,
n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
4. Ritiene il Tribunale che la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis avanzata dai ricorrenti non possa essere accolta per carenza di prova dei relativi presupposti, dovendosi, in particolare, evidenziare che, essendo l'avo della ricorrente nato nel 1851 – dunque prima dell'Unità
d'Italia del 1861 e dell'annessione al Regno d'Italia della provincia di Mantova risalente al 1866 – ed essendo emigrato in data non precisata dall'allora UN (Lombardo-Veneto) CP_3 in Brasile, ove successivamente, in data sempre imprecisata, contraeva matrimonio (agli atti non risulta depositato il relativo certificato), la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, nel caso di specie, potrebbe non essersi mai avviata.
Se, infatti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza dall'avo, gli stessi non hanno fornito sufficienti elementi atti a dimostrare che il signor avesse acquistato la CP_2 cittadinanza italiana prima dell'espatrio in Brasile, avvenuto, come visto, in data imprecisata.
I ricorrenti hanno, invero, unicamente allegato che il signor nasceva a Sustinente CP_2
(MN) in data 26.9.1851 (doc. 1) - dunque prima dell'Unità d'Italia (1861) e dell'annessione al
Regno d'Italia della provincia lombarda di Mantova (1866) - e, una volta emigrato in Brasile, contraeva matrimonio con la signora in data, ancora una volta, imprecisata. Persona_1
Ebbene, l'avo non sembra aver potuto mantenere la cittadinanza austriaca all'esito dell'espatrio, essendo emigrato in Brasile palesemente senza intenzione di ritorno, essendosi addirittura sposato in Brasile ed avendo in quel luogo fondato il proprio nucleo familiare. Né diversamente è stato allegato e provato dalla parte ricorrente, a ciò onerata.
Al riguardo, va osservato che, in seno al codice civile austriaco (ABGB) – esteso a tutto l'Impero austroungarico, pertanto anche alle province lombardo-venete – vigeva la norma in base alla quale la cittadinanza austriaca veniva persa “per causa d'emigrazione” (vedasi Allegato 1-“ABGB”, par.
32, pag. 22 del documento).
Poiché, inoltre, l'estensione della cittadinanza italiana agli abitanti dei precedenti Stati preunitari
5 non può estendersi a coloro i quali di tali Stati preunitari non fossero né abitanti, né, ormai, cittadini
(per aver perso tale cittadinanza per causa d'espatrio), difetta nel caso in esame la prova del presupposto in base al quale l'avo dei ricorrenti avrebbe acquistato e mantenuto la cittadinanza italiana.
Né a diverso risultato si perviene richiamando le norme del Codice Albertino del Regno di
Sardegna del 1837, che all'art. 34 prevedeva: “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito”.
Da ultimo, va considerato che in base al combinato disposto degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 2606/1865 e dell'art. 13 del Codice civile unitario del 1865, per ogni ipotesi di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili maturata nel regime preunitario, e quindi pure per il caso descritto dell'art. 34 del Codice Albertino del 1837, fosse condizione necessaria per il recupero o l'attribuzione della cittadinanza italiana tenere le condotte prescritte dall'art. 13 del nuovo Codice civile (tra cui, il rientro in Italia); chi non vi avesse dato seguito è stato “riputato straniero dal giorno dell'attuazione” del nuovo Codice.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza, nel caso in esame, parte ricorrente, trattandosi di fatto costitutivo della domanda.
Né vale a concludere diversamente il rilievo secondo cui spetta al convenuto la prova dei CP_1 fatti idonei all'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza, giacché, nel caso in esame, l'acquisto della cittadinanza non è impedito da un evento estintivo/interruttivo, ma dal difetto di prova circa il mancato acquisto all'origine, ossia dall'omessa dimostrazione da parte dei ricorrenti del fatto costitutivo del diritto fatto valere.
A conforto delle considerazioni che precedono si vedano i seguenti pronunciamenti di questo tribunale:
- “Come evidenziato dal resistente nella propria comparsa di costituzione, parte CP_1 ricorrente ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio che l'avo italiano sarebbe nato a
Treviglio nel 1844. Nel caso in cui ciò fosse vero, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la data di emigrazione dell'avo è successiva al 1861, data di unificazione del Regno d'Italia: in caso diverso, l'ascendente, all'epoca della migrazione, sarebbe stato cittadino austriaco e avrebbe perso la cittadinanza “per causa d'emigrazione”, come previsto dall'ABGB all'epoca vigente nel Lombardo-Veneto al paragrafo 32” (Trib. Brescia, sent. n. 2152/2025 del 22/05/2025);
- “Passando al merito dal ricorso, l'avo di parte ricorrente sarebbe nato ventidue anni prima dell'Unità d'Italia, ossia nel 1839, quando ancora la provincia di Cremona faceva parte dell'Impero asburgico (Regno Lombardo-Veneto). Essendo i relativi abitanti divenuti cittadini italiani nel 1861, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che l'emigrazione del loro avo era avvenuta dopo tale anno, non essendo altrimenti avvenuta naturalizzazione italiana. Sul punto è possibile fare riferimento, per la loro completezza e articolazione, alle considerazioni svolte dal
resistente, ricche di puntuali riferimenti normativi, e non oggetto di alcuna critica da CP_1 parte dei ricorrenti” (Trib. Brescia, sent. n. 3052/2025 del 10/07/2025).
In termini, v. anche Trib. Brescia, sent. n. 4127/2025 e Trib. Brescia, sent. n. 5077/2025.
6 Un ultimo accenno va svolto in riferimento all'irrilevanza, nel caso in esame, del certificato negativo di naturalizzazione, ossia l'attestazione da parte dell'Autorità brasiliana della mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana da parte dell'avo.
È al riguardo evidente che non essere divenuto cittadino brasiliano non significa essere rimasto cittadino italiano (in difetto della prova del previo status di cittadino italiano); il pubblico ufficiale brasiliano, invero, può attestare con fede privilegiata soltanto la mancata acquisizione della cittadinanza brasiliana e non certo il mantenimento di una cittadinanza straniera.
5. Nulla sulle spese in mancanza della costituzione del convenuto. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta da e;
nulla Parte_1 Parte_2 sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 24.11.2025
Il Giudice
IC ST
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