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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 93 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Francesco Fodaro, presso il cui studio e domicilio digitale come da Reginde indirizzo pec: ha eletto Email_1 domicilio;
-Opponente-
CONTRO
(P.I. ) con sede legale in Milano, in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratore in persona del suo Controparte_2 procuratore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avv.ti Andrea RN e Raffaele UR del Foro di La Spezia con domicilio eletto presso il loro studio, in Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
-Opposta-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 515/2021 reso dal Tribunale di
Lamezia Terme l'11.11.2021 nell'ambito del proc. n. 1527/2021 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 26.09.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 515/2021, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme l'11.11.2021 e regolarmente notificato dalla parte opposta in data 17.12.2021, con il quale gli veniva aveva ingiunto il pagamento di € 31.559,86, oltre interessi come da domanda, spese e competenze del procedimento monitorio in forza dei contratti di finanziamento n. 10105758, n.
10081521 e n. 10105758, intrattenuti con la cedente IC S.p.A..
1 Parte opponente eccepiva, la duplicazione del rapporto contrattuale n.10105758 e mancanza di prova scritta del contratto;
insussistenza della pretesa per nullità per difetto di contratto scritto di prestito e di quello collegato al consumo – mancanza di valore probatorio di tutti gli estratti conto perché non supportati dal contratto n. 10105758; difetto di valore probatorio degli esibiti estratti conto relativamente al rapporto n. 10105758 per insussistente collegamento con prestito al consumo;
illegittimità dei tassi di interesse applicati per effetto della nullità del contratto di prestito/finanziamento al consumo – illegittima applicazione di interessi e spese anche in forma globale ed omnicomprensiva e privi di qualsivoglia riferimento contrattuale;
eccezione di estinzione del credito per maturata prescrizione.
Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque l'annullamento e/o revoca siccome infondato in fatto e in diritto, statuendo l'insussistenza del diritto all'importo azionato;
con vittoria di spese e compensi legali, oltre accessori come per legge.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore, che impugnava Controparte_1
e contestava le sollevate eccezioni e ne chiedeva il rigetto;
in particolare, evidenziava che il credito vantato nei confronti dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di una cessione, a seguito del contratto di cessione intercorso tra la società cedente e e più precisamente, di una Controparte_1
operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo
Unico Bancario.
Concludeva come in atti.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini per il tentativo di mediazione obbligatoria;
concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; assegnato il presente fascicolo a questo giudice in virtù del Decr. Pres. n. 115/12; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; alla scadenza dei termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'opposizione è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
L'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per difetto di valida procura/delega è infondata e deve, quindi, essere rigettata.
Ed infatti, all'incontro davanti al mediatore nell'interesse di era presente l'Avv. Controparte_1
Michele Costigliola, su delega dei difensori RN e UR.
Orbene, in proposito deve rilevarsi: a) che gli Avvocati RN e UR erano (e sono) muniti di procura speciale sostanziale valida anche per rappresentare nei procedimenti di mediazione, Controparte_1
2 come risulta dall'atto notarile del 28.05.2020; b) che, sempre con il medesimo atto notarile del
28.05.2020, ha riconosciuto la facoltà di detti procuratori speciali di farsi Controparte_1
eventualmente sostituire da terzi anche nei procedimenti di mediazione.
Orbene, nel nostro ordinamento esiste il principio "delegatus non potest delegare", secondo il quale il soggetto che ha ricevuto da un altro un potere non lo può, a sua volta, trasmettere ad un terzo;
tale principio è, tuttavia, derogabile con autorizzazione espressa del rappresentato alla sub procura.
Nel caso di specie, quindi, il potere di rappresentanza nel procedimento di mediazione è stato validamente conferito da ai difensori RN e UR e altrettanto validamente trasferito Controparte_1 da questi ultimi all'Avvocato Costigliola.
Pertanto, deve ritenersi che l'Avv. Costigliola fosse munito dei necessari poteri per rappresentare nel procedimento di mediazione, in conformità con l'orientamento della Corte di Controparte_1
Cassazione secondo cui la parte che non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, può farsi sostituire da una persona a sua scelta, purché munita di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (cfr. da ultimo Cass. 2019 n. 8473).
Nel merito va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto infondata.
Va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a)
l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purché risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale e che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione, in sede processuale, del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “ dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
3 Passando al caso di specie, in atti non risulta individuato il credito oggetto di cessione (cfr stralcio
Gazzetta Ufficiale in atti).
Risulta non contestata però la comunicazione del 30.01.2017, ricevuta l'8.02.2017 con la quale la società veicolo di cartolarizzazione del Gruppo UNICREDIT, nell'ambito di Parte_2
una cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993
e dell'art. 1 e 4 della Legge 130/99, comunicava al debitore/opponente l'avvenuta cessione del credito in favore di da tale assunto, si ritiene che nelle operazioni di cessione risulti anche il Controparte_1 credito azionato dall'opposta.
A supporto di ciò sono stati versati in atti sia gli estratti conto emessi da IC (cfr. fascicolo monitorio) da cui si evincono le annotazioni relative alle cessioni, gli importi a debito e i riferimenti contrattuali.
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Dall'istruttoria la parte opponente non ha dato prova di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Orbene, con riferimento al merito della vicenda in esame, va subito rilevato che l'opposta, sulla quale grava, come anzidetto, il relativo onere probatorio - attesa la posizione sostanziale di attrice che assume nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha fornito, mediante la documentazione versata in atti, la prova della sussistenza e legittimità del proprio credito nei confronti di parte opponente (cfr. contratti di finanziamento, con allegati estratti conto;
contratto di cessione del credito;
racc. a/r messa in mora).
D'altro canto, non può sottacersi come alcuna prova sia stata invece fornita da parte dell'opponente, in ordine all'adempimento della propria obbligazione, limitandosi a formulare eccezioni del tutto
4 generiche ed inconferenti, non avendo, di contro, lo si ripete, dato prova del fatto estintivo su di lei incombente, e dunque dell'adempimento dell'obbligazione.
In ordine all'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria sollevata dall'opponente, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata, posto che il termine applicabile ai contratti di mutuo o finanziamento è quello decennale, previsto dall'art. 2946 c.c. e la sua decorrenza deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione o alla decadenza dal beneficio del termine.
Specificatamente, interrompevano il termine prescrizionale la lettera raccomandata di parte creditrice del 10.11.2011, nonché la successiva missiva a/r del 30.01.2017 al fine di sollecitare il pagamento della somma successivamente oggetto di ingiunzione, regolarmente ricevuta dall'odierno opponente, in data 08.02.2017, a firma di che l'opponente genericamente disconosce senza Parte_3
parimenti proporre ogni azione a sua difesa.
In assenza di ciò, il Tribunale non può decidere sul contenuto “fidefaciente” della racc. a/r. del
30.01.2017.
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass.
8 marzo 2017, n. 5805).
Tanto rilevato, deve concludersi per l'infondatezza e conseguente rigetto della spiegata opposizione e conferma il D.I. n. 515/2021 reso dal Tribunale di Lamezia Terme l'11.11.2021 nell'ambito del proc. n. 1527/2021 R.G.A.C.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/20222, valori minimi, fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 93/2022 R.G., pendente tra
, -opponente- contro in persona del suo legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratore - opposta- disattesa ogni Controparte_2
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 515/2021 reso dal Tribunale di Lamezia
Terme l'11.11.2021 nell'ambito del proc. n. 1527/2021 R.G.A.C.;
2) condanna la parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Lamezia Terme, 15.01.2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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