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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice del Lavoro, dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'esito della trattazione scritta , ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 2198/2024 del R.G. Previdenza T R A
rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Sorriento Pasquale Parte_1 C O N T R O
, rappresentato e difeso come in atti, Controparte_1
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 3.07.2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., stante l'esito negativo della domanda di invalidità civile presentata in via amministrativa, ed, a seguito dell'esito negativo della depositata ctu , ha chiesto l'accertamento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto. La domanda attorea è infondata. Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie ( v. ricorso introduttivo in atti ove non si indica nemmeno quale sarebbe la documentazione medica non presa in considerazione dal ctu) tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Né potrebbe attribuirsi rilevanza nel giudizio de quo ad un eventuale aggravamento della patologia del ricorrente non essendovi elementi in atti per ritenerlo verificato. Invero, dalla documentazione sanitaria in atti non si evince un significativo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, tali da escludere totalmente l'autonomia del compiere gli atti della vita quotidiana, condizione questa già recentemente valutata dal CTU all'atto della visita della parte perizianda. Ne consegue la decisione di cui in dispositivo. Spese compensate, stante la natura tecnica delle questioni dedotte. CP_ Le spese di CTU già liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dell' , stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. c.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso e per l'effetto, omologa l'accertamento negativo del requisito sanitario;
-compensa le spese di lite. CP_
- Le spese di CTU già liquidate con separato decreto sono definitivamente poste a carico dell' , stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp. Att. c.c.
1 Così deciso in Avellino, il 22.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
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