Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Maria Delle Donne consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6799 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 27.01.2025 e vertente TRA (C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Principe Luigi PARTE APPELLANTE E (C.F. ), con gli avvocati Controparte_1 P.IVA_1
Carbonetti Fabrizio e Carbonetti Francesco PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 17690/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato alla convenuta il 15 dicembre 2014 i signori e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare viziato da usura il contratto di mutuo fondiario stipulato il 7 dicembre 2004 con la dell'importo di euro 100.000,00; Controparte_1 conseguentemente hanno chiesto al rimborso delle somme corrisposte in forza di tali clausole per curo 26.078,74 oltre interessi e rivalutazione.
La convenuta, ritualmente costituita, ha contestato orni addebito.
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§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge la domanda proposta da e Parte_1 [...]
nei confronti di in quanto Parte_2 Controparte_1 infondata in fatto e diritto e comunque non provata e, per l'effetto,
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di parte convenuta nella misura di € 4.235,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali (15%) i.v.a., c.p.a. come per legge».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Vizio di usura
«Il giudice, letti gli atti e la documentazione prodotta ritiene infondata la domanda di parte attrice inerente alla usura delle condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo. Infatti, all'epoca della stipula del contrato, il tasso soglia per la categoria di mutui ipotecari a tasso variabile era pari al 5,76% (tasso medio del 3,84% aumentato del 50%), a fronte di un tasso corrispettivo pattuito in misura pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di 1,40 punti in ragione di anno (quindi pari al 3,65% al momento della stipula), ed un tasso di mora pattuito in misura pari al tasso contrattuale aumentato di due punti percentuali (e quindi pari al 5,65%). Entrambi i tassi erano quindi abbondantemente al di sotto del tasso soglia. Incorre infatti in errore parte attrice quando sostiene che 1'usura debba essere calcolata anche con riferimento ai tassi moratori i quali, non possono essere accumunati agli interessi corrispettivi perché hanno natura e causa differente: gli interessi corrispettivi, infatti, costituiscono la remunerazione cui la CP_2
2 ha diritto per essersi privata per un determinato periodo di tempo della disponibilità della somma concessa a mutuo e sono calcolati sull'intero capitale mutuato;
al contrario, gli interessi moratori sono calcolati sulla rata eventualmente pagata- in tutto o in parte- in ritardo. Si tratta infatti di una voce di costo legato alla remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore della per l'esercizio del potere di recesso, Pt_3 riconducibile a una multa rii1enziaIe ai sensi dell'Art.1373 CC.
Non può essere presa in considerazione l'ulteriore contestazione di parte attrice circa l'usura conseguente al piano di ammortamento cd. alla infatti tale metodo non incide Pt_4 sulla quantificazione degli interessi, influendo solo sulla modalità di versamento: la contestazione riferita all'usura del solo tasso di mora è altresì priva di pregio;
nell'ammortamento all'italiana infatti la rata è costante mentre, nell'ammortamento alla Pt_4 la rata decresce con il trascorrere del tempo. Nel caso di specie il tasso indicato nel contratto (“quotazione Euribor a tre mesi" maggiorata di una quota fissa del 1,40%) non può dirsi in alcun modo indeterminato. La maggiore "convenienza” non rileva e soprattutto non individua un profilo di indeterminatezza del tasso. La domanda Attorea è rimasta infine non provata anche in merito alle maggiori somme corrisposte a titolo di interesse, atteso che non è stata prodotta dai mutuatari alcuna quietanza di pagamento delle rate di mutuo. Per le ragioni sin qui esposte la domanda di parte attrice deve essere rigettata». Spese
«Alla soccombenza consegue l'onere degli attori del pagamento delle spese processuali, poste a favore della convenuta, liquidate come in dispositivo, con riferimento ai criteri medi previsti dal D.M. 5512014».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, verificati preliminarmente i requisiti di procedibilità, ammissibilità ed ogni altro, denegata qualsivoglia istanza, eccezione e difesa promossa ex adverso, così provvedere: 1) Preliminarmente, accertare e dichiarare che la CTU contabile non è stata disposta dal Giudice di primo grado e, conseguentemente, ritenere, per quanto in premessa ed argomentato nel giudizio di primo grado, la sua necessaria disposizione;
3 2) annullare la citata sentenza n. 17690/2019, R.G. n. 79195/2014, per i motivi illustrati e precisati nel corpo dell'atto;
3) considerare che il mutuo de quo sia usurario in ragione del fatto che già al momento della pattuizione si è determinato un travalicamento del tasso soglia di riferimento, del 5,76% e che tale travalicamento sia stato, per quanto in contratto e per le argomentazioni articolate nell'atto introduttivo e nella presente memoria, determinato, ai sensi della legge 108/1996, art. 1, in quanto, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (tra le quali voci sono da ricomprendersi gli interessi moratori e la penale per la estinzione anticipata del mutuo) e che, ai sensi dell'art.1 della legge 24/2001, di interpretazione autentica della 108/1996, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
