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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16860 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 64379/2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana n. Parte_1
264, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ceccanti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
- attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio, 7, presso lo studio dell'avv.
IC Di OM che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
22 aprile 2024
- convenuta
pagina 1 di 23 Oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni: in vista dell'udienza del 20 maggio 2025, tenuta con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. In particolare, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Parte convenuta ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
nel merito ha domandato il rigetto delle pretese attoree, con condanna della controparte ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato il 14 ottobre 2022, - premesso Parte_1 di aver concluso con la in data 25.11.2021 un contratto per la Controparte_1 fornitura e la posa in opera di sei infissi in pvc per un importo complessivo di €
11.568,00, di cui il 50% da corrispondere mediante cessione del credito di imposta con sconto in fattura, e il residuo 50% da versare, in parte, alla sottoscrizione del contratto, in parte “a merce pronta” - ha convenuto in giudizio la predetta società, lamentando la consegna di infissi diversi, per colori e finitura, rispetto a queLI ordinati, l'errata posa dei medesimi, nonché la mancata installazione di un infisso.
pagina 2 di 23 In particolare, l'attore ha dedotto la tardiva installazione degli infissi ordinati, che erano stati consegnati solo tra la fine di giugno 2022 e l'inizio di luglio 2022 presso la sua abitazione, dopo numerosi solleciti inviati via mail e nonostante fosse già stato corrisposto integralmente il prezzo pattuito;
la non corrispondenza tra infissi consegnati e queLI ordinati per colore, finitura e misura, e ciò nonostante la ditta incaricata avesse provveduto ad effettuare sopralluoghi al momento della stesura del preventivo al fine di calcolare le misure delle finestre, con la conseguenza che gli infissi risultavano più piccoli del dovuto, con riduzione della superficie della finestra funzionale al passaggio della luce ed erano stati montati, in modo anomalo, all'interno delle mostre degli infissi originari;
la mancata installazione del sesto infisso, vale a dire la porta finestra a due ante del soggiorno, che, risultando più larga del dovuto, non era stata montata così che era stato prelevato il battente orizzontale inferiore al fine di rimodularne le misure. L'attore ha evidenziato che la controparte non aveva provveduto alla consegna della porta-finestra rimodulata e alla rimozione degli infissi originari neanche dopo essere stata sollecitata con pec del 14-19.7.2022 e, poi, con diffida del 29.7.2022, con la quale era stata altresì richiesta la rimozione del residuo del materiale di montaggio (schiuma) e ha lamentato il mancato riscontro della la quale dapprima, con pec del Controparte_1
10.8.2022, si era dichiarata disponibile a completare il lavoro di posa in opera e rifinitura, ma, a seguito della pec del 5.9.2022 in cui erano state indicate due possibili date per l'intervento, non aveva fornito alcuna risposta, cosicché la fornitura risultava incompleta e viziata dopo quasi un anno dalla conclusione del contratto.
pagina 3 di 23 L'attore ha, pertanto, domandato la risoluzione del contratto del 25.11.2021, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 206/2005, per grave inadempimento imputabile alla convenuta, con restituzione del prezzo di € 11.568,00 oltre interessi e rivalutazione,
e rimozione, a spese della convenuta, degli infissi montati non a regola d'arte. Ha infine domandato il risarcimento dei danni subiti, legati principalmente ai maggior costi sostenuti per il riscaldamento della propria abitazione a causa della dispersione del calore derivante dalla mancata installazione a regola d'arte dei nuovi infissi.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 d.l. 132/2014, convertito in legge n.
162/2014.
Nel merito, ha affermato di aver svolto tutte le prestazioni contrattualmente previste, negando di essere tenuta, in base all'accordo del 25.11.2021, a consegnare la fornitura entro un termine stabilito pattiziamente.
In particolare, ha dedotto che gli infissi consegnati corrispondevano al colore, alla marca, al modello e alle dimensioni indicate dal nella mail del 27 Pt_1 dicembre 2021; che cinque dei sei infissi erano stati montati a regola d'arte, necessitando unicamente di una rifinitura, tramite asciugatura della schiuma e apposizione di fasce di colore identico a quello degli infissi;
che, per il sesto infisso, le cui misure erano sbagliate a causa di un errore di un fornitore terzo, tale
F.LI MA s.n.c., essa convenuta si era attivata immediatamente, ma a causa del periodo estivo, la porta finestra era risultata disponibile per la consegna solo il
26 ottobre 2022 e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Ha, inoltre, evidenziato la tempestività della propria risposta, avvenuta il
10.8.2022, alla diffida della controparte, firmata il 31.7.2022, rimarcando la difficoltà di reperire il materiale nel periodo di agosto.
pagina 4 di 23 Ha poi precisato che la rimozione del vecchio controtelaio era una prestazione estranea al contenuto contrattuale, evidenziando che la circostanza era stata rappresentata, il 23 dicembre 2021, al cliente e ai suoi figli, in sede di sopralluogo, dal tecnico specializzato della e dal Geometra Controparte_1 Persona_1
. In particolare, in tale sede era stato rimarcato che la rimozione dei CP_2 vecchi controtelai con installazione di nuovi avrebbe richiesto dei lavori edili da eseguire a cura di altra impresa con una maggiorazione rilevante di costo, motivo per cui l'attore aveva accettato la posa in opera senza la rimozione dei precedenti telai.
Ha quindi fatto presente che la mancata consegna del sesto infisso e la mancata rifinitura di queLI già montati erano imputabili alla condotta dell'attore, il quale aveva illegittimamente rifiutato di ricevere le prestazioni dedotte in contratto.
Ha pertanto richiesto, oltre alla declaratoria di improcedibilità formulata in via preliminare, il rigetto delle domande attoree, con condanna del ai sensi Pt_1 dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha poi precisato le proprie domande, rinunciando alla domanda risarcitoria, non reiterata.
2.Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
Al riguardo si osserva che, come già affermato in sede di prima udienza (verbale ud. 28.02.2023) l'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132/2014 esclude l'obbligatorietà della negoziazione assistista per le controversie tra professionisti e consumatori (“il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori").
pagina 5 di 23 Nel caso di specie non vi sono dubbi sul fatto che l'attore rivesta la qualità di consumatore, trattandosi di persona fisica che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.
206/2005, agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, e che la sia un soggetto professionista, che ha concluso un contratto Controparte_1 nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, sicché l'intrapresa azione giudiziaria non necessita del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
3.Ciò posto, con la domanda introduttiva di giudizio parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto stipulato in data 25.11.2021 con la convenuta.
Al riguardo si osserva che è pacifica e documentale la conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di sei infissi nell'abitazione di per il corrispettivo, integralmente versato, di € Parte_1
11.568,00 (Iva inclusa), di cui il 50% corrisposto mediante cessione del credito di imposta con sconto in fattura (cfr, all. 1 di parte attrice).
Al fine, tuttavia, di individuare correttamente la disciplina applicabile e gli oneri probatori gravanti sulle parti in causa, occorre preliminarmente qualificare l'accordo contrattuale in esame.
Ebbene, il contratto concluso tra le parti va qualificato come contratto misto di vendita ed appalto con prevalenza degli elementi della vendita.
Invero, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali forniti, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, con la conseguenza di riscontarsi come prevalenti gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore.
pagina 6 di 23 Qualora, invece, l'assuntore dei lavori non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica la causa del contratto rendendolo riconducibile allo schema dell'appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio (Cass. civ. n. 872 del 17.1.2014). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza resa a sezioni unite, ha chiarito che, quando la prestazione di una delle parti consiste sia in un facere che in un dare, per la qualificazione giuridica di un contratto come appalto ovvero come vendita, la distinzione non si esaurisce “in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo tra il valore della materia e quello della prestazione
d'opera”, ma occorre aver riguardo anche “alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione
d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse intendano conseguire” (Cass. Civ. S.U. 7073 del 9.06.1992, e, di recente,
Cass. civ. n. 25787 del 26.09.2024 e Cass. civ. n. 9389 del 13.03.2025).
Secondo quando emerso dagli atti di causa, il rapporto tra e la Parte_1 aveva ad oggetto, come detto, la fornitura e relativa posa in opera Controparte_1 di n. 6 infissi, da realizzare sulla base dei rilievi metrici e dimensionali eseguiti in loco dalla società convenuta, presso l'abitazione del committente, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo del 25.11.2021 e dalle stesse difese spiegate dalle parti. Entrambe le parti, infatti, hanno fatto riferimento al sopralluogo del 23 dicembre 2021, in cui erano state prese le misure definitive dai tecnici della Controparte_1
pagina 7 di 23 Ne deriva che il contratto concluso tra le parti va qualificato come contratto di misto di vendita e appalto, con prevalenza degli elementi del contratto di compravendita, in considerazione della natura di abituale rivenditore del bene da installare dell'odierna convenuta, secondo quanto affermato dalle stesse parti, e desumibile dalla documentazione in atti (cfr. intestazione del doc. 2 “infissi
Dever”, nonché mail del 24.1.2022, doc. 14 del legale rappresentante Pt_1 della convenuta, che si qualifica quale amministratore di infissi Dever) e alla luce della circostanza per cui la realizzazione e il montaggio degli infissi non richiedeva una particolare opera di progettazione, ma rientrava nel normale ciclo produttivo della società convenuta, richiedendo unicamente degli adattamenti marginali.
Ulteriori elementi sintomatici sono anche la prevalenza del materiale sulla mano d'opera, sia in termini di valore della prestazione (cfr. Cass. civ., n. 11602 del
2.8.2002 e si veda doc. 2 prodotto dall'attore, in cui la posa, per un corrispettivo di
€ 600,00, ha un valore residuale rispetto alla fornitura, del valore di € 8,400) cui si
è obbligata la società convenuta sia in termini di attività concretamente svolta dalla stessa.
4.Ciò chiarito, e assodato che tra le parti è stato concluso un contratto di compravendita, come del resto dedotto dallo stesso attore e non contestato dalla controparte, deve rammentarsi che il ha lamentato l'inadempimento della Pt_1 convenuta al predetto contratto, invocandone la risoluzione, ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo.
Ed invero, trattandosi, come già precisato, di contratto concluso tra consumatore e professionista, la normativa, nello specifico applicabile, è quella consumeristica di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, sicché occorre verificare se sussistano o meno i presupposti per il rimedio invocato dall'attore, e ciò in primis con riferimento al dedotto inadempimento di parte convenuta.
pagina 8 di 23 In particolare, parte attrice ha lamentato l'inadempimento della controparte sotto un duplice profilo: da un lato, per la consegna di un prodotto difforme rispetto a quello ordinato, dall'altro per la tardività della consegna, comunque incompleta, attesa la mancanza del sesto infisso. Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che:
1) a seguito di invio di preventivo, il 25-30.11.2021 (doc. 1 e 13 parte attrice) le parti si erano accordate per la fornitura e la posa in opera di 6 infissi pvc con cassonetti, per il prezzo di € 11.568,00, da versare per il 50% mediante sconto in fattura e per il 50% con pagamento del corrispettivo in parte, a titolo di acconto, al momento dell'ordine (€ 2.784,00), e per il residuo, a titolo di saldo, a merce pronta;
2); aveva provveduto a corrispondere integralmente il prezzo, Parte_1 mediante bonifico bancario, il primo, in data 3.12.2021 e, il secondo, in data
31.5.2022 (doc. 2 parte attrice); 3) con corrispondenza intercorsa tra il 27 e il 28 dicembre 2021 (doc. 3 convenuta) aveva individuato il colore degli infissi Pt_1
(golden oak) e delle maniglie delle finestre (dorato); 4)con mail del 24.1.2022
l'amministratore della scusandosi per i ritardi accumulati, aveva Controparte_1 preannunciato ulteriori rallentamenti nella fornitura del materiale a causa della situazione pandemica, rassicurando l'attore circa il fatto che l'installazione degli infissi nella sua abitazione sarebbe stata la prima installazione programmata (doc.
14 parte attrice); 5) con mail del 16.2.2022 l'installazione degli infissi era stata sollecitata da parte dell'attore (doc. 3 parte attrice); 6) con mail del 27.5.2022 aveva comunicato di essere pronta all'installazione della merce e Controparte_1 aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo, che era stato corrisposto da il 31.5.2022, con contestuale manifestazione della propria disponibilità Pt_1 all'inizio dei lavori a partire dalla settimana successiva 7) con mail del 13.6.2022 e del 16.6.2022 (doc. 6 attore) l'attore aveva sollecitato nuovamente un riscontro da parte dell'impresa convenuta;
8) con mail del 6.7.2022 l'attore aveva denunciato la non corrispondenza del colore, della finitura e delle misure degli infissi montati pagina 9 di 23 rispetto a queLI ordinati, all'odierna convenuta la quale aveva chiesto del tempo per procedere a delle verifiche (doc. 6 parte attrice); 9) con mail del 14.7.2022
(doc.7 parte attrice) e del 19.7.2022 (doc. 15) parte attrice aveva chiesto l'ultimazione dei lavori di posa, e, con pec del 31.7.2022, (doc. 16) aveva diffidato la controparte a provvedere all'installazione del sesto infisso mancante, nonché a rimuovere le spallette delle vecchie finestre e ad eliminare i materiali di risulta del montaggio, rilevando la difformità del materiale fornito (marca, colore, misure, finitura) rispetto a quello pattuito;
10) con mail del 3.8.2022 (all. 19 parte attrice) la aveva comunicato il ritiro dei vecchi infissi per la giornata Controparte_1 successiva e con pec del 10.8.2022 (doc. 9 parte attrice) si era dichiarata disponibile all'ultimazione dei lavori per i primi di settembre 2022; 11) con mail del 5.9.2022 (doc. 10 parte attrice) aveva richiesto l'intervento Pt_1 dell'impresa convenuta per la giornata, alternativamente, del 12 o del 19 settembre
2022; 12) con DDT del 26.10.2022 dell'impresa fornitrice F.LI MA snc era stato disposto il trasporto e la consegna del sesto infisso (porta-finestra), in seguito all'ordine di rifacimento in garanzia della del 6 settembre 2022. Controparte_1
È altresì pacifico tra le parti: 1) che il 23.12.2021 due tecnici della Controparte_1 avevano effettuato un sopralluogo nell'abitazione dell'attore al fine di prendere le misure definitive per l'installazione degli infissi (cfr p. 8 comparsa di costituzione)
2) che il montaggio dei cinque infissi era stato effettuato a fine giugno 2022 e che, in tale sede, non era stato montato l'infisso della porta-finestra del soggiorno a causa delle erronee dimensioni di quest'ultimo, tanto che ne era stata asportata la parte inferiore che doveva essere risistemata (cfr. p. 5 comparsa di costituzione).
pagina 10 di 23 5.Tanto premesso, occorre rammentare, quanto ai difetti di conformità lamentati, che nell'ambito della vendita consumeristica, il venditore assume l'obbligo di consegnare un bene conforme (art. 129 cod. cons., applicabile ratione temporis, e cioè prima della novella introdotta dal d.lgs n. 70/2021, il quale, al comma 5 chiarisce altresì che: “
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.”) con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 130 del cod. cons., "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene". Il successivo art. 132 aggiunge che "Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ....
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Tanto esposto si osserva che l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza dei vizi lamentati.
pagina 11 di 23 Nello specifico deve, in primo luogo ritenersi, l'erroneità delle misure degli infissi, che, per quanto riguarda la porta-finestra, è stata espressamente riconosciuta da parte convenuta. Per i restanti infissi, la documentazione fotografica versata in atti rende evidente che le misure non erano corrette tanto ciò vero da essere stati montati all'interno delle mostre degli infissi preesistenti (cfr. all doc. 11 all'atto di citazione e 20 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. che i testi e escussi all'udienza del 29 maggio 2024, della Testimone_1 Testimone_2 cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, hanno confermato essere rispondenti allo stato dei luoghi). Sul punto va considerato che è rimasto indimostrato quanto affermato da parte convenuta in ordine al fatto che le parti avevano concordato che gli infissi sarebbero stati montati all'interno delle mostre dei precedenti così da evitare i lavori di rimozione dei vecchi controtelai. Parte convenuta ha, infatti, rinunciato all'escussione dei testi indicati per provare il proprio assunto, mentre i testi dell'attore hanno negato la circostanza (cfr. deposizioni resi dai testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, escussi all'udienza dell'1.10.2024,
il quale ha dichiarato “ricordo che gli operai sono venuti e hanno Testimone_3 preso le misure per rifare gli infissi e posso dire che non hanno detto nulla. In particolare, non hanno detto che avrebbero lasciato i telai dei vecchi infissi”, nonché deposizioni di e anch'essa presenti al Testimone_4 Testimone_5 momento del sopralluogo). Né può ritenersi la non definitività delle misure prese, atteso che è pacifico tra le parti, nonché confermato dall'istruttoria orale, che il
23.12.2021, successivamente, pertanto, alla conclusione dell'accordo, era stato effettuato sopralluogo ad hoc dai tecnici della proprio al fine di Controparte_1 prendere le misure degli infissi da montare.
E' quindi pacifica la mancata rimozione del residuo dei materiali di montaggio, peraltro, visibile dalla produzione fotografica in atti richiamata.
pagina 12 di 23 Infine, deve considerarsi fondato il rilievo svolto da parte attrice con riferimento al ritardo nella consegna degli infissi.
Se è, infatti, vero, fermo restando quanto di seguito esposto, che il contratto concluso tra le parti non indicava un termine per la consegna è altresì vero che non può non attribuirsi rilievo a quanto riportato nella email del 24.01.2022, in cui la stessa aveva scritto all'attore “scrivo la presente per informarla Controparte_1 riguardo l'arrivo dei suoi infissi, può anche non credermi, ma in questa situazione in tanti anni non mi ci ero mai trovato, sono mortificato e dispiaciuto, mai avrei pensato di scrivere email per ritardi cosi imbarazzanti, ho parlato personalmente con il direttore di produzione per il suo ordine, garantendomi che mi aggiornerà tutti i giorni sull'eventuale consegna, le chiedo di aspettare, di avere pazienza e di comprendere la mia difficoltà. Appena arriveranno lei è la prima installazione programmata. mi creda Sig. dopo tanti anni di impresa, trovarmi in questa Pt_1 situazione è veramente difficile. Non era mai successo prima. Sig. io sono Pt_1 qui, rimango a disposizione per ulteriori informazioni, sarò il primo ad avvisarla se dovessero arrivare prima. (…) Le dico sinceramente che confido nella comprensione della mia clientela, ribadendo che mai nella mia vita mi sono trovato ad affrontare un disagio cosi surreale” (cfr. all. 19 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
Tale comunicazione costituisce esplicito e inequivoco riconoscimento di un ritardo nella consegna degli infissi così che non è condivisibile quanto affermato dalla convenuta, secondo la quale il non potrebbe dolersi di una consegna Pt_1 effettuata a giugno 2022, peraltro incompleta, atteso che l'infisso della porta finestra delle misure giuste per essere montato, era disponibile solo a far tempo da fine ottobre 2022, ossia otto mesi dopo la comunicazione con cui la Controparte_1 si era scusata per il ritardo maturato nella consegna degli infissi.
pagina 13 di 23 6. Ciò posto a fronte di quanto sopra esposto, va, sin da subito, evidenziato che il rimedio risolutorio azionato è esperibile anche alla luce della gerarchia dei rimedi prevista dal codice del consumo. Invero, “il sistema di tutele dell'acquirente di beni mobili di consumo è incentrato su due liveLI: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme;
il secondo
è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo;
detti liveLI sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l'ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell'interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo in un'ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo;
il passaggio dal rimedio ripristinatorio a quello ablativo totale o parziale del contratto opera nelle ipotesi di cui all'art. 130, comma 7, del codice del consumo, nel caso di mancata o inesatta eliminazione delle difformità” (Cass. civ., n. 32514 del 22.11.2023).
Ebbene, il rimedio risolutorio è esperibile nel caso di specie, essendo provata la mancata riparazione e sostituzione del bene da parte della società convenuta nel termine richiesto dall'attore.
pagina 14 di 23 E infatti è documentalmente provato che: l'attore aveva chiesto plurime volte la riparazione e la sostituzione del bene (cfr. mail del 6.7.2022, del 14.7.2022, del
19.7.2022 all 6 e 7 atto di citazione e all 15 seconda memoria ex art. 183 sesto comma c,p,c, di parte attrice nonché, da ultimo, la pec del 31.7.2022 all. 16 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice); tali sollecitazioni non erano state riscontrate dall'odierna convenuta, se non con la mail dell'8.8.2022 nella quale si era dichiarata disponibile unicamente ad ultimare i lavori all'inizio di settembre 2022, ferma la conformità degli infissi montati a quanto concordato tra le parti (cfr. all. 9 di parte attrice). Inoltre, a seguito dell'ulteriore comunicazione di parte attrice del 5.09.2022, con cui la convenuta era stata invitata ad intervenire in loco il 12 o il 19 settembre 2022 (cfr. all. 17 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), la non aveva replicato alcunché sino Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, e ciononostante il prezzo della fornitura e della posa in opera fosse già stato integralmente pagato a partire dal 31.5.2022, omettendo di provvedere finanche alle sole opere di rifinitura che bene avrebbero potuto essere effettuate a prescindere dalla posa del sesto infisso relativo alla porta finestra .
Peraltro, rilevano le difese svolte in giudizio in cui la ha Controparte_1 evidenziato che, ferma la disponibilità alla sostituzione dell'infisso della porta finestra e alle opere di rifinitura, doveva ritenersi la corretta posa degli altri infissi come montati all'interno delle mostre di queLI originari. Tale posizione conferma la piena indisponibilità ad una integrale sostituzione degli infissi.
Ne deriva, pertanto, che legittimamente l'attore, con l'odierno giudizio, ha chiesto la risoluzione del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, non risulta esserci, infatti, stato un comportamento collaborativo della parte venditrice rientrante nei normali canoni della correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione del contratto.
pagina 15 di 23 7.Sul punto si osserva che la domanda di risoluzione in argomento, così come l'azione di risoluzione, in via generale, prevista dall'art. 1492 c.c., non rappresenta una tipologia speciale di azione di risoluzione, ma rientra nell'istituto generale dell'azione di risoluzione del contratto a prestazione corrispettive in quanto il vizio della cosa venduta rappresenta pur sempre un inesatto inadempimento della prestazione traslativa per difettosità materiale del bene.
Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione,
l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, giusta quanto previsto dall'art. 1455 c.c. D'altra parte, la circostanza che anche il codice del consumo imponga, ai fini della valutazione della domanda di risoluzione, l'accertamento della lieve entità del difetto è resa manifesta dal contenuto dell'ultimo comma del richiamato art. 130.
Nel caso di specie, è stato, invero, provato sia l'inadempimento di parte convenuta che la sua gravità, alla luce dell'errato dimensionamento degli infissi, che limita fortemente il passaggio della luce, in ragione della diminuzione della superficie, circostanza non contestata dalla convenuta e documentata fotograficamente.
Inoltre, la posa degli infissi all'interno dei vecchi telai, compromette sia sotto un profilo funzionale che estetico il lavoro eseguito
Infine, come precisato, l'inadempimento della parte convenuta che giustifica la risoluzione del contratto viene dedotto dall'attore non solo con riferimento ai difetti di conformità del bene, ma anche alla mancata consegna della porta finestra, circostanza pacifica.
pagina 16 di 23 Tale inadempimento assume rilievo atteso il notevole lasso di tempo trascorso anche tra la segnalazione del e il momento in cui si era attivata la Pt_1 convenuta, la quale, secondo quanto si desume dalla documentazione da essa stessa prodotta (cfr. all 4 di parte convenuta ossia documento di trasporto in cui è riportato il riferimento all'ordine nn 22057100 del 6.09.2022), aveva ordinato la nuova porta-finestra solo il 6 settembre 2022, e cioè a dire oltre due mesi dopo l'intervento in loco, nel quale era emersa l'erroneità delle misure senza peraltro riscontrare la mail del 5 settembre di parte attrice, con cui era stata chiesta l'ultimazione dei lavori e senza informare il di aver effettuato tale ordine e Pt_1 di essere in attesa nella consegna.
