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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1440/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI TR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1440/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Moro e l'avv. Vettore Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Buiatti Controparte_1
resistente
pagina 1 di 2 Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio domandando la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di alcune somme a titolo di differenze retributive;
- costituendosi in giudizio la società ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, rappresentando che nessun effettivo criterio di collegamento con il Tribunale di
Vicenza poteva ritenersi sussistere ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
- in occasione della prima udienza, celebrata in data odierna, parte ricorrente ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione avversaria;
rilevato che:
- la competenza territoriale spetta effettivamente al Tribunale di Padova;
- considerato infatti che nemmeno le allegazioni in fatto svolte dalla resistente a proposito della competenza sono contestate, va evidenziato che in quella circoscrizione:
a. è sorto il rapporto di lavoro, considerando il luogo di sottoscrizione del contratto;
b. vi è la sede della società;
c. il ricorrente ha svolto la propria prestazione;
- la competenza territoriale di questo Tribunale va quindi declinata in favore di quella di
Padova;
- la condotta processuale di parte ricorrente, che in prima udienza ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione avversaria, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- rimette la causa al Tribunale di Padova e fissa il termine di 30 giorni per la riassunzione;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 01/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa GI TR
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GI TR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1440/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Moro e l'avv. Vettore Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Buiatti Controparte_1
resistente
pagina 1 di 2 Premesso che:
- il ricorrente ha agito in giudizio domandando la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore di alcune somme a titolo di differenze retributive;
- costituendosi in giudizio la società ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale, rappresentando che nessun effettivo criterio di collegamento con il Tribunale di
Vicenza poteva ritenersi sussistere ai sensi dell'art. 413 c.p.c.;
- in occasione della prima udienza, celebrata in data odierna, parte ricorrente ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione avversaria;
rilevato che:
- la competenza territoriale spetta effettivamente al Tribunale di Padova;
- considerato infatti che nemmeno le allegazioni in fatto svolte dalla resistente a proposito della competenza sono contestate, va evidenziato che in quella circoscrizione:
a. è sorto il rapporto di lavoro, considerando il luogo di sottoscrizione del contratto;
b. vi è la sede della società;
c. il ricorrente ha svolto la propria prestazione;
- la competenza territoriale di questo Tribunale va quindi declinata in favore di quella di
Padova;
- la condotta processuale di parte ricorrente, che in prima udienza ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione avversaria, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- rimette la causa al Tribunale di Padova e fissa il termine di 30 giorni per la riassunzione;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 01/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa GI TR
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