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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1240/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1240/2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. Elena Saftich;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Elena Saftich;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché d matrimonio da essi contratto in San Vincenzo (LI) il 04/05/1996, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, il 13/04/1998 e il 02/06/2000, entrambe Persona_1 Persona_2 maggi economicamente i il Tribunale di Livorno ha omologato la separazione dei coniugi con sentenza n.144/2024 pubblicata il 04/07/2024 Rg 1547/2024.
Con decreto del 15/04/2025 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 08.04.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Vincenzo (LI) il 04/05/1996 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del o ti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2/A n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. provvederà al completo mantenimento delle figlie maggiorenni, Parte_1 come gi de di separazione, sino a quando le stesse non diventino economicamente autosufficienti, con la sola partecipazione, per pari durata, della sig.ra
, al pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie, come indicato CP_1 dalle linee guida del Cnf.
2) Null'altro i coniugi avendo a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti e avendo gli stessi già in fase di separazione, regolamentato e risolto ogni reciproca pretesa, anche di tipo economico patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Vincenzo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1240/2025 promossa da:
C.F. , con l'Avv. Elena Saftich;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Elena Saftich;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché d matrimonio da essi contratto in San Vincenzo (LI) il 04/05/1996, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, il 13/04/1998 e il 02/06/2000, entrambe Persona_1 Persona_2 maggi economicamente i il Tribunale di Livorno ha omologato la separazione dei coniugi con sentenza n.144/2024 pubblicata il 04/07/2024 Rg 1547/2024.
Con decreto del 15/04/2025 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinnanzi a sé l'udienza del 12.06.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 08.04.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Vincenzo (LI) il 04/05/1996 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del o ti di Matrimonio dell'Anno 1996 Parte 2/A n. 3.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. provvederà al completo mantenimento delle figlie maggiorenni, Parte_1 come gi de di separazione, sino a quando le stesse non diventino economicamente autosufficienti, con la sola partecipazione, per pari durata, della sig.ra
, al pagamento del 50% delle spese straordinarie riguardanti le figlie, come indicato CP_1 dalle linee guida del Cnf.
2) Null'altro i coniugi avendo a pretendere l'uno dall'altro essendo economicamente autosufficienti e avendo gli stessi già in fase di separazione, regolamentato e risolto ogni reciproca pretesa, anche di tipo economico patrimoniale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Vincenzo (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 12.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai