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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1744/24, avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-contenzioso”, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano in Via Teodosio n.104, ed elettivamente domiciliato in OR RE (SS) in Corso Vittorio
Emanuele n.85 presso e nello studio dell'avv. Antonello Urru (C.F. ) il quale lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura del 21.05.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...] in CP_1 C.F._3
Via Solferino n.8, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Zanfarino n.41 presso e nello studio dell'avv. Nino Cuccureddu (C.F. ) il quale la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
TE (SS) in Via Solferino n.8, ed elettivamente domiciliato in Sassari, in Via Zanfarino n.41
pagina 1 di 3 presso e nello studio dell'avv. Nino Cuccureddu (C.F. ) il quale lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale ed il figlio nato dal matrimonio, CP_1 Controparte_2
Premesso che con sentenza n. 433/2008 in data 10.04.2008, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 571/2008,
l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Tergu (SS) in data 07.03.1933, alle seguenti condizioni (di cui al ricorso introdotto con domanda congiunta): “1) Per l'assegno di mantenimento dei minori verrà corrisposta la somma di € 450,00
(quattrocentocinquanta) in via anticipata entro il 5 di ciascun mese a decorrere dalla data di accoglimento del presente ricorso, tale assegno verrà rivalutato ogni 12 mesi secondo le tabelle istat come per legge”, ha rappresentato che le circostanze sulla base delle quali si era impegnato a versare a favore dei figli (nato a Per_1
Sassari il 20.04.2002) e (nato a [...] il [...]), quale contributo per il loro mantenimento, la CP_2
somma di € 450,00 mensili erano venute meno in quanto nelle more entrambi erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto che, dei due figli, soltanto aveva rinunciato espressamente al mantenimento in suo favore, Per_1
dichiarando di essere autosufficiente, mentre, per contro, l'altro figlio , pur avendo anch'egli raggiunto CP_2
l'indipendenza economica, non aveva mai comunicato formalmente alcunché in ordine alla propria situazione economica, nonostante, da notizie assunte, risultasse che lavorase ormai da diversi anni e convivesse con la propria compagna.
Ha allegato, in particolare, che il figlio aveva lavorato per anni come dipendente, che aveva percepito la CP_2
dal 2018 a 2023 e che prestava regolarmente attività lavorativa presso la struttura ricettiva familiare gestita Pt_2
dalla madre in TE.
Ha riferito, inoltre, che i rapporti con il figlio erano cessati da tempo, e che in occasione del loro ultimo contatto telefonico nel 2019 il figlio aveva manifestato chiaramente di non voler avere nessuna relazione col ricorrente.
Ha concluso chiedendo, a totale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 433/2008 del
Tribunale Ordinario di Sassari, annullarsi l'obbligo dell'odierno ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2025 si sono costituiti i resistenti i quali, pur contestando integralmente le allegazioni del ricorrente (circa l'asserita indipendenza economica e la convivenza pagina 2 di 3 con la compagna relativa al figlio ), hanno aderito alla domanda, precisando di aver raggiunto un accordo CP_2
CP_ con il ricorrente per la corresponsione alla della somma pari ad € 1.500,00 per il mantenimento maturato nelle more del giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2025 parte ricorrente, premesso di aver ricevuto la rinuncia al mantenimento da parte del figlio in data 05.12.16 (come da documento in atti), ha rinunciato alla domanda di revoca del Per_1
mantenimento in favore del predetto figlio, e parte resistente ha aderito al ricorso per la revoca del mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di settembre 2024. CP_2
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e dispone conformemente allo stesso.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
Dott.ssa Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1744/24, avente per oggetto “modifica delle condizioni di divorzio-contenzioso”, promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano in Via Teodosio n.104, ed elettivamente domiciliato in OR RE (SS) in Corso Vittorio
Emanuele n.85 presso e nello studio dell'avv. Antonello Urru (C.F. ) il quale lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura del 21.05.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...] in CP_1 C.F._3
Via Solferino n.8, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Zanfarino n.41 presso e nello studio dell'avv. Nino Cuccureddu (C.F. ) il quale la rappresenta e difende giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e
(C.F. nato a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._5
TE (SS) in Via Solferino n.8, ed elettivamente domiciliato in Sassari, in Via Zanfarino n.41
pagina 1 di 3 presso e nello studio dell'avv. Nino Cuccureddu (C.F. ) il quale lo rappresenta e C.F._4
difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 per la modifica delle condizioni di divorzio ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale ed il figlio nato dal matrimonio, CP_1 Controparte_2
Premesso che con sentenza n. 433/2008 in data 10.04.2008, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 571/2008,
l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Tergu (SS) in data 07.03.1933, alle seguenti condizioni (di cui al ricorso introdotto con domanda congiunta): “1) Per l'assegno di mantenimento dei minori verrà corrisposta la somma di € 450,00
(quattrocentocinquanta) in via anticipata entro il 5 di ciascun mese a decorrere dalla data di accoglimento del presente ricorso, tale assegno verrà rivalutato ogni 12 mesi secondo le tabelle istat come per legge”, ha rappresentato che le circostanze sulla base delle quali si era impegnato a versare a favore dei figli (nato a Per_1
Sassari il 20.04.2002) e (nato a [...] il [...]), quale contributo per il loro mantenimento, la CP_2
somma di € 450,00 mensili erano venute meno in quanto nelle more entrambi erano divenuti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Ha dedotto che, dei due figli, soltanto aveva rinunciato espressamente al mantenimento in suo favore, Per_1
dichiarando di essere autosufficiente, mentre, per contro, l'altro figlio , pur avendo anch'egli raggiunto CP_2
l'indipendenza economica, non aveva mai comunicato formalmente alcunché in ordine alla propria situazione economica, nonostante, da notizie assunte, risultasse che lavorase ormai da diversi anni e convivesse con la propria compagna.
Ha allegato, in particolare, che il figlio aveva lavorato per anni come dipendente, che aveva percepito la CP_2
dal 2018 a 2023 e che prestava regolarmente attività lavorativa presso la struttura ricettiva familiare gestita Pt_2
dalla madre in TE.
Ha riferito, inoltre, che i rapporti con il figlio erano cessati da tempo, e che in occasione del loro ultimo contatto telefonico nel 2019 il figlio aveva manifestato chiaramente di non voler avere nessuna relazione col ricorrente.
Ha concluso chiedendo, a totale modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 433/2008 del
Tribunale Ordinario di Sassari, annullarsi l'obbligo dell'odierno ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli, ormai maggiorenni ed autosufficienti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.01.2025 si sono costituiti i resistenti i quali, pur contestando integralmente le allegazioni del ricorrente (circa l'asserita indipendenza economica e la convivenza pagina 2 di 3 con la compagna relativa al figlio ), hanno aderito alla domanda, precisando di aver raggiunto un accordo CP_2
CP_ con il ricorrente per la corresponsione alla della somma pari ad € 1.500,00 per il mantenimento maturato nelle more del giudizio.
All'udienza del 23 gennaio 2025 parte ricorrente, premesso di aver ricevuto la rinuncia al mantenimento da parte del figlio in data 05.12.16 (come da documento in atti), ha rinunciato alla domanda di revoca del Per_1
mantenimento in favore del predetto figlio, e parte resistente ha aderito al ricorso per la revoca del mantenimento in favore del figlio a decorrere dal mese di settembre 2024. CP_2
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e dispone conformemente allo stesso.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3