Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, via Raffaello Sernesi, n. 34;
contro
Ministero dell’Interno - Direzione centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ B ” corrisposta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1165/1961, come modificato dal d.lgs. n. 354/1997 e attualmente rideterminata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 51/2009, ad euro 189,94 a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, ovvero da altra data determinata di giustizia,
e per la condanna
dell’Amministrazione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze rispetto all’indennità di bilinguismo relativa al cd. patentino “ C ” pari ad euro 151,97 in concreto riconosciuta, dal dì del dovuto al saldo oltre ad interessi ed accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Direzione centrale per le Risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Vista la memoria del 15 gennaio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti citati nella presente sentenza sono quelli prodotti in giudizio dal ricorrente ).
1. Il ricorrente agisce dinanzi a questo TRGA per l’accertamento, in giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego non contrattualizzato, del suo diritto a percepire, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (“ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”), l’indennità di bilinguismo, prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 (“ Indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale ”), nell’importo, come rideterminato dall’art. 12 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (“ Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 ”), di 189,94 euro mensili, corrispondente al livello di competenza linguistica B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua ( ex patentino di bilinguità “ B ”), in luogo di quella corrispondente al livello B1 ( ex patentino di bilinguità “ C ”), pari a euro 151,97 (doc. 4), invece goduta. Chiede, altresì, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in suo favore, delle differenze tra l’indennità che ritiene dovuta e quella effettivamente percepita (euro 37,97 mensili), dalla data di maturazione dei singoli ratei fino all’integrale soddisfo, con gli accessori di legge.
2. In punto di fatto, a tal fine, fornendo al riguardo prova documentale, espone di appartenere al ruolo degli agenti della Polizia di Stato ricoprendo la qualifica di -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, in servizio in provincia di Bolzano dall’-OMISSIS- (doc. 1; doc. 4) e di essere in possesso, già dal -OMISSIS-, del cd. patentino linguistico “ A ” (doc. 2), che attesta la conoscenza delle lingue italiana e tedesca del livello più elevato.
3. Il ricorrente passa poi a definire la cornice giuridica che inquadra la vicenda, ampiamente nota a questo Tribunale.
4. Evidenzia, infine, di avere richiesto, con pec del -OMISSIS- (doc. 3) inviata all’Amministrazione d’appartenenza, il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in questione nell’importo corrispondente al patentino “ B ”, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, senza, tuttavia, ricevere risposta alcuna, vedendosi così costretto a ricorrere a questo TRGA a tutela del proprio diritto.
5. Il ricorso è sostenuto da un unico motivo d’impugnazione con cui il ricorrente prospetta la “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 della Costituzione, dell’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige D.P.R. 31.08.1972, n. 670, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.7.1976, n. 752, della Legge 23.10.1961, n. 1165, nonché dell’art. 1, comma 1, lettera e), del d.lgs. 29.5.2017, dell’art. 6 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335 e dell’art. 12 del D.P.R. 16.4.2009, n. 51. Violazione di legge, eccesso e sviamento di potere; carente e lacunosa istruttoria, violazione del principio di trasparenza e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, irragionevolezza, arbitrarietà ed ingiustizia manifesta ”.
6. Con controricorso del 15 ottobre 2024 si è costituita formalmente l’Amministrazione che ha eccepito “ in ogni caso la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, delle pretese economiche, risarcitorie e/o retributive di controparte ”, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
7. In vista dell’udienza di discussione l’Amministrazione ha prodotto una memoria difensiva, in cui precisa che l’Amministrazione avrebbe provveduto all’aggiornamento di tutte le posizioni del personale che ha presentato formale istanza di allineamento dell’indennità di bilinguismo, dimettendo una generica lettera dell’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Bolzano dd. -OMISSIS- (doc. 1 Avvocatura). Ha concluso, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità o in subordine di improcedibilità del ricorso a spese compensate.
8. Il ricorrente ha dimesso in giudizio il decreto del -OMISSIS- (doc. 5) con cui il Viceprefetto Vicario ha attribuito allo stesso ricorrente a decorrere dal -OMISSIS- l’indennità speciale di seconda lingua nella misura mensile lorda di euro 189,94, oltre interessi legali previsti per legge, ritenendo cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
9. In seguito le parti costituite hanno chiesto congiuntamente il passaggio in decisione del giudizio in epigrafe senza discussione orale. All’udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
10. Come evidenziato in fatto, successivamente all’instaurazione del presente giudizio, l’Amministrazione ha emesso il decreto che ha attribuito al ricorrente le indennità richieste, con decorrenza -OMISSIS-, nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dall’Avvocatura dello Stato, oltre gli interessi legali.
11. La pretesa del ricorrente, come dallo stesso riconosciuto, risulta pertanto pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
12. Al Collegio non rimane che prenderne atto e dichiarare, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
13. Quanto alle spese di lite il Collegio osserva che il ricorrente si è premurato di richiedere in sede stragiudiziale il pagamento dell’indennità di bilinguismo adeguata alla sopravvenuta normativa di cui al d.lgs. n. 95/2017, senza ottenere alcuna risposta, rendendo necessaria la proposizione del presente ricorso.
14. Di conseguenza le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale per le ragioni indicate nei plurimi precedenti di questo Tribunale (cfr. fra le tante TRGA Bolzano, 20 giugno 2024, n. 165), sicché le stesse, in ragione della tardiva corretta attuazione degli obblighi di legge avvenuta solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso, sono poste a carico della parte resistente e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del carattere seriale della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente -OMISSIS- le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stephan Beikircher | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.