Ciò sebbene la convenuta aveva già maturato un forte ritardo nella consegna degli infissi, come deve ritenersi in ragione della esaminata email del 24.01.2022, e nonostante per consentire l'ultimazione dei lavori, fosse stato asportato a giugno
2022 il battente orizzontale inferiore, così da lasciare entrare aria fredda all'interno dell'appartamento (cfr. deposizione della teste all'udienza del 29.05.2024). Tes_2
8.In ordine alla tardività della posa in opera degli infissi, occorre rammentare, peraltro, fermo restando quanto sopra esposto, che la disciplina consumeristica prevede, all'art. 61 del d.lgs n. 206/2005, un termine di consegna di trenta giorni per i beni mobili, laddove il termine non sia stato pattiziamente determinato dalle parti. La normativa in parola prevede altresì che, quando il termine non sia rispettato, l'acquirente consumatore “invita” il professionista “ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”, con l'avvertenza però che “se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (art. 61, comma 3).
pagina 17 di 23 Come sopra esposto, nel caso di specie, il termine di consegna non risulta inserito nel contratto versato in atti, ma, dalla documentazione in atti si desume che la consegna sarebbe dovuta avvenire nei primi mesi del 2022. (cfr. all 14 di parte attrice con cui l'amministratore della si era scusato per i ritardi Controparte_1 accumulati sino a quel momento, procrastinando ulteriormente la consegna della merce). Inoltre, a febbraio 2022 era stata sollecitata dall'attore l'installazione degli infissi, e tale sollecitazione era rimasta senza riscontro sino a fine maggio 2022, quando la società convenuta aveva emesso fattura per il saldo prezzo e informato il che gli infissi erano pronti per essere installati, salvo poi provvedervi in Pt_1 modo erroneo e incompleto solo a fine giugno.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, non può non ritenersi che la condotta della sia manchevole anche sotto il profilo della tempestività Controparte_1 dell'adempimento, in ciò valutato che, ancorché l'attore non si sia avvalso dello specifico rimedio risolutorio ex art. 61 cod. cons., non avendo attribuito espressamente al venditore un termine supplementare per l'adempimento, allo spirare del quale sarebbe stato legittimato alla risoluzione in via stragiudiziale, comunque, aveva provveduto a sollecitare più volte l'esecuzione del contratto da parte della convenuta, senza successo, in ciò considerato, inoltre, che il giudice è chiamato, a prescindere dalla fissazione di un specifico termine di adempimento nel contratto o ai sensi dell'art. 1183 c.c ad apprezzare ex post la congruità del lasso temporale trascorso tra il momento della pattuizione e la pretesa di adempimento, giacché “lo scorrere di detto adeguato lasso temporale costituisce ex se situazione di inadempimento”(Cass. civ. n. 21647 del 23.8.2019).
pagina 18 di 23 Nella presente fattispecie è evidente, in base a quanto sopra detto, che la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita in un momento immediatamente successivo alla stipula dell'accordo, che la stessa è stata ritardata più volte, anche a fronte di specifica pretesa di adempimento da parte dell'attore (a febbraio 2022 e poi a luglio 2022), sicché dopo quasi un anno dalla conclusione del contratto, la prestazione non risultava ancora compiutamente adempiuta.
9.In definitiva, risulta un grave inadempimento della società convenuta idoneo a giustificare la risoluzione del contratto del 25.11.2021, ai sensi dell'art. 130 del cod. cons e dell'art. 1453 c.c., in ragione sia dei difetti del bene, sia del ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, ad oggi ancora non completa.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda risolutoria di parte attrice.
10.Dall'accoglimento di tale domanda discende altresì l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo versato in ragione del titolo risolto.
Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione stessa, che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., impone il ristabilimento della situazione anteriore al venir meno del contratto e, quindi, priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti.
Deve, pertanto, condannarsi la società alla restituzione dell'importo Controparte_1 versato dall'acquirente.
Al riguardo si osserva che la somma di € 11.568,00 è stata corrisposta per il 50% mediante il meccanismo cessione del credito di imposta con sconto in fattura;
pertanto, tale quota non può formare oggetto di un'obbligazione restitutoria in favore del committente, il quale non ha mai sostenuto tale esborso. Invero, la risoluzione del rapporto contrattuale determina il venir meno del credito fiscale, che non viene ad esistere neanche in capo alla parte attrice, così da doversi escludere un obbligo restitutorio in suo favore.
pagina 19 di 23 Deve invece essere restituito il restante importo, pari a € 5.784,00, versato tramite i bonifici depositati in atti.
Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale, come richiesto, dalla domanda al saldo.
Il riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento presuppone, infatti, la mala fede dell'accipiens già al momento in cui aveva ricevuto le somme oggetto della richiesta restitutoria, ma di ciò non è stata data prova da parte dell'attore, su cui gravava il relativo onere processuale (cfr. Cass. n. 3912 del 16.02.2018, n.
17558 del 2.08.2006 in cui è evidenziato che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate in esecuzione del contratto dalla data del pagamento “atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione di indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento” così da doversi avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c.)
pagina 20 di 23 Poiché la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., n. 724 del 6.2.1989 in cui è chiarito che “In tema di azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., l'obbligazione del venditore di restituire una parte del prezzo ricevuto in pagamento ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che la svalutazione monetaria sopraggiunta durante la mora del debitore non giustifica l'automatico risarcimento del maggior danno per quella svalutazione, potendo quest'ultimo essere eventualmente dovuto, a norma dell'art. 1224 c.c., nel solo caso in cui il creditore ne faccia richiesta e provi di avere subito un pregiudizio patrimoniale”.)
11.Deve altresì essere accolta la richiesta di disinstallazione dei cinque infissi già montati a cure e spese di parte convenuta. Invero, ai sensi dell'art. 1458 c.c., grava sul compratore l'obbligo di restituire la cosa.
Trattandosi, tuttavia, di infissi e loro accessori, che richiedono una particolare competenza tecnica per essere smontati e restituiti al venditore, devono essere rimossi a spese e cura di parte convenuta.
Tale domanda non è, infatti, volta ad assicurare all'attore un'utilità incompatibile con le altre domande proposte, essendo, piuttosto, funzionale al ripristino della situazione preesistente alla stipula del contratto, costituendo, sotto il profilo in esame, una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
12.Dall'accoglimento della domanda attoree consegue necessariamente il rigetto della domanda formulata dalla in relazione all'art. 96 commi 1 e 3 Controparte_1
c.p.c..
pagina 21 di 23 13.Il parziale accoglimento della domanda restitutoria giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite che, per i restanti due terzi, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• dichiara risolto, per inadempimento della il contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in data 25.11.2021 e per l'effetto 1) condanna alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 5.784,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna a rimuovere gli infissi e gli accessori montati Controparte_1 nell'appartamento sito a Roma via Valentino Banal n. 1°;
• compensa per un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € Controparte_1
118,50 per spese ed € 3.384,66 per compensi oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Sentenza redatta con la collaborazione dei MOT dott.ssa Giulia Vespucci e dott.
EA LA
pagina 22 di 23 pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 64379/2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana n. Parte_1
264, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Ceccanti che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
- attore
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio, 7, presso lo studio dell'avv.
IC Di OM che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
22 aprile 2024
- convenuta
pagina 1 di 23 Oggetto: altri contratti d'opera
Conclusioni: in vista dell'udienza del 20 maggio 2025, tenuta con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. In particolare, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. Parte convenuta ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria;
nel merito ha domandato il rigetto delle pretese attoree, con condanna della controparte ex art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di lite in favore del difensore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, notificato il 14 ottobre 2022, - premesso Parte_1 di aver concluso con la in data 25.11.2021 un contratto per la Controparte_1 fornitura e la posa in opera di sei infissi in pvc per un importo complessivo di €
11.568,00, di cui il 50% da corrispondere mediante cessione del credito di imposta con sconto in fattura, e il residuo 50% da versare, in parte, alla sottoscrizione del contratto, in parte “a merce pronta” - ha convenuto in giudizio la predetta società, lamentando la consegna di infissi diversi, per colori e finitura, rispetto a queLI ordinati, l'errata posa dei medesimi, nonché la mancata installazione di un infisso.
pagina 2 di 23 In particolare, l'attore ha dedotto la tardiva installazione degli infissi ordinati, che erano stati consegnati solo tra la fine di giugno 2022 e l'inizio di luglio 2022 presso la sua abitazione, dopo numerosi solleciti inviati via mail e nonostante fosse già stato corrisposto integralmente il prezzo pattuito;
la non corrispondenza tra infissi consegnati e queLI ordinati per colore, finitura e misura, e ciò nonostante la ditta incaricata avesse provveduto ad effettuare sopralluoghi al momento della stesura del preventivo al fine di calcolare le misure delle finestre, con la conseguenza che gli infissi risultavano più piccoli del dovuto, con riduzione della superficie della finestra funzionale al passaggio della luce ed erano stati montati, in modo anomalo, all'interno delle mostre degli infissi originari;
la mancata installazione del sesto infisso, vale a dire la porta finestra a due ante del soggiorno, che, risultando più larga del dovuto, non era stata montata così che era stato prelevato il battente orizzontale inferiore al fine di rimodularne le misure. L'attore ha evidenziato che la controparte non aveva provveduto alla consegna della porta-finestra rimodulata e alla rimozione degli infissi originari neanche dopo essere stata sollecitata con pec del 14-19.7.2022 e, poi, con diffida del 29.7.2022, con la quale era stata altresì richiesta la rimozione del residuo del materiale di montaggio (schiuma) e ha lamentato il mancato riscontro della la quale dapprima, con pec del Controparte_1
10.8.2022, si era dichiarata disponibile a completare il lavoro di posa in opera e rifinitura, ma, a seguito della pec del 5.9.2022 in cui erano state indicate due possibili date per l'intervento, non aveva fornito alcuna risposta, cosicché la fornitura risultava incompleta e viziata dopo quasi un anno dalla conclusione del contratto.
pagina 3 di 23 L'attore ha, pertanto, domandato la risoluzione del contratto del 25.11.2021, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 206/2005, per grave inadempimento imputabile alla convenuta, con restituzione del prezzo di € 11.568,00 oltre interessi e rivalutazione,
e rimozione, a spese della convenuta, degli infissi montati non a regola d'arte. Ha infine domandato il risarcimento dei danni subiti, legati principalmente ai maggior costi sostenuti per il riscaldamento della propria abitazione a causa della dispersione del calore derivante dalla mancata installazione a regola d'arte dei nuovi infissi.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 d.l. 132/2014, convertito in legge n.
162/2014.
Nel merito, ha affermato di aver svolto tutte le prestazioni contrattualmente previste, negando di essere tenuta, in base all'accordo del 25.11.2021, a consegnare la fornitura entro un termine stabilito pattiziamente.
In particolare, ha dedotto che gli infissi consegnati corrispondevano al colore, alla marca, al modello e alle dimensioni indicate dal nella mail del 27 Pt_1 dicembre 2021; che cinque dei sei infissi erano stati montati a regola d'arte, necessitando unicamente di una rifinitura, tramite asciugatura della schiuma e apposizione di fasce di colore identico a quello degli infissi;
che, per il sesto infisso, le cui misure erano sbagliate a causa di un errore di un fornitore terzo, tale
F.LI MA s.n.c., essa convenuta si era attivata immediatamente, ma a causa del periodo estivo, la porta finestra era risultata disponibile per la consegna solo il
26 ottobre 2022 e, quindi, successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Ha, inoltre, evidenziato la tempestività della propria risposta, avvenuta il
10.8.2022, alla diffida della controparte, firmata il 31.7.2022, rimarcando la difficoltà di reperire il materiale nel periodo di agosto.
pagina 4 di 23 Ha poi precisato che la rimozione del vecchio controtelaio era una prestazione estranea al contenuto contrattuale, evidenziando che la circostanza era stata rappresentata, il 23 dicembre 2021, al cliente e ai suoi figli, in sede di sopralluogo, dal tecnico specializzato della e dal Geometra Controparte_1 Persona_1
. In particolare, in tale sede era stato rimarcato che la rimozione dei CP_2 vecchi controtelai con installazione di nuovi avrebbe richiesto dei lavori edili da eseguire a cura di altra impresa con una maggiorazione rilevante di costo, motivo per cui l'attore aveva accettato la posa in opera senza la rimozione dei precedenti telai.
Ha quindi fatto presente che la mancata consegna del sesto infisso e la mancata rifinitura di queLI già montati erano imputabili alla condotta dell'attore, il quale aveva illegittimamente rifiutato di ricevere le prestazioni dedotte in contratto.
Ha pertanto richiesto, oltre alla declaratoria di improcedibilità formulata in via preliminare, il rigetto delle domande attoree, con condanna del ai sensi Pt_1 dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attore ha poi precisato le proprie domande, rinunciando alla domanda risarcitoria, non reiterata.
2.Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta, per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.
Al riguardo si osserva che, come già affermato in sede di prima udienza (verbale ud. 28.02.2023) l'art. 3 comma 1 del d.l. n. 132/2014 esclude l'obbligatorietà della negoziazione assistista per le controversie tra professionisti e consumatori (“il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori").
pagina 5 di 23 Nel caso di specie non vi sono dubbi sul fatto che l'attore rivesta la qualità di consumatore, trattandosi di persona fisica che, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.
206/2005, agisce per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, e che la sia un soggetto professionista, che ha concluso un contratto Controparte_1 nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, sicché l'intrapresa azione giudiziaria non necessita del previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
3.Ciò posto, con la domanda introduttiva di giudizio parte attrice ha chiesto la risoluzione del contratto stipulato in data 25.11.2021 con la convenuta.
Al riguardo si osserva che è pacifica e documentale la conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa in opera di sei infissi nell'abitazione di per il corrispettivo, integralmente versato, di € Parte_1
11.568,00 (Iva inclusa), di cui il 50% corrisposto mediante cessione del credito di imposta con sconto in fattura (cfr, all. 1 di parte attrice).
Al fine, tuttavia, di individuare correttamente la disciplina applicabile e gli oneri probatori gravanti sulle parti in causa, occorre preliminarmente qualificare l'accordo contrattuale in esame.
Ebbene, il contratto concluso tra le parti va qualificato come contratto misto di vendita ed appalto con prevalenza degli elementi della vendita.
Invero, sono sempre da considerarsi contratti di vendita e non di appalto i contratti concernenti la fornitura ed eventualmente anche la posa in opera, qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e dei materiali forniti, salvo, ovviamente, che le clausole contrattuali obblighino l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un quid novi rispetto alla normale serie produttiva, perché in questo caso dovrebbe ritenersi prevalente l'obbligazione di facere, con la conseguenza di riscontarsi come prevalenti gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore.
pagina 6 di 23 Qualora, invece, l'assuntore dei lavori non è né il fabbricatore, né il rivenditore del bene da installare o mettere in opera, l'attività di installazione di un bene svolta dal prestatore, risultando autonoma rispetto a quella di produzione e vendita, identifica la causa del contratto rendendolo riconducibile allo schema dell'appalto, dato che la materia viene in considerazione quale strumento per la realizzazione di un'opera o per la prestazione di un servizio (Cass. civ. n. 872 del 17.1.2014). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza resa a sezioni unite, ha chiarito che, quando la prestazione di una delle parti consiste sia in un facere che in un dare, per la qualificazione giuridica di un contratto come appalto ovvero come vendita, la distinzione non si esaurisce “in un confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo tra il valore della materia e quello della prestazione
d'opera”, ma occorre aver riguardo anche “alla causa del contratto ed al significato che in relazione ad essa la fornitura della materia e la prestazione
d'opera assumono, nella comune intenzione delle parti, in vista del risultato che esse intendano conseguire” (Cass. Civ. S.U. 7073 del 9.06.1992, e, di recente,
Cass. civ. n. 25787 del 26.09.2024 e Cass. civ. n. 9389 del 13.03.2025).
Secondo quando emerso dagli atti di causa, il rapporto tra e la Parte_1 aveva ad oggetto, come detto, la fornitura e relativa posa in opera Controparte_1 di n. 6 infissi, da realizzare sulla base dei rilievi metrici e dimensionali eseguiti in loco dalla società convenuta, presso l'abitazione del committente, come si evince chiaramente dalla lettura del preventivo del 25.11.2021 e dalle stesse difese spiegate dalle parti. Entrambe le parti, infatti, hanno fatto riferimento al sopralluogo del 23 dicembre 2021, in cui erano state prese le misure definitive dai tecnici della Controparte_1
pagina 7 di 23 Ne deriva che il contratto concluso tra le parti va qualificato come contratto di misto di vendita e appalto, con prevalenza degli elementi del contratto di compravendita, in considerazione della natura di abituale rivenditore del bene da installare dell'odierna convenuta, secondo quanto affermato dalle stesse parti, e desumibile dalla documentazione in atti (cfr. intestazione del doc. 2 “infissi
Dever”, nonché mail del 24.1.2022, doc. 14 del legale rappresentante Pt_1 della convenuta, che si qualifica quale amministratore di infissi Dever) e alla luce della circostanza per cui la realizzazione e il montaggio degli infissi non richiedeva una particolare opera di progettazione, ma rientrava nel normale ciclo produttivo della società convenuta, richiedendo unicamente degli adattamenti marginali.
Ulteriori elementi sintomatici sono anche la prevalenza del materiale sulla mano d'opera, sia in termini di valore della prestazione (cfr. Cass. civ., n. 11602 del
2.8.2002 e si veda doc. 2 prodotto dall'attore, in cui la posa, per un corrispettivo di
€ 600,00, ha un valore residuale rispetto alla fornitura, del valore di € 8,400) cui si
è obbligata la società convenuta sia in termini di attività concretamente svolta dalla stessa.
4.Ciò chiarito, e assodato che tra le parti è stato concluso un contratto di compravendita, come del resto dedotto dallo stesso attore e non contestato dalla controparte, deve rammentarsi che il ha lamentato l'inadempimento della Pt_1 convenuta al predetto contratto, invocandone la risoluzione, ai sensi dell'art. 130 del Codice del consumo.
Ed invero, trattandosi, come già precisato, di contratto concluso tra consumatore e professionista, la normativa, nello specifico applicabile, è quella consumeristica di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, sicché occorre verificare se sussistano o meno i presupposti per il rimedio invocato dall'attore, e ciò in primis con riferimento al dedotto inadempimento di parte convenuta.
pagina 8 di 23 In particolare, parte attrice ha lamentato l'inadempimento della controparte sotto un duplice profilo: da un lato, per la consegna di un prodotto difforme rispetto a quello ordinato, dall'altro per la tardività della consegna, comunque incompleta, attesa la mancanza del sesto infisso. Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che:
1) a seguito di invio di preventivo, il 25-30.11.2021 (doc. 1 e 13 parte attrice) le parti si erano accordate per la fornitura e la posa in opera di 6 infissi pvc con cassonetti, per il prezzo di € 11.568,00, da versare per il 50% mediante sconto in fattura e per il 50% con pagamento del corrispettivo in parte, a titolo di acconto, al momento dell'ordine (€ 2.784,00), e per il residuo, a titolo di saldo, a merce pronta;
2); aveva provveduto a corrispondere integralmente il prezzo, Parte_1 mediante bonifico bancario, il primo, in data 3.12.2021 e, il secondo, in data
31.5.2022 (doc. 2 parte attrice); 3) con corrispondenza intercorsa tra il 27 e il 28 dicembre 2021 (doc. 3 convenuta) aveva individuato il colore degli infissi Pt_1
(golden oak) e delle maniglie delle finestre (dorato); 4)con mail del 24.1.2022
l'amministratore della scusandosi per i ritardi accumulati, aveva Controparte_1 preannunciato ulteriori rallentamenti nella fornitura del materiale a causa della situazione pandemica, rassicurando l'attore circa il fatto che l'installazione degli infissi nella sua abitazione sarebbe stata la prima installazione programmata (doc.
14 parte attrice); 5) con mail del 16.2.2022 l'installazione degli infissi era stata sollecitata da parte dell'attore (doc. 3 parte attrice); 6) con mail del 27.5.2022 aveva comunicato di essere pronta all'installazione della merce e Controparte_1 aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo, che era stato corrisposto da il 31.5.2022, con contestuale manifestazione della propria disponibilità Pt_1 all'inizio dei lavori a partire dalla settimana successiva 7) con mail del 13.6.2022 e del 16.6.2022 (doc. 6 attore) l'attore aveva sollecitato nuovamente un riscontro da parte dell'impresa convenuta;
8) con mail del 6.7.2022 l'attore aveva denunciato la non corrispondenza del colore, della finitura e delle misure degli infissi montati pagina 9 di 23 rispetto a queLI ordinati, all'odierna convenuta la quale aveva chiesto del tempo per procedere a delle verifiche (doc. 6 parte attrice); 9) con mail del 14.7.2022
(doc.7 parte attrice) e del 19.7.2022 (doc. 15) parte attrice aveva chiesto l'ultimazione dei lavori di posa, e, con pec del 31.7.2022, (doc. 16) aveva diffidato la controparte a provvedere all'installazione del sesto infisso mancante, nonché a rimuovere le spallette delle vecchie finestre e ad eliminare i materiali di risulta del montaggio, rilevando la difformità del materiale fornito (marca, colore, misure, finitura) rispetto a quello pattuito;
10) con mail del 3.8.2022 (all. 19 parte attrice) la aveva comunicato il ritiro dei vecchi infissi per la giornata Controparte_1 successiva e con pec del 10.8.2022 (doc. 9 parte attrice) si era dichiarata disponibile all'ultimazione dei lavori per i primi di settembre 2022; 11) con mail del 5.9.2022 (doc. 10 parte attrice) aveva richiesto l'intervento Pt_1 dell'impresa convenuta per la giornata, alternativamente, del 12 o del 19 settembre
2022; 12) con DDT del 26.10.2022 dell'impresa fornitrice F.LI MA snc era stato disposto il trasporto e la consegna del sesto infisso (porta-finestra), in seguito all'ordine di rifacimento in garanzia della del 6 settembre 2022. Controparte_1
È altresì pacifico tra le parti: 1) che il 23.12.2021 due tecnici della Controparte_1 avevano effettuato un sopralluogo nell'abitazione dell'attore al fine di prendere le misure definitive per l'installazione degli infissi (cfr p. 8 comparsa di costituzione)
2) che il montaggio dei cinque infissi era stato effettuato a fine giugno 2022 e che, in tale sede, non era stato montato l'infisso della porta-finestra del soggiorno a causa delle erronee dimensioni di quest'ultimo, tanto che ne era stata asportata la parte inferiore che doveva essere risistemata (cfr. p. 5 comparsa di costituzione).
pagina 10 di 23 5.Tanto premesso, occorre rammentare, quanto ai difetti di conformità lamentati, che nell'ambito della vendita consumeristica, il venditore assume l'obbligo di consegnare un bene conforme (art. 129 cod. cons., applicabile ratione temporis, e cioè prima della novella introdotta dal d.lgs n. 70/2021, il quale, al comma 5 chiarisce altresì che: “
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.”) con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 130 del cod. cons., "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene". Il successivo art. 132 aggiunge che "Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto ....
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Tanto esposto si osserva che l'attore ha specificamente allegato e documentato l'esistenza dei vizi lamentati.
pagina 11 di 23 Nello specifico deve, in primo luogo ritenersi, l'erroneità delle misure degli infissi, che, per quanto riguarda la porta-finestra, è stata espressamente riconosciuta da parte convenuta. Per i restanti infissi, la documentazione fotografica versata in atti rende evidente che le misure non erano corrette tanto ciò vero da essere stati montati all'interno delle mostre degli infissi preesistenti (cfr. all doc. 11 all'atto di citazione e 20 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. che i testi e escussi all'udienza del 29 maggio 2024, della Testimone_1 Testimone_2 cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, hanno confermato essere rispondenti allo stato dei luoghi). Sul punto va considerato che è rimasto indimostrato quanto affermato da parte convenuta in ordine al fatto che le parti avevano concordato che gli infissi sarebbero stati montati all'interno delle mostre dei precedenti così da evitare i lavori di rimozione dei vecchi controtelai. Parte convenuta ha, infatti, rinunciato all'escussione dei testi indicati per provare il proprio assunto, mentre i testi dell'attore hanno negato la circostanza (cfr. deposizioni resi dai testi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, escussi all'udienza dell'1.10.2024,
il quale ha dichiarato “ricordo che gli operai sono venuti e hanno Testimone_3 preso le misure per rifare gli infissi e posso dire che non hanno detto nulla. In particolare, non hanno detto che avrebbero lasciato i telai dei vecchi infissi”, nonché deposizioni di e anch'essa presenti al Testimone_4 Testimone_5 momento del sopralluogo). Né può ritenersi la non definitività delle misure prese, atteso che è pacifico tra le parti, nonché confermato dall'istruttoria orale, che il
23.12.2021, successivamente, pertanto, alla conclusione dell'accordo, era stato effettuato sopralluogo ad hoc dai tecnici della proprio al fine di Controparte_1 prendere le misure degli infissi da montare.
E' quindi pacifica la mancata rimozione del residuo dei materiali di montaggio, peraltro, visibile dalla produzione fotografica in atti richiamata.
pagina 12 di 23 Infine, deve considerarsi fondato il rilievo svolto da parte attrice con riferimento al ritardo nella consegna degli infissi.
Se è, infatti, vero, fermo restando quanto di seguito esposto, che il contratto concluso tra le parti non indicava un termine per la consegna è altresì vero che non può non attribuirsi rilievo a quanto riportato nella email del 24.01.2022, in cui la stessa aveva scritto all'attore “scrivo la presente per informarla Controparte_1 riguardo l'arrivo dei suoi infissi, può anche non credermi, ma in questa situazione in tanti anni non mi ci ero mai trovato, sono mortificato e dispiaciuto, mai avrei pensato di scrivere email per ritardi cosi imbarazzanti, ho parlato personalmente con il direttore di produzione per il suo ordine, garantendomi che mi aggiornerà tutti i giorni sull'eventuale consegna, le chiedo di aspettare, di avere pazienza e di comprendere la mia difficoltà. Appena arriveranno lei è la prima installazione programmata. mi creda Sig. dopo tanti anni di impresa, trovarmi in questa Pt_1 situazione è veramente difficile. Non era mai successo prima. Sig. io sono Pt_1 qui, rimango a disposizione per ulteriori informazioni, sarò il primo ad avvisarla se dovessero arrivare prima. (…) Le dico sinceramente che confido nella comprensione della mia clientela, ribadendo che mai nella mia vita mi sono trovato ad affrontare un disagio cosi surreale” (cfr. all. 19 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice).
Tale comunicazione costituisce esplicito e inequivoco riconoscimento di un ritardo nella consegna degli infissi così che non è condivisibile quanto affermato dalla convenuta, secondo la quale il non potrebbe dolersi di una consegna Pt_1 effettuata a giugno 2022, peraltro incompleta, atteso che l'infisso della porta finestra delle misure giuste per essere montato, era disponibile solo a far tempo da fine ottobre 2022, ossia otto mesi dopo la comunicazione con cui la Controparte_1 si era scusata per il ritardo maturato nella consegna degli infissi.
pagina 13 di 23 6. Ciò posto a fronte di quanto sopra esposto, va, sin da subito, evidenziato che il rimedio risolutorio azionato è esperibile anche alla luce della gerarchia dei rimedi prevista dal codice del consumo. Invero, “il sistema di tutele dell'acquirente di beni mobili di consumo è incentrato su due liveLI: il primo opera sul piano dei rimedi in forma specifica, diretti al conseguimento del ripristino della conformità del bene e consistenti nella riparazione e nella sostituzione del bene non conforme;
il secondo
è costituito dalle azioni edilizie, di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo;
detti liveLI sono in rapporto volutamente gerarchico e procedimentalizzato, dovendo il consumatore domandare il ripristino della conformità e solo in via subordinata la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché in tal modo il legislatore ha inteso privilegiare l'ottica manutentiva del contratto in vista del soddisfacimento dell'interesse del consumatore a conseguire un bene dotato delle caratteristiche e delle qualità legittimamente attese, contemperandolo in un'ottica di equilibrio con il diritto del venditore a non vedersi imposto un obbligo ripristinatorio ove esso lo esponga ad un costo eccessivo;
il passaggio dal rimedio ripristinatorio a quello ablativo totale o parziale del contratto opera nelle ipotesi di cui all'art. 130, comma 7, del codice del consumo, nel caso di mancata o inesatta eliminazione delle difformità” (Cass. civ., n. 32514 del 22.11.2023).
Ebbene, il rimedio risolutorio è esperibile nel caso di specie, essendo provata la mancata riparazione e sostituzione del bene da parte della società convenuta nel termine richiesto dall'attore.
pagina 14 di 23 E infatti è documentalmente provato che: l'attore aveva chiesto plurime volte la riparazione e la sostituzione del bene (cfr. mail del 6.7.2022, del 14.7.2022, del
19.7.2022 all 6 e 7 atto di citazione e all 15 seconda memoria ex art. 183 sesto comma c,p,c, di parte attrice nonché, da ultimo, la pec del 31.7.2022 all. 16 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice); tali sollecitazioni non erano state riscontrate dall'odierna convenuta, se non con la mail dell'8.8.2022 nella quale si era dichiarata disponibile unicamente ad ultimare i lavori all'inizio di settembre 2022, ferma la conformità degli infissi montati a quanto concordato tra le parti (cfr. all. 9 di parte attrice). Inoltre, a seguito dell'ulteriore comunicazione di parte attrice del 5.09.2022, con cui la convenuta era stata invitata ad intervenire in loco il 12 o il 19 settembre 2022 (cfr. all. 17 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.), la non aveva replicato alcunché sino Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, e ciononostante il prezzo della fornitura e della posa in opera fosse già stato integralmente pagato a partire dal 31.5.2022, omettendo di provvedere finanche alle sole opere di rifinitura che bene avrebbero potuto essere effettuate a prescindere dalla posa del sesto infisso relativo alla porta finestra .
Peraltro, rilevano le difese svolte in giudizio in cui la ha Controparte_1 evidenziato che, ferma la disponibilità alla sostituzione dell'infisso della porta finestra e alle opere di rifinitura, doveva ritenersi la corretta posa degli altri infissi come montati all'interno delle mostre di queLI originari. Tale posizione conferma la piena indisponibilità ad una integrale sostituzione degli infissi.
Ne deriva, pertanto, che legittimamente l'attore, con l'odierno giudizio, ha chiesto la risoluzione del rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, non risulta esserci, infatti, stato un comportamento collaborativo della parte venditrice rientrante nei normali canoni della correttezza e buona fede nella fase dell'esecuzione del contratto.
pagina 15 di 23 7.Sul punto si osserva che la domanda di risoluzione in argomento, così come l'azione di risoluzione, in via generale, prevista dall'art. 1492 c.c., non rappresenta una tipologia speciale di azione di risoluzione, ma rientra nell'istituto generale dell'azione di risoluzione del contratto a prestazione corrispettive in quanto il vizio della cosa venduta rappresenta pur sempre un inesatto inadempimento della prestazione traslativa per difettosità materiale del bene.
Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione,
l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, giusta quanto previsto dall'art. 1455 c.c. D'altra parte, la circostanza che anche il codice del consumo imponga, ai fini della valutazione della domanda di risoluzione, l'accertamento della lieve entità del difetto è resa manifesta dal contenuto dell'ultimo comma del richiamato art. 130.
Nel caso di specie, è stato, invero, provato sia l'inadempimento di parte convenuta che la sua gravità, alla luce dell'errato dimensionamento degli infissi, che limita fortemente il passaggio della luce, in ragione della diminuzione della superficie, circostanza non contestata dalla convenuta e documentata fotograficamente.