4) Delibare anche alla luce dell'art. 5 del contratto di mutuo che la abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce CP_2
a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che porta il capitale, gli interessi corrispettivi e le spese e che tale pattuizione, così come pattuita, determini una indebita “sommatoria” del tasso di mora a quello contrattuale, con riferimento ai singoli ratei di ammortamento e che anche tale pattuizione porta al travalicamento del tasso di soglia di usura pro tempore stabilito per i singoli ratei;
5) Accertare che la Banca convenuta abbia applicato una commissione per la estinzione anticipata del mutuo, dell'1% e che tale commissione determini un superamento del tasso di soglia di usura, per quanto argomentato in premessa;
6) Considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens dell'atto introduttivo, importi come riferimento fondamentale ed architrave le direttive della Banca di Italia che per la Cassazione hanno un mero valore strumentale;
7) Ponderare dunque che la giurisprudenza indicata nella pars costruens rilevi che l'interesse moratorio possa far parte del teg al momento della pattuizione;
8) Ritenere perciò che, per effetto del primo comma dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 c.c secondo comma, il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
4 9) Accertare che alla data del 30 giugno 2014 parte attrice abbia pagato, come interessi l'importo di euro 26.078,74 e condannare, conseguentemente, la banca convenuta alla refusione delle somme indebitamente corrisposte, anche nelle more del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali, oltre a rideterminare il piano di ammortamento sulla base dell'accertamento dell'usurarietà del contratto per cui è causa;
10) Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96 e 24/2001, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
11) In subordine, in conseguenza di quanto sopra esposto ed evidenziato nell'elaborato tecnico di parte, e della violazione degli artt. 117 T.U.B. e 1284 c.c. condannare, per l'effetto, l al pagamento di euro 21.442,74 (alla data di Controparte_3 redazione dell'elaborato tecnico di parte), oltre agli interessi di legge e la rivalutazione delle suindicate somme fino all'effettivo soddisfo, nonché condannare la convenuta alla rideterminazione del piano di ammortamento col tasso sostitutivo sopra indicato, quale differenza tra gli interessi effettivamente pagati e quelli realmente dovuti per la violazione dei suindicati articoli di legge.
12) Con vittoria di spese di lite, compensi ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario. In via istruttoria: si chiede alla Corte di Appello adita, ove necessaria, l'ammissione di C.T.U. contabile volta ad accertare la natura, l'entità e l'ammontare del T.E.G. e T.A.E.G. contrattuale al momento della stipulazione del contratto di mutuo, nel periodo di preammortamento, nonché ad ogni scadenza dei ratei del piano di ammortamento, al fine della rilevazione circa l'effettivo superamento del tasso soglia usura”. ha resistito al gravame ed ha chiesto: Controparte_1
“Piaccia all'ecc.mo Collegio, ogni contraria istanza disattesa, per le causali in narrativa, dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo perché infondato. In ogni caso, con condanna degli Appellanti al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, comprese le spese generali”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 27.01.2025 svolta in modalità scritta, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
5 1) Violazione dell'art. 644 c.p. come novellato dalla legge n. 108/1996 e come interpretato dal D.L. n.394/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 24/2001, di interpretazione autentica della legge n. 108/1996; mancata rilevazione dell'usura sopravvenuta Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ritiene che l'interesse moratorio e la commissione per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo non debbano essere considerati ai fini del calcolo dell'usura, il quale invece è riferito solo al tasso d'interesse corrispettivo. L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado si sia in tal modo conformato a un orientamento della Suprema Corte che interpreta l'art. 644 comma 4 c.p. alla luce delle Istruzioni della Banca d'Italia e secondo il quale il confronto tra il TEGM e il TEG contrattuale deve avvenire sulla base delle stesse modalità e voci di costo. Afferma tuttavia parte appellante che tale tesi interpretativa sia confutata “sia dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 394/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 24/2001, di interpretazione autentica della dell'art. 644 comma 4 c.p., che dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario a riguardo”, dai quali emerge che “al fine di valutare la usurarietà o meno di una posizione, tutte le commissioni e remunerazioni connesse al credito concorrono, nessuna esclusa”. Sottolinea a tal proposito l'appellante come le fonti normative e giurisprudenziali da ultimo citate abbiano valore gerarchico superiore rispetto alle richiamate Istruzioni della Banca d'Italia, le quali, pertanto, non potrebbero avere “efficacia abrogativa di chiare norme di Legge”. 2) Violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. in merito al difetto di motivazione circa il rigetto della domanda relativa alla violazione degli art. 117 T.u.b. e 1284 c.c. In via subordinata, l'appellante lamenta “la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. in merito alla denunciata violazione dell'art. 117 T.U.B. e 1284 comma 3 c.c. da parte dell'istituto bancario convenuto”. Ritiene infatti parte appellante che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente motivato il rigetto della domanda del ricorrente in relazione agli articoli di legge sopra citati, dai quali si ricava che “un negozio bancario deve indicare specificatamente e dettagliatamente oneri economici, “voci di costo”, condizioni e
6 modalità di versamento praticati in concreto, che, pertanto, devono essere determinati o determinabili”. L'appellante afferma che, nel caso di specie, “l'elemento contrattualmente previsto che non è stato adeguatamente determinato e precisato è il c.d. piano di ammortamento alla francese - come rilevato nell'atto introduttivo di primo grado - non il tasso nominale su cui si è espresso il giudice di prime cure” e che pertanto, posta la violazione degli artt. 117 TUB e 1284 c.c., dovrebbero essere applicati “[il] tasso BOT e [le] altre condizioni e prezzi più favorevoli al mutuatario”. 3) Mancata concessione della consulenza tecnica d'ufficio, opportunamente richiesta in atti, oltre che nel verbale d'udienza del 17.11.2015 Infine, l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto affermato in primo grado, sia stata debitamente richiesta in atti l'ammissione di CTU contabile e che, in ogni caso, “vista la natura della CTU quale mezzo non propriamente istruttorio, è da ritenersi che tale strumento fosse legittimamente proponibile anche solo a verbale d'udienza, come giustamente si voleva procedere”. Afferma dunque che non sia imputabile a responsabilità dell'appellante il mancato esperimento della CTU in primo grado e che di conseguenza “appare legittima l'istanza di CTU in appello avanzata da questa difesa, da dichiararsi ammissibile ex art. 345 c.p.c.”.
§ 5. — L'appello è infondato. In relazione ai contestati profili di invalidità derivante dal carattere usurario degli interessi, e violazione dell'art. 117 TUB sono intervenuti, dalla data di proposizione dell'impugnazione, le seguenti pronunce della S.C. che confermano la legittimità della motivazione di rigetto del Tribunale. Quanto alla natura usuraria degli interessi moratori, le S.U. con la sentenza n. 19597 del 18/09/2020 hanno formulato il seguente principio di diritto, in cui si esclude che per i rapporti successivi al 2002 possano sommarsi gli interessi corrispettivi agli interessi moratori ai fini del calcolo del T.E.G., dovendosi invece effettuare una verifica separata, senza che l'eventuale superamento della soglia anti usura degli moratori comporti l'eliminazione degli interessi corrispettivi risultanti contenuti entro il tasso soglia:
“La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
7 contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”. Sempre la S.C. ha affermato il principio secondo il quale: In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Cass. n. 7352 del 07/03/2022. Ne deriva l'infondatezza della censura alla parte di motivazione in cui il Tribunale ha affermato che sia l'interesse corrispettivo, sia l'interesse moratorio, all'epoca della pattuizione erano sotto il tasso soglia. Quanto alla contestazione riguardante la mancata rilevazione dell'usura sopravvenuta, essa va respinta sul rilievo che le Sez. U. con la sentenza n. 24675 del 19/10/2017 hanno affermato il principio secondo il quale “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi
8 stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Il principio è stato successivamente ribadito da Cass. n. 24743 del 17/08/2023.
Quanto infine alla contestazione dell'indeterminatezza del tasso e della violazione dell'art. 117 T.U.B. afferente all'ammortamento cd. alla francese, deve ricordarsi che, anche in questo caso, sono intervenute le S.U. con la sentenza n. 15130 del 29/05/2024 in esito a rinvio pregiudiziale ed hanno affermato il principio secondo il quale: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Quanto all'indeterminatezza della clausola con riferimento al tasso Euribor, va osservato che il contratto di mutuo prevedeva la seguente clausola:
9 Risulta dunque dalla clausola in esame che la misura del tasso di interesse stesso è determinabile per relationem, con rinvio a criteri di calcolo prestabilito e ad un elemento estrinseco - quotazione Euribor a tre mesi- obiettivamente individuabile, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla banca mutuataria. Infine, va respinto il motivo sulla mancata ammissione della CTU, non essendovi ricalcoli derivanti da addebiti illegittimi, e la richiesta istruttoria, reiterata nel presente giudizio, deve ritenersi inammissibile, in quanto volta alla ricerca di una invalidità che risulta smentita dalla documentazione in atti.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991,00 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la sentenza Parte_1 Controparte_1 resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991,00 oltre a spese generali, IVA e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 27.01.2025. Il presidente estensore
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