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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15555/2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via della Consolata n. 1 Bis, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Boccaccio n. 4, Milano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CIAGLIA ASSUNTA SUSI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MARETINO il 12/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARETINO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 27/11/2008 e il 04/11/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/06/2023.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARETINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto.
DISPONE che le figlie e siano affidate, secondo la legge italiana, ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alle figlie, ed eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle stesse ed adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse (tra cui istruzione, educazione e salute).
DISPONE che le minori abbiano la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a non trasferirsi dall'attuale regione indiana, Pt_1 almeno fino a quando il sig. , avrà il contratto di lavoro attuale in essere e pienamente efficace. CP_1 Le parti, inoltre, sono consapevoli che il sig. , potrà garantire l'attuale tenore di vita CP_1 unicamente se il nucleo familiare dimorerà in questa regione dell'India. La sig.ra conferma Pt_1 di essere consapevole, che potrebbero esserci delle variazioni nei benefici derivanti dal contratto di lavoro del sig. , riguardo la copertura assicurativa sanitaria e scolastica. CP_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
- durante la settimana dovranno essere rispettate almeno due cene e uno e/o due pernotti;
- due weekend al mese dal venerdì al lunedì mattina in alternanza con la madre. La frequentazione tra il padre e le figlie non potrà essere inferiore a 13 giorni su 30 mensili;
- le vacanze natalizie ad anni alterni;
- ad anni alterni la festività indiana del Diwali;
Per_3
- durante le vacanze scolastiche estive, in date da concordarsi tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno, tre settimane ciascuno (in difetto di accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi
1-15 giugno e 16-30 giugno);
- i ponti legati ad una vacanza scolastica saranno trascorsi dalle minori con il genitore con cui trascorreranno il periodo di propria competenza;
- le minori trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
- il padre potrà sentire liberamente le minori al cellulare;
lo stesso potrà essere fatto dalla sig.ra quando le figlie saranno con il padre. Pt_1
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla sig.ra mezzo Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il sig. , si onera, inoltre, del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, di CP_1 quelle scolastiche e delle spese sportive e/o ricreative necessarie o concordate, ed in ogni modo documentate (sulla scorta delle indicazioni di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino), riferibili alle figlie, sostenendo direttamente i costi, ove possibile, o rimborsando alla sig.ra Pt_1 quanto da lei anticipato per le minori.
DISPONE che il sig. , a titolo di assegno divorzile, corrisponda alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma di € 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che il sig. , inoltre, si impegna a garantire i benefits della CP_1 Parte_2 anche nei confronti della sig.ra assicurazione sanitaria internazionale, 2 voli aerei classe Pt_1 business (o 4 voli classe economy) all'anno fino a quando lo stesso sarà alle dipendenze della predetta società.
PRENDE ATTO che, con le previsioni del presente accordo, le parti riconoscono e dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economico patrimoniale tra di esse pendente.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi delle figlie minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15555/2024 promossa da: elettivamente domiciliata in Via della Consolata n. 1 Bis, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. CARDONA MAURIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Boccaccio n. 4, Milano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. CIAGLIA ASSUNTA SUSI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MARETINO il 12/05/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARETINO (atto n. 2 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 27/11/2008 e il 04/11/2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 16/06/2023.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARETINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto.
DISPONE che le figlie e siano affidate, secondo la legge italiana, ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori in regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Entrambi i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione relative alle figlie, ed eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle stesse ed adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse (tra cui istruzione, educazione e salute).
DISPONE che le minori abbiano la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
PRENDE ATTO che la sig.ra si impegna a non trasferirsi dall'attuale regione indiana, Pt_1 almeno fino a quando il sig. , avrà il contratto di lavoro attuale in essere e pienamente efficace. CP_1 Le parti, inoltre, sono consapevoli che il sig. , potrà garantire l'attuale tenore di vita CP_1 unicamente se il nucleo familiare dimorerà in questa regione dell'India. La sig.ra conferma Pt_1 di essere consapevole, che potrebbero esserci delle variazioni nei benefici derivanti dal contratto di lavoro del sig. , riguardo la copertura assicurativa sanitaria e scolastica. CP_1
DISPONE che il padre possa tenere con sé le figlie secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo:
- durante la settimana dovranno essere rispettate almeno due cene e uno e/o due pernotti;
- due weekend al mese dal venerdì al lunedì mattina in alternanza con la madre. La frequentazione tra il padre e le figlie non potrà essere inferiore a 13 giorni su 30 mensili;
- le vacanze natalizie ad anni alterni;
- ad anni alterni la festività indiana del Diwali;
Per_3
- durante le vacanze scolastiche estive, in date da concordarsi tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno, tre settimane ciascuno (in difetto di accordo, le parti alterneranno annualmente i periodi
1-15 giugno e 16-30 giugno);
- i ponti legati ad una vacanza scolastica saranno trascorsi dalle minori con il genitore con cui trascorreranno il periodo di propria competenza;
- le minori trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
- il padre potrà sentire liberamente le minori al cellulare;
lo stesso potrà essere fatto dalla sig.ra quando le figlie saranno con il padre. Pt_1
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla sig.ra mezzo Pt_1 bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 2.200,00 (€ 1.100,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il sig. , si onera, inoltre, del 100% delle spese mediche non coperte dal SSN, di CP_1 quelle scolastiche e delle spese sportive e/o ricreative necessarie o concordate, ed in ogni modo documentate (sulla scorta delle indicazioni di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino), riferibili alle figlie, sostenendo direttamente i costi, ove possibile, o rimborsando alla sig.ra Pt_1 quanto da lei anticipato per le minori.
DISPONE che il sig. , a titolo di assegno divorzile, corrisponda alla sig.ra entro il CP_1 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma di € 900,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
PRENDE ATTO che il sig. , inoltre, si impegna a garantire i benefits della CP_1 Parte_2 anche nei confronti della sig.ra assicurazione sanitaria internazionale, 2 voli aerei classe Pt_1 business (o 4 voli classe economy) all'anno fino a quando lo stesso sarà alle dipendenze della predetta società.
PRENDE ATTO che, con le previsioni del presente accordo, le parti riconoscono e dichiarano di aver regolato e definito ogni questione economico patrimoniale tra di esse pendente.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei passaporti loro intestati ed all'iscrizione sugli stessi delle figlie minori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.