Inoltre, la posa degli infissi all'interno dei vecchi telai, compromette sia sotto un profilo funzionale che estetico il lavoro eseguito
Infine, come precisato, l'inadempimento della parte convenuta che giustifica la risoluzione del contratto viene dedotto dall'attore non solo con riferimento ai difetti di conformità del bene, ma anche alla mancata consegna della porta finestra, circostanza pacifica.
pagina 16 di 23 Tale inadempimento assume rilievo atteso il notevole lasso di tempo trascorso anche tra la segnalazione del e il momento in cui si era attivata la Pt_1 convenuta, la quale, secondo quanto si desume dalla documentazione da essa stessa prodotta (cfr. all 4 di parte convenuta ossia documento di trasporto in cui è riportato il riferimento all'ordine nn 22057100 del 6.09.2022), aveva ordinato la nuova porta-finestra solo il 6 settembre 2022, e cioè a dire oltre due mesi dopo l'intervento in loco, nel quale era emersa l'erroneità delle misure senza peraltro riscontrare la mail del 5 settembre di parte attrice, con cui era stata chiesta l'ultimazione dei lavori e senza informare il di aver effettuato tale ordine e Pt_1 di essere in attesa nella consegna.
Ciò sebbene la convenuta aveva già maturato un forte ritardo nella consegna degli infissi, come deve ritenersi in ragione della esaminata email del 24.01.2022, e nonostante per consentire l'ultimazione dei lavori, fosse stato asportato a giugno
2022 il battente orizzontale inferiore, così da lasciare entrare aria fredda all'interno dell'appartamento (cfr. deposizione della teste all'udienza del 29.05.2024). Tes_2
8.In ordine alla tardività della posa in opera degli infissi, occorre rammentare, peraltro, fermo restando quanto sopra esposto, che la disciplina consumeristica prevede, all'art. 61 del d.lgs n. 206/2005, un termine di consegna di trenta giorni per i beni mobili, laddove il termine non sia stato pattiziamente determinato dalle parti. La normativa in parola prevede altresì che, quando il termine non sia rispettato, l'acquirente consumatore “invita” il professionista “ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze”, con l'avvertenza però che “se il termine supplementare così concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (art. 61, comma 3).
pagina 17 di 23 Come sopra esposto, nel caso di specie, il termine di consegna non risulta inserito nel contratto versato in atti, ma, dalla documentazione in atti si desume che la consegna sarebbe dovuta avvenire nei primi mesi del 2022. (cfr. all 14 di parte attrice con cui l'amministratore della si era scusato per i ritardi Controparte_1 accumulati sino a quel momento, procrastinando ulteriormente la consegna della merce). Inoltre, a febbraio 2022 era stata sollecitata dall'attore l'installazione degli infissi, e tale sollecitazione era rimasta senza riscontro sino a fine maggio 2022, quando la società convenuta aveva emesso fattura per il saldo prezzo e informato il che gli infissi erano pronti per essere installati, salvo poi provvedervi in Pt_1 modo erroneo e incompleto solo a fine giugno.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, non può non ritenersi che la condotta della sia manchevole anche sotto il profilo della tempestività Controparte_1 dell'adempimento, in ciò valutato che, ancorché l'attore non si sia avvalso dello specifico rimedio risolutorio ex art. 61 cod. cons., non avendo attribuito espressamente al venditore un termine supplementare per l'adempimento, allo spirare del quale sarebbe stato legittimato alla risoluzione in via stragiudiziale, comunque, aveva provveduto a sollecitare più volte l'esecuzione del contratto da parte della convenuta, senza successo, in ciò considerato, inoltre, che il giudice è chiamato, a prescindere dalla fissazione di un specifico termine di adempimento nel contratto o ai sensi dell'art. 1183 c.c ad apprezzare ex post la congruità del lasso temporale trascorso tra il momento della pattuizione e la pretesa di adempimento, giacché “lo scorrere di detto adeguato lasso temporale costituisce ex se situazione di inadempimento”(Cass. civ. n. 21647 del 23.8.2019).
pagina 18 di 23 Nella presente fattispecie è evidente, in base a quanto sopra detto, che la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita in un momento immediatamente successivo alla stipula dell'accordo, che la stessa è stata ritardata più volte, anche a fronte di specifica pretesa di adempimento da parte dell'attore (a febbraio 2022 e poi a luglio 2022), sicché dopo quasi un anno dalla conclusione del contratto, la prestazione non risultava ancora compiutamente adempiuta.
9.In definitiva, risulta un grave inadempimento della società convenuta idoneo a giustificare la risoluzione del contratto del 25.11.2021, ai sensi dell'art. 130 del cod. cons e dell'art. 1453 c.c., in ragione sia dei difetti del bene, sia del ritardo nell'adempimento della prestazione contrattuale, ad oggi ancora non completa.
Ne consegue che deve essere accolta la domanda risolutoria di parte attrice.
10.Dall'accoglimento di tale domanda discende altresì l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo versato in ragione del titolo risolto.
Si rammenta al riguardo che il debito restitutorio non trova la sua giustificazione nella colpa, ma nella risoluzione stessa, che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., impone il ristabilimento della situazione anteriore al venir meno del contratto e, quindi, priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti.
Deve, pertanto, condannarsi la società alla restituzione dell'importo Controparte_1 versato dall'acquirente.
Al riguardo si osserva che la somma di € 11.568,00 è stata corrisposta per il 50% mediante il meccanismo cessione del credito di imposta con sconto in fattura;
pertanto, tale quota non può formare oggetto di un'obbligazione restitutoria in favore del committente, il quale non ha mai sostenuto tale esborso. Invero, la risoluzione del rapporto contrattuale determina il venir meno del credito fiscale, che non viene ad esistere neanche in capo alla parte attrice, così da doversi escludere un obbligo restitutorio in suo favore.
pagina 19 di 23 Deve invece essere restituito il restante importo, pari a € 5.784,00, versato tramite i bonifici depositati in atti.
Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale, come richiesto, dalla domanda al saldo.
Il riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento presuppone, infatti, la mala fede dell'accipiens già al momento in cui aveva ricevuto le somme oggetto della richiesta restitutoria, ma di ciò non è stata data prova da parte dell'attore, su cui gravava il relativo onere processuale (cfr. Cass. n. 3912 del 16.02.2018, n.
17558 del 2.08.2006 in cui è evidenziato che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate in esecuzione del contratto dalla data del pagamento “atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione di indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento” così da doversi avere riguardo alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c.)
pagina 20 di 23 Poiché la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti, l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ., n. 724 del 6.2.1989 in cui è chiarito che “In tema di azione di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., l'obbligazione del venditore di restituire una parte del prezzo ricevuto in pagamento ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che la svalutazione monetaria sopraggiunta durante la mora del debitore non giustifica l'automatico risarcimento del maggior danno per quella svalutazione, potendo quest'ultimo essere eventualmente dovuto, a norma dell'art. 1224 c.c., nel solo caso in cui il creditore ne faccia richiesta e provi di avere subito un pregiudizio patrimoniale”.)
11.Deve altresì essere accolta la richiesta di disinstallazione dei cinque infissi già montati a cure e spese di parte convenuta. Invero, ai sensi dell'art. 1458 c.c., grava sul compratore l'obbligo di restituire la cosa.
Trattandosi, tuttavia, di infissi e loro accessori, che richiedono una particolare competenza tecnica per essere smontati e restituiti al venditore, devono essere rimossi a spese e cura di parte convenuta.
Tale domanda non è, infatti, volta ad assicurare all'attore un'utilità incompatibile con le altre domande proposte, essendo, piuttosto, funzionale al ripristino della situazione preesistente alla stipula del contratto, costituendo, sotto il profilo in esame, una forma di risarcimento del danno in forma specifica.
12.Dall'accoglimento della domanda attoree consegue necessariamente il rigetto della domanda formulata dalla in relazione all'art. 96 commi 1 e 3 Controparte_1
c.p.c..
pagina 21 di 23 13.Il parziale accoglimento della domanda restitutoria giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite che, per i restanti due terzi, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi di cui al DM
55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• dichiara risolto, per inadempimento della il contratto Controparte_1 stipulato tra le parti in data 25.11.2021 e per l'effetto 1) condanna alla restituzione in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di € 5.784,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna a rimuovere gli infissi e gli accessori montati Controparte_1 nell'appartamento sito a Roma via Valentino Banal n. 1°;
• compensa per un terzo le spese di lite e, per i restanti due terzi, condanna la a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € Controparte_1
118,50 per spese ed € 3.384,66 per compensi oltre spese generali al 15%,
IVA e cassa come per legge.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Sentenza redatta con la collaborazione dei MOT dott.ssa Giulia Vespucci e dott.
EA LA
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