Articolo 2 della Legge 24 ottobre 1955, n. 1076
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 dicembre 1955
Art. 2.
Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge il Ministero dell'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti.
In deroga alle limitazioni previste dall'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , dette aperture di credito possono essere disposte sino al limite massimo di lire 400.000.000.
Entrata in vigore il 7 dicembre 